Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli NOTIZIE DALL ORDINE N. 54/2016 Napoli 28 Settembre 2016 (*) In vigore da ieri, 27 Settembre 2016, il nuovo codice deontologico dei Consulenti del Lavoro approvato dal CNO il 29 Luglio 2016. Le modifiche si sono rese necessarie alla luce delle novità, in materia di Riforma degli Ordinamenti Professionali, introdotte dal D.P.R. 137/2012 di attuazione del D.L. 311/2011. E già stato pubblicato sul ns. sito www.ordinecdlna.it. Lo stesso CNO, con Circolare N. 1136 del 22 Settembre 2016 ha informato i CPO delle modifiche più rilevanti in subiecta materia. Ve ne offriamo una sintesi. La riforma del codice deontologico era necessaria a seguito delle numerose novità, in materia di Ordinamento Professionale, introdotte, prima, dal D.L. 311/2011 e, in sua attuazione, dal D.P.R. 137/2012. Basti pensare al praticantato, società tra professionisti, legittimazione alla pubblicità, formazione continua obbligatoria per legge, consigli di disciplina. E stato un iter lungo e, proprio per questo, molto delicato con coinvolgimento delle Assemblee dei Rappresentanti Regionali e, più volte, di quelle dei CPO, attesa l importanza che riveste il codice di deontologia ed il complesso delle regole che una Categoria Professionale, liberamente, si dà. 1

Dopo gli ultimi approfondimenti a seguito anche del dibattito nell Assemblea dei CPO svoltasi a Roma Eventi Fontana di Trevi, il CNO l ha approvato definitivamente il 29 Luglio 2016 donde l entrata in vigore avviene decorsi i 60 giorni. Ergo, il Codice di Deontologia dei CPO è entrato in vigore ieri 27 Settembre 2016. Il CNO ne ha dato notizia ai CPO con Circolare N. 1136, Prot. 8622/U/Circ., del 22/09/2016 evidenziando gli interventi più importanti, a livello di modifiche ed implementazioni al Codice, pur non alterandone l impianto originario e tenendo conto, come si diceva prima, delle rilevanti novità introdotte dalla Riforma delle professioni liberali. Eccole!!! Ambito di applicazione (art. 1) Il Codice si applica non solo ai Consulenti del Lavoro, ma in forza di quanto disposto all articolo 12 del D.M. n 34/2013, anche alle società tra professionisti iscritte all Albo dei Consulenti del Lavoro, nonché, in base all articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, ai praticanti consulenti. Il Codice contiene la regolamentazione deontologica della professione di Consulente del Lavoro così come definita alla legge n. 12/1979 e successive modifiche e come dettagliata dall articolo 2 del Decreto del Ministero del Lavoro recante i parametri per la liquidazione giudiziaria dei compensi spettanti ai Consulenti del Lavoro. Dovere di competenza (art. 10) È stata rafforzata la disposizione dell ultimo comma in ossequio a quanto disposto all articolo 7 del D.P.R. 137/2012: il mancato rispetto del Regolamento per la formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare. 2

Responsabilità patrimoniale (art. 12) Anche in questo caso si è trattato di un rafforzamento della precedente disposizione, recependo il contenuto dell articolo 5 del D.P.R. n. 137/2012: l esercizio della professione è consentito solamente se in possesso di idonea copertura assicurativa, il cui contenuto ed estremi dovranno obbligatoriamente essere comunicati alla clientela. Sostituzione di collega deceduto, sospeso o temporaneamente impedito (art. 16) L articolo 16 regolamenta una situazione estremamente delicata in cui vi è la necessità di garantire gli interessi della clientela del professionista, assicurando nel contempo l integrità e la continuità dello studio professionale. Per tali motivi il Consulente chiamato alla sostituzione dovrà muoversi con estrema cautela ed usare la massima diligenza, onde rispettare i connotati organizzativi e strutturali dello studio. Il secondo ed il terzo comma dell articolo 16 prevedono inoltre un effettivo intervento del Consiglio Provinciale nelle fasi di sostituzione. Partecipazione a compagini societarie e collaborazione con imprese che erogano servizi di consulenza del lavoro (art. 19) L articolo detta disposizioni applicabili ai Consulenti del Lavoro che: a. esercitano per il tramite di una società tra professionisti (commi 6 e 7); b. collaborano con una società tra professionisti (commi 6 e 7); c. assistono professionalmente un centro di elaborazione dati, un centro di assistenza fiscale o un associazione di categoria nello svolgimento degli adempimenti di cui all articolo 1 della Legge 12/1979 (comma 3); d. ricoprono la carica di amministratore di un centro di elaborazione dati o di un centro di assistenza fiscale (commi 1, 2, 3 e 5); e. partecipano alla compagine societaria di un centro di elaborazione dati (comma 4). Particolarmente importante è la disposizione contenuta al comma 7 che intende stigmatizzare il comportamento del Consulente del Lavoro che si presti ad eventuali abusi dell istituto della società tra professionisti. 3

