delle terre e rocce da scavo: norme e procedure per il loro riutilizzo Giuseppe Liuzzi Assessorato Ambiente Provincia di Reggio Emilia

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Provincia di Reggio Emilia La gestione delle terre e rocce da scavo: norme e procedure per il loro riutilizzo Giuseppe Liuzzi Assessorato Ambiente Provincia di Reggio Emilia 15 Dicembre 2008

D.Lgs 152/06 modificato dal D.Lgs 4/08 Art. 183 Definizioni rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell Allegato A alla parte IV del decreto di cui il detentore si disfi o abbia l obbligo di disfarsi produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti

D.Lgs 152/06 modificato dal D.Lgs 4/08 Art. 183 Definizioni sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell art art. 183, comma 1) lett. a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1. Siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione 2. Il loro impiego è certo, integrale e diretto in un ciclo preventivamente individuato e definito 3. Soddisfano requisiti idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto a cui sono destinati ad essere utilizzati 4. Non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti sopra citati, ma posseggano tali requisiti fin dalla fase di produzione 5. Abbiano un valore economico di mercato

D.Lgs 152/06 modificato dal D.Lgs 4/08 Art. 184 Classificazione 1) rifiuti: i rifiuti sono classificati, secondo l origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi 3) sono rifiuti speciali: ) f d d ll à d d l hé b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 186

D.Lgs 152/06 modificato dal D.Lgs 4/08 Terre e rocce da scavo Le terre e rocce da scavo sono costituite da materiale che si origina dallo scavo di terreni vergini, dove sono assenti rifiuti (ad es. rifiuti da costruzione e demolizione, i scorie ecc. ) o materiali di origine i antropica Rifiuto (art. 183 comma 1 lett. a)) Possono essere gestite come: Sottoprodotto (art. 186 )

Gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto Sito di Produzione (CER 170503* - CER 170504) Deposito temporaneo (art. 183 c. 1 lett. m) Trasporto Impianto autorizzato Recupero Smaltimento

Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto Art. 186 D.Lgs 152/06 Le terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti, possono essere svincolate dalle disposizioni in materia di rifiuti e utilizzate con due possibili destinazioni per reinterri per riempimenti per rimodellazioni per rilevati Nei cicli industriali in sostituzione dei materiali di cava purchè siano soddisfatte le condizioni nelle lettere da a) a g) del c. 1 art. 186 purchè siano rispettate le condizioni fissate dall art. 183, comma 1, lett. p) Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni sopra riportate, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti

Gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto Art. 186 D.Lgs 152/06 Requisiti 1. Impiego diretto Siano impiegate direttamente in opere o interventi preventivamente individuati 2. Utilizzo certo e integrale Sin dalla fase di produzione vi sia certezza dell integrale utilizzo 3. Assenza di trattamento o trasformazioni Il riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale, idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente i consentiti ed autorizzati ti per il sito dove sono destinate t ad essere utilizzate; 4. Tutela Ambientale Sia garantito un elevato livello di tutela ambientale 5. Provenienza Accertamento preventico che le terre e rocce non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica. L impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e l ambiente 6. Caratteristiche chimiche e chimico fisiche assenza di rischi per la salute, qualità delle matrici ambientali e rispetto delle norme: assenza di contaminazione, con riferimento alla destinazione d uso, e compatibilità con il sito di sestinazione 7. Dimostrazione dell utilizzo Certezza del loro integrale riutilizzo sia dimostrata (Tracciabilità)

Procedura per l utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto Individuazione intervento di riutilizzo Caratterizzazione del sito di scavo Positiva Valutazione dell effettiva effettiva possibilità di utilizzazione nel sito di destinazione Negativa Redazione progetto di utilizzo Presentazione progetto di utilizzo Le terre e rocce da scavo sono gestite come rifiuto Valutazioni e verifiche dell Autorità competente Svincolo delle terre e rocce dal regime rifiuti Esecuzione progetto Dichiarazione e Dichiarazione e dimostrazione utilizzo

