RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO



Documenti analoghi
RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

Roma,05 novembre 2009

RISOLUZIONE N. 200/E

RISOLUZIONE N. 100/E

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Roma, 15 febbraio 2008

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 212/E

Roma, 30 ottobre 2008

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N. 151/E. Roma, 11 giugno 2009

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

Risoluzione n. 375/E

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

RISOLUZIONE N. 42/E QUESITO

RISOLUZINE N. 267/E. Roma, 30 ottobre 2009

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Roma, 01 dicembre 2008

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N.121. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 3 giugno 2003

OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n Erogazioni liberali ai sensi dell art. 100, comma 2, lettera m), del TUIR.

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma,01 marzo 2004

RISOLUZIONE N. 76/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 158/E

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

RISOLUZIONE N. 323/E

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 255/E. Roma, 2 ottobre Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

OGGETTO: Agenzie di viaggi e turismo. Permuta di servizi, applicazione degli articoli 11, 21 e 74-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

OPENKEY S.r.l. - Via Luigi Dari, , Ascoli Piceno (AP) info@openkey.it RISOLUZIONE N. 43/E

RISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

OGGETTO: Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale

RISOLUZIONE N. 195/E

Risoluzione n. 114/E

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Risoluzione n. 343/E

RISOLUZIONE N.254/E QUESITO

OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA Spa SIM; Art. 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.

RISOLUZIONE N. 131/E

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente: QUESITO

RISOLUZIONE N. 90/E. Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 304/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 121/E

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

RISOLUZIONE N. 141/E

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 1 giugno OGGETTO: Interpello Articolo 7-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 IVA territorialità dei servizi

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 13/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato

RISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del IVA Reverse charge Art. 17 comma 6 del D.P.R.

Roma, 28 gennaio 2009

RISOLUZIONE n. 267/E. Roma, 27 settembre 2007

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

RISOLUZIONE N. 166/E

RISOLUZIONE N. 22/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

OGGETTO: Trattamento fiscale dell associazione medica esercente la medicina di gruppo

Roma, 19 novembre 2014

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

RISOLUZIONE N. 207 /E

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 12/E QUESITO

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

RISOLUZIONE N. 87/E QUESITO

Transcript:

RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative a Certificati CO2 e Certificati Verdi - Articolo 7 del DPR n. 633 del 1972 Con istanza di cui all oggetto, concernente l esatta applicazione dell art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente QUESITO Il gruppo societario facente capo alla ALFA AG, società di diritto svizzero, opera in tutta Europa nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas. In particolare, la società ALFA AG non possiede centrali elettriche in Italia ed in futuro potrebbe svolgere anche attività di importazione di energia elettrica nel territorio dello Stato. Gli operatori del settore dell energia, come la società istante, rientrano nel campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di quote di emissione dei gas a effetto serra (di seguito anche Certificati CO2 o quote di emissione ) dettata dalla Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 (nel seguito indicata come Direttiva CO2 ), recepita dallo Stato Italiano con d.l. 12 novembre 2004, n. 273 (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2004, n. 316), successivamente sostituito dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 (nel seguito indicato come Decreto CO2 ).

2 Gli operatori del settore dell energia rientrano inoltre nel campo di applicazione della normativa italiana relativa ai c.d. Certificati Verdi, disciplinata dal D.lgs. n. 79 del 16 marzo 1999, noto come Decreto Bersani, attuato con i successivi DM emanati in data 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002. ALFA AG opererà nel mercato dei Certificati CO2 svolgendo la propria attività di commercializzazione sia in Italia che all estero, effettuando acquisti di certificati presso controparti italiane e straniere e provvedendo alla loro rivendita sia sul mercato nazionale che in quello internazionale. ALFA AG opererà, inoltre, nel mercato italiano dei Certificati Verdi principalmente come trader anche se non è escluso che utilizzi tali certificati per l adempimento dei propri obblighi allo scopo di bilanciare l importazione di energia generata da fonti non rinnovabili. Infine, viene precisato che non è possibile identificare gli operatori a cui ALFA AG rivenderà ogni singolo Certificato CO2 e ogni singolo Certificato Verde acquistato dalle controparti italiane, mentre è possibile identificare i singoli certificati oggetto di transazione. Con riferimento al particolare mercato relativo a Certificati CO2 va ulteriormente specificato che in base alla disciplina comunitaria in materia, i gestori di impianti che producono biossido di carbonio sono obbligati a restituire alle autorità competenti un numero di certificati corrispondente alle emissioni di CO2 rilasciate durante l anno. Tale restituzione corrisponde all effettivo utilizzo dei Certificati in questione per il fine per il quale sono stati emessi, cioè il diritto ad emettere biossido di carbonio. La Direttiva CO2 prevede inoltre la libera circolabilità delle quote di emissione all interno dell Ue, così da consentire la creazione di un vero e proprio mercato europeo di Certificati CO2, per cui gli stessi possono essere oggetto di compravendita da parte di qualunque operatore, sia esso comunitario o extracomunitario, sia esso il gestore di un impianto che emette gas a effetto serra o un semplice trader di certificati, come ALFA AG.

3 Per quanto riguarda invece i Certificati Verdi, il Decreto Bersani ha introdotto in capo ai produttori/importatori di energia elettrica derivante da fonti non rinnovabili l obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili per una quantità pari ad una quota percentuale (legislativamente determinata) dell energia importata/prodotta da fonti non rinnovabili. Il Decreto Bersani consente l adempimento dell obbligo citato tramite la produzione/importazione di energia da fonti rinnovabili ovvero anche acquistando in tutto o in parte l equivalente quota o i relativi diritti (cioè, i Certificati Verdi) e la loro restituzione all autorità competente. Il Gestore della rete (rectius, il Gestore Servizi Elettrici G.S.E.), a seguito di relativa istanza ed operate le necessarie verifiche, procede all emissione dei Certificati Verdi a favore del produttore di energia verde ed in proporzione alla quantità di energia verde prodotta. La restituzione alle autorità competenti corrisponde all effettivo utilizzo dei Certificati Verdi per il fine per il quale sono stati emessi (cioè, compensazione della mancata immissione nella rete nazionale della percentuale di energia verde indicata dalla legge). Il Decreto Bersani prevede un mercato per l energia elettrica ove i Certificati Verdi sono liberamente scambiabili nel territorio nazionale (art. 6 del D.M. 11.11.99, rubricato Contrattazione dei Certificati Verdi ). La società istante, in relazione alla fattispecie descritta, chiede di conoscere il corretto trattamento ai fini IVA delle cessioni trasnazionali di Certificati CO2 e di Certificati Verdi. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La cessione di Certificati CO2, effettuata da un soggetto IVA italiano a favore di un soggetto extracomunitario che li acquista in vista di una successiva

4 rivendita, non è soggetta ad imposta in Italia poiché non sono note le successive vicende giuridiche dei diritti ceduti e il luogo del loro futuro effettivo utilizzo. L operazione è quindi fuori campo Iva ai sensi dell art. 7, quarto comma, lett. f) del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, per mancanza del presupposto dell utilizzo della prestazione nel territorio italiano. La cessione di Certificati Verdi è invece territorialmente rilevante in Italia ex art. 7, quarto comma, lett. f), citato, essendo senza dubbio ivi identificabile il luogo di utilizzo effettivo dei diritti ceduti in quanto tali certificati possono circolare solo sul mercato nazionale. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare si osserva che sotto il profilo oggettivo le operazioni relative ai Certificati CO2 e quelle relative ai Certificati Verdi descritte nell istanza, in quanto riconducibili alle cessioni di diritti immateriali, si qualificano come prestazioni di servizio, ai sensi dell art. 3, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972. Infatti la norma citata, di ampio contenuto, comprende non solo le prestazioni relative ai diritti di autore, ai diritti relativi a modelli e disegni industriali, ma anche le cessioni relative a diritti o beni similari ai precedenti. In merito alle cessioni dei Certificati CO2, la qualificazione come prestazione di servizio ha trovato ulteriore conferma nelle conclusioni adottate all unanimità dal Comitato IVA 75 a riunione - secondo le quali le cessioni di tali certificati rientrano nel campo di applicazione dell art. 9, par. 2, lett. e), della Direttiva 77/388/CEE (ora art. 56, par. 1, lett. a, della Direttiva 2006/112/CE). L art. 7, quarto comma, lett. f), del D.P.R. 633 del 1972 prevede che tali prestazioni, se rese nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo quando sono ivi utilizzate.

5 E quindi necessario individuare, in ciascuna delle suddette fattispecie, il luogo di utilizzo dei relativi diritti. Con particolare riferimento ai Certificati CO2, si osserva che i medesimi, per effetto della normativa comunitaria, sono cedibili in tutto il territorio dell Unione europea e che possono essere acquistati sia da imprese industriali, che li utilizzeranno al fine di bilanciare le proprie emissioni inquinanti nell atmosfera, sia da semplici intermediari che li destineranno a successive cessioni a favore di altri soggetti. Nella risoluzione n. 339/E del 1 agosto 2008, in una fattispecie similare riguardante la cessione a soggetti extra U.E. di diritti relativi ai marchi, la scrivente ha affermato che l individuazione del luogo di utilizzo involge questioni da affrontare volta per volta sulla base di una ricognizione puntuale dei fatti e delle circostanze concrete che non è dato valutare compiutamente in sede di interpello. In ipotesi, qualora la prestazione resa da un operatore nazionale ad un operatore extracomunitario non sia utilizzata in Italia, la stessa non rientra nella sfera applicativa dell IVA per mancanza del presupposto territoriale, ai sensi dell art. 7, quarto comma, lett. f) del decreto IVA. Negli altri casi l operazione sarà soggetta ad imposta. Lo stesso principio enunciato nella citata risoluzione appare applicabile nel caso di specie, atteso che non è possibile determinare in base a criteri generali e astratti quali saranno le vicende giuridiche che interesseranno le singole quote di emissione cedute. Per quanto attiene ai Certificati Verdi, al contrario, le vicende giuridiche che interesseranno i beni immateriali in questione, successive al loro acquisto da parte della società svizzera, sono note. Infatti, tenuto conto della legislazione al momento vigente, i medesimi sono concretamente utilizzabili, per effetto del decreto Bersani, solo sul mercato italiano, dalla stessa ALFA AG per assolvere i propri obblighi di immissione nella rete nazionale italiana che sorgono a seguito di importazione di energia generata da fonti non rinnovabili ovvero da altri operatori nazionali cui gli stessi saranno ceduti.

6 Si deve quindi concludere che gli acquisti di certificati Verdi effettuati dal contribuente istante, soggetto residente in Svizzera, sono territorialmente rilevanti ad IVA in Italia (art. 7, quarto comma, lett. f del D.P.R. n. 633 del 1972) ed ivi soggetti a tassazione. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.