Prot. n. 39459 Treviso, 8 giugno 2006 Responsabile Procedimento: dott.ssa Michela Milan (tel. 0422 656777) OGGETTO: Modifiche apportate al DM 5 febbraio 1998 dal DM n. 186 del 5 aprile 2006 Primi adempimenti per le aziende. RACCOMANDATA A.R. Alle ditte che effettuano attività di recupero in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 216 del D Lgs 152/2006 (artt. 3133 del previgente D Lgs 22/97) e p.c. Alla Direzione Regionale Tutela Ambiente Calle Priuli Cannaregio, 99 30121 VENEZIA Al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA All Agenzia per la Protezione dell Ambiente del Veneto Dipartimento di Treviso Viale Trento Trieste Alla Sezione regionale Veneto dell Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti Via Forte Marghera, 151 30170 MESTRE VENEZIA A Unindustria Treviso Piazza S. Andrea, 10 Alla Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Viale della Repubblica, 154 Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Treviso e Venezia Via Orioli, 1 Al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Viale della Repubblica, 22 31050 VILLORBA (TV) Alla Guardia di Finanza di Treviso Via Riccati, 15/a www.provincia.treviso.it ecologia@provincia.treviso.it Pagina 1 di 5
Alla Provincia di Belluno Settore Ambiente e territorio Via S. Andrea, 5 32100 BELLUNO Alla Provincia di Padova Settore Ambiente P.za Bardella, 3^ torre 35129 PADOVA Alla Provincia di Rovigo Area Politiche dell Ambiente Via Celio, 10 45100 ROVIGO Alla Provincia di Venezia Settore Politiche ambientali Via Forte Marghera, 191 30173 MESTRE VENEZIA Alla Provincia di Verona Area funzionale servizi in campo ambientale Via San Giacomo, 25 37121 VERONA Alla Provincia di Vicenza Settore Ambiente Palazzo Folco Contrà San Marco, 30 36100 VICENZA Il DM 5 febbraio 1998 sul recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi è stato modificato dal Ministero dell Ambiente con Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006). Le modifiche apportate entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto a partire dal 3 giugno 2006. Per facilitare il compito delle imprese nel prendere visione della nuova normativa e dei primi adempimenti in essa previsti, sul sito internet della Provincia di Treviso, al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it, cliccare su ecologia, accedi all homepage della sezione rifiuti, comunicazioni, news procedure semplificate, è possibile consultare il testo integrato del DM 5 febbraio 1998 con le modifiche apportate dal DM 186/2006, gentilmente messo a disposizione da Edizioni Ambiente, editore del sito www.reteambiente.it. Si riporta di seguito una sintesi delle modifiche più significative apportate dal DM 186/2006 alle norme del DM 5 febbraio 1998 (d ora in poi richiamato come DM 5 febbraio 1998 vigente): Messa in riserva (articolo 6) Il DM 186/2006 riformula completamente l'articolo 6, stabilendo per i diversi impianti le quantità massime di rifiuti in tonnellate/anno sottoposte ad operazioni di messa in riserva R 13, elencate nell Allegato 4 di nuova introduzione. I quantitativi vengono distinti per gli impianti presso cui si effettua la sola operazione di messa in riserva da quelli per gli impianti presso cui si effettuano anche le altre operazioni di recupero. Dalla lettura dell Allegato 4, si ricava che la messa in riserva R 13 presso impianti che effettuano unicamente www.provincia.treviso.it ecologia@provincia.treviso.it Pagina 2 di 5
tale operazione, può essere effettuata in procedura semplificata solo per le tipologie di rifiuto esplicitamente elencate a fianco dell attività Messa in riserva. Secondo il comma 3 dell articolo 6, inoltre, la quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l impianto di recupero (cioè la quantità massima di stoccaggio di ogni tipologia di rifiuto in un determinato momento in attesa di essere avviata a successiva attività di recupero) non può in ogni caso eccedere il 70% della quantità annuale individuata per singola tipologia dall Allegato 4; il limite è ridotto al 50% nel caso di rifiuti combustibili. Di particolare rilevanza anche il comma 7, secondo il quale la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi di tutti gli impianti in procedura semplificata deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche previste all Allegato 5, di nuova istituzione. I tempi di adeguamento a queste norme tecniche sono previsti nelle Norme transitorie di cui all articolo 11, trattato successivamente. Di rilievo anche la limitazione, riportata al comma 8, per il passaggio dei rifiuti tra siti adibiti all effettuazione dell operazione R 13 messa in riserva, consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Quantità di rifiuti ammessi alle procedure semplificate (articolo 7) Le quantità massime annuali di rifiuti non pericolosi impiegabili nelle operazioni di recupero sono quelle stabilite dall Allegato 4, nel quale sono espresse per singola tipologia. I quantitativi non possono, comunque, mai superare la capacità autorizzata (cioè quella indicata nella Comunicazione di inizio attività) o la potenzialità dell'impianto, che deve essere rispettata anche quando l impianto tratta più tipologie di rifiuto. Le quantità annue di rifiuti avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio attività