Rapporti con i colleghi (art. 20) I rapporti tra i Colleghi e tra Consulenti del Lavoro ed istituzioni (quali ad esempio i Consigli Provinciali) devono essere ispirati alla correttezza e lealtà ed i commi da 2 a 3 costituiscono una declinazione non esaustiva del principio di lealtà e correttezza. Le conversazioni telefoniche tra Colleghi non devono essere registrate e analogamente la corrispondenza ed il contenuto dei colloqui intercorsi tra Colleghi non devono esser riportati in atti processuali. Infine, conformemente a quanto previsto dalla lettera c) dell articolo 14 della legge n. 12/1979, è opportuno che le controversie tra Colleghi trovino una composizione nell ambito del Consiglio Provinciale, onde salvaguardare il decoro e la dignità dell Ordinamento Professionale. Rapporti con i praticanti, collaboratori e dipendenti (art. 21) I Praticanti rappresentano il futuro della Categoria, pertanto il Consulente, non è solamente tenuto a fornire loro l addestramento teorico e pratico necessario allo svolgimento della professione, ma deve anche consentire al praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell Esame di Stato. Conformemente a quanto disposto dal comma 4, dell articolo 9, del D.L. n 1/2012, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, il Consulente del Lavoro, dopo i primi sei mesi di tirocinio dovrà riconoscere al praticante un rimborso spese forfettario. Per le già richiamate ragioni di decoro e dignità dell Ordinamento Professionale, eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato troveranno composizione nell ambito del Consiglio Provinciale. Incarico professionale (art. 23) Al fine di dare effettività al provvedimento disciplinare della sospensione dall attività professionale è stato inserito il comma 2, in forza del quale il Consulente del Lavoro raggiunto da provvedimento di sospensione deve prontamente attivarsi per 4

farsi sostituire da altro professionista nell esercizio degli incarichi professionali, segnalando il nominativo al Consiglio Provinciale. Va da sé che l eventuale violazione di tale disposizione comporterà l apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico del Consulente del Lavoro con la contestuale segnalazione all Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Accettazione dell incarico (art. 25) È stato modificato il comma 3 disponendo che il Consulente del Lavoro non possa accettare incarichi da un cliente già assistito da un Collega senza avere preventivamente informato quest ultimo; analogamente il Consulente dovrà accertarsi che il cliente abbia già provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale. Ragioni di dignità e decoro dell Ordinamento Professionale impongono altresì (comma 5) al Consulente del Lavoro di astenersi dall effettuare controlli o accertamenti sull operato di un Collega a meno che quest ultimo non sia stato preavvisato dal cliente. Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente (art. 30) L articolo nella nuova stesura sancisce il principio che l errore professionale costituisce illecito deontologico solo se derivante da intenzionale trascuratezza imperizia e negligenza, quali, ad esempio, un rilevante inadempimento degli obblighi di formazione continua. Pubblicità informativa (art. 33) I primi due commi dell articolo riportano fedelmente le disposizioni contenute all articolo 4 del già richiamato D.P.R. 137/2012. È ammessa la pubblicità informativa che risponde ai requisiti di verità e correttezza e non risulta ingannevole; è quindi vietata la pubblicizzazione della propria attività professionale associando l immagine del professionista a quella di altre società o enti con finalità elusive delle prescrizioni contenute del sopra citato articolo 4. 5

Potestà disciplinare (art. 35) In forza di quanto disposto all art. 8 del D.P.R. 137/2012 la funzione disciplinare è demandata ai Consigli di disciplina territoriale. Entrata in vigore (art. 38) Il Codice Disciplinare è stato adottato con delibera n. 333 del 29 luglio 2016, sicché entra in vigore il 27 settembre 2016. Buon lavoro Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. ED/FC 6