PROVINCIA DI GORIZIA

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PROVINCIA DI GORIZIA 34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/385277 - FAX 0481/385251 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE E AMBIENTE Servizio Tutela del Territorio e Ambiente Decreto n. 4/2012 Gorizia, 5 aprile 2012 IL DIRIGENTE Visto - il D.Lvo. 152/2006 Norme in materia ambientale e s.m.i.; - il D.Lvo. 16 gennaio 2008, n 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ; - la delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n 319, recante norme per la tutela delle acque dall inquinamento ; - il D.P.G.R. 23 agosto 1982, n 0384/Pres, recante il Piano generale per il risanamento delle acque (art. 8, L. 319/1976); Vista - la Legge Regionale 13 luglio 1981 n 45 recante Norme regionali in materia di tutela delle acque dall inquinamento ; - la Legge Regionale 26 gennaio 2001 n 7, articolo 22; - la Legge Regionale 15 maggio 2002 n 13, articolo 18, commi 25, 26, 27, 28 e 29; - la Legge regionale 5 dicembre 2008, n 16 recante Norme Pagina 1 di 10

urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo ; Visto - il Decreto di autorizzazione allo scarico prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, con il quale il Sig. [Omissis] (C.F. [Omissis]) - in qualità di Legale Rappresentante della Società Friulana Calcestruzzi S.p.A. (C.F. 00238420939) con sede legale ad amministrativa a Gorizia in via Montesanto, n 105 - è stato autorizzato a scaricare, in deroga ai sensi degli artt. 103 e 124 del D.Lvo. 152/06, le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali (materiali litoidi) effettuata presso lo stabilimento sito in Gradisca d Isonzo, Via Palmanova, n 35 in Provincia di Gorizia - mediante idonei pozzi drenanti (1 e 2) nello strato superficiale del sottosuolo, con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante dello stesso Decreto; Vista - la domanda dd. 28.03.2011, iscritta al prot. n 10762/11 dd. 31.03.2011 della Provincia di Gorizia, a firma del Sig. [Omissis] (C.F. [Omissis]) - in qualità di Legale Rappresentante della Società Friulana Calcestruzzi S.p.A. (C.F. 00238420939) con sede legale ad amministrativa a Gorizia in via Montesanto, n 105 - intesa ad ottenere, ai sensi dell art. 124 del D.Lvo. 152/06, il rinnovo Pagina 2 di 10

dell autorizzazione allo scarico prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008 di cui al punto precedente; - la nota prot. n 9255/12 dd. 12.03.2012 con la quale la Provincia di Gorizia comunicava alla Società Friulana Calcestruzzi S.p.A., ai sensi dell art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., l avvio del procedimento amministrativo conseguente all istanza di rinnovo dell autorizzazione allo scarico, di cui sopra, chiedendo contestualmente integrazioni documentali riferite al procedimento avviato; - la nota dd. 22.03.2012, iscritta al prot. n 10647/12 dd. 27.03.2012 della Provincia di Gorizia, con la quale la Società Friulana Calcestruzzi S.p.A. trasmetteva in allegato la documentazione integrativa precedentemente richiesta dalla Provincia di Gorizia con nota prot. n 9255/12 dd. 12.03.2012 di cui sopra; Visto - che a seguito della domanda di rinnovo dell autorizzazione dd. 28.03.2011, è emerso che non vi sono state variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in questione, né modifiche delle condotte di scarico rispetto a quanto precedentemente autorizzato con Decreto della Provincia di Gorizia, prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008; - che, a seguito dell inoltro delle analisi delle acque reflue, trasmesse dal titolare dell insediamento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 2, comma 1, Pagina 3 di 10

paragrafo 6, del decreto di autorizzazione allo scarico, prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, non è mai stato evidenziato il superamento dei limiti di legge per i parametri analizzati e compresi nella tabella 4, dell Allegato 5, della Parte Terza del D.Lvo. 152/06, ne sono emerse circostanze che possano evidenziare un mutamento di questo andamento dai referti analitici relativi ai campionamenti eseguiti; - che per le motivazioni di cui al punto precedente e al fine di evitare un ulteriore appesantimento nel procedimento amministrativo, come previsto dall art. 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Provincia di Gorizia ritiene congruo di non imporre la trasmissione, da parte del titolare dell autorizzazione allo scarico, dei certificati analitici di auto controllo, prevista dall art. 2, comma 1, paragrafo 6, del precedente Decreto prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, imponendo invece la conservazione degli stessi presso l insediamento, al fine di poter essere consultabili in qualunque momento su richiesta delle autorità competenti; Vista - la nota dd. 24.03.2011, iscritta al prot. n 10333/11 dd. 29.03.2011, con la quale la Società Friulana Calcestruzzi S.p.A. comunicava alla Provincia di Gorizia che l attività presso il proprio insediamento, sito a Gradisca d Isonzo (GO) in via Palmanova, n 35, è stata sospesa a tempo indeterminato e che pertanto la Ditta era impossibilitata a trasmettere i Pagina 4 di 10

referti analitici dei parametri chimici fisici delle acque reflue, in ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 2, comma 1, par. 6, del Decreto di autorizzazione allo scarico prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, in quanto la sospensione dell attività non produce acque reflue di scarico. Considerato - che la Società Friulana Calcestruzzi S.p.A., con la nota di cui al punto precedente, informava la Provincia di Gorizia che avrebbe provveduto a comunicare tempestivamente la ripresa dell attività; Ritenuto - di procedere pertanto al rinnovo dell autorizzazione allo scarico prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, imponendo alla Società Friulana Calcestruzzi S.p.A. la prescrizione di dare tempestiva comunicazione della ripresa dell attività prima della riattivazione degli scarichi; Visto - il versamento effettuato a copertura delle spese di istruttoria, cosi come stabilito con Deliberazione della Giunta provinciale n 204 dd. 17.12.2008 in ottemperanza dell art. 124, comma 11, del D.Lvo. 152/06; - l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione; - l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Pagina 5 di 10

servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 525 del 10.11.1997; - l'atto n 19 del 08.08.2008 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente, prot. n 23407/2008; DECRETA ART. 1 - Autorizzazione Il Decreto prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, con il quale il Sig. [Omissis] (C.F. [Omissis]) - in qualità di Legale Rappresentante della Società Friulana Calcestruzzi S.p.A. (C.F. 00238420939) con sede legale ad amministrativa a Gorizia in via Montesanto n 105 è stato autorizzato a scaricare, in deroga ai sensi degli artt. 103 e 124 del D.Lvo. 152/06, le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali (materiali litoidi) effettuata presso lo stabilimento sito in Gradisca d Isonzo, Via Palmanova, n 35 in Provincia di Gorizia - mediante idonei pozzi drenanti (1 e 2) nello strato superficiale del sottosuolo, con le modalità descritte negli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante dello stesso Decreto, è rinnovato ai sensi dell art. 124 del D.Lvo. 152/06. ART. 2 Modifica prescrizioni Il periodo contenuto nell art. 2, comma 1, paragrafo 6, del decreto di autorizzazione prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, di seguito esposto: A partire dalla data di rilascio del presente decreto, con Pagina 6 di 10

cadenza annuale, la Ditta dovrà eseguire l analisi dei parametri chimici fisici delle acque reflue di scarico provenienti dallo scarico pos. 1 e pos 2, prelevate nei rispettivi pozzetti di campionamento, identificati come pos.1 e pos. 2 nella planimetria allegata, comprovante il rispetto dei limiti di legge. I certificati di analisi dovranno essere anche accompagnati dal rispettivo verbale di campionamento, a firma del prelevatore, indicanti le condizioni del prelievo, in cui siano riportate in particolare tutte le informazioni relative alla data e all ora di esecuzione, le modalità di campionamento e conservazione del campione e alle condizioni atmosferiche al momento del campionamento. I reflui da analizzare dovranno essere prelevati con campionamento medio sulle 3 ore, eseguito nell apposito pozzetto di controllo identificato nella planimetria allegata. Ai fini del controllo del rispetto dei limiti dello scarico, dovranno essere comunque verificati i parametri sufficienti allo scopo, in relazione alle caratteristiche dei reflui afferenti allo scarico. I relativi certificati di analisi, comprensivi del relativo verbale di campionamento, dovranno essere trasmessi alla Provincia di Gorizia entro 30 giorni dalla loro redazione. è sostituito integralmente dal seguente: Annualmente, a partire dalla data di emissione del presente decreto, dovranno essere eseguite le analisi dei parametri Pagina 7 di 10

