ALL.TO 1 Indicazioni per l utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006

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1 ALL.TO 1 Indicazioni per l utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/ Premessa 2 Definizioni 3 Ambito di applicazione 4 Requisiti 5 Utilizzi 6 Accertamento della qualità ambientale 7 Documento di trasporto 8 Adempimenti e documentazione 9 Deposito provvisorio 10 Riutilizzo nel sito di produzione Allegato 1/1 Contenuto degli elaborati per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo 1

2 1. PREMESSA La Giunta Comunale della Città di Torino assume le presenti indicazioni al fine di uniformare all interno dell Amministrazione le modalità di applicazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo di cui agli articoli 185 e 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 1 Le presenti indicazioni saranno adeguate e rese coerenti con le Linee guida regionali in corso di predisposizione, entro trenta giorni dalla loro approvazione. 2. DEFINIZIONI Ai fini delle presenti indicazioni e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. si intende per a) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti b) proponente: il committente dell opera nel corso della cui realizzazione si producono le terre e rocce da scavo; c) progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo: documento progettuale redatto e sottoscritto da professionista abilitato, contenente tutte le informazioni previste dall art. 186 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e quanto previsto nell allegato 1/1. d) cantiere: un unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente. e) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. Ai fini dell applicazione delle presenti linee guida il luogo di produzione dei rifiuti coincide con l area di cantiere. Tranne casi particolari, comunque da evidenziare in sede progettuale, la movimentazione interna al cantiere delle terre da scavo, sia in regime di rifiuti che di riutilizzo ai sensi degli artt. 185 e 186 del d.lgs 152/2006, deve escludere qualsiasi interferenza con la viabilità pubblica, in caso contrario tale movimentazione si configura come attività di trasporto. f) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 2, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato; g) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del 2

3 D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; h) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito 3. AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti indicazioni disciplinano le modalità con cui procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal comma 1 lettera cbis) dell art. 185 e dal comma 1 dell art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell ambito di: - Lavori Pubblici - di attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività - di opere soggette a procedura di VIA di competenza comunale Per le prime due casistiche sono previste ulteriori indicazioni operative di cui ai documenti: Indicazioni operative per la gestione delle terre e rocce da scavo nella realizzazione di Opere Pubbliche e Ulteriori indicazioni per la verifica del corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006 nell ambito di opere soggette a permesso di costruire o DIA. 4. REQUISITI Le terre e rocce da scavo possono non essere trattate come rifiuto a condizione che siano ottenute come sottoprodotto e che rispettino le condizioni di cui al comma 1 dell art. 186 ed alla lettera p), comma 1 dell art. 183 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. A tal fine: Il materiale deve avere fin dalla fase di produzione certezza dell integrale utilizzo. Le terre e rocce da scavo non devono contenere elementi estranei quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione. Sono escluse le attività da cui si originano fanghi. Deve essere dimostrato, con le modalità di cui al successivo articolo 6, che il materiale da utilizzare non sia contaminato e sia compatibile con il sito di destinazione. Dovrà inoltre essere indicata: a) la compatibilità idrogeologica dell utilizzo previsto (assenza di mutamenti significativi dell assetto idrologico del sito); b) la piena compatibilità con il sito di destinazione nel caso ricada all interno di aree protette, in zone di particolare pregio ambientale o in area agricola; 3

