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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro nei confronti di e con l'intervento di

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ha pronunciato la presente

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

per l'annullamento, previa sospensiva,

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

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per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

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contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

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Transcript:

1 di 7 27/03/2013 21:02 N. 00387/2013 REG.PROV.COLL. N. 00763/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 763 del 2009, proposto da: A.I.T.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI AUDIOMETRISTI, con sede in Fidenza (PR), rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Andreis, Lorenzo Lamberti, con domicilio eletto presso Massimo Andreis in Torino, via Pietro Palmieri, 40; contro REGIONE PIEMONTE; DIREZIONE GENERALE SANITÀ DELLA REGIONE PIEMONTE; per l'annullamento del d.d. 19 dicembre 2008 n. 956 recante "Approvazione delle Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII - capo II del d.lgs. 4/4/2008 n. 81", nella parte in cui contempla, tra il personale "qualificato" ad eseguire gli esami audiometrici, professionisti non sanitari privi della laurea abilitante di tecnico audiometrista, nonchè di tutti gli atti allo stesso connessi, presupposti e

2 di 7 27/03/2013 21:02 conseguenti, anche se allo stato non conosciuti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. L A.I.T.A.- Associazione Italiana Tecnici Audiometristi impugna la determinazione direttoriale n. 956, del 19 dicembre 2008, con la quale la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha approvato le Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del titolo VIII capo II del D.Lgs 9/4/2008 n. 81, nella parte in cui essa, con riferimento alle Figure professionali qualificate per l esecuzione degli esami audiometrici (par. n. 1.5 della parte intitolata Modalità di esecuzione della sorveglianza sanitaria negli esposti a rischio rumore ), contempla tra il personale qualificato ad eseguire gli esami audiometrici anche professionisti non sanitari privi della laurea abilitante di tecnico audiometrista. La ricorrente associazione premessa la sussistenza della propria rappresentatività della categoria, in base al d.m. 14 aprile 2005 riferisce che l approvazione del documento impugnato è stata preceduta dalla costituzione di un apposito gruppo di lavoro a livello regionale [...], al quale però l AITA non è stata invitata a partecipare. La clausola contestata, a suo parere, comporterebbe una indebita assegnazione di compiti sanitari a soggetti sforniti della necessaria qualificazione professionale, in tal modo alterando l assetto normativo delle attribuzioni professionali proprie ed esclusive degli audiometristi. In diritto viene allora sollevato un unico, complesso motivo di gravame, avente ad oggetto: violazione e falsa

3 di 7 27/03/2013 21:02 applicazione dell art. 1 della legge n. 41 del 1999, dell art. 2 della legge n. 251 del 2000 e degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 43 del 2006, nonché del d.m. 14 settembre 1994, n. 667; eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, contraddittorietà, sviamento. In particolare, la ricorrente evidenzia che l accertamento dell idoneità professionale, per i tecnici audiometristi, coincide con l esame finale del corso universitario di laurea il superamento del quale abilita all esercizio della professione; peraltro, in base alla legge, l elenco delle figure ammesse a svolgere funzioni sanitarie sarebbe tassativo, come da ultimo ribadito dalla legge n. 43 del 2006. Contravvenendo a tali principi, l atto impugnato verrebbe ad intaccare gli ambiti di competenza del tecnico audiometrista, materia questa indisponibile per le Regioni, le quali devono rispettare il principio secondo cui l individuazione delle figure professionali sanitarie, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, è riservato allo Stato (Corte Cost., sentenza n. 319/2005). Sotto diverso profilo, infine, si contesta la mancata partecipazione dell AITA (in veste di associazione rappresentativa della categoria professionale dei tecnici audiometristi) al gruppo di lavoro istituito per l elaborazione delle raccomandazioni. 2. L intimata amministrazione regionale, pur regolarmente chiamata, non si è costituita in giudizio. Con memoria depositata l 8 febbraio 2013 l associazione ricorrente ha ribadito le proprie censure, arricchite con riferimento alle norme tecniche ISO 6189:1983 ed ISO 8253-1:1989, citate nell atto impugnato. Alla pubblica udienza del 13 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione. 3. Il ricorso è fondato. Come argomentato dall associazione ricorrente sicuramente rappresentativa, nel caso di specie, degli interessi professionali della

