CIRCOLARE N. 52/E. Roma,30 luglio 2008



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S E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 12 ottobre 2006

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CIRCOLARE N. 52/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,30 luglio 2008 Oggetto: Adempimenti necessari per l immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria articolo 1, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 risposte a quesiti.

2 INDICE Premessa......3 1. Acquisto da parte di un soggetto non rivenditore abituale......4 2. Immatricolazione del veicolo anteriormente alla prima cessione interna. 8 3. Acquisto di autoveicoli assoggettati al regime Iva c.d. del margine... 9 4. Controllo sul versamento minimo... 10 5. Segnalazione ai Centri di Assistenza Multicanale di errori nella compilazione del modello F24 IVA immatricolazione auto UE.... 10 6. Importo da indicare nel modello F24 IVA immatricolazione auto UE. 11

3 Premessa Nei commi 9, 10 e 11, dell articolo 1 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, sono contemplate alcune misure di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da paesi comunitari e rivenduti in Italia. In particolare, il citato comma 9 prevede che Ai fini dell immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 ( ) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l ammontare dell Iva assolta in occasione della prima cessione interna. La predetta disposizione condiziona l immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi ed usati, per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario previste dall articolo 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, alla contestuale presentazione di copia del Modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l ammontare dell Iva assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato. Con i provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007 (G.U. n. 266 del 15 novembre 2007) è stata data attuazione - a decorrere dal 3 dicembre 2007 - alle disposizioni introdotte dal citato decreto legge n. 262 del 2006 prevedendo, per i soggetti che operano nel settore del c.d. mercato parallelo, una particolare modalità di versamento dell Iva relativa alla prima cessione interna di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario. A tal fine, con i citati provvedimenti è stato, tra l altro, approvato il modello F24 IVA immatricolazione auto UE. Tanto premesso, la presente circolare, ad integrazione dei documenti di prassi già emanati (cfr. Risoluzione n. 172/E del 24 aprile 2008; Circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008; Circolare n. 64/E del 30 novembre 2007) fornisce

4 ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni aspetti applicativi evidenziati dagli Uffici dell Agenzia concernenti: 1) l acquisto intracomunitario di un veicolo per uso proprio da parte di un soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato non rivenditore abituale di mezzi di trasporto; 2) l acquisto intracomunitario di un veicolo da parte di un soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato rivenditore abituale che intende immatricolare il veicolo anteriormente alla prima cessione interna; 3) l acquisto di autoveicoli di provenienza comunitaria assoggettati al regime Iva c.d. del margine; 4) il sistema di controllo dei versamenti minimi; 5) le modalità di correzione di errori commessi nella compilazione del modello F24 IVA immatricolazione auto UE ; 6) l importo da indicare nel modello F24 IVA immatricolazioni auto UE. 1. Acquisto da parte di un soggetto non rivenditore abituale. La procedura per l immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, prevista dall articolo 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006, impone agli acquirenti nazionali dei predetti beni il versamento dell Iva relativa alla prima cessione interna nel territorio dello Stato dei medesimi beni. Tale procedura, introdotta al fine di contrastare le frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, non si applica per gli acquisti intracomunitari e le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione. L esclusione trova fondamento, secondo quanto previsto nel provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, nella circostanza che Per tali categorie di acquisti e importazioni infatti è stabilito un particolare meccanismo di identificazione degli autoveicoli

5 direttamente presso la direzione centrale per la motorizzazione che non consente l'attuazione delle frodi secondo gli schemi conosciuti. Tanto premesso, si osserva che la procedura in argomento non prevede alcuno esonero in relazione agli acquisti intracomunitari di veicoli per uso proprio da parte di un soggetto passivo Iva nel territorio dello Stato. Occorre tuttavia, rilevare che l applicazione del sistema operativo in esame si fonda sulla presenza di due presupposti: 1) realizzazione di un acquisto intracomunitario; 2) effettuazione di una successiva cessione nel territorio dello Stato del veicolo di provenienza comunitaria. Il riferimento alla cessione interna del veicolo di provenienza comunitaria porta a ritenere che la procedura prevista dall articolo 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006 trovi applicazione solo quando l acquirente intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia un soggetto passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore commerciale della vendita degli stessi beni. Tale conclusione appare coerente con la ratio della disciplina prevista dal decreto legge n. 262 del 2006 che, allo scopo di contrastare efficacemente le frodi Iva nel settore, introduce l obbligo del materiale versamento dell imposta a carico degli operatori commerciali del settore auto (soggetti d imposta rivenditori abituali di mezzi di trasporto) all atto della prima cessione interna successiva all acquisto intracomunitario. Si ritiene, pertanto, che la procedura descritta dall articolo 1, comma 9 del D.L. n. 262 del 2006 non trovi applicazione nei confronti dei soggetti passivi per i quali l autovettura oggetto di acquisto intracomunitario rilevi come bene strumentale all esercizio della propria attività. Gli stessi soggetti non sono tenuti conseguentemente ad effettuare il versamento dell imposta mediante F24 IVA immatricolazione auto UE, non essendo l acquisto intracomunitario finalizzato ad una successiva cessione del mezzo di trasporto stesso.