Progetto di utilizzo Il produttore delle terre e rocce da scavo, valutata positivamente la possibilità di utilizzare i materiali di scavo come sottoprodotti, redige un progetto per il loro utilizzo, da cui risulti il rispetto di tutti i requisiti indicati dall art. 186 del D.Lgs 152/06

Progetto di utilizzo Progetto - Relazione tecnica a firma di tecnico competente - Progetto edilizio - urbanistico in relazione al quale viene effettuato lo scavo - Ubicazione, Volumi e aree del sito di scavo - Descrizione - delle modalità di caratterizzazione e campionamento dell area di scavo, dell accertamento eseguito per escludere l area di scavo da siti da bonificare o in corso di bonifica - dei risultati analitici della caratterizzazione e della valutazione dei requisiti merceologici e ambientali dei materiali di scavo - delle modalità di valutazione degli impatti riferiti al sito di scavo, alle fasi di trasporto e al sito di destinazione, al fine di garantire un elevata protezione ambientale - modalità e strutture di deposito dei materiali di scavo - Indicazione - Dell area di destinazione dei materiali di scavo, della sua destinazione d uso e del progetto di riutilizzo

Progetto di utilizzo Allegati al Progetto - Copia dell accordo tra produttore e utilizzatore dei materiali di scavo - Elaborati cartografici - cartografia della classificazione urbanistica dell area di scavo - cartografia della classificazione urbanistica dell area di destinazione - planimetrie del sito di provenienza e del sito di conferimento con evidenziate le aree di scavo, di deposito e di riutilizzo - planimetria del sito di scavo con indicati i punti di campionamento - copia dei certificati di analisi merceologiche e chimiche svolte sui campioni prelevati dal sito di produzione dei materiali di scavo -Autocertificazione redatta dal titolare/responsabile legale della Ditta produttrice in cui si dichiara che le terre e rocce da scavo prodotte sono utilizzate come sottoprodotti nel rispetto di quanto previsto dall art. 186 del D.Lgs 152/06

Progetto di utilizzo La produzione delle terre e rocce da scavo avviene nell ambito della costruzione di opere o dello svolgimento di una attività. L utilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotti deve essere previsto nella fase della progettazione dell intervento da cui si originano

Progetto di utilizzo La verifica della sussistenza dei requisiti per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è effettuata preliminarmente nell ambito del procedimento di autorizzazione dell intervento che determina lo scavo In base al tipo di intervento, la verifica viene effettuata 1. Nei procedimenti di VIA o AIA 2. Nella procedura del permesso di costruire o nella Dichiarazione Inizio attività 3. Dal progettista dell intervento, nel caso di LLPP non soggetti né a VIA, né a PDC o a DIA

Tipologie di interventi da cui si originano le terre e rocce da scavo 1. Interventi soggetti a VIA o Autorizzazione Integrata Ambientale La sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell art. 186, nonché i tempi per l eventuale deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo, devono risultare da apposito progetto che è approvato dalla autorità titolare del relativo procedimento di VIA o AIA Quindi: a) Presentazione di domanda di autorizzazione di VIA o AIA b) Presentazione di apposito progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo c) Approvazione del progetto di utilizzo da parte della Autorità che rilascia l autorizzazione di VIA o AIA Il deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo di norma non può essere superiore a 1 anno. Il deposito può essere fino a 3 anni, nel caso sia previsto il riutilizzo nello stesso intervento oggetto della autorizzazione

Tipologie di interventi da cui si originano le terre e rocce da scavo 2. Interventi soggetti al Permesso di costruire o alla Dichiarazione Inizio attività La sussistenza dei requisiti relativi al comma 1 dell art. 186, nonché i tempi per l eventuale deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo, devono essere dimostrati e verificati nell ambito della stessa procedura del Permesso di Costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (DIA) Quindi: a) Presentazione del Permesso di costruire o DIA con allegato il progetto di utilizzo b) Verifica della sussistenza dei requisiti nell ambito della procedura Deposito non superiore a 1 anno

