Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. nella riunione del 20 agosto 2007

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (AI SENSI DELL ART. 2391-BIS DEL CODICE CIVILE E DELL ART. 9.C.1 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA QUOTATE) Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. nella riunione del 20 agosto 2007 Art. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente Regolamento, adottato in attuazione di quanto previsto dall art. 2391- bis del codice civile e di quanto raccomandato dall art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, individua le regole che disciplinano l approvazione e l esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Il Sole 24 Ore S.p.A. (la Società ), direttamente ovvero per il tramite di società controllate, al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse. Art. 2 Individuazione delle parti correlate 2.1 Ai fini del presente documento per parti correlate, in base alla relativa nozione fornita dal principio contabile internazionale IAS 24 (richiamato dall art. 2, comma 1, lettera h) del Regolamento approvato con la Delibera Consob n. 11971/1999), si intendono: a) i soggetti che direttamente e/o indirettamente, per il tramite di società controllanti o controllate, società fiduciarie o interposta persona (da considerare a loro volta quali parti correlate): i) controllano la Società; ii) sono controllati dalla Società; iii) condividono con la Società il medesimo soggetto controllante; iv) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare una influenza notevole 1 su quest ultima; v) controllano congiuntamente la Società; b) le società collegate 2 alla Società; 1 Ai sensi dell articolo 2359, comma 3, del codice civile, l influenza notevole si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un decimo dei voti se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati. 1

c) le joint venture cui partecipa la Società; d) gli Amministratori ed i Sindaci effettivi della Società, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche 3 della Società e delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate; e) gli stretti familiari 4 dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d); f) i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (d) o (e), ovvero in cui tali ultimi soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto; g) i fondi pensione per i dipendenti e i dirigenti della Società o di qualsiasi soggetto ad essa correlato 5. Ai fini di quanto indicato nel presente paragrafo 2.1 la nozione rilevante di controllo è quella individuata dall articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza o TUF) 6. 2.2 Il Comitato per il Controllo Interno provvede a risolvere i casi in cui l individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel paragrafo 2.1. L individuazione di ulteriori parti correlate rispetto a quelle indicate nel paragrafo 2.1, da effettuare comunque in base ai criteri stabiliti dal principio contabile internazionale IAS 24 7, è rimessa al Comitato per il controllo interno. 2 Ai sensi dell articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole. 3 Per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società ovvero delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, vale a dire (i) i diretti riporti dell Amministratore Delegato della Società, e (ii) gli ulteriori dirigenti che, iscritti in un apposito elenco, risultano espressamente individuati come tali dall Amministratore Delegato della Società. 4 Si considerano stretti familiari di un soggetto i familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Società ovvero con le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate. Tali si considerano: i) il coniuge non separato legalmente, il convivente more uxorio e i figli, anche del coniuge o del convivente more uxorio; ii) le ulteriori persone a carico del soggetto interessato che siano ad esso legate da rapporti di parentela od affinità. 5 Si considerano rilevanti ai fini del presente regolamento le singole operazioni di controvalore superiore a 100.000 euro compiute con tale categoria di soggetti. 6 Ai sensi dell articolo 93 del TUF sono considerate imprese controllate, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona: - le società in cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria (controllo c.d. di diritto ); - le società nelle quali un altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria (controllo c.d. di fatto ); - le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole; le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti ad esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria. 7 In base al paragrafo 10 del principio contabile internazionale IAS 24, nell esame di ciascun rapporto con parti correlate l attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica. 2