4 Le terre e rocce da scavo di cui è dimostrato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell allegato V della parte IV del D.Lgs 152/2006 (limiti per siti ad uso residenziale, verde pubblico e privato) possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione. Le terre e rocce da scavo di cui è dimostrato il rispetto dei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell allegato V della parte IV del D.Lgs 152/2006 (limiti per siti ad uso industriale, artigianale e commerciale) possono essere utilizzate esclusivamente: - per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari; - in siti a destinazione industriale, artigianale e commerciale, purché siano rispettati i limiti previsti per il test di cessione di cui all Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 n 186, ad eccezione del COD; - in processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava, nei quali le caratteristiche fisiche e chimiche delle terre e rocce da scavo vengono sostanzialmente modificate nell ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni, come ad esempio nella produzione di cemento, laterizi e bitumi. Qualora il proponente, previo parere favorevole di ARPA Piemonte, dimostri che il superamento dei suddetti limiti sia esclusivamente dovuto a presenza di fondo naturale o inquinamento diffuso, il riutilizzo sarà consentito oltre che nell ambito dello stesso sito anche in altro sito a condizione che ne sia dimostrata la compatibilità mediante esecuzione di test di cessione e confronto dei livelli di concentrazione riscontrati nei terreni da movimentare con quelli del terreno del sito di destinazione. E inoltre consentito, in caso di dimostrata presenza di fondo naturale, il riutilizzo come sottoprodotti in cicli produttivi. I valori di fondo naturale o di inquinamento diffuso determinati mediante specifici studi relativi ad aree determinate, approvati dalla Regione, costituiranno valori di riferimento senza la necessità di ulteriore parere ARPA. Deve essere accertato, a cura e spese del proponente, che le terre e rocce da scavo non provengano da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica. In caso contrario l utilizzo di terre e rocce da scavo potrà essere assentito solo se l intervento di bonifica, certificato dalla Provincia, abbia assunto come obiettivo il raggiungimento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione). L intervento di bonifica con obiettivo del raggiungimento delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) non risulta pertanto idoneo a permettere l applicazione dell art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 5. UTILIZZI Le modalità d uso ammesse per le terre e rocce da scavo sono: - reinterri - riempimenti - rimodellazioni - rilevati - impiego nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava Qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: 4

5 a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agrosilvo-pastorali b) un miglioramento delle condizioni ideologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane c) un miglioramento della percezione paesaggistica L utilizzo delle terre e rocce da scavo deve avvenire senza trasformazioni preliminari o trattamenti preventivi che non siano di norma previste dalla lavorazione o dal ciclo produttivo di destinazione. 6. ACCERTAMENTO DELLA QUALITA AMBIENTALE Il materiale scavato dovrà essere caratterizzato mediante indagine geognostica preventiva e/o in fase di scavo mediante caratterizzazione su cumuli di volume massimo pari a mc. Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma UNI La preparazione dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall allegato 2 al titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006. Le suddette indagini possono essere omesse esclusivamente per gli interventi che prevedano una produzione di terre e rocce da scavo inferiore a 1000 metri cubi in aree che presentino, sulla base di indagini storiche, solo usi pregressi di tipo a verde, residenziale o agricolo e in assenza di strutture interne o esterne potenzialmente in grado di contaminare il sito come ad esempio serbatoi a servizio di centrali termiche, strutture viarie di grande traffico. Resta salva la possibilità da parte del Comune di richiedere controlli analitici ad ARPA. L accertamento della qualità ambientale è svolto a cura e spese del produttore sulla base di quanto previsto dal proponente nella relazione progettuale. Per la relativa verifica il Comune può avvalersi dell ARPA. Il piano di indagini da predisporre a cura del proponente sulla base degli usi pregressi dell area, dovrà essere sottoposto a parere ARPA in caso di aree industriali superiori ai metri quadrati o comunque nei casi di attività pregresse particolarmente impattanti o complesse. Il suddetto piano deve ottemperare a quanto disposto dall allegato 2 al titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006 e deve esplicitare: - l ubicazione dei punti di prelievo e set d analisi sulla base dello stato di fatto e delle notizie storiche - metodologie di campionamento - criterio adottato per la verifica di compatibilità con il sito prescelto Sulla base delle dimensioni del sito da investigare si possono fornire le seguenti indicazioni relative al numero di sondaggi da eseguire: - < mq almeno 5 punti di sondaggio mq da 5 a 15 punti di sondaggio mq da 15 a 60 punti di sondaggio mq da 60 a 120 punti di sondaggio - > mq almeno 2 punti di sondaggio ogni mq 5