Tipologie di interventi da cui si originano le terre e rocce da scavo 3. Interventi relativi a lavori pubblici non soggetti a VIA, AIA, PdC, DIA Nel caso di produzione di terre e rocce da scavo nel corso di lavori pubblici non sottoposti a VIA, AIA, permesso di costruire e DIA, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell art. 186, nonché i tempi per l eventuale deposito dei materiali di scavo in attesa di utilizzo, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell opera, sottoscritto dal progettista. Quindi: a) Presentazione del progetto dell opera con allegato il progetto di utilizzo sotto forma di idoneo allegato tecnico dimostrativo della sussistenza dei requisiti e tempi di deposito Deposito non superiore a 1 anno

Svincolo dal regime dei rifiuti Lo svincolo dal regime dei rifiuti dei materiali di scavo avviene contestualmente al rilascio dell autorizzazione prevista per l intervento che determina lo scavo. Tale svincolo è da intendersi provvisorio fino alla dimostrazione da parte del produttore dell effettivo e integrale riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte

Comunicazione fine lavori Lo svincolo definitivo dal regime dei rifiuti dei materiali di scavo avviene solo nel caso in cui con la comunicazione di fine lavori la ditta produttrice dichiara e dimostra l effettivo e integrale riutilizzo di tali materiali ai sensi dell art. 186 (c.1 lett. g). L Autorità competente del procedimento può procedere all accertamento della veridicità delle comunicazioni presentate, secondo quanto previsto in materia di autocertificazioni

Cantieri di piccole dimensioni (art. 266 c. 7 del D.Lgs 152/06) Con successivo decreto è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni i i i comunitarie i in materia

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DI SCAVO Sito contaminato Un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr), determinati con l applicazione della procedura di analisi di rischio dell Allegato 1della parte IV del D.Lgs 152/06 sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati Sito non contaminato Un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se sueriori, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (Csr) determinate a seguito delle analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte IV del D.Lgs 152/2006

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DI SCAVO La verifica che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica è svolto a cura e spese del produttore. Tale circostanza è accertata dalle autorità competenti nell ambito delle procedure sopra citate

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DI SCAVO Accertamento contaminazione Deve essere eseguita in via preliminare alla esecuzione delle opere che prevedono lo scavo Criteri campionamento e analisi Definizione di protocolli relativi alle tecniche analitiche, alla formazione dei campioni, al trasporto ecc. Definizione del numero e dei punti di campionamento dell area di scavo Deve essere garantita la rappresentatività dei dati in relazione alle caratteristiche dell area e alla distribuzione e tipologia delle potenziali fonti di contaminazione Contaminanti Deve essere stilata una lista di inquinanti da ricercare sulla base dei pregressi utilizzi i dell area e delle potenziali fonti di contaminazione ipotizzate.

Conclusioni La gestione delle terre delle terre e rocce da scavo costituiscono un problema sia di carattere economico che burocratico. L attuale normativa indica una procedura per il riutilizzo dei materiali di scavo come sottoprodotti nel rispetto di precise condizioni Tale riutilizzo consente non solo di contenere i costi di gestione e semplificare gli oneri burocratici (ad es. eliminazione formulario nel trasporto), ma anche di ridurre lo smaltimento in discarica e di preservare risorse naturali E necessario predisporre strumenti per una snella e efficace applicazione delle norme e per favorire a livello locale il contatto tra la domanda e l offerta

Conclusioni Proposte E possibile ipotizzare la stesura di un protocollo di intesa tra Provincia, Comuni, ARPA, AUSL, Associazioni di categoria e Tecnici Progettisti, finalizzato alla definizione di procedure applicative che facilitino il ricorso all utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti? E se, oltre a pubblicare on line l elenco degli impianti di gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri edili, costruissimo anche una banca dati on line per favorire l incontro tra domanda e offerta di terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo?

Grazie per l attenzione