Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni



Documenti analoghi
della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA. Art.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

II.11 LA BANCA D ITALIA

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

DIRETTIVA 2006/94/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. del 12 dicembre 2006

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

RSPP - CARATTERISTICHE

PROTOCOLLO DI INTESA E COLLABORAZIONE NELL AMBITO DEI CONTROLLI SUL TERZO SETTORE PREMESSE

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RACCONIGI

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato ISTAT) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n. 16, C.F , rappresentato da

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Seminario su D.Lgs.81/08

Orientamenti. sulla. gestione dei reclami da parte delle. imprese di assicurazione

AGENTI FISICI TITOLO VIII - AGENTI FISICI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/16

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE RIFERIMENTI SIGLE E DEFINIZIONI RESPONSABILITA PROCEDURA...3

APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COMAG S.r.L.

PROGRAMMA ICO INTERVENTI COORDINATI PER L OCCUPAZIONE. Avviso pubblico per le imprese nei settori Agroalimentare, ICT e Nautico

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Orientamenti e raccomandazioni

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE DALL ORGANISMO DI VIGILANZA E DAI SOGGETTI PREPOSTI DI HS PENTA S.P.A.

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

Sistema statistico regionale e Ufficio statistico della Regione Puglia. Art. 1 Finalità.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 Cagliari CONVENZIONE

Ambito di applicazione

GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

REGOLAMENTO CONVOL REGIONALE. della Regione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

INFORTUNI A PERSONALE DI IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI O SERVIZI APPALTATI DA RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO VAS

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di reciprocità tra l'italia e l Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

La Convenzione sui diritti dell infanzia

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

ENBIC Ente Nazionale Bilaterale Confederale ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA CISAL, CISAL TERZIARIO, FEDERAGENTI

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

2. Test di interoperabilità del sistema di gestione della PEC - Punto 1 della circolare 7 dicembre 2006, n. 51.

REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

BREVI CENNI SULLE NOVITA INTRODOTTE NEL DM 19 MARZO 2015 STRUTTURA D.M. 19 MARZO 2015

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Linee guida. Accreditamento dei corsi di formazione strutturati per pompieri professionisti

PROTOCOLLO D INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

PROVINCIA DI MATERA. Regolamento per il funzionamento. dell Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Matera

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA

Città di Castiglione delle Stiviere

Regolamento emittenti

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

Effettuare gli audit interni

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

vista la Legge Regionale del , n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

Vigilanza bancaria e finanziaria

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

Transcript:

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1999 sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4016] (2000/57/CE) (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Decisione 2008/351/CE della Commissione del 28 aprile 2008 L 117 40 1.5.2008 M2 Decisione 2009/547/CE della Commissione del 10 luglio 2009 L 181 57 14.7.2009

