A.S.D. Gerardiana Basket

Documenti analoghi
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUMP FINALITÀ E STRUTTURE. L Associazione ha sede in Via Antonio Rosmini n

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIC SACERDOTI ITALIA CALCIO. Lo statuto è composto da 7 fogli numerati, 7 parti e 35 articoli

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ASD EUREKA BASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EUREKA BASKET

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Playground Milano, associazione sportiva dilettantistica"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Lavoriamo

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PUNTO YOGA ANANDA

Statuto Sociale. Art. 6) La durata dell Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell Assemblea

Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

Amici del Cammino di Santiago

Jam Session Associazione di improvvisazione musicale

STATUTO. Costituzione - Denominazione - Sede

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

Allegato A all atto costitutivo dell associazione SPAIS STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

S T A T U T O APPROVATO il

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.D. ELITE

Art. 1 È costituita l Associazione sportiva dilettantistica <...>. L associazione ha sede in <...> via <...>.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE A.C.R.C. ONLUS VARESE"

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

S T A T U T O. DELLE COLONIE DEI SINDACATI (UNIONE SINDACALE SVIZZERA TICINO e MOESA) COSTITUZIONE

S T A T U T O S O C I E T A R I O

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO STUDI WU-SHU CREMONA ASD

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Il numero magico

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

STATUTO. POLISPORTIVA MCL ANTELLA, Associazione Sportiva Dilettantistica. Bagno a Ripoli (FI), località Antella, via Ubaldino Peruzzi n.

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto Incitement Italy - Associazione di promozione sociale

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ALUMNI COLLEGIO DI MILANO

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Sono previsti tre tipi di soci: ordinari, sostenitori e onorari. Ai soci ordinari è richiesta una quota di associazione fissata dall Assemblea dei

STATUTO LEGA BASKET FEMMINILE

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SALA DELLA COMUNITA DI VO DI BRENDOLA STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

Associazione MusicAle

Statuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT

Circolo Culturale Sardo SU NURAGHE. Statuto del circolo

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO

ALLEGATO A STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) (ART. 36 E SEG. CODICE CIVILE)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE THE CIRCLE PROJECT LAB - APS

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALBATROS"

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale FIMAVLA EBAT Viterbo. Art. 1 - Costituzione e denominazione

Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

"Choronde Progetto Educativo"

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LUDOLAB. È costituita l associazione denominata LudoLab, una libera

VIVERE CORREZZANA STATUTO. E costituita in Correzzana l associazione Vivere Correzzana (di seguito indicata in modo abbreviato VC, o Associazione ).

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

S T A T U T O. Articolo 1: DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

A.G.AMM. A.G.AMM. ** ** ** **

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

ARCIERI DEL SAGITTARIO A.S.D.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

Statuto dell associazione culturale Beer Tasting Torino. Sez. 1 - Denominazione, Sede e Scopo

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

STATUTO. E costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l associazione. sotto la denominazione AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI con sede

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

STATUTO SCI CLUB GARDOLO

Associazione Sportiva Milano 2 c/o Portineria Centrale, Via F.lli Cervi Segrate (MI) STATUTO:

Transcript:

STATUTO GERARDIANA BASKET MONZA - Associazione Sportiva Dilettantistica Via Cremona, 7 20052 MONZA (MB)

Finalità e strutture Art. 1 E costituita l associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: GERARDIANA BASKET MONZA - Associazione Sportiva Dilettantistica Art. 2 L Associazione ha sede in Via Cremona n. 7-20052 MONZA (MB) Art. 3 I colori sociali dell Associazione sono il rosso ed il bianco. Art. 4 L Associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si impone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. L Associazione aderisce, accettandone lo Statuto, alla Federazione Italiana Palla canestro (F.I.P.) e alle sue strutture regionali e territoriali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale ed anche all estero. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. Art. 5 Finalità principale dell Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nella disciplina della pallacanestro e l organizzazione di attività didattica per l avvio, l aggiornamento ed il perfezionamento nelle medesime discipline; l Associazione si propone, altresì, di organizzareattività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l assistenza dell attività sportiva. L associazione, infine, assume l obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive ai sensi e per gli effetti della delibera del CONI 1273 del 15 luglio 2004, nonché agli statuti ed ai regolamenti del Centro Sportivo Italiana, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

L Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive. I soci Art. 6 Possono essere soci dell associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) Ordinari b) Onorari c) Sostenitori d) Atleti e Tecnici a) Soci ordinari sono coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. b) Soci onorari (persone fisiche o Enti), sono nominati dall Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l associato dal versamento della quota annuale, non dà diritto di voto nelle assemblee dell Associazione. c) Soci sostenitori sono coloro, che per puro spirito di supporto all attività sportiva svolta dall Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell Associazione. d) Soci atleti sono coloro che svolgono attività sportiva per l Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati atleti possono essere esonerati in tutto o in parte dal versamento della quota sociale.

e) Soci tecnici sono coloro che per conto dell Associazione svolgono l attività di insegnante nell ambito delle specialità sportive praticate nell Associazione stessa. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati tecnici possono essere esonerati in tutto o in parte dal versamento di una quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Art. 7 L ammissione all Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Art. 8 Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni e quelli che hanno compiuto il 16 anno di età esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. Art. 9 Gli associati hanno l obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. Art. 10 La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all immagine dell Associazione. La morosità e l espulsione sono deliberate del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i suddetti provvedimenti il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Art. 11 La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non da diritto alla restituzione di quanto versato all Associazione. Art. 12 Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell ambito associativo.

L Assemblea Art. 13 Gli Organi dell Associazione sono: L Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo Il Presidente Art. 14 L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quanto venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. Art. 15 La convocazione dell Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l ordine del giorno. Art. 16 Possono intervenire all Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammesse deleghe nel numero massimo di 4 per ogni socio. A ciascun socio spetta un solo voto. Art. 17 L Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà

più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora. Art. 18 L Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge i componenti del Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 2 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 7 e più di 13; elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. Art. 19 L Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell Associazione e la nomina dei liquidatori l Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora. Art. 20 Per favorire la partecipazione del massimo numero dei soci alle delibere assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tal caso nella convocazione dovrà essere chiarito specificatamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto di voto dovrà essere consegnato l elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente Art. 21 Il Consiglio Direttivo è l Organo esecutivo e gestionale dell Associazione ed è eletto dall Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 13 membri. All interno del Consiglio Direttivo saranno nominati: il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I soci non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Art. 22 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: - Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell Associazione; - Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell Associazione; - Le decisioni inerenti la direzione ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l Associazione; - La redazione annuale e la presentazione in assemblea, entro il mese di Maggio di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell attività svolta nel corso dell esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell anno successivo;

- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; - La fissazione delle quote sociale e delle quote di iscrizione; - La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; - La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell Assemblea; - La delibera sull ammissione di nuovi soci; - Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Art. 24 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell Associazione. E eletto dal Consiglio Direttivo, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 2 anni. Egli presiede l Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull esecuzione delle delibere dell Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest ultimo alla prima riunione utile. Art. 25 Il Vice-Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Art. 26 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. Art. 27 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Art. 28 Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice-Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente. Art. 29 Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice-Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l esercizio finanziario Art. 30 Il patrimonio dell Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote sociali e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci (quote di iscrizione), da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell Associazione sportiva dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Art. 31 Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. Art. 32 L anno associativo decorre dal 1 Luglio al 30 Giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre unitamente al preventivo, all approvazione dell Assemblea entro un mese dalla chiusura dell anno associativo. Lo scioglimento Art. 33 Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell art. 90 L. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Norme finali Art. 34 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. Il presente Statuto è stato approvato dall Assemblea dei Soci in data 11/06/2009. Il Presidente d Assemblea Gianfranco Scotti Il Segretario Gianni Eralti