4 di 7 27/03/2013 21:02 categoria dei tecnici audiometristi, avuto riguardo sia alle norme del proprio statuto, sia al d.m. 14 aprile 2005 (quale modificato dal successivo d.m. 19 giugno 2006) che espressamente la indica quale associazione rappresentativa della categoria a livello nazionale in base alla legge solo il superamento dell esame finale del corso di laurea abilita all esercizio della professione sanitaria. Ciò discende da quanto prevede l art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 il quale, dopo aver stabilito che le figure professionali ed i relativi profili sono stabiliti con decreto del Ministro della Sanità, espressamente stabilisce con riferimento alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e dei relativi corsi di insegnamento universitario che L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale ; al contempo, l art. 2, comma 1, della legge n. 43 del 2006 ribadisce che l esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Del resto, che quella del tecnico audiometrista sia una professione sanitaria è confermato dal d.m. n. 667 del 1994 il quale, proprio ai sensi dell art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, ha individuato la figura del tecnico audiometrista, definendone il profilo ( il tecnico audiometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico ), precisando che egli opera con piena responsabilità e con conseguente autonomia (art. 1), ed espressamente confermando che Il diploma universitario di tecnico audiometrista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione (art. 2). Successivamente, peraltro, anche il decreto ministeriale 29 marzo 2001 ha incluso la figura professionale del tecnico audiometrista nell area tecnico-

5 di 7 27/03/2013 21:02 diagnostica delle professioni tecnico-sanitarie (art. 4, comma 1, n. 1.1, lett. a), in base alla classificazione introdotta con la legge n. 251 del 2000. Non è, pertanto, dubbio che ai fini dell esercizio della professione di tecnico audiometrista sia necessario, in base alle richiamate disposizioni normative, il superamento dell esame finale dell apposito corso di laurea universitario. Laddove le Raccomandazioni approvate dalla Regione Piemonte consentono anche ad altre (e non meglio individuate) figure professionali di eseguire l esame audiometrico, sia pure sotto la supervisione di personale qualificato e previa idonea formazione (sicuramente, però, non coincidente con la formazione universitaria), si determina una violazione del quadro normativo sopra richiamato, in quanto si ammette che possa esercitarsi la professione di tecnico audiometrista pur in mancanza dell apposita laurea abilitante. Né a diversa conclusione può condurre il riferimento (compiuto dall atto impugnato, al par. n. 1.5) alle norme tecniche internazionali ISO 6189:1983 (EN 26189:1991 UNI EN 26189:1993) e ISO 8253-1:1989 (EN ISO 8253-1:1988 UNI EN ISO 8253-1:2000) : queste ultime come documentalmente provato in giudizio dall associazione ricorrente, da ultimo, con la produzione del 31 gennaio 2013 definiscono l operatore sanitario qualificato come colui che abbia seguito un adeguato corso di istruzione teorico e pratico nella esecuzione delle prove audiometriche e precisano poi che questa qualifica può essere specificata da autorità nazionali o da altre organizzazioni appropriate (art. 4.4 delle norme EN ISO 8253-1, quali da ultimo aggiornate nel 2010, specificamente dedicate all individuazione dei requisiti e delle procedure per l esecuzione di prove audiometriche). In tale contesto, peraltro, la nota nazionale ivi allegata ha specificato espressamente che In Italia il professionista qualificato allo svolgimento delle prove audiometriche è l audiometrista individuato dal Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n 667 [...] in possesso di un titolo universitario abilitante o ad esso equipollente. E evidente,

6 di 7 27/03/2013 21:02 pertanto, che queste norme tecniche internazionali nulla aggiungono rispetto (ma, anzi, rinviano alla) disciplina nazionale in punto di individuazione dei requisiti per lo svolgimento della professione di tecnico audiometrista, con ulteriore conferma che solo il superamento dell apposito corso di laurea universitario può consentire l esercizio della relativa professione e, con essa, lo svolgimento dell esame audiometrico. 4. L impugnato atto va, dunque, annullato nella parte in cui esso consente ad altre figure professionali, prive dell apposito titolo universitario abilitante di cui al d.m. n. 667 del 1994, di eseguire l esame audiometrico. Restano assorbite le ulteriori censure. In considerazione della particolare natura, nonché della novità, delle questioni affrontate, il Collegio rinviene giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Ai sensi dell art. 13, comma 6-bis.1, del d.p.r. n. 115 del 2002, tuttavia, l amministrazione soccombente è tenuta a rifondere all associazione ricorrente l importo del contributo unificato da questa versato. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, a) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, annulla la d.d. n. 956, del 19 dicembre 2008, della Direzione Sanità della Regione Piemonte, nella parte in cui consente ad altre figure professionali, prive dell apposito titolo universitario abilitante di cui al d.m. n. 667 del 1994, di eseguire l esame audiometrico; b) compensa le spese di giudizio; c) condanna la Regione Piemonte alla refusione dell importo del contributo unificato versato da parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2013

7 di 7 27/03/2013 21:02 con l'intervento dei magistrati: Vincenzo Salamone, Presidente Ofelia Fratamico, Primo Referendario Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/03/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)