6 Per ogni punto di sondaggio il numero di campioni dovrà essere adeguato alla profondità di scavo e definito sulla base della stratigrafia del terreno, prevedendo in ogni caso il campionamento delle evidenze organolettiche. Il set d analisi dovrà almeno comprendere: As, Cd, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn, Idrocarburi pesanti (C>12), IPA. Nel caso le indagini diano riscontro di contaminazione nel sito o durante le fasi di scavo si rinvengano strutture o situazioni potenzialmente in grado di contaminare il sito devono essere immediatamente avviate le procedure previste dal Titolo V della parte IV del D. Lgs 152/ DOCUMENTO DI TRASPORTO In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo all esterno del cantiere di produzione, il materiale deve essere accompagnato durante il trasporto da un documento che contenga le informazioni necessarie per individuare il sito di provenienza e quello di destinazione. Tale documentazione deve essere conservata in originale, fino all ultimazione dei lavori, dal Direttore dei Lavori o dal proprietario dell opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo. 8. ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE L utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi dell art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in caso di opere soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, opere soggette a procedura di VIA di competenza comunale od Opere Pubbliche di competenza comunale, è ammesso previa predisposizione e approvazione di uno specifico progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da allegare al progetto dell opera principale da cui scaturisce la produzione di terre, redatto secondo i contenuti di cui all allegato 1/1 e delle presenti indicazioni. Il progetto di recupero delle terre e rocce da scavo dovrà essere: - presentato all atto della richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività - allegato al progetto da sottoporre a VIA - allegato al progetto esecutivo di LLPP La verifica e/o approvazione del suddetto progetto avverrà: - da parte del Settore Ambiente e Territorio, nell ambito delle procedure di rilascio di permesso di costruire o denuncia di inizio attività; - da parte della Giunta Comunale nell ambito dell espressione del giudizio di compatibilità ambientale, in caso di opere soggette a VIA di competenza comunale; - da parte del Settore Comunale competente all opera pubblica interessata, nell ambito dell approvazione del progetto esecutivo ai sensi della normativa sui LL.PP; Qualora il sito o impianto di destinazione sia localizzato in altro Comune, deve essere acquisito il parere del Comune di destinazione anche attraverso indizione di Conferenza dei Servizi. Le eventuali varianti in corso d opera relative a differenti modalità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo dovranno essere approvate dallo stesso soggetto competente all approvazione del progetto 6

7 originario prima dell inizio dei lavori di scavo inerenti i quantitativi oggetto della variante stessa o in caso di eventi imprevedibili comunque entro 3 mesi dall abbancamento fuori terra del materiale. In caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti (es. inerti assimilabili ai materiali di cava) nell ambito di processi industriali, questo dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 lettera p), dell art. 183 D.Lgs 152/2006. Detta ipotesi può essere prevista nel caso in cui il materiale venga conferito ad una ditta che effettua la lavorazione degli inerti di cava che, dopo il lavaggio e la selezione, li inserisce nella filiera degli inerti. In questo caso la documentazione dovrà dimostrare il requisito di sottoprodotto (caratteristiche merceologiche, qualità ambientale, ecc.) e dovrà riportare gli estremi del luogo nel quale è prevista la lavorazione del materiale. Il produttore deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo l inizio dei lavori di scavo al Settore comunale individuato in sede di approvazione del progetto di utilizzo ed all ARPA laddove coinvolta in sede di rilascio parere preventivo. Il produttore deve altresì presentare entro 30 giorni dalla fine dei lavori, una dichiarazione che attesti l effettivo destino delle terre da scavo prodotte conforme agli elaborati presentati, individuando per ogni modalità di riutilizzo la tipologia e le quantità finali. 9. DEPOSITO PROVVISORIO L eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno. Tale periodo può essere pari a quello della realizzazione del progetto in caso di opere sottoposte a procedimento di VIA, purché in ogni caso non superiore a tre anni. 10. RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE Fatto salvo quanto previsto dall art. 185 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione deve essere previsto da un apposito elaborato progettuale, redatto a carico del proponente ed allegato al progetto dell opera. Tale progetto dovrà osservare i contenuti di cui all allegato 1/1 limitatamente alla parte relativa al sito di produzione. Il materiale scavato dovrà essere caratterizzato con le stesse modalità di cui all art. 6 con le seguenti eccezioni: - le indagini possono essere omesse per gli interventi che presentino, sulla base di indagini storiche, solo usi pregressi di tipo a verde, residenziale o agricolo e in assenza di strutture potenzialmente in grado di contaminare il sito come ad esempio serbatoi a servizio di centrali termiche. Resta salva la possibilità da parte del Comune di richiedere controlli analitici ad ARPA. - Sulla base delle dimensioni del sito da investigare si possono fornire le seguenti indicazioni relative al numero di sondaggi da eseguire: - < mq almeno 1 punto di sondaggio - < mq almeno 3 punti di sondaggio - < mq almeno 5 punti di sondaggio mq da 5 a 15 punti di sondaggio mq da 15 a 60 punti di sondaggio 7