Art. 3 Individuazione delle operazioni con parti correlate 3.1 Ai fini del presente documento costituiscono operazioni con parti correlate i trasferimenti di risorse, servizi od obbligazioni tra la Società (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) ed una o più delle parti correlate individuate ai sensi dell art. 2, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pattuito un corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le operazioni con parti correlate: - gli atti di disposizione, anche a titolo gratuito, di beni mobili e immobili; - le prestazioni di opere e servizi; - la concessione o l ottenimento di finanziamenti e garanzie; - ogni altro atto avente ad oggetto diritti a contenuto patrimoniale. Art. 4 Operazioni con parti correlate sottoposte al preventivo esame del Comitato per il controllo interno 4.1 Il Comitato per il controllo interno della Società provvede al preventivo esame delle operazioni con parti correlate soggette alla disciplina del presente regolamento. Tale esame preventivo non è richiesto per le operazioni riconducibili ad una o più delle seguenti categorie: - operazioni compiute tra società il cui capitale sia interamente posseduto, direttamente e/o indirettamente, dalla Società; - operazioni il cui corrispettivo è fissato sulla base di quotazioni ufficiali di mercato (ad es. contratti relativi a valute, tassi d interesse e commodities), qualora gli eventuali differenziali concordati rientrino nella normale prassi commerciale; - operazioni tipiche o usuali, per tali intendendosi quelle che per oggetto o natura risultano coerenti con il core business della Società e delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, e che non presentano particolari elementi di criticità connessi alle loro caratteristiche, ai rischi inerenti alla natura della controparte o al tempo del loro compimento; - operazioni a condizioni standard, per tali intendendosi quelle concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei rapporti con soggetti che non siano parti correlate. 4.2 L esame preventivo da parte del Comitato per il controllo interno non è altresì richiesto per tutte quelle operazioni che, per tipologia e/o dimensioni (indipendentemente dal fatto che siano compiute con parti correlate), devono essere sottoposte alla preventiva approvazione o valutazione del Consiglio di Amministrazione della Società. 4.3 Con riguardo alle operazioni con parti correlate sottoposte al suo esame e per le quali non si proceda alla successiva presentazione al Consiglio di Amministrazione della Società ai fini della relativa approvazione o valutazione ai sensi del successivo articolo 5 il Comitato per il controllo interno provvede a 3

fornire al Consiglio di Amministrazione un adeguata informativa in merito agli elementi caratteristici delle operazioni stesse (sotto il profilo strategico, economico-finanziario, legale, fiscale, ecc.), nonché alla natura della correlazione, alle modalità esecutive ed alle condizioni economiche pattuite per la relativa realizzazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti e agli effetti economici e patrimoniali connessi alle medesime operazioni. 4.4 L informativa indicata al paragrafo 4.3 viene fornita nell ambito della relazione periodica presentata dal Comitato per il controllo interno al Consiglio di Amministrazione. Art. 5 Operazioni con parti correlate sottoposte all approvazione o alla valutazione del Consiglio di Amministrazione 5.1 A seguito dell esame da parte del Comitato per il controllo interno, e con il supporto consultivo e propositivo del Comitato stesso, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede alla preventiva approvazione (nel caso di operazioni di competenza dalla Società) ovvero alla preventiva valutazione (nel caso di operazioni di competenza delle società direttamente e/o indirettamente controllate dalla Società) delle operazioni con parti correlate rientranti in una o più delle seguenti tipologie: a) operazioni atipiche od inusuali, per tali intendendosi quelle che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell accadimento (prossimità alla chiusura dell esercizio) possono dare luogo a dubbi in ordine: alla correttezza/completezza dell informazione in bilancio, al conflitto d interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza 8 ; b) operazioni il cui controvalore sia superiore a 10 milioni di euro, con esclusione di quelle per le quali non è richiesto l esame preventivo da parte del Comitato per il controllo interno ai sensi del precedente articolo 4.1; c) ulteriori operazioni che siano sottoposte all esame del Consiglio di Amministrazione da parte del Comitato per il controllo interno, con particolare riferimento alle operazioni poste in essere con le parti correlate di cui alle lettere d), e) ed f) dell articolo 2.1. 5.2 In relazione a ciascuna delle operazioni con parti correlate indicate al paragrafo 5.1 e sottoposte alla sua preventiva approvazione o valutazione, il Consiglio di Amministrazione della Società riceve un adeguata informativa in ordine agli elementi caratteristici dell operazione (sotto il profilo strategico, economicofinanziario, legale, fiscale, ecc.), nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell operazione, sulle condizioni temporali ed economiche previste per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sulle motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi connessi all operazione. 8 Secondo la definizione fornita dalla Consob nella Comunicazione n. 6064293 del 28 luglio 2006. Rientrano in tale categoria anche le operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, per le quali sussiste l obbligo di procedere ad apposita informativa al pubblico nel rispetto delle modalità e dei termini individuati dall art. 71-bis del Regolamento approvato con la Delibera Consob n. 11971/1999. 4