espresse per singola attività di recupero e tipologia di rifiuto. Campionamento ed analisi (articolo 8) Il campionamento dei rifiuti ai fini della caratterizzazione chimico fisica deve essere eseguito sul rifiuto tal quale ed in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802 ("Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati"). L analisi è effettuata a cura del titolare dell impianto dove i rifiuti sono prodotti prima di essere avviati all impianto di recupero in procedura semplificata. Il titolare dell impianto di recupero deve invece verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal DM 5 febbraio 1998 vigente per la specifica attività svolta. Test di cessione (articolo 9) Il campionamento per il test di cessione deve essere effettuato con gli stessi standard della norma Uni 10802 già citata e va applicata la metodica analitica prevista dalla norma UNI EN 124572. Le principali novità riguardano la durata del test che passa da 16 giorni a 24 ore e la cadenza che da biennale è diventata annuale. Norme transitorie per l'adeguamento degli impianti alle nuove disposizioni (articolo 11) Gli impianti di recupero già operanti in procedura semplificata, qualora non soddisfino i requisiti del DM 5 febbraio 1998 vigente limitatamente alle prescrizioni di cui all Allegato 5 (riguardante le norme tecniche generali per la messa in riserva presso tutti gli impianti che si avvalgono delle procedure semplificate) hanno sei mesi di tempo dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il 3 dicembre 2006), per adeguarsi e continuare pertanto a beneficiare del regime in procedura semplificata. Qualora invece non soddisfino più i requisiti del DM 5 febbraio 1998 vigente (es. per le quantità annuali, per l attività di recupero, ecc.), devono presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 210 del D. Lgs. 152/2006 alla Provincia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM 186/2006 (pertanto entro il 3 luglio 2006). In attesa del rilascio dell autorizzazione possono continuare a svolgere l attività in conformità alla comunicazione in essere. Rinnovi Si conclude il riassunto delle principali novità normative ricordando che il D. Lgs. 152/2006, recante Norme in materia ambientale, ha trasferito alla sezione regionale dell Albo nazionale www.provincia.treviso.it ecologia@provincia.treviso.it Pagina 3 di 5
gestori ambientali la competenza per l iscrizione nel registro delle comunicazioni di inizio attività in procedura semplificata. Le ditte che già operano in procedura semplificata, a partire dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del Testo Unico) dovranno inoltrare la richiesta di rinnovo non più alla Provincia ma alla Sezione regionale dell Albo, Via Forte Marghera, 151 30170 Mestre Venezia). SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE GIA OPERANTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA PRECEDENTEMENTE AL 3 GIUGNO 2006 Ogni ditta deve verificare se l attività svolta in virtù della comunicazione di inizio attività in essere è conforme alle previsioni del DM 5 febbraio 1998 vigente. Quindi possono presentarsi le seguenti situazioni: 1. Se dalla verifica risulta che l attività svolta è conforme a tutte le prescrizioni, la ditta deve integrare la comunicazione in essere con la dichiarazione di conformità al DM 5 febbraio 1998 vigente e con la comunicazione dei quantitativi di rifiuti annui avviati all attività di recupero per singola tipologia, secondo la modulistica predisposta dall Amministrazione provinciale e allegata alla presente circolare (ALLEGATO 1), barrando la voce dove dichiara che l attività è conforme anche alle norme tecniche per la messa in riserva di cui all Allegato 5. Se l attività non è conforme limitatamente alle norme tecniche dell Allegato 5, la ditta ha tempo sei mesi dall entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il 3 dicembre 2006) per adeguare la messa in riserva dell impianto; nella dichiarazione di conformità di cui sopra deve barrare la voce dove si impegna all adeguamento nei tempi previsti. Se si verifica che l attività svolta secondo la comunicazione attualmente in essere non soddisfa più i requisiti del DM 5 febbraio 1998 vigente e la ditta è interessata a continuare a beneficiare del regime in procedura semplificata, deve adeguarsi già dalla data di entrata in vigore dello stesso, cioè dal 3 giugno 2006. La dichiarazione di conformità deve essere inoltrata utilizzando l ALLEGATO 1 secondo le indicazioni sopra descritte. I dati trasmessi costituiranno una modifica della comunicazione in essere. La dichiarazione di conformità con allegati i quantitativi (ALLEGATO 1) deve essere inviata alla Provincia entro il 3 settembre 2006, termine stabilito dall Amministrazione provinciale per semplificare l attività di controllo. 2. Se dalla verifica risulta che l attività svolta non soddisfa più i requisiti del DM 5 febbraio 1998 vigente e la ditta ritiene di non poter beneficiare più del regime semplificato, per poter continuare l attività deve inoltrare alla Provincia domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 210 del D. Lgs. 152/2006 (la norma richiama per l autorizzazione l art. 28 del D. Lgs. 22/97, decreto che dal 29/04/2006 è integralmente abrogato dal D. Lgs. 152/2006). La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia entro trenta giorni dall entrata in vigore del DM 186/2006 (entro il 3 luglio 2006), utilizzando la modulistica predisposta dall Amministrazione provinciale allegata alla presente circolare (ALLEGATO 2). Questa Amministrazione chiederà successivamente ulteriore documentazione integrativa. La ditta può continuare l attività in conformità alla comunicazione in essere fino all emanazione dell autorizzazione da parte della Provincia. Le ditte rientranti nel punto 1 e la cui comunicazione è in scadenza entro l anno in corso, devono trasmettere la documentazione richiesta sia alla Provincia che alla Sezione regionale dell Albo. www.provincia.treviso.it ecologia@provincia.treviso.it Pagina 4 di 5
