CAPITOLO I LA VIOLENZA SESSUALE SUI MINORENNI

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CAPITOLO I LA VIOLENZA SESSUALE SUI MINORENNI 1. I precedenti: dalla VII alla XII Legislatura. Dopo un lunghissimo iter legislativo durato quasi vent anni è stata approