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ALL. B AFFIDAMENTO AI SENSI DELL ART. 125 COMMI 10 E 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L ESECUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI, DELLE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOGNOSTICHE ED AMBIENTALI NELL AREA DELLA CAVA EX TEGES IN LOCALITA PONTIGNONE (L AQUILA) DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO 1. Importo a base d asta 2. Modalità di espletamento dell incarico 3. Cauzione e garanzia 4. Tempo utile per l espletamento delle attività e penale 5. Modalità di pagamento Obblighi ex Lege 136/2010 e s.m.i. 6. Esecuzione dei servizi 7. Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell Affidatario 8. Legge antimafia 9. Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 e del Codice Etico 10. Qualità 11. Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto 12. Clausola risolutiva espressa 13. Informativa sulla privacy 14. Definizione delle controversie

1. IMPORTO A BASE D ASTA L importo dei servizi posto a base d asta è complessivamente pari ad 175.417,28 (Euro centosettantacinquemilaquattrocentodiciassette/28) al netto dell IVA e degli oneri di legge, se dovuti, di cui 171.997,73 (Euro centosettantunomilanovecentonovantasette/73) soggetti a ribasso ed 3.439,55 (Euro tremilaquattrocentotrentanove/55) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. I servizi si intendono compensati a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell Affidatario per la esecuzione a perfetta regola d arte delle attività ad esso affidate. 2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL INCARICO Per l espletamento delle attività l Affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (All. C) e nel presente Disciplinare di affidamento. 3. CAUZIONE e GARANZIA La cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte è pari al 10% dell importo contrattuale o, in caso di ribasso offerto superiore al 10%, nell importo previsto dall art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Essa sarà costituita mediante fideiussione rilasciata da Primario Istituto di Credito o da Istituto Assicurativo associato all Ania. La firma di chi ha rilasciato la fideiussione dovrà essere autenticata da un notaio che ne attesti la validità, anche in relazione ai poteri d impegno conferiti al firmatario. La fideiussione dovrà riportare la clausola che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta della Sogesid senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi compresa quella di cui all art. 1957 c.c. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al beneficio della preventiva escussione di cui all art. 1944 c.c.. La cauzione, come sopra costituita, sarà progressivamente svincolata ai sensi dell art.113, comma 3, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.; il documento originale della stessa sarà restituito all Istituto rilasciante entro sei mesi dalla consegna degli elaborati definitivi approvati dalla Sogesid S.p.A. L Affidatario dovrà altresì possedere, o farsi rilasciare prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, una polizza assicurativa RCT/RCO rilasciata da primaria compagnia con massimale unico non inferiore ad 1.000.000,00, a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Sogesid S.p.A. stessa o suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati dai propri dipendenti nella esecuzione delle attività oggetto di affidamento. 4. TEMPO UTILE PER L ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E PENALE Il tempo massimo per l espletamento delle attività affidate è fissato in 40 giorni naturali e consecutivi a far data dalla sottoscrizione del contratto, che dovrà comunque essere restituito firmato per accettazione entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. Al termine delle suddette attività, dovranno essere consegnati tutti gli elaborati, come meglio specificati nel Capitolato Tecnico (All. C). 1

