TERRE E ROCCE DA SCAVO pubblicato il decreto che ne definisce le procedure per l utilizzo come sottoprodotti

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TERRE E ROCCE DA SCAVO pubblicato il decreto che ne definisce le procedure per l utilizzo come sottoprodotti Entrerà in vigore il 6 ottobre 2012 il Decreto Ministeriale 10 agosto 2012 n 161 che stabilisce i criteri qualitativi da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo siano considerate sottoprodotti 1 e non rifiuti. Da tale data sarà abrogata la disciplina precedentemente in vigore (art. 186 D.lgs.152/06) sia per gli utilizzi industriali che per gli utilizzi in edilizia per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati 2. Difatti entro centottanta giorni dall entrata in vigore del Decreto, cioè entro il 5 marzo 2013, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal regolamento con la presentazione di un Piano di Utilizzo. Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, i progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Requisiti del materiale di scavo In base alla nuova norma, per essere gestiti come sottoprodotti, i materiali di scavo devono: essere generati da lavori edili di scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.) perforazioni, trivellazioni, palificazioni, consolidamenti, opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.) rimozione e livellamento di opere in terra, materiali litoidi 1 L'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2008 nel definire il sottoprodotto stabilisce che devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; l'ulteriore utilizzo è legato, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2 Il decreto n. 161/2012 è stato previsto all'art. 49 del d.l. n. 1/2012, convertito con la legge n. 27/2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che ha anche modificato l'articolo 39, comma 4, del d.lgs. n. 205/2010, introducendo la previsione che, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso, venga abrogato l'articolo 186 del d.lgs. n. 152/2006, relativo appunto alla gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate. Pag. 1 di 6

provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini, il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali; essere utilizzati, in conformità ad un piano di utilizzo predisposto prima dell'inizio dei lavori, per: la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati ecc. nell'ambito della stessa o di un'altra opera; sostituire materiali di cava in processi produttivi; essere idonei all'impiego, senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale 3, e cioè possono essere sottoposti a trattamenti quali, ad esempio, la selezione granulometrica, la riduzione volumetrica mediante macinazione, la stabilizzazione, l'asciugatura, l'eliminazione di elementi antropici, ecc.; soddisfare i requisiti di qualità ambientale; la sussistenza di tali requisiti viene verificata attraverso la caratterizzazione dei materiali, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori 4. Sono comunque esclusi i materiali derivanti dalle demolizioni di edifici e di altri manufatti preesistenti. PIANO DI UTILIZZO Per gestire i materiali di scavo come sottoprodotti, il soggetto proponente presenta il piano di utilizzo 5 all'autorità competente al rilascio dell'assenso amministrativo alla realizzazione dell'opera per la cui esecuzione è previsto lo scavo, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. 3 Le attività di "normale pratica industriale" sono definite in allegato 3 al decreto ministeriale. 4 L'allegato 4 al decreto ministeriale definisce le modalità con le quali deve essere caratterizzato il materiale che si prevede da scavare, sia per il numero dei campioni che per le modalità di campionamento. I valori di riferimento sono i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) stabiliti nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, colonna A per i siti con destinazione residenziale, colonna B per i siti con destinazione commerciale e industriale. 5 L'allegato 5 al decreto ministeriale definisce i contenuti del piano di utilizzo. Pag. 2 di 6

Nel caso di opere sottoposte a procedure di valutazione ambientale, il piano di utilizzo va presentato all'autorità competente prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. a. Contenuti del piano di utilizzo Nel piano di utilizzo si deve: autocertificare che il materiale di scavo possiede tutti i requisiti di sottoprodotto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 6 ; individuare i siti e/o gli impianti cui verrà destinato il materiale per il suo utilizzo, con i rispettivi soggetti esecutori del piano stesso; definire il luogo di deposito dei materiali in attesa di utilizzo; tale deposito può avvenire presso il sito di produzione del materiale, presso i siti di destinazione oppure in siti di deposito intermedi. Deve consentire, mediante apposita segnaletica, di avere informazioni sul sito di produzione, sulle quantità di materiale depositato e deve essere separato ed autonomo dal deposito temporaneo di rifiuti e dal deposito di materiali di altri piani di utilizzo. La durata del deposito non può essere superiore a quella del piano di utilizzo. Il piano di utilizzo definisce la durata e la validità del piano stesso. b. Condizioni di utilizzo L'utilizzo in rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ecc. è consentito: in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione urbanistica, se la concentrazione di inquinanti rilevata rientra nei limiti di cui alla colonna A 4 ; solo i siti con destinazione commerciale o industriale, se la concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B 4. 6 Ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445/2000. Pag. 3 di 6

L'utilizzo in impianti industriali in sostituzione dei materiali di cava è sempre ammesso se la concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A 4, mentre, nel caso in cui la concentrazione di inquinanti sia compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B 4, è ammesso solo per la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo e il processo industriale deve apportare una sostanziale modifica delle caratteristiche chimicofisiche del materiale di scavo 7. c. Approvazione del piano Entro novanta giorni l'autorità competente approva o rigetta il piano di utilizzo; in questi novanta giorni può essere chiesto ad ARPA di verificare, a spese del soggetto proponente, la sussistenza dei requisiti di sottoprodotto dei materiali di scavo, anche prevedendo un'indagine in contradditorio. d. Esecuzione del piano La responsabilità della corretta esecuzione del piano è in capo all'esecutore, individuato dal proponente nel piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori. L'esecutore ha la responsabilità in particolare di garantire la tracciabilità del materiale, attraverso la documentazione accompagnatoria del trasporto dei materiali da utilizzare. Il documento di trasporto deve essere redatto in conformità al fac-simile in allegato 6 al decreto e deve essere predisposto in 3 copie: una per l'esecutore; una per il trasportatore; una per il destinatario. Qualora l'esecutore del piano di utilizzo sia diverso dal soggetto proponente, una quarta copia dovrà essere conservata dal proponente stesso. 7 Allegato 4 al decreto ministeriale. Pag. 4 di 6

Salvo deroghe, l'inizio dei lavori di esecuzione del piano deve avvenire entro due anni dalla presentazione del piano stesso. Allo scadere dei tempi di validità del piano, i materiali di scavo non possono più essere qualificati come sottoprodotti, bensì come rifiuti e devono quindi essere gestiti secondo la disciplina di cui alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Due mesi prima della scadenza del piano, è possibile presentare un nuovo piano di utilizzo della durata massima di un anno. Al termine dei lavori, l'esecutore dovrà trasmettere all'autorità che ha approvato il piano di utilizzo, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU), consistente in un'autocertificazione 6 che attesti l'avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al piano stesso entro il termine di validità del piano. Il piano di utilizzo è conservato per cinque anni presso il sito di produzione del materiale di scavo o presso la sede legale del proponente e dell'esecutore. CASI PARTICOLARI Valori di fondo naturale Nel caso in cui il proponente constati per il materiale oggetto di scavo il superamento per uno o più elementi dei valori concentrazione soglia di contaminazione dovuto a fenomeni naturali, può chiedere che tali valori vengano assunti come valore di fondo naturale, segnalando i superamenti all'autorità competente e presentando un piano di accertamento per la determinazione di questi valori di fondo da eseguirsi in contradditorio con ARPA. Una volta accertati i valori di fondo, il proponente presenta il piano di utilizzo individuando siti di destinazione compatibili con i valori di fondo naturale riscontrati. Utilizzo di materiali provenienti da siti oggetto di bonifica Pag. 5 di 6

Nel caso in cui si intenda presentare un piano di utilizzo di materiale proveniente da siti oggetto di bonifica, i requisiti di sottoprodotto devono essere constatati in contradditorio con ARPA a spese del proponente. E utile sottolineare che tale Decreto potrebbe già arricchirsi con qualche modifica. All interno dello schema di decreto legge Semplificazioni bis, attualmente allo studio del Governo, sono previste agevolazioni per il reimpiego delle terre e rocce da scavo estratte nei piccoli cantieri. Dove la produzione non supera i 6 mila metri cubi di materiale, potrebbe essere concessa ai produttori la possibilità di autocertificare le condizioni che permettono il trattamento come sottoprodotti per il reimpiego dei materiali escavati. Pag. 6 di 6