Qualora la correlazione sussista con un Amministratore della Società o con una parte correlata per il suo tramite, l Amministratore interessato deve informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l origine e la portata del proprio interesse, allontanandosi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione ove ciò non pregiudichi la permanenza del quorum costitutivo ovvero il Consiglio di Amministrazione non disponga altrimenti. Qualora la correlazione sussista con l Amministratore Delegato della Società o con una parte correlata per il suo tramite, egli si astiene dal compimento dell operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. Si applica inoltre in tal caso quanto indicato nel periodo precedente. Qualora la correlazione sussista con uno dei Sindaci effettivi della Società o con una parte correlata per il suo tramite, il Sindaco interessato provvede ad informare tempestivamente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l origine e la portata del proprio interesse. 5.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad operazioni con parti correlate provvedono a motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza delle operazioni stesse per la Società ed il Gruppo Il Sole 24 Ore. 5.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società riceve adeguata informativa in merito alla intervenuta esecuzione delle operazioni con parti correlate sulla cui approvazione o valutazione esso abbia deliberato. Tale informativa viene fornita nell ambito della relazione periodica predisposta dall Amministratore Delegato in merito all attività svolta, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalle società del Gruppo Il Sole 24 Ore. Art. 6 Perizie 6.1 Al fine di evitare che un operazione con parti correlate venga conclusa a condizioni difformi da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, è data facoltà al Comitato per il controllo interno (in sede di esame preventivo delle operazioni con parti correlate ai sensi del precedente articolo 4) nonché al Consiglio di Amministrazione (ai fini dell approvazione o valutazione delle operazioni stesse ai sensi del precedente articolo 5) di richiedere in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell operazione l assistenza di uno o più esperti per acquisire da essi un opinione sulle condizioni economiche e/o sulle modalità esecutive e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità dell operazione stessa. Gli esperti vengono selezionati tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza, dei quali il Comitato per il controllo interno e/o il Consiglio di Amministrazione della Società verificano l indipendenza e l assenza di conflitti di interesse in relazione all operazione. Art. 7 Comunicazioni e attestazioni 7.1 Gli Amministratori ed i Sindaci effettivi della Società provvedono a dare tempestiva comunicazione al Comitato per il controllo interno, non appena ne 5

vengano a conoscenza, in merito alla negoziazione in corso di operazioni con la Società ovvero con società da essa direttamente e/o indirettamente controllate che vedano coinvolti gli Amministratori o Sindaci medesimi, i loro stretti familiari 9, i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole degli Amministratori o Sindaci in questione e/o dei loro stretti familiari ovvero i soggetti in cui gli stessi Amministratori o Sindaci e/o i loro stretti familiari detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto. L informativa fornita al Comitato per il controllo interno esplicita la natura, i termini, l origine e la portata dell interesse degli Amministratori o Sindaci in questione al compimento di tali operazioni. 7.2 I dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate 10 provvedono a dare tempestiva comunicazione al Comitato per il Controllo Interno, non appena ne vengano a conoscenza, in merito alla negoziazione in corso di operazioni con la Società ovvero con società da essa direttamente e/o indirettamente controllate che vedano coinvolti i dirigenti medesimi, i loro stretti familiari 11, i soggetti sottoposti al controllo, anche in forma congiunta, ovvero alla influenza notevole degli stessi dirigenti e/o dei loro stretti familiari ovvero i soggetti in cui gli stessi dirigenti e/o i loro stretti familiari detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto. L informativa fornita al Comitato per il Controllo Interno esplicita la natura, i termini, l origine e la portata dell interesse dei dirigenti in questione al compimento di tali operazioni. 7.3 I dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate provvedono, ove ne ricorrano i presupposti, a rilasciare al Comitato per il Controllo Interno una attestazione con cadenza annuale in merito alla insussistenza delle operazioni indicate nel paragrafo 7.2. 9 Come definiti alla lettera e) ed alla relativa nota 4) dell art. 2.1. 10 Come definiti alla lettera d) ed alla relativa nota 3) dell art. 2.1. 11 Come definiti alla lettera e) ed alla relativa nota 5) dell art. 2.1. 6