Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza n.

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Totalizzazione: il diritto può essere esercitato anche prima della legge 388/2000 TAR Lazio, sez. Latina, sentenza 26.10.2006 n. 1351 Il Tar Lazio, con la sentenza n 1351 affronta il tema del diritto alla totalizzazione dei contributi e conseguente diritto a pensione (in questo caso indiretta ovvero di reversibilità). Nel caso di specie il collegio giudicante si è trovato a decidere sul ricorso presentato dalla vedova di un lavoratore il quale, pur essendo stato iscritto a diverse gestioni pensionistiche obbligatorie non aveva raggiunto il diritto autonomo a pensione in una delle stesse. In aggiunta a siffatta situazione, all atto del decesso, la vedova, che aveva richiesto la pensione di reversibilità e la totalizzazione dei contributi si è vista notificare la reiezione della domanda perché, ad avviso dell Inps (secondo quanto contenuto della circolare n. 23 del 6/2/2004) "il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi disciplinato dall art. 71, della legge 23/12/2000, n. 388 trova applicazione solo relativamente ai decessi intervenuti a partire dal 1 gennaio 2001". Al contrario il collegio giudicante, specificamente considerando i contenuti del richiamato articolo 71 ha invece ritenuto che il principio della totalizzazione, nel caso specifico dovesse giustamente applicarsi, peraltro contestando il contenuto della circolare Inps n 23/2004. Nel merito è stato ribadito che, il principio della totalizzazione contributiva, secondo lo spirito del Legislatore, deve applicarsi ai soggetti che non hanno maturato il diritto autonomo in una delle gestioni previdenziali interessate. Il collegio testualmente recita.. Scopo dell'istituto della totalizzazione è, infatti, quello di consentire il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso diverse gestioni, ed insufficienti di per sé, "per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità". Tale facoltà può avere effetto anche per tutte le situazioni pendenti alla data di entrata in vigore della legge 388/2000. In questo senso si è espresso il Tar richiamando peraltro i contenuti della sentenza 61/1999 della Corte Costituzionale la quale ha annullato ex tunc gli articoli 1 e 2 della L. n. 45/1990. Conseguentemente il contenuto della circolare Inps n 23/2004 (peraltro non sostenuto dall interpretazione della norma) è contrario a quei precetti costituzionali che, anche a seguito della sentenza n. 61/99 della Corte Costituzionale, il legislatore ha voluto attuare. In estrema sintesi il diritto alla totalizzazione dei contributi previdenziali, secondo il disposto dell art. 71 legge 388/2000 deve applicarsi anche con riguardo a situazioni maturate anteriormente all entrata in vigore del citato art. 71 purché non esaurite alla medesima data ovvero a quella di presentazione dell istanza. (Altalex, 3 novembre 2006. Nota di Giovanni Dami. Si ringrazia LaPrevidenza.it) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Staccata di Latina Sentenza 1351/2006

nelle persone di: Franco BIANCHI Presidente Santino SCUDELLER Componente Giuseppe ROTONDO Componente Relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Sul ricorso n. 789/04 proposto da Paniccia Miranda, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario e Alessandro Sala, con i quali è elettivamente domiciliata in Latina, via A. Doria, presso la Segreteria del Tribunale; contro -Direzione Centrale INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., n.c.; -Ministero del Lavoro e delle Politiche, in persona del Ministro p.t., n.c.; per l'annullamento della circolare della Direzione Centrale INPS n. 23 del 6 febbraio 2004, riguardante i criteri applicativi della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui all art. 71, L. 23/12/2000, n. 388 e successivo decreto n. 57/2003; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti della causa; Relatore il magistrato Giuseppe Rotondo; Per le parti come da verbale d udienza; Ritenuto e considerato quanto segue: Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 21 giugno 2004 e depositato il successivo 9 luglio, la signora Miranda Paniccia, premesso: - di avere presentato all INPS di Frosinone, a seguito della morte del proprio coniuge dott. Giulio Certo, avvenuta l 11 novembre 1998, regolare domanda di pensione ai superstiti; - di avere chiesto, ai sensi dell art. 71 della legge n. 388/200, il cumulo dei contributi versati dal coniuge in diverse gestioni con successiva istanza del 28 settembre 2001, in relazione alla quale l Istituto adottava una risposta interlocutoria, non essendo state ancora stabilite le modalità di attuazione del citato art. 71;