8 mq da 60 a 120 punti di sondaggio - > mq almeno 2 punti di sondaggio ogni mq 8

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10 Limiti al campo di applicazione. 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera; b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 2) i rifiuti radioattivi; 3) i materiali esplosivi in disuso; 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui; c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato. 2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n Terre e rocce da scavo. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo; c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

11 g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p). 2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni. 3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA). 4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista. 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA (comma introdotto dall'articolo 8-ter della legge n. 13 del 2009) 7 -bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; c) un miglioramento della percezione paesaggistica. 7-ter. Ai fini dell applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull ambiente derivanti dall utilizzo della sostanza o dell oggetto Definizioni.

12 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti; c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene; d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati; g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del presente decreto; h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto; i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti; l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm); 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; n) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani; o) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

13 p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione 5) abbiano un valore economico di mercato; q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;..

14 ALLEGATO 1/1 CONTENUTO DEGLI ELABORATI PER I PROGETTI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Il documento in oggetto dovrà attestare e compiutamente relazionare che i materiali di scavo destinati ad essere utilizzati nei siti prescelti: - possono essere utilizzati senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per i siti dove sono destinati ad essere utilizzati; - hanno caratteristiche chimico fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate; - saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; - non sono contaminati con riferimento alla destinazione d uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti; - soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni ed impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; - non hanno necessità di essere sottoposti a trattamenti preventivi e/o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma posseggono tali squisiti sin dalla fase di produzione; - hanno valore di mercato in quanto: o previsto o assimilabile a voci di fornitura contenute in Elenco Prezzi utilizzati in ambito di appalti di opere pubbliche; o previsto dai prezziari o listini ufficiali di amministrazioni pubbliche o di Camere di commercio; o secondo quanto risulta da contratto; o come risulta da documento attestante la cessione a titolo oneroso; o altro In riferimento al luogo di produzione: - dati anagrafici del proponente; - descrizione del luogo di produzione con documentazione fotografica e indicazione delle eventuali strutture presenti, anche interrate, che possano aver dato luogo a potenziali inquinamenti quali impianti produttivi, impianti termici, serbatoi e cisterne, sistemi di raccolta e smaltimento reflui. Tale descrizione dovrà inoltre essere comprensiva degli estremi catastali e carta tecnica in scala 1:1000; - destinazione d uso urbanistica; - descrizione delle opere da realizzare e degli usi previsti; - indagine storica sull area: attività pregresse esercitate sul sito con particolare riferimento e dettaglio alle tipologie che possano far presupporre una potenziale contaminazione; - descrizione delle modalità di scavo comprensiva di dichiarazione che attesti che lo scavo avverrà senza l utilizzo di sostanze in grado di contaminare il materiale estratto; in caso contrario previsione di eseguire la caratterizzazione sul materiale estratto;