Resta facoltà insindacabile da parte di Sogesid S.p.A. disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo ad indennizzi o risarcimenti all Affidatario. Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati comporterà l applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% dell importo massimo della penale prevista, da calcolarsi sull importo contrattuale, e fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato il 10% dell importo contrattuale, la Sogesid S.p.A. potrà procedere, senza formalità di sorta, in primo luogo alla escussione della fideiussione, e quindi alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell art. 1453 del codice civile e con gli effetti di cui al successivo punto 12. 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO OBBLIGHI EX LEGE 136/2010 e s.m.i. Le attività oggetto del presente affidamento saranno contabilizzate a misura. Il corrispettivo, come definito al precedente punto 1 con l applicazione del ribasso percentuale offerto, sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture su cui dovranno essere riportati il CIG ed il CUP della presente procedura, indicati in oggetto, e solo previa approvazione da parte della Sogesid S.p.A. degli stati di avanzamento lavori, che costituirà condizione inderogabile per l emissione della fattura. Ai sensi dell articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997 e s.m.i., non è dovuta alcuna anticipazione. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l importo delle attività, contabilizzate al netto del ribasso d asta, comprensive della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore ad 50.000,00 (Euro cinquantamila/00) IVA esclusa. Tali importi saranno liquidati entro trenta giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura e previa verifica da parte della Sogesid S.p.A. dell assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previo invio del DURC aggiornato al momento dell emissione delle singole fatture. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall Affidatario, come di seguito meglio indicato. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l Affidatario avrà l obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Con la sottoscrizione dell incarico l Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Sogesid S.p.A. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato 2

rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell art. 1456 cod. civ., l immediata risoluzione dell affidamento. 6. ESECUZIONE DEI SERVIZI L Affidatario dovrà eseguire le attività affidate con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti dalla Sogesid S.p.A.. La responsabilità tecnica delle attività dovrà essere affidata ad un geologo iscritto all Albo professionale da almeno 10 anni, il cui nominativo dovrà essere indicato in sede di presentazione dell offerta. L Affidatario dovrà, in ogni modo, annoverare nel suo organico almeno 1 geologo, che dovrà assistere a tutte le fasi di indagine. L Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all esecuzione dei servizi. A tal fine, l Affidatario prima della sottoscrizione dell affidamento si impegna a presentare idonea garanzia assicurativa, di cui al precedente art. 3, a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all esecuzione delle attività di cui trattasi. Pertanto, la Sogesid S.p.A. é manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività. I servizi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di affidamento. L Affidatario si impegna, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della Sogesid S.p.A. al risarcimento degli eventuali danni. Nel caso in cui l Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A. siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l Affidatario e la Sogesid S.p.A. nell applicazione del contratto non conferisce all Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l esecuzione dei servizi, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell ultimazione degli stessi. 7. RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ DELL AFFIDATARIO L Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione della attività previste dal contratto di affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid S.p.A.. 3

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 12. Con la sottoscrizione, per accettazione dell incarico, l Affidatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà della Sogesid S.p.A. 8. LEGGE ANTIMAFIA Il venire meno, nel corso dell affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, comporterà l immediata risoluzione dell affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo punto 12. 9. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. 231/2001 E DEL CODICE ETICO La Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati e di un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa. Pertanto, con la sottoscrizione dell incarico, l Affidatario si impegnerà al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell art. 1456 del c.c. la risoluzione dell incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti. Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 potrà essere effettuata al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, Sogesid S.p.A. via Calabria n. 35, 00187 Roma. Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: organismodiviglianza@sogesid.it. Verrà assicurata la riservatezza nonché l anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto organismo. 10. QUALITA L Affidatario si impegna ad applicare integralmente le prescrizioni contenute nelle Procedure Documentate PD 752 rev. 1 e nelle Istruzioni Documentate ID 752 rev.0 e le modalità operative in essi esplicitate (All. E alla documentazione di gara, consultabile sul sito internet all indirizzo www.sogesid.it, sezione bandi). 4

11. INCEDIBILITA DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell art.1260 comma c.c. ed è vietata la cessione anche parziale dello stesso. 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il rispetto degli impegni assunti con l accettazione dell affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti 5 (Modalità di pagamento Obblighi ex Lege 136/2010), 7 (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguenti responsabilità dell Affidatario), 8 (Legge Antimafia), e 9 (Rispetto del modello di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico), nonché di ogni altra ulteriore grave violazione di legge, darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell art. 1456 c.c. Nel verificarsi della risoluzione, la Sogesid S.p.A. procederà, in primo luogo, alla escussione della fidejussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Sogesid S.p.A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni. 13. INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 l Affidatario è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per ogni controversia nascente dall interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente affidamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma. 5