6 In proposito, va ricordato che in base al principio generale della tassazione nello Stato di destinazione, l acquirente soggetto passivo d imposta nazionale, indipendentemente dal fatto che sia rivenditore abituale o meno, ha l obbligo di assolvere l Iva sull acquisto in Italia mediante integrazione della fattura o altro documento emesso dal cedente comunitario ed annotazione dell operazione nel registro delle cessioni ed in quello degli acquisti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. L operatore italiano si rende, in tal modo, debitore dell imposta relativa all acquisto, con la possibilità di detrarre la stessa nei limiti previsti dagli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, indipendentemente dal trattamento Iva applicato all operazione dal cedente comunitario. Al riguardo, si ricorda che in base all articolo 21 del Regolamento del Consiglio 17 ottobre 2005, n. 1777/2005/CE recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CE il cui testo è stato rifuso nella Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, Lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario (...) esercita la propria facoltà impositiva indipendentemente dal trattamento IVA applicato all operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. L eventuale domanda di correzione da parte del cedente dell imposta da questi fatturata e dichiarata allo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di beni è trattata da detto stato conformemente alle sue disposizioni nazionali. Si rammenta, inoltre, che, ai fini dell immatricolazione, l acquirente deve effettuare la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal comma 378, dell articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui i soggetti d imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall acquisto e, in ogni caso, prima dell immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i

7 successivi passaggi interni precedenti l immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti d imposta gli uffici preposti non procedono all immatricolazione ( ). Ciò significa che per ciascuna cessione interna antecedente l immatricolazione l acquirente è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al predetto comma 378, indicando in luogo del numero identificativo intracomunitario del primo fornitore, il codice fiscale del cedente nazionale. In caso di mancata comunicazione il veicolo non potrà essere immatricolato. Come chiarito con la circolare n. 41 del 26 settembre del 2005 alla predetta comunicazione sono tenuti tutti i soggetti operanti nell esercizio di imprese, arti e professioni, ancorché si tratti di soggetti che non esercitano attività nello specifico settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, mentre le imprese operanti in detto settore quali rappresentanti accreditati delle case costruttrici, comunicano in luogo dei dati sopra richiamati i soli dati tecnici dei veicoli (telaio e data acquisto). I medesimi soggetti intenzionati a richiedere l immatricolazione di un autovettura - oggetto di acquisto intracomunitario non destinata alla rivendita, sono in ogni caso tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 378, ancorché esonerati dal pagamento dell imposta mediante il modello F24 IVA Immatricolazione auto UE. A tal fine, l operatore nazionale che effettua l acquisto intracomunitario, prima di richiedere l immatricolazione del mezzo di trasporto all Ufficio provinciale della motorizzazione o allo sportello telematico dell automobilista, attivato presso un soggetto autorizzato, fa presente all Ufficio dell Agenzia delle entrate la natura strumentale del medesimo, mediante esibizione o trasmissione della fattura (o altro documento di acquisto) ricevuta dal cedente comunitario, numerata e integrata ai sensi dell articolo 6 del D.M. 19 gennaio 1993, nonché di una dichiarazione attestante l oggetto della propria attività e la volontà di utilizzare il mezzo nell esercizio dell attività medesima e non per la rivendita.

8 Previo riscontro dei suddetti elementi e in assenza di dati che evidenzino discrasie fra il codice attività dichiarato e quello effettivo, l ufficio dell Agenzia delle entrate provvederà, attraverso l apposito canale informatico (già attivo per la comunicazione dei dati dei veicoli assoggettati al regime Iva c.d. del margine) alla comunicazione degli estremi identificativi dell autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. I competenti uffici procederanno quindi alla immatricolazione e alle altre formalità previste dalla legge, in deroga alle ordinarie disposizioni secondo cui i pubblici uffici non possono procedere all immatricolazione, alla iscrizione nei pubblici registri o all emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario, se non venga esibita da parte dell acquirente la prova dell avvenuto pagamento dell imposta (Cfr. Circolare del Ministero delle Finanze n. 13 del 23 febbraio 1994). 2. Immatricolazione del veicolo anteriormente alla prima cessione interna. Secondo prassi commerciale diffusa, gli operatori del settore auto, al fine di raggiungere obiettivi di vendita aziendali, usano acquistare ed iscrivere - a proprio nome - nel pubblico registro automobilistico - i veicoli destinati alla vendita. In questo caso, l acquirente nazionale di autoveicoli assume la veste formale di primo cessionario nazionale dell autoveicolo di provenienza comunitaria che, tuttavia, non andrà ad utilizzare in proprio, in quanto il mezzo di trasporto è destinato ad una futura commercializzazione. In tali ipotesi, si è dell avviso che, ai fini dell immatricolazione di veicolo privo del codice di antifalsificazione, debba comunque attivarsi la procedura prevista dall articolo 1, comma 9, del citato decreto legge n. 262 del 2006. Di conseguenza, l acquirente che intende immatricolare il veicolo prima di porlo in vendita nel mercato nazionale dovrà versare mediante il citato modello F24 IVA immatricolazione auto UE l imposta dovuta sul prezzo di vendita del veicolo determinato ai sensi dell articolo 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, indicando come codice tributo quello relativo al periodo in cui