15 - stima del terreno di scavo da produrre (volume in banco e volume in cumulo) supportata da elaborati grafici, planimetrie e sezioni, in scala idonea 1:50 o 1:100; - indicazione degli eventuali quantitativi da gestire come rifiuto; - descrizione delle modalità di deposito comprensiva di elaborati grafici; - piano di indagini, se previste, comprensivo di indicazione cartografica dei sondaggi, metodologia di campionamento, metodiche d analisi e risultati; - eventuale protocollo operativo di caratterizzazione in corso d opera del materiale scavato; - cronoprogramma dei lavori di scavo e delle fasi di stoccaggio; - impegno a comunicare al Settore comunale individuato in sede di approvazione del progetto di utilizzo ed all ARPA, se preventivamente coinvolta in sede di parere, con almeno 15 giorni di anticipo l inizio delle attività di scavo e delle singole fasi di eventuale campionamento in corso d opera; In riferimento al luogo di destinazione: - dati anagrafici del soggetto titolare dell area o dell opera e sua dichiarazione di disponibilità ad accettare il materiale; - descrizione del luogo di destinazione e degli usi in esso svolti o previsti, con documentazione fotografica ed indicazione degli estremi catastali e carta tecnica in scala 1:1000; - destinazione d uso urbanistica; - descrizione del tipo di riutilizzo del terreno (riempimenti, rilevati, rimodellazioni, reinterri) supportata da elaborati grafici, planimetrie e sezioni, in scala idonea 1:50 o 1:100; - estremi dei titoli abilitativi alla realizzazione dei suddetti riutilizzi; - eventuali vincoli ambientali esistenti sull area di riutilizzo; Ad integrazione o in alternativa al luogo di destinazione dovrà essere descritto l impiego previsto delle terre e rocce da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava relazionando compiutamente circa il rispetto delle condizioni di cui all art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e allegando dichiarazione di disponibilità ad accettare il materiale da parte del soggetto titolare dell impianto.

16 ALL.TO 2 Indicazioni operative per la gestione delle terre e rocce da scavo nella realizzazione di Opere Pubbliche. 1 Premessa 2 Progetto preliminare 3 Progetto definitivo ed esecutivo 4 Varianti in corso d opera 5 Obblighi del produttore delle terre e rocce da scavo Modello 2/1 Documento di trasporto terre e rocce da scavo Modello 2/2 Dichiarazione congiunta del produttore delle terre e rocce da scavo e del Direttore Lavori da presentare prima dell inizio lavori Modello 2/3 Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo 1

17 1. PREMESSA. Tutte le fasi progettuali, così come definiti dal Regolamento di attuazione della legge quadro sui Lavori Pubblici, di opere pubbliche di competenza del Comune di Torino, la cui realizzazione comporta la produzione o l utilizzo di terre e rocce da scavo devono ottemperare a quanto disposto nelle Indicazioni per l utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006 e dalle presenti indicazioni, al fine della piena applicazione degli artt. 185 e 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o della corretta gestione di tali terre in regime di rifiuto. Le presenti indicazioni saranno adeguate e rese coerenti con le Linee guida regionali in corso di predisposizione, entro trenta giorni dalla loro approvazione. 2. PROGETTO PRELIMINARE. 2.1 Lavori che prevedono la produzione di terre da scavo Il progetto preliminare dell opera pubblica i cui lavori comportano una significativa produzione di terre da scavo, indicativamente superiore a 500 mc, dovrà essere redatto sulla base di indagini geologiche - geotecniche di prima approssimazione comprendenti l esecuzione di sondaggi o pozzetti esplorativi finalizzati a una prima caratterizzazione del terreno oggetto di scavo. Il numero di sondaggi, almeno pari a 3, dovrà essere definito sulla base dell estensione e degli usi pregressi dell area. La profondità di indagine deve essere definita sulla base dello stato di fatto e degli usi pregressi dell area, risultando almeno pari alla profondità di scavo prevista. Su tutti i sondaggi sarà svolta da parte di tecnico competente una analisi visiva e organolettica sulla base della quale decidere quali campioni prelevare e sottoporre ad analisi chimica. Le suddette analisi chimiche possono essere omesse esclusivamente per gli interventi che prevedano una produzione di terre e rocce da scavo inferiore a 1000 metri cubi ed in aree che presentino, sulla base di indagini storiche, solo usi pregressi di tipo a verde, residenziale o agricolo e in assenza di strutture interne o esterne potenzialmente in grado di contaminare il sito come ad esempio serbatoi a servizio di centrali termiche, strutture viarie di grande traffico. L ubicazione dei punti di prelievo e il set d analisi a cui sottoporre i campioni dovrà essere definito sulla base dello stato di fatto e delle notizie storiche dell area Aree interessate da attività produttive, artigianali e gestione rifiuti Nel caso di aree interessate da attività produttive, artigianali o attività di gestione rifiuti il piano di indagini dovrà essere comunque predisposto, a prescindere dai volumi scavati, e sottoposto a parere ARPA. Il suddetto piano deve ottemperare a quanto disposto dall allegato 2 al titolo V della parte IV del D. Lgs 152/2006 e deve esplicitare: - l ubicazione dei punti di prelievo e set d analisi sulla base dello stato di fatto e delle notizie storiche - metodologie di campionamento 2

