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Transcript:

Helsinki, 25 marzo 2009 Doc: MB/12/2008 definitivo DECISIONE CONCERNENTE L ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALL ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE (Documento adottato dal consiglio di amministrazione il 23 aprile 2008 e modificato dalla decisione ED/04/2009 del 25 marzo 2009)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE Visto l articolo 118, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, visto il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 1049/2001 è stato reso applicabile ai documenti detenuti dell Agenzia europea per le sostanze chimiche; (2) occorre stabilire delle norme per l attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico; (3) tali disposizioni non pregiudicano il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l accesso alla giustizia in materia ambientale alle istituzioni e agli organi dell Unione Europea, in particolare le disposizioni del titolo II dello stesso regolamento, da tenere in debito conto; (4) occorre tenere in debito conto l articolo 118, paragrafo 2, e l articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006 che prevedono la tutela degli interessi commerciali delle persone che trasmettono informazioni all Agenzia, nonché dell interesse del pubblico nella divulgazione di informazioni relative a sostanze chimiche, inter alia qualora sia necessaria un azione urgente per tutelare la salute umana, la sicurezza o l ambiente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ambito di applicazione La presente decisione stabilisce le modalità in base alle quali è concesso l accesso del pubblico a documenti detenuti dall Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso l Agenzia ) fatto salvo il regolamento (CE) n. 1367/2006. Tale diritto di accesso concerne documenti detenuti dall Agenzia, vale a dire documenti redatti o ricevuti dalla stessa e in suo possesso. 2

Articolo 2 Domande di accesso 1. Le domande di accesso a un documento devono essere inviate per iscritto all Agenzia tramite il sito Internet dell Agenzia, per posta elettronica, per posta ordinaria o via fax. Gli indirizzi ai quali inviare le domande sono elencati nell allegato alla presente decisione. Il direttore esecutivo può decidere di aggiornare l allegato ove necessario. 2. L Agenzia risponde alle domande di accesso iniziali e di conferma entro quindici giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda. Se le domanda si riferisce a un documento molto lungo o a un numero elevato di documenti, il termine può essere prorogato di quindici giorni lavorativi. La proroga del termine dev essere motivata e preventivamente comunicata al richiedente. 3. Qualora una domanda di accesso non sia sufficientemente precisa, come indicato all articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, l Agenzia invita il richiedente a fornire ulteriori informazioni ai fini di rendere possibile l identificazione dei documenti richiesti; il termine per la risposta decorre dal momento in cui l Agenzia ha ricevuto tali informazioni. 4. L eventuale decisione di rifiutare l accesso totale o parziale dev essere motivata e deve informare il richiedente dei mezzi di ricorso di cui dispone. Articolo 3 Trattamento delle domande iniziali 1. All atto della registrazione della domanda al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento, se la risposta non può essere inviata a giro di posta. 2. L avviso di ricevimento e la risposta devono essere inviati per iscritto, se del caso con mezzi elettronici. 3. Il richiedente viene informato in merito alla risposta alla sua domanda dall Agenzia, o dal cancelliere della commissione di ricorso qualora la domanda riguardi documenti procedurali redatti esclusivamente ai fini di una specifica procedura di ricorso ed esclusivamente in possesso della commissione di ricorso. 4. L eventuale decisione di rifiutare l accesso parziale o totale deve informare il richiedente del suo diritto di presentare, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della decisione, una domanda di conferma al direttore esecutivo dell Agenzia o al presidente della commissione di ricorso se la domanda riguarda documenti procedurali redatti esclusivamente ai fini di una specifica procedura di ricorso ed esclusivamente in possesso della commissione di ricorso. 5. In assenza di risposta nei termini da parte dell'agenzia, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma. 3