9 l imposta è versata. Il versamento andrà annotato separatamente nelle scritture contabili specificando che si tratta di un versamento d imposta anticipato ai fini dell immatricolazione del veicolo. Successivamente, quando il veicolo sarà ceduto ad un terzo, nella liquidazione periodica occorrerà tener conto dell imposta già versata autonomamente. 3. Acquisto di autoveicoli assoggettati al regime Iva c.d. del margine. L articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 41 del 1995 dispone espressamente che gli acquisti dei beni assoggettati al regime Iva del margine nello stato membro di provenienza non sono considerati acquisti intracomunitari. Ne consegue che, come già precisato dalla scrivente con la Risoluzione n. 172/E del 24 aprile 2008, le disposizioni previste dall articolo 1, commi 9, 10 e 11, del citato decreto legge n. 262 del 2006, non trovano applicazione per l immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, rientranti nel regime speciale Iva c.d. del margine. Al fine di evitare l abusivo ricorso al predetto regime speciale Iva, con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008 sono state fornite istruzioni per l immatricolazione delle autovetture di provenienza comunitaria rientranti in detto regime speciale. In particolare, è stato precisato che l operatore nazionale che effettua l acquisto dei predetti beni di provenienza da altri Stati membri dell Unione Europea dovrà, prima di richiedere l immatricolazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell Agenzia delle entrate idonea documentazione dalla quale si possa evincere l esistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime Iva del margine. In proposito, ad integrazione di quanto già precisato con la citata circolare n. 14 del 2008 si evidenzia che alla carta di circolazione estera esibita o trasmessa all Ufficio deve essere allegata la traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero (Cfr. Circolare del Ministero dei Trasporti DTT Direzione Generale Motorizzazione prot. n. 108243 del 27 novembre 2007).

10 A seguito dell esito positivo dei riscontri, l ufficio provvede - attraverso un apposito canale informatico - alla comunicazione degli elementi identificativi dell autoveicolo, tra i quali il numero di telaio, al CED del Dipartimento dei trasporti terrestri, al fine di consentire l immatricolazione del veicolo senza che sia necessario effettuare il versamento dell imposta con il c.d. F24 IVA immatricolazione auto UE. 4. Controllo sul versamento minimo. Il sistema centrale che gestisce i versamenti effettuati con il cd. F24 IVA immatricolazione auto UE controlla in automatico l ammontare del versamento eseguito, considerandolo in ogni caso congruo se di importo pari al 20 per cento dell imponibile della fattura (importo corrispondente all Iva dovuta) presente nei dati acquisiti e trasmessi dal C.E.D.. Come evidenziato nella circolare n. 64/E del 30 novembre 2007, il contribuente su richiesta dell Ufficio può integrare il versamento oppure esibire la documentazione idonea per dimostrare che il versamento effettuato, pur inferiore a quello atteso dalla procedura informatica, risulta comunque congruo in forza di particolari situazioni previste dalla legge. 5. Segnalazione ai Centri di Assistenza Multicanale di errori nella compilazione del modello F24 IVA immatricolazione auto UE. L applicazione informatica disponibile presso gli Uffici dell Agenzia delle entrate consente agli uffici stessi di gestire il flusso dei dati tra il C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) della Direzione Generale per la Motorizzazione e l Agenzia delle entrate, con possibilità di correggere gli eventuali errori commessi dal contribuente in sede di compilazione del modello F24 IVA immatricolazione auto UE. Al riguardo, con circolare n. 64/E è stato chiarito che eventuali errori relativi alla indicazione del numero di telaio, all importo versato o all acquisizione del numero di telaio in sede di dichiarazione di acquisto

11 intracomunitario, possono essere corretti esclusivamente dagli uffici dell Agenzia delle Entrate ai quali (e non ai Centri di Assistenza Multicanale CAM) vanno dirette, pertanto, le relative richieste di correzione. 6. Importo da indicare nel modello F24 IVA immatricolazione auto UE. L importo da indicare nel modello F24 IVA immatricolazione auto UE, conformemente a quanto previsto dall articolo 1, comma 1, del Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, deve riferirsi alla base imponibile della fattura relativa alla prima cessione interna (al netto dei centesimi di euro) ovvero al prezzo di vendita determinato ai sensi dell articolo 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 ossia, al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione per le ipotesi descritte al precedente paragrafo 2. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.