18 Sulla base delle dimensioni del sito da investigare si possono fornire le seguenti indicazioni relative al numero di sondaggi da eseguire: - < mq almeno 5 punti di sondaggio mq da 5 a 15 punti di sondaggio mq da 15 a 60 punti di sondaggio mq da 60 a 120 punti di sondaggio - > mq almeno 2 punti di sondaggio ogni mq Per ogni punto di sondaggio il numero di campioni dovrà essere adeguato alla profondità di scavo e definito sulla base della stratigrafia del terreno, prevedendo in ogni caso il campionamento delle evidenze organolettiche Riscontro di inquinamento Nel caso le indagini diano riscontro di contaminazione nel sito o durante le fasi di scavo si rinvengano strutture o situazioni potenzialmente in grado di aver contaminato il sito dovranno essere avviate le procedure previste all art. 242 del D.L.vo 152/2006 comunicando al Comune, per esso al Settore Ambiente e Territorio, alla Provincia, all ARPA ed alla Regione l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione. In caso la situazione riscontrata costituisca rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, o rischio di aggravamento della situazione di contaminazione, devono essere messe in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e deve esserne data immediata comunicazione al Comune, per esso al Settore Ambiente e Territorio, alla Provincia, all ARPA, alla Regione e al Prefetto della Provincia Indicazioni progettuali sulla gestione delle terre da scavo prodotte Sulla base degli esiti delle indagini svolte potrà essere data l indicazione progettuale, da recepire e sviluppare a livello di progettazione definitiva, sulle modalità di gestione delle terre da scavo prodotte: - riutilizzo all interno dello stesso cantiere - riutilizzo in aree o cicli produttivi esterni - gestione in regime di rifiuto e potranno essere stimati i relativi costi di massima Le suddette indicazioni saranno riportate all interno dello studio di prefattibilità ambientale allegato al progetto preliminare. Per quantitativi superiori ai mc, nel caso l ipotesi progettuale preveda il riutilizzo delle terre in aree o impianti esterni, l elaborato relativo alle indagini geologiche dovrà riportare un ipotesi di massima per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo verificandone la fattibilità mediante l accertamento dell effettiva sussistenza sul territorio di aree o impianti che necessitano dei quantitativi in oggetto per gli usi previsti. 2.2 Lavori che prevedono l utilizzo di terre da scavo 3

