DISPOSIZIONI SQUADRE NAZIONALI

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DISPOSIZIONI SQUADRE NAZIONALI

TITOLO I - Campo di applicazione - Art. 1 Soggetti 1. Le presenti disposizioni si applicano: a) agli atleti selezionati a rappresentare le Squadre Nazionali dal settore tecnico e impegnati nella preparazione e nella partecipazione alle gare di ogni specialità federale; b) a tutti i tecnici delle Squadre Nazionali di ogni specialità federale, con rapporto professionale e/o di prestazione sportiva dilettantistica, o comunque qualsiasi tecnico convocato dalla FITRI. Art. 2 Finalità 1. Il Regolamento è destinato: a) ad assicurare l ordinato e regolamentare svolgimento dell attività sportiva delle Squadre Nazionali; b) a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla FITRI nei confronti dei fornitori di attrezzature ed equipaggiamento assegnati alle Squadre Nazionali. Art. 3 Effetti I soggetti di cui all articolo 1 sono tenuti all applicazione delle presenti disposizioni dal momento in cui raggiungono il luogo di convocazione per l attività federale disposta dalla competente direzione sportiva e fino al termine della stessa. Art. 4 Impegni della FITRI TITOLO II Tutela degli atleti e dei tecnici - 1. Sostenere direttamente, durante il periodo di convocazione, tutte le spese di vitto, alloggio e assistenza medica; 2. Rimborsare, se previsto, le spese di viaggio dal luogo di residenza a quello della convocazione e ritorno e quelle degli spostamenti disposti dalla direzione sportiva, secondo i criteri e le tariffe applicati dalla Federazione; 3. Assicurare gli atleti per i rischi d infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile. La copertura assicurativa è attiva durante i raduni collegiali, gli allenamenti e le gare ufficiali. - 2 -

TITOLO III - Doveri degli atleti, dei tecnici e delle società - Art. 5 Impegni degli atleti e tecnici 1. L atleta ha il dovere di accettare le convocazioni agli eventi internazionali e ai raduni di preparazione. Il rifiuto di convocazione in un raduno o partecipazione a gara deve essere motivato da cause legate alla salute dell atleta e comprovato da certificato medico, o da gravi motivi personali; 2. L atleta ha il dovere di rispettare il programma di preparazione, concordato con il Commissario Tecnico di specialità per la stagione agonistica e di partecipare a tutte le manifestazioni e raduni di carattere internazionale e nazionale programmati; 3. L atleta, nel corso dei raduni della Squadra Nazionale e durante i periodi di convocazione per competizioni, ha il dovere di allenarsi con i tecnici della Squadra Nazionale e con gli altri atleti convocati, e comunque secondo le disposizioni del Commissario Tecnico o dello staff tecnico preposto; 4. Gli atleti e i tecnici saranno tenuti a indossare i materiali tecnici e di abbigliamento forniti dalla FITRI, dal giorno in cui sono soggetti alle presenti disposizioni, ai sensi di quanto previsto dall art. 3 e fino al giorno di ritorno al domicilio o dimora di residenza. A tal proposito si specifica che la dotazione di abbigliamento e materiale tecnico della FITRI sarà definita di anno in anno all inizio della stagione agonistica e l elenco sarà allegato alle presenti disposizioni; 5. Gli atleti e i tecnici saranno tenuti ad aderire all invito della FITRI a partecipare ad eventuali iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione, o per apparizioni televisive, strettamente collegate all attività dell atleta o tecnico in favore delle Squadre Nazionali. Nel caso in cui la FITRI richiedesse la partecipazione degli atleti appartenenti ai gruppi sportivi nazionali militari o di stato a tali eventi pubblicitari o di comunicazione in momenti diversi da quelli indicati all art. 4 comma 1, la loro partecipazione è subordinata al nulla osta dell amministrazione di appartenenza. La richiesta dovrà pervenire con congruo anticipo e dovrà essere limitata al massimo nelle giornate dell impegno. 6. L atleta ha l obbligo di: a) Rispettare integralmente le normative antidoping Coni, Wada, Itu e comportamento sportivo emanato dal Coni e dalla Federazione; b) Presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dalla direzione sportiva e svolgere il lavoro programmato dai responsabili tecnici per gli allenamenti e i test; c) Uniformarsi a tutte le direttive che gli saranno impartite dal Commissario Tecnico o dai tecnici federali delegati e dalla direzione sportiva, di carattere tecnico organizzativo; - 3 -