chimico fisici delle acque reflue industriali prelevate nei rispettivi pozzetti di campionamento, identificati come pos.1 e pos. 2 nella planimetria allegata al presente Decreto, entro e non oltre la data del 30 giugno di ogni anno. I certificati analitici, comprensivi del verbale di campionamento, dovranno essere conservati presso l impianto o presso la sede operativa e consultabili in qualunque momento su richiesta delle autorità locali di controllo competenti. Le analisi delle acque reflue di scarico, di cui al punto precedente, dovranno essere sufficienti a comprovare il rispetto dei limiti di legge, di cui alla tabella 4, dell Allegato 5, della Parte Terza degli Allegati, di cui al D.Lvo. 152/06 e comunque riguardare almeno i parametri di seguito elencati: - ph, - Fluoruri, - Rame, - SAR, - Alluminio, - Selenio, - COD, - Berillio, - Stagno, - Solidi Sospesi, - Bario, - Vanadio, - Azoto totale, - Boro, - Zinco, - Fosforo totale, - Ferro, - Cromo totale, - Solfati, - Nichel, - Idrocarburi totali, - Cloruri, - Piombo, - Saggio di tossicità acuta. I reflui da analizzare dovranno essere eseguiti con campionamento medio sulle 3 (tre) ore, o, qualora ciò non sia possibile, per un periodo inferiore dandone comunque atto Pagina 8 di 10

nell apposito verbale di campionamento associato ad ogni referto analitico, redatto dal prelevatore, in cui siano riportate tutte le informazioni relative alle metodiche di campionamento, alle condizioni di marcia degli impianti da cui origina lo scarico e alle condizioni meteorologiche. La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di richiedere la trasmissione dei certificati analitici (completo del verbale di campionamento) degli accertamenti eseguiti, in qualunque momento; la mancata trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comporterà l applicazione delle sanzioni di cui all art. 5 del presente Decreto. ART. 3 Prescrizioni Per quanto non espressamente modificato dall art. 2 del presente decreto, restano ferme tutte le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del proprio precedente Decreto di autorizzazione allo scarico, prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008. ART. 4 Prescrizioni aggiuntive Il titolare dello scarico dovrà dare tempestiva comunicazione della ripresa dell attività presso l insediamento prima della riattivazione degli scarichi. ART. 5 - Durata Ai sensi dell art. 124 del D.Lvo. 152/06, la presente autorizzazione è valida per un periodo di quattro (4) anni a partire dalla data di scadenza del precedente Decreto di autorizzazione, prot. n 12271/08 dd. 05.04.2008, prevista per Pagina 9 di 10

il giorno 5 aprile 2012 e quindi fino al 5 aprile 2016. ART. 6 Domanda di rinnovo Il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere richiesto almeno un anno prima della sua scadenza, e quindi entro il 4 aprile 2015. ART. 7 Disposizioni sanzionatorie La mancata osservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni contenute nel presente Decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla Parte Terza del D.Lvo. 152/2006. ART. 8 Disposizioni finali Il presente Decreto viene emesso ai soli fini della Parte Terza del D.Lvo. 152/2006 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti. Ai sensi dell art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., viene comunicato che avverso il presente atto è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ed al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla sua notificazione. Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale; uno, in bollo, viene rilasciato al soggetto interessato, l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio. Il Dirigente Ing. Flavio Gabrielcig Pagina 10 di 10