FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAPITOLATO SPECIALE



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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAPITOLATO SPECIALE Il Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Fraschetti

Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente appalto è la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un Produttore, o da un Grossista Distributore idoneo di energia elettrica a Talete per il periodo di 12 mesi dall attivazione della fornitura. Art. 2 QUANTITA DELLA FORNITURA I quantitativi totali presunti della fornitura sono determinati su un periodo di mesi 12 (dodici) per un totale presunto di 36 milioni di kwh annui complessivi pari ad 5.200.000,00 (Euro cinquemilioniduecentomila/00) annui presunti nei punti di consegna indicati nell allegato B al presente capitolato speciale e disciplinare di gara. Tale quantità può essere soggetta a variazioni in dipendenza del livello di attività svolte da Talete, soprattutto per nuove attivazioni di impianti. Il totale dei prelievi potrà subire variazioni in eccesso o in difetto e tale circostanza non potrà costituire, in nessuno caso, per mancata o ridotta fornitura, motivo determinante di variazione di prezzo dell appalto. Per quanto concerne l aspetto amministrativo, Talete si configura come cliente idoneo NON DISPONIBILE all interruzione della fornitura per tutti i suoi punti di consegna. La Talete S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di sei mesi, al fine di consentire l espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica; a tal fine, ai sensi dell art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, si precisa che l importo presunto dell appalto comprensivo della proroga tecnica di sei mesi ammonta a complessivi 7.800.000,00 (Euro Settemilioniottocentomila/00). Art. 3 CONDIZIONI DI FORNITURA La fornitura è regolata dalle: - Clausole del contratto; - Condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di Gara; - Disposizioni di legge in materia; - Disposizioni del Codice Civile e dalle altre normative già emanate o che saranno emanate in materia di contratti di Diritto Privato, per quanto non regolato dalle clausole degli atti sopra richiamati; - D. Lgs. 163/2006 e successive norme e regolamenti da esso discendenti. Nell accettare la fornitura sopra indicata il fornitore dichiara: a) di aver preso conoscenza dei punti di prelievo oggetto della fornitura; b) di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore; c) di aver valutato nell offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sui costi della fornitura;

d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura. Art. 4 SUBAPPALTO È ammesso il subappalto nei termini e secondo le modalità previste dall art. 118 del d.lgs. 163/2006. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Art. 5 STRUTTURA DEL PREZZO I prezzi unitari contrattuali dell energia elettrica, espressi in /kwh, sono composti e definiti come segue: - Prezzi unitari base pari al costo dell energia elettrica al netto delle perdite e comprensivi delle maggiorazioni relative ai certificati verdi, al CIP 6/92, agli oneri di sbilanciamento ed agli oneri relativi alle quote di CO2, corrispondenti ad ogni fascia oraria (multioraria F1, F2, F3); - Prezzi unitari integrativi dell energia elettrica relativi al trasporto, perdite convenzionali, costi di eventuali sfasamenti, dispacciamento, componenti di sistema (A, UC, MCT, misura, vendita) applicabili al mercato libero e tasse (oneri addizionali). Detti costi, stabiliti dall AEEG, saranno anticipati dal fornitore e riportati senza maggiorazioni in fattura. Precisazioni Sulle fatture, l aggiudicatario dovrà indicare con cadenza mensile: - per la potenza, i valori massimi mensili per singola fascia; - per l energia reattiva le quantità riferite a ciascuna fascia oraria; L aggiudicatario si impegna ad applicare le condizioni offerte anche nel caso in cui, durante il periodo di fornitura, ci dovessero essere dismissioni, immissioni di impianti, nonché modificazioni di prelievo e consumo per potenziamenti o variazioni in diminuzione di impianti esistenti. Ai fini del presente appalto in via esclusivamente informativa, si comunica che il consumo complessivo annuo è di circa 36 milioni di kwh, con forniture in MT e bt.