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 2 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1999 sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 4016] (2000/57/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ( 1 ), in particolare l'articolo 1 e l'articolo 7, considerando quanto segue: (1) Secondo la decisione n. 2119/98/CE, occorre istituire una rete comunitaria per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle categorie di malattie trasmissibili indicate nell'allegato di detta decisione. Tale rete deve essere usata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e per un sistema di allarme rapido e di reazione. (2) Le malattie e i problemi sanitari speciali da assoggettare al sistema comunitario di allarme rapido e di reazione deve rispecchiare le esigenze attuali della Comunità, in particolare il valore aggiunto rappresentato da una reazione a livello comunitario. (3) Il sistema di allarme rapido e di reazione deve affrontare le questioni sollevate dalle competenti autorità sanitarie pubbliche in ciascuno Stato membro, oppure messe in evidenza su dati raccolti a norma dell'articolo 4 della decisione n. 2119/98/CE. (4) La presente decisione deve agevolare l'integrazione di questa rete comunitaria con altre reti di allarme rapido istituite a livello nazionale e comunitario, per malattie e settori speciali coperti dal sistema di allarme rapido e di reazione. Di conseguenza, ai fini della sua esecuzione, la rete comunitaria deve operare in primo luogo tramite il sistema EUPHIN-HSSCD (sistema di sorveglianza sanitaria per le malattie trasmissibili nell'ambito della rete europea d'informazione sanitaria pubblica), il quale consiste di tre componenti: a) un sistema di allarme rapido e di reazione per casi di minacce specificate al pubblico, trasmessi dalle competenti autorità sanitarie pubbliche di ciascuno Stato membro, responsabili della decisione delle misure che possono essere necessarie per la protezione della sanità pubblica; b) scambio di informazioni tra strutture riconosciute ed autorità degli Stati membri competenti per la sanità pubblica; c) reti specifiche per malattie selezionate per la sorveglianza epidemiologica, composte di strutture riconosciute e autorità degli Stati membri. ( 1 ) GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 3 (5) Lo sviluppo di nuove tecnologie utili deve essere seguito regolarmente, tenendone conto per il miglioramento del sistema operativo EUPHIN-HSSCD. (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 della decisione n. 2119/98/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il sistema di allarme rapido e di reazione della rete comunitaria è riservato ai casi di cui all'allegato I (in prosieguo: «i casi»), o alle indicazioni dei medesimi, i quali, da soli o in associazione con altri casi simili, rappresentano una minaccia reale o potenziale per la sanità pubblica. 2. Le strutture o autorità in ciascuno Stato membro raccolgono e si scambiano tutte le M2 informazioni necessarie relative ai casi e alle misure progettate o adottate in risposta a tali casi o alle indicazioni di tali casi, ad esempio attraverso il sistema nazionale di sorveglianza, l'elemento di sorveglianza epidemiologica della rete comunitaria o qualsiasi altro sistema comunitario di raccolta. Articolo 2 1. Le procedure di scambio di informazioni indicanti un caso sono descritte nell'allegato II, sezione 1 (livello 1: scambio d'informazioni). 2. Le procedure da seguire qualora un caso rappresenti una minaccia sanitaria potenziale o reale sono descritti nell'allegato II, sezione 2 (livello 2: minaccia potenziale) e sezione 3 (livello 3: minaccia reale). 3. Le procedure da seguire per la fornitura di informazioni al pubblico in generale e degli addetti interessati sono descritte nell'allegato II, sezione 4. M2 Articolo 2 bis 1. Il presente articolo si applica alle misure attuate allo scopo di rintracciare persone che sono state esposte ad una fonte di agenti infettivi e che corrono potenzialmente il rischio di sviluppare, o che hanno sviluppato, una malattia trasmissibile di rilevanza comunitaria secondo i criteri definiti nell allegato I (di seguito «ricerca di contatti»). 2. Nel comunicare dati personali pertinenti ai fini della ricerca di contatti attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione, purché tali dati siano necessari e disponibili, le autorità sanitarie pubbliche competenti di ciascuno Stato membro devono utilizzare la funzione di messaggistica selettiva che assicura garanzie adeguate per la protezione dei dati. Questo canale di comunicazione è circoscritto agli Stati membri coinvolti nella ricerca di contatti. 3. Nel far circolare tali informazioni tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti dello Stato membro in questione fanno riferimento al caso o alle misure precedentemente comunicati alla rete comunitaria. 4. Per le finalità del paragrafo 2 viene fornito nell allegato III un elenco indicativo dei dati personali.

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 4 M2 5. Nel comunicare e far circolare dati personali tramite la funzione di messaggistica selettiva le autorità sanitarie pubbliche competenti degli Stati membri e la Commissione si attengono alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Articolo 3 M2 1. Ogni anno, entro il 31 marzo, le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto analitico sui casi intervenuti, sulle misure progettate o adottate in relazione a tali casi e sulle procedure applicate nell ambito del sistema di allarme rapido e di reazione. Inoltre le autorità competenti degli Stati membri possono presentare rapporti specifici sui casi di particolare rilevanza. 2. La Commissione, sulla base dei rapporti, esamina l'esercizio del sistema di allarme rapido e di reazione in un rapporto annuale, e, se del caso, propone modificazioni. Articolo 4 La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2000. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. ( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 5 ALLEGATO I Casi da riferire nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione 1. Focolai di malattie trasmissibili che interessano più di uno Stato membro della Comunità. 2. Aggregazioni spaziali o temporali di casi di malattie di tipo analogo, se agenti patogeni ne sono una possibile causa ed esiste un rischio di propagazione tra Stati membri della Comunità. 3. Aggregazioni spaziali o temporali di casi di malattie di tipo analogo fuori della Comunità, se agenti patogeni ne sono una possibile causa ed esiste un rischio di propagazione alla Comunità. M1 4. L'insorgere o il risorgere di una malattia trasmissibile o di un agente infettivo che potrebbe imporre un'azione coordinata e tempestiva della Comunità per contenerlo. 5. La manifestazione di una malattia o un evento che implica il rischio di una malattia ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sanitario internazionale (2005), tale da costituire una malattia trasmissibile a norma dell'allegato della decisione n. 2119/98/CE, e i provvedimenti correlati che vanno notificati all'organizzazione mondiale della sanità conformemente all'articolo 6 del regolamento sanitario internazionale (2005).

