Regolamento sulle modalità di impiego. dei fuochi controllati in agricoltura

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COMUNE DI ALTOFONTE PROVINCIA DI PALERMO Regolamento sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura art. 40, commi 4 bis e 4 ter della L.R. n. 16/96, come integrato dall art. 39 della L.R. n. 14/2006 Decreto Presidenziale 4 giugno 2008 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del Altofonte lì, Il Segretario Comunale (Avv. Francesco Restivo) 1

INDICE: Art. 1 Attività vietate Art. 2 Terreni confinanti con strade pubbliche. Obblighi dei proprietari Art. 3 Priorità di interventi e messa in sicurezza Art. 4 Tipologie di interventi obbligatori e misure precauzionali Art. 5 Zone di rispetto Art. 6 Eliminazione di sterpaglie e rifiuti dai confini, fabbricati e impianti Art. 7 Adempimenti durante la semina Art. 8 Pulizie e divieti Art. 9 Obbligo di denuncia Art. 10 Sorveglianza dei fuochi e delle braci residue Art. 11 Norme di tutela della pubblica incolumità e dei luoghi Art. 12 Attività consentite Art. 13 Sanzioni Art. 14 Accertamento violazioni, diffida a procedere e interventi sostitutivi Art. 15 Norma transitoria Art. 16 Comunicazioni alla cittadinanza 2

Art. 1 Attività vietate E severamente vietato, per tutto l arco dell anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente. Per il periodo 15 giugno 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacali è fatto divieto: a) Di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliosi; b) Di usare motori, fornelli inceneritori, saldatori o altre attrezzature che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliosi; c) Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati. d) Bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie; e) Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; f) Usare fuochi d artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti. Art. 2 Terreni confinanti con strade pubbliche. Obblighi dei proprietari Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali, all interno del territorio comunale dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami nelle parti in cui si protendono sul ciglio stradale. Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle zone ripulite e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt 50,00 dal ciglio o dalla scarpata stradale, ove le condizioni del terreno lo consentano. 3

Art. 3 Priorità di interventi e messa in sicurezza Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a metri 10 in cui non siamo presenti stoppie cespugli ed altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l intero perimetro del fondo, mediante aratura. Art. 4 Tipologie di interventi obbligatori Nelle aie, ove ancora esistenti e/o utilizzate, ovvero nelle aree di accumulo delle messi debbono essere osservate le seguenti norme: a) Le aree attorno alle aie debbono essere opportunamente pulite e prive di sterpaglie per un perimetro di almeno mt 10,00 e i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno mt 6,00; b) Il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo parafaville; c) Il combustibile occorrente per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovrà essere posto a distanza non minore di mt 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia; d) Il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo; e) Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore di servizio uno di almeno litri 8; f) Si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile; g) Le macchine trebbiatrici, i trattori o altri autoveicoli, a motore caldo, non debbono sostare su aree incolte e/o con vegetazione secca facilmente incendiabile; h) Dovranno essere applicati in punti ben visibili dell aia, cartelli con la dicitura VIETATO FUMARE E ACCENDERE FIAMME LIBERE ; i) Oltre alle norme su indicate, i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure di precauzione, suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla pratica al fine di evitare ogni possibile propagazione d incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata. 4

Art. 5 Zone di rispetto I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpaglie varie, ecc. per un raggio di almeno mt 10,00 (dieci). Art. 6 Eliminazione di sterpaglie e rifiuti dai confini, fabbricati e impianti Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, in prossimità di fabbricati ed impianti nonché in prossimità dei confini di proprietà, devono essere eliminati fino alla distanza di mt 10,00. Art. 7 Adempimenti durante la semina All atto della semina e per quanto possibile in fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 (duecento) metri in direzioni ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari ad almeno mt 10,00 (dieci). In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati. Art. 8 Pulizie e divieti Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo uliveti, agrumeti, vigneti, orti, ecc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non 5

oltre le ore 9,00, previo assenso formale del locale Distaccamento Forestale e comunque nel periodo compreso dal 30 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. E fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal 16 luglio al 14 settembre. In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi. Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento. Art. 9 Obbligo di denuncia Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, nel rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a darne immediatamente avviso al Corpo Forestale anche mediante Numero Verde 1515, ai Vigili del Fuoco anche mediante il Numero Verde 115 e alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile, ecc.) nonché alle persone del luogo per un pronto intervento, ove possibile. Art. 10 Sorveglianza dei fuochi e delle braci residue E fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato. 6

Art. 11 Norme di tutela della pubblica incolumità e dei luoghi Dal 30 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso. Art. 12 Attività consentite Nel perido compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere: a) alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme; b) alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, ecc. solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9:00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco. Art. 13 Sanzioni Fermo restando le norme previste dagli art. 423 (Incendio. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica) e 449 (Delitti colposi di danno. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-7

bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone) del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da 51,00 ad 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come prescritto dal comma 3 dell art. 40 della L.R. n. 16/1996. la sanzione amministrativa verrà irrogata con provvedimento del Sindaco. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo dei terreni sono ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel presente regolamento ovvero impartite con altro provvedimento di pubblica autorità, alvo le altre e diverse prescrizioni delle vigenti leggi. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 con provvedimento del Sindaco. Art. 14 Accertamento violazioni, diffida a procedere e interventi sostitutivi Nel caso di accertata violazione dell art. 2 comma 1 e 2 e degli artt. 5 e 6 nel caso di accertato pericolo per l incolumità delle persone o delle cose, gli Uffici Comunali accertatori provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all entità dei lavori. La mancata esecuzione dell intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto comporterà l applicazione nei confronti della ditta inadempiente di una sanzione pecuniaria di 25,82 per ogni giorno di ritardo. È comunque previsto nei confronti della ditta inadempiente l esecuzione d ufficio delle opere necessarie per la messa in sicurezza di un area di rispetto degli standard prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente, qualora gli uffici lo ritengano indispensabile per tutelare la incolumità delle persone o delle cose. 8

Gli agenti del Corpo Forestale, della Polizia Municipale e i dipendenti dell Ufficio di Protezione Civile, appositamente individuati dal Responsabile del relativo settore sono incaricati dell esecuzione e della vigilanza del presente regolamento. Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal Responsabile del Settore Polizia Municipale. I procedimenti di esecuzione d ufficio verranno proposti dal Responsabile del 6 Settore urbanistica edilizia privata o da un suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti. Art. 15 Norma transitoria In via di prima applicazione, il Sindaco, con propria ordinanza può stabilire termini anche diversi per il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento ed eventuali altre prescrizioni a tutela della pubblica incolumità, cose e dei beni ambientali al fine di prevenire e difendere la vegetazione, persone e cose dal rischio di incendi. Il Sindaco con proprie ordinanze provvede ad approvare le regole di attuazione ed operative per l esecuzione delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel presente regolamento ovvero impartite con altro provvedimento di autorità pubblica. Art. 16 Comunicazioni alla cittadinanza Il Responsabile del Settore Polizia Municipale provvede a diffondere con adeguati strumenti di comunicazione: sito internet, avvisi, volantini, pubblicazioni su quotidiani o comunicazioni televisive, le prescrizioni e i divieti del presente regolamento. 9