d) Non cedere il materiale tecnico né l abbigliamento assegnato in dotazione nel corso della stagione dalla Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa. Coloro che la smarrissero o la rendessero inservibile saranno tenuti a rimborsarne il costo; e) Essere a disposizione nel caso in cui sarà ufficialmente convocato dalla Federazione per relazioni con la stampa e per promozioni pubblicitarie della FITRI e/o dei propri Sponsor; f) Comunicare tempestivamente, secondo le procedure concordate, al Commissario tecnico o allo staff federale eventuali malesseri o impedimenti fisici. Inoltre, l atleta ha il dovere di sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli e a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute da parte dello staff medico federale e comunque, stabilire un rapporto tra lo staff medico federale e l eventuale medico personale; g) Nel rilasciare interviste, dichiarazioni e scritti, osservare il Codice Etico del Coni, e comunque evitare di ledere il prestigio del Coni, della Federazione, dei tesserati FITRI, e/o aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione; h) L atleta convocato nella squadra nazionale deve fare tutto ciò che è in suo potere (nei limiti della lealtà e correttezza sportiva), per tenere alto il prestigio sportivo dell Italia e della Federazione Triathlon. 7. Il tecnico ha l obbligo di: a) Rispettare e far rispettare integralmente le normative anti doping Coni, Wada, Itu e comportamento sportivo emanato dal Coni e dalla Federazione; b) Non cedere il materiale tecnico né l abbigliamento assegnato nel corso della stagione, quale dotazione dalla Federazione, senza la preventiva autorizzazione scritta della Federazione stessa. Coloro che la smarrissero o la rendessero inservibile saranno tenuti a rimborsarne il costo; c) Comunicare tempestivamente, secondo le procedure concordate, al Commissario Tecnico o allo Staff federale eventuali impedimenti; d) Nel rilasciare interviste, dichiarazioni e scritti, osservare il Codice Etico del Coni, e comunque evitare di ledere il prestigio del Coni, della Federazione, dei tesserati FITRI, e/o aziende consorziate e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione. Art. 6 Doveri delle società 1. Agli effetti delle presenti Disposizioni i contatti tra gli atleti e i competenti organi federali sia tecnici sia organizzativi, saranno mantenuti dalle rispettive Associazioni Sportive Affiliate di appartenenza; 2. Le società sono tenute a far rispettare ai propri atleti le disposizioni federali e a collaborare per facilitare il compito degli organi federali e tecnici preposti alla preparazione delle squadre. - 4 -

TITOLO IV Sanzioni - Art. 7 - Sanzioni 1. La violazione delle presenti disposizioni, oltre ai provvedimenti di carattere agonistico che potranno essere assunti dalla Federazione e/o dai propri responsabili, comporta l apertura di un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dallo Statuto federale e dall art. 2 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia; 2. La segreteria federale e il settore tecnico, qualora riscontrino una violazione alle disposizioni di cui agli articoli che precedono, sono tenuti a informare la Procura federale e potranno allontanare immediatamente dal raduno l atleta e/o il tecnico che vi sia incorso, che potrà essere riammesso, impregiudicate le azioni di competenza degli Organi di Giustizia, solo ove sia sanata la ragione dell allontanamento; 3. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Disposizioni, si farà riferimento alle direttive del Coni in materia di atleti azzurri, alle norme delle Federazioni internazionali di appartenenza e allo Statuto e ai regolamenti federali. TITOLO V Norme transitorie e finali - Art. 8 Norme transitorie e finali 1. Le norme delle presenti Disposizioni avranno decorrenza immediata dalla deliberazione del Consiglio Federale. - 5 -