- di aver diffidato i Ministeri competenti ad emanare i provvedimenti d attuazione; - di avere reiterato la richiesta di liquidazione della pensione ai superstiti in data 28/5/2003; - di avere nuovamente diffidato, in data 5/9/2003, la Direzione centrale dell INPS; - di avere ottenuto, infine, la reiezione della propria domanda con nota del 20/4/2004 con la seguente motivazione: Il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi disciplinato dall art. 71, della legge 23/12/2000, n. 388 trova applicazione solo relativamente ai decessi intervenuti a partire dal 1 gennaio 2001 ; si duole, e per questo la impugna, della circolare INPS n. 23 del 6/2/2004 in forza della quale la determinazione di rigetto è stata adottata. Deduce violazione dell art. 71 della L. n. 388/2000 e della sentenza Corte Costituzionale n. 61 del 1999 con la quale sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge n. 45/1999 nella parte in cui non prevedevano a favore dell assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto il diritto di avvalersi dei periodi contributivi pregressi, in alternativa alla ricongiunzione onerosa. All udienza del 6 ottobre 2006 il ricorso è stato spedito in decisione. Motivi della decisione La ricorrente assume che erroneamente la Direzione centrale INPS ha stabilito, con circolare n. 23 del 6 febbraio 2004, che il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui all art. 71, L. 23/12/2000, n. 388, trova applicazione solo relativamente ai decessi intervenuti a partire dal 1 gennaio 2001 (cioè, dopo l entrata in vigore della norma). In limine, va rilevata d ufficio l ammissibilità del ricorso in quanto, nel caso di specie, non si è in presenza di una mera circolare interpretativa - che è atto interno all Amministrazione, finalizzato essenzialmente ad indirizzare uniformemente l azione dei vari uffici od organi - contenendo la stessa, al contrario, anche indicazioni attuative del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi conseguenti all entrata in vigore dell art. 71 della legge n. 388 del 2000 Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/99, ha dichiarato illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in cui non prevedevano, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, in via alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi. Il Legislatore, sollecitato dal giudice delle leggi a trovare un sistema per totalizzare i contributi, in modo che potessero essere utilizzati tutti ai fini della prestazione, vi ha provveduto con l'art. 71 della legge n. 388 del 2000. Quest ultimo, al primo comma, dispone che "Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile." L'art. 71 in commento consente, dunque, la cd. totalizzazione dei contributi ai lavoratori che non abbiano maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni cui sia stato iscritto.

Scopo dell'istituto della totalizzazione è, infatti, quello di consentire il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, posseduti presso diverse gestioni, ed insufficienti di per sé, "per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità" (art. 71, primo comma, citato). Può beneficiare della prestazione il lavoratore "che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni". Il coniuge della ricorrente per quanto consta in atti e non confutato dall amministrazione resistente - non aveva maturato, al momento del suo decesso (avvenuto il giorno 11/11/1998), il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche obbligatorie. La circostanza è rilevante in punto di sussistenza dell interesse alla proposizione del ricorso impugnatorio in esame. Il Collegio condivide la tesi della ricorrente secondo cui l art. 71, della legge n. 388 del 2000 si applica a tutte le situazioni ancora pendenti, ovvero maturate e non definite, alla data della sua entrata in vigore. Ed invero, a seguito dell annullamento ex tunc degli artt. 1 e 2 della L. n. 45/1990 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 s è aperto nell ordinamento di settore un vuoto normativo che l art. 71 citato ha colmato con riguardo a tutti i rapporti non ancora esauriti alla data della sua entrata in vigore. Illegittimamente, pertanto, la Direzione INPS, nel disciplinare il procedimento relativo alla domanda di pensione ai superstiti da totalizzare ha limitato l esercizio del diritto alla totalizzazione per i soli decessi verificatisi dal 1 gennaio 2001, obliando per tal via gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999 nonché confondendo la causa (per l esercizio del diritto: il decesso) con gli effetti che ne derivano (la possibilità di beneficiare della totalizzazione nei termini di esercizio del diritto medesimo). La circolare INPS, in parte qua, oltre che non sostenuta dalla lettera della norma (altro essendo la maturazione del diritto a pensione ed altro la decorrenza giuridica degli effetti di una norma), risulta contraria a quei precetti costituzionali che, anche a seguito della sentenza n. 61/99 della Corte Costituzionale, il legislatore ha voluto attuare. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento della circolare della Direzione Centrale INPS n. 23 del 6 febbraio 2004 nella parte in cui punto 6. Domanda di pensione ai superstiti da totalizzazione - ha stabilito che il diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico in parola può essere utilmente esercitato per i decessi verificatisi dal 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore dell art. 71 della menzionata legge n. 388 del 2000. Ne consegue che il relativo diritto può essere esercitato anche con riguardo a situazioni maturate anteriormente all entrata in vigore del citato art. 71 purché non esaurite alla medesima data ovvero a quella di presentazione dell istanza. In conclusione, il ricorso va accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina - accoglie, nei sensi in motivazione, il ricorso n. 784/04 meglio in epigrafe specificato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità Amministrativa. Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2006. Il Presidente Il Giudice Estensore Franco BIANCHI Giuseppe ROTONDO IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 ottobre 2006 (art. 55, L. 27.4.82 n. 186)

( da www.altalex.it ) IL DIRETTORE DI SEGRETERIA