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 6 ALLEGATO II Procedure di informazione, consulenza e cooperazione nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione 1. Livello di attivazione 1: scambio d'informazioni 1) Qualora informazioni raccolte in uno o più Stati membri o provenienti da altre fonti riconosciute indichino la probabilità dell'insorgere di un caso, l'autorità preposta alla determinazione di misure volte a tutelare la sanità pubblica in ciascuno Stato membro interessato fornisce senza indugio, tramite la rete, informazioni sulle circostanze e il quadro generale alle sue controparti in altri Stati membri e alla Commissione. Una volta ricevute dette informazioni, le autorità competenti degli Stati membri interessati si pronunciano riguardo alla necessità di azioni da parte di altri Stati membri o di azioni comunitarie coordinate con l'assistenza della Commissione. 2) La Commissione e gli Stati membri interessati provvedono a un tempestivo scambio reciproco delle informazioni ricevute, e tengono aggiornati altri Stati membri. 3) Le autorità sanitarie pubbliche competenti dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) provvedono senza indugio, in collaborazione con le strutture e/o autorità, a valutare le informazioni raccolte, al fine di accertare se sussista un caso implicante una minaccia alla sanità pubblica. 4) La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di esperti proposti dal comitato, al fine di assicurare la trasparenza e l'efficacia di qualsiasi eventuale azione. 2. Livello di attivazione 2: minaccia potenziale Qualora le informazioni riguardo a un caso o le indicazioni relative a un simile evento indichino una potenziale minaccia per la sanità pubblica, le competenti autorità sanitarie pubbliche dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) informano senza indugio le loro controparti in altri Stati membri e la Commissione sulla natura e la portata della minaccia potenziale nonché sulle misure che intendono prendere autonomamente o in associazione con altri Stati membri interessati, con la Commissione, o con altri soggetti. 2.1. Verifica e valutazione Le autorità sanitarie pubbliche competenti dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) provvedono senza indugio, in collaborazione con le strutture e/o autorità, a valutare le informazioni raccolte, al fine di accertare se sussista un caso implicante una minaccia alla sanità pubblica. Per qualsiasi ulteriore indagine negli Stati membri saranno disponibili forme di assistenza tecnica quali consulenze epidemiologiche in loco, strutture di laboratorio e altre consulenze indispensabili. Esse saranno assicurate dalla Comunità o da singoli Stati membri, su richiesta da parte dello Stato membro interessato. La Commissione fornirà la propria assistenza per il coordinamento delle misure precauzionali volte ad affrontare qualsiasi possibile minaccia per la sanità pubblica. La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di esperti proposti dal comitato, al fine di coordinare le azioni necessarie. 2.2. Deattivazione Qualora la valutazione finale dei rischi concluda che non si è sviluppata una minaccia alla sanità pubblica, e qualora non sia necessaria nessuna azione ad eccezione di quelle locali, le competenti autorità sanitarie pubbliche in ciascuno Stato membro interessato comunicano senza indugio alle loro controparti negli altri Stati membri e alla Commissione la natura e la portata delle misure che hanno preso o intendono prendere. Qualora entro tre giorni non vi siano obiezioni da parte di altri Stati membri o della Commissione, non è necessaria alcuna ulteriore azione nel quadro del sistema di allarme rapido e di reazione.

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 7 3. Livello di attivazione 3: minaccia reale Qualora un caso risulti una minaccia per la sanità pubblica, le competenti autorità sanitarie pubbliche dello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio alle loro controparti negli altri Stati membri e alla Commissione la natura e la portata della minaccia potenziale e le misure che intendono prendere autonomamente o in associazione con altri Stati membri interessati, con la Commissione, o con altri soggetti. 3.1. Coordinamento delle misure Le competenti autorità sanitarie pubbliche nello(gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) comunicano senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione i progressi effettuati e i risultati delle misure adottate. Gli Stati membri e la Commissione coordinano le ulteriori misure da prendere a livello comunitario conformemente agli articoli 3 e 6 della decisione n. 2119/98/CE. La Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento degli sforzi volti ad affrontare la minaccia per la sanità pubblica e ad assicurare la protezione della popolazione. La Commissione può convocare una riunione straordinaria del comitato di rete o di delegati nominati dal comitato, al fine di coordinare le azioni. 3.2. Deattivazione Il sistema viene disattivato previo accordo degli Stati membri interessati, che ne informano gli altri Stati membri e la Commissione. 4. Informazioni al pubblico generale e agli operatori interessati Qualora si verifichi un caso, gli Stati membri trasmettono senza indugio materiali informativi appropriati agli addetti interessati e al pubblico in generale e li informano sulle misure adottate. La Commissione e gli Stati membri informano gli addetti interessati e il pubblico in generale su tutti gli orientamenti concordati a livello comunitario e comunicano loro senza indugio l'avvenuta cessazione della minaccia per la sanità pubblica.

2000D0057 IT 14.07.2009 002.001 8 M2 ALLEGATO III Elenco indicativo dei dati personali finalizzati alla ricerca di contatti 1. DATI PERSONALI Cognome e nome/i Nazionalità, data di nascita, sesso Tipo di documento di identità, numero e autorità che l ha rilasciato Domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale) Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro) E-mail: (privato, lavoro). 2. SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO Dati sul trasporto (ad esempio numero di volo, data del volo, nome della nave, numero di targa) Numero/i del posto Numero/i di cabina. 3. CONTATTI Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno Date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale) Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro) E-mail: (privato, lavoro). 4. DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI Cognome e nome/i Nazionalità Dati personali di cui al punto 1, trattini 3-6. 5. CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA Nome della persona da contattare Indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale) Numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro) E-mail: (privato, lavoro).