Gli uffici rimangono a disposizione per ogni chiarimento con i seguenti orari: martedì mercoledì venerdì, orario 9.30 13.00 dott.ssa Vanna Agostinetto tel. 0422 656956 p.i. Onorio Bonaldo tel. 0422 656774 Distinti saluti. IL DIRIGENTE dott. Carlo Rapicavoli www.provincia.treviso.it ecologia@provincia.treviso.it Pagina 5 di 5
ALLEGATO N. 1 Da utilizzare per le imprese che continuano a beneficiare del regime in procedura semplificata. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL ATTIVITA DI RECUPERO ALLE NORME TECNICHE DEL DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/2006 Il sottoscritto nato a il C.F. residente in Comune di provincia via n legale rappresentante della ditta ; con sede legale in Comune di Provincia Via n ; con sede impianto in Comune di Provincia Via n ; già operante in procedura semplificata ai sensi degli artt. 3133 del D. Lgs. 22/97 dalla data con iscrizione al Registro provinciale n., per le seguenti tipologie di rifiuti e relative attività di recupero: (le prime due voci sono alternative) DICHIARA Che la messa in riserva dei rifiuti è effettuata nel rispetto delle norme tecniche previste dall Allegato 5 al DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006; oppure Che si impegna ad adeguare la messa in riserva dei rifiuti alle norme tecniche previste dall Allegato 5 al DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006 entro il 3 dicembre 2006. DICHIARA INOLTRE: Che, fatto salvo quanto dichiarato al punto precedente, l attività di messa in riserva (R 13) dei rifiuti non pericolosi avviene secondo le indicazioni di cui all art. 6 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006; Che le quantità di rifiuti avviati al recupero presso l impianto rispettano le condizioni di cui all art. 7 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006; Che l attività viene svolta nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 recante Norme in materia ambientale e in conformità alle norme tecniche e alle condizioni specifiche del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006. Si allega alla presente dichiarazione la tabella riportante i quantitativi massimi annui di rifiuti avviati al recupero presso l impianto distinti per tipologia di attività e di rifiuto. Data e firma
TABELLA DEI QUANTITATIVI MASSIMI ANNUI DA AVVIARE A RECUPERO DITTA IMPIANTO in Comune di Via n Iscrizione al Registro Provinciale n. Si ricorda che i quantitativi massimi annui che la ditta deve riportare nella quinta colonna della tabella sottostante (distinti per singola attività di recupero e tipologia di rifiuto) non possono essere superiori a quelli previsti dall Allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186 del 5 aprile 2006. I quantitativi complessivi non possono inoltre essere superiori alla potenzialità dell impianto, sia in termini di processo tecnologico che di volumi di stoccaggio. Indicare i parametri avendo a riferimento l Allegato 4: ATTIVITA DI RECUPERO TIPOLOGIA CODICE RIFIUTO DESCRIZIONE QUANTITA t/a TOTALE
ALLEGATO N. 2 Da utilizzare per le imprese che intendono passare dal regime in procedura semplificata ad autorizzazione. FAC SIMILE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell art. 210 del D.Lgs. 152/2006 Il sottoscritto nato a il C.F. residente in Comune di provincia via n legale rappresentante della ditta con sede legale in Comune di: Provincia Via n con sede impianto in Comune di Provincia Via n già operante in procedura semplificata ai sensi degli artt. 3133 del D. Lgs. 22/97 dalla data con iscrizione al Registro provinciale n., per le seguenti tipologie di rifiuti e relative attività di recupero: CHIEDE l autorizzazione ai sensi dell art. 210 del D. Lgs. 152/2006 per svolgere le medesime attività presso l impianto sopraindicato. Dichiara che la presente richiesta, al fine del rilascio dell autorizzazione, deriva dalla seguente non conformità dell attività svolta rispetto al DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/2006: (vanno riportate le non conformità richiamando i contenuti del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal DM 186/2006): Dichiara inoltre che, fino al rilascio dell autorizzazione da parte della Provincia, continuerà ad operare in conformità alla comunicazione in essere e alle prescrizioni del DM 5 febbraio 1998, nella versione precedente alla modifica introdotta dal DM 186/2006. Si impegna fin d ora a fornire l ulteriore documentazione integrativa che verrà successivamente richiesta dall Amministrazione provinciale. Data e firma