Articolo 4 Trattamento delle domande di conferma 1. Le decisioni sulle domande di conferma sono di competenza del direttore esecutivo dell Agenzia. Tuttavia, se le domanda di conferma riguarda documenti procedurali redatti esclusivamente ai fini di una specifica procedura di ricorso ed esclusivamente in possesso della commissione di ricorso, il potere decisionale è delegato al presidente della commissione di ricorso. 2. La decisione è notificata al richiedente per iscritto, se del caso con mezzi elettronici, e lo informa del suo diritto di adire il Tribunale di primo grado o, se del caso, di presentare una denuncia al Mediatore europeo. Articolo 5 Consultazioni 1. Qualora riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso ma proveniente da un terzo, l Agenzia è tenuta a verificare se si applica una delle eccezioni di cui all articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2. Se, a seguito di tale verifica, l Agenzia ritiene che l accesso debba essere rifiutato a norma di una delle eccezioni di cui all articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, la decisione di rifiutare l accesso viene inviata al richiedente senza consultare il terzo autore del documento. 3. Fermo restando il paragrafo 6, l Agenzia concede l accesso senza consultare it terzo autore del documento nei seguenti casi: (a) il documento richiesto è già stato divulgato dal suo autore o ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 o disposizioni analoghe; (b) è chiaro che la divulgazione, anche parziale, del contenuto non influirebbe su alcuno degli interessi di cui all articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. 4. In tutti gli altri casi, il terzo autore del documento dev essere consultato. 5. Il terzo autore del documento, una volta consultato, è tenuto a rispondere entro un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi, che tuttavia deve consentire all Agenzia di rispettare i propri termini per la risposta. In assenza di una risposta entro i termini previsti, o se il terzo non è rintracciabile né identificabile, l Agenzia decide in conformità delle norme sulle eccezioni contenute nell articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, tenendo conto dei legittimi interessi del terzo sulla base delle informazioni a sua disposizione. 6. Se l Agenzia intende concedere l accesso a un documento contro l esplicito parere dall autore, informa l autore stesso della sua intenzione di divulgare il documento dopo un periodo di dieci giorni lavorativi, richiamando l attenzione del terzo sui mezzi di cui dispone per opporsi alla divulgazione. 7. Se la domanda di accesso riguarda un documento proveniente da uno Stato membro, l Agenzia è tenuta a consultare l autorità di provenienza se lo Stato membro ha chiesto 4

all Agenzia di non divulgare il documento senza il suo previo accordo, a norma dell articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Articolo 6 Esercizio del diritto di accesso 1. I documenti sono essere inviati per posta ordinaria, via fax o, se disponibili, con mezzi elettronici. Se i documenti sono voluminosi o difficili da gestire, il richiedente può essere invitato a consultarli presso la sede dell Agenzia, a titolo gratuito. 2. Se il documento è stato pubblicato, la risposta indicherà i riferimenti della pubblicazione e/o il luogo dove il documento è disponibile e/o l indirizzo Internet sul sito dell Agenzia. 3. Se il volume delle copie da inviare per posta o via fax supera le venti pagine, al richiedente può essere addebitato un costo ragionevole indicato nell allegato alla presente decisione. Il direttore esecutivo può decidere di aggiornare l allegato, ove necessario. Articolo 7 Misure per agevolare l accesso ai documenti 1. Ai fini dell esercizio effettivo del diritto d accesso in virtù del regolamento (CE) n. 1049/2001, l Agenzia rende accessibile un registro di documenti. 2. Il registro contiene il titolo del documento, informazioni sulle versioni linguistiche disponibili, il numero di riferimento e altri riferimenti utili, un indicazione dell autore e la data della sua creazione o adozione. 3. Una pagina di assistenza informa il pubblico sulle modalità per ottenere il documento. Se il documento è pubblicato, il registro contiene un link al testo originale. Articolo 8 Documenti direttamente accessibili al pubblico 1. Il presente articolo si applica esclusivamente ai documenti redatti o ricevuti dopo la data di decorrenza dell applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. 2. Almeno i seguenti documenti sono essere resi direttamente accessibili con mezzi elettronici: (a) regolamenti di procedura, programma di lavoro, programma di lavoro pluriennale e relazione generale dell Agenzia; (b) altre informazioni da mettere a disposizione del pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006; 5

(c) regolamenti di procedura, verbali definitivi e pareri finali dei comitati dell Agenzia e del forum per lo scambio di informazioni sull attuazione della normativa, nelle rispettive versioni non riservate e nella misura in cui sono considerati pubblici. 3. I seguenti documenti devono essere forniti su richiesta e, per quanto possibile, resi direttamente accessibili con mezzi elettronici: (a) documenti adottati dal consiglio di amministrazione e decisioni della commissione di ricorso nelle rispettive versioni non riservate e nella misura in cui sono considerati pubblici; (b) documenti provenienti da terzi che sono già stati divulgati dall autore o con il suo consenso; (c) documenti già divulgati a seguito di una precedente domanda. Articolo 9 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1 giugno 2008. Articolo 10 Pubblicazione La presente decisione sarà pubblicata sul sito Internet dell Agenzia. 6

ALLEGATO INDIRIZZI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI ACCESSO A DOCUMENTI DETENUTI DALL AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE Sito Internet dell Agenzia: http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp Posta elettronica: access-to-documents@echa.europa.eu Posta ordinaria: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) P.O. Box 400 FI-00121 Helsinki Finlandia Fax: + 358 9 6861 8940 Spese da addebitare a discrezione del direttore esecutivo per documenti voluminosi Copie cartacee: 0,10 EUR a pagina più spese di trasporto Fax : 0,20 EUR a pagina Ultimo aggiornamento dell allegato: 25 marzo 2009 7