19 Per le Opere pubbliche i cui lavori prevedano l utilizzo di terre per un quantitativo superiore ai 500 mc la relazione tecnica allegata al progetto preliminare dovrà definire le modalità di acquisizione di tale materiale, ipotesi progettuale sulla base della quale definire le voci di costo: - acquisizione di materia prima - acquisizione di materia prima seconda proveniente da impianti di recupero rifiuti - utilizzo nell ambito di operazioni di recupero rifiuti - riutilizzo terre da scavo prodotte in altro cantiere con esclusione dal regime rifiuti. 3. PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. 3.1 Lavori che prevedono la produzione di terre da scavo Riutilizzo della terra da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D. Lgs 152/2006 Al progetto definitivo di Opera Pubblica che prevede la gestione del terreno di scavo mediante riutilizzo, interno o esterno all area, dovrà essere allegata una relazione tecnica specialistica relativa al Progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto secondo i contenuti di cui alle Indicazioni per l utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi degli articoli 185 e 186 del D. Lgs 152/2006 con particolare riferimento all Allegato 1. Il suddetto progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere sottoposto a parere preventivo da parte del Settore Ambiente e Territorio e, se necessario, dell ARPA prima dell approvazione del relativo progetto definitivo di Opera Pubblica. Una volta integrato con i risultati analitici delle indagini in esso previste, il Settore Ambiente e Territorio procederà, mediante determinazione dirigenziale, a dichiarare l avvenuta verifica di quanto prescritto dal primo comma dell art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Il progetto di riutilizzo così integrato deve essere allegato al progetto esecutivo e con esso approvato Gestione della terra da scavo in regime di rifiuto A meno di un riutilizzo ai sensi del precedente punto, le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuti speciali. Pertanto il progetto definitivo dovrà prevederne la corretta gestione. La relazione descrittiva del progetto definitivo, o l eventuale relazione tecnica specialistica, deve riportare l obbligo del produttore dei rifiuti (l impresa esecutrice dei lavori) di affidare gli stessi a soggetti regolarmente iscritti all Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi. Al riguardo il produttore dei rifiuti deve accertarsi che il soggetto trasportatore sia iscritto alla categoria idonea. In alternativa il trasporto dei rifiuti può essere effettuato dalle stesse imprese produttrici dei rifiuti, se non pericolosi, in modo autonomo previa richiesta all Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio. Altresì deve essere previsto l obbligo di assicurarsi che gli impianti presso i quali avviene il conferimento dei rifiuti siano regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs 152/

20 Pertanto va accertato che i suddetti impianti siano gestiti da imprese: 1) iscritte in procedura semplificata nel registro provinciale per il recupero dei rifiuti 2) autorizzate all esercizio di operazioni di gestione dei rifiuti (recupero o smaltimento) I suddetti impianti devono essere autorizzati a ricevere la specifica tipologia di rifiuti. Il deposito temporaneo delle terre deve essere previsto all interno del cantiere. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità in deposito) oppure quando il loro quantitativo raggiunga i 20 metri cubi. In quest ultimo caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. Ogni singolo trasporto verso gli impianti di gestione (recupero o smaltimento) deve essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti. Non vanno accompagnate dal formulario le movimentazioni dei rifiuti effettuate all interno del luogo di produzione. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La responsabilità del produttore dei rifiuti cessa al momento in cui riceve la quarta copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario; alla scadenza dei tre mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, il produttore deve provvedere a dare comunicazione alla Provincia dell eventuale mancata ricezione del formulario. Nei casi di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento non definitive, cioè preliminari a successive operazioni di smaltimento, le responsabilità del produttore dei rifiuti sono escluse al ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento da parte del soggetto che effettua le operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, oltre alla quarta copia di cui sopra. Preliminarmente al conferimento in impianti di recupero o di smaltimento deve essere effettuata una caratterizzazione chimico fisica dei rifiuti. Tale obbligo e onere è a carico del produttore dei rifiuti, ed è da attuare al primo conferimento o ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.. In particolare, per quanto riguarda la gestione di terre e rocce da scavo per recuperi ambientali (R10) o formazione di rilevati e sottofondi stradali (R5), è prevista anche l esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale. Nell ambito del progetto esecutivo, al fine di verificare la corretta gestione delle terreno di scavo come rifiuto è opportuno che la relazione generale, o quella specialistica, e il capitolato speciale d appalto prevedano i suesposti obblighi relativi alla gestione della terra da scavo in regime di rifiuti, di seguito sinteticamente riportati: 5

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