Nel caso in cui una fornitura in bt, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inizialmente monoraria e diviene successivamente multioraria, il fornitore applicherà, fra la multioraria e la monoraria, la tariffa che si rivelerà più conveniente per Talete, a partire dal mese in cui i consumi dovessero essere parzializzati in fasce orarie. In tal caso vanno applicate le condizioni di cui ai punti che precedono. Il prezzo unitario Po i contrattuale non sarà indicizzato: Prezzo di applicazione: Po i = prezzo base offerto dal fornitore Il pedice i si riferisce: 1 alle fasce di consumo F1, F2, F3 definite dall AEEG per la fornitura multioraria; 2 alla fascia F0 per la fornitura in bt monoraria, ove ancora applicata. Per quanto sopra esposto, il prezzo che verrà corrisposto da Talete al Fornitore sarà costituito da: - prezzo omnicomprensivo di perdite di rete, scambio, riserve e bilanciamenti, dei costi per il recepimento della normativa sull Emission Trading (oneri CO2), delle componenti di costo parametro V.E., calcolato in base all offerta formulata, cui saranno aggiunti: - oneri di dispacciamento, di trasporto, componenti A UC, come rilevabili dai valori deliberati dall AEEG; - tasse, imposte ed IVA come di legge; - oneri di trasferimento. Art. 6 OBBLIGHI DEL FORNITORE Il fornitore si impegna a soddisfare l intero fabbisogno di Talete in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero essere attivate, nonché quelle ancora in essere e che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario. Qualora dopo la sottoscrizione del contratto tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti dalla volontà del fornitore, questi si impegna a corrispondere a Talete S.p.A. gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto di Talete S.p.A. al risarcimento di eventuali ulteriori danni. Art. 7 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo di Talete alla rete elettrica nazionale, attengono ai rapporti tra Talete ed il gestore della rete competente alla quale le utenze Talete sono collegate. Il fornitore si impegna comunque a fornire, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi di Talete connessi con eventuali pretese nei confronti del gestore di rete competente per un livello di quantità dell energia elettrica consegnata ritenuto non idoneo. Art. 8 COMPLESSI DI MISURA Il fornitore, su istanza di Talete, nel rispetto delle norme adottate dal Gestore di Rete competente, richiederà la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso il punto di consegna dell energia elettrica. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore di Rete competente, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Fornitore o da quello in cui Talete l abbia richiesta. Quando l irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. Art. 9 ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandata dall AEEG. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto descritto nel presente capitolato. Inoltre, dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, eventualmente completo di un analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica dei contratti. In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre, e Talete si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo volta a razionalizzare e a ridurre i costi sostenuti da Talete. Il Fornitore, per agevolare l attività di controllo di Talete, fornirà l accesso gratuito al sito del Quotidiano Energia ed al Sole 24Ore ed ai dati, provenienti da fonti a pagamento, per il controllo dei dati riportati nella fatturazione. Art. 10 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA Il Fornitore si impegna ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:

a) fornire a Talete, unitamente alla fattura, il report dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica impegnata nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di un eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la fornitura di energia elettrica. Le modalità di invio e rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati da Talete anche in vigenza di fornitura; il tutto integrato come dalle previsioni del precedente art. 9. b) fornire a Talete la certificazione dell avvenuto pagamento dei corrispettivi per il trasporto al Gestore di Rete competente per la fornitura di energia elettrica. c) consentire a Talete la verifica in ogni momento circa l esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l andamento dei consumi, e l elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 15 giorni dalla data della richiesta e comunque mensilmente. Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibili le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell energia elettrica erogata. In particolare viene richiesta al Fornitore l elaborazione con invio o accesso periodico di informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per: 1 consumo mensile (conforme alla struttura tariffaria adottata) 2 diagramma di prelievo delle potenze (ad intervalli di almeno 15 minuti) 3 importi fatturati suddivisi singolarmente. In ogni caso dovrò essere garantita, senza alcun onere aggiuntivo, la possibilità di verificare direttamente dal Cliente, per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1 e 2, limitatamente alle utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo orario. Per tutte le utenze oggetto della Gara, il Fornitore metterà a disposizione del Cliente un servizio di data management per l acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti minimi sopra indicati. Il Fornitore dovrà sollecitare tempestivamente e assistere Talete affinché, per il buon fine della fornitura, produca tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell AEEG o del GRTN o di altri soggetti interessati. Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti legislativi e normativi. Art. 11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO Il Fornitore, all atto della stipula del contratto, si obbliga a nominare un Responsabile del Servizio e un suo sostituto, in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nei confronti di Talete S.p.A.. Art. 12 PERIODICITA DELLA FATTURAZIONE E PAGAMENTI La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:

a) la trasmissione delle fatture avverrà per via telematica. La fatturazione dovrà pervenire a Talete entro il 30 giorno del mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione della missiva accreditando gli importi complessivi fatturati; b) qualora Talete, nel controllo delle fatture addebitate dal Fornitore, rilevi errori, imprecisioni o discordanza tra i consumi imputati ed i consumi registrati sul GME dedicato, contesterà tale irregolarità al Fornitore stesso. Il pagamento della fattura oggetto del contendere sarà sospeso fino alla definizione concordata tra le parti, se necessario con la supervisione del Distributore. L importo eventualmente non dovuto verrà stornato tramite emissione di nota di credito. Il Fornitore, unitamente alla fatturazione produrrà a Talete il tabulato, in via telematica, dei prelievi di energia e di potenza, per fasce orarie, del mese di riferimento, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati nel mese di riferimento, completo di un analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnicoeconomica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato di salvaguardia, evidenziandone i risparmi conseguiti. Art. 13 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà inizio dalla data di attivazione della fornitura e terminerà di regola decorsi 12 (dodici) mesi. La Talete S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, dandone preavviso al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax o a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso il contratto proseguirà alle stesse condizioni indicate nel presente capitolato, disciplinare e bando di gara per il periodo indicato, senza possibilità per il Fornitore di sollevare opposizioni o eccezioni in merito. Art. 14 MODIFICHE DEL CONTRATTO In periodo di vigenza il contratto si intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEG n 78/99, mediante l inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEG potrà definire ai sensi del D. Lgs. N 79 del 16/03/1999 e seguenti. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità, dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, Talete S.p.A. ed il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico e/o i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni

economiche, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi. Art. 15 GARANZIE RICHIESTE La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall art. 113 del d.lgs. 163/2006. Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO Il contratto di fornitura che sarà emesso a fronte del presente appalto non è cedibile. Art. 17 RISERVATEZZA Il Fornitore ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma; di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all esecuzione del contratto di fornitura. Talete tratterà i dati forniti dalle ditte partecipanti ai sensi del D.Lgs 196/2003, utilizzando gli stessi unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva stipula del contratto con l aggiudicataria. I dati in parola, che non saranno comunicati ad altri soggetti né utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e/o dai rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamenti informativi o manuali presso le sedi societarie. Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è Talete Via Augusto Gargana n 34 01100 Viterbo. Art. 18 RECESSO E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora venissero introdotte tariffe pubbliche per la fornitura di energia elettrica rivolte al mercato vincolato complessivamente migliorative per la singola categoria di utenze di cui ai profili allegati, relativamente all intero periodo contrattuale, rispetto a quelle stipulate nel contratto, è facoltà di Talete, richiedere l adeguamento dei corrispettivi contrattuali a tali condizioni. Entro 30 giorni dalla richiesta, il Fornitore notificherà la propria disponibilità e formulerà un aggiornamento dei corrispettivi di cui all offerta, a valere dal primo giorno del primo mese seguente. Nel caso in cui il Fornitore non ritenesse possibile procedere all adeguamento o proponesse adeguamenti parziali, è facoltà di Talete, salvo ogni altro rimedio, risolvere il contratto di fornitura, inviandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo p.e.c.; in tal caso gli effetti della risoluzione

decorreranno dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui cade il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione suddetta. La Talete S.p.A. si riserva la facoltà di applicare gli artt. 135, 136 e 140 del D. Lgs. N. 163/2006. Art. 19 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella italiana. E esclusa la competenza arbitrale; il foro competente per ogni controversia tra il Fornitore e Talete s.p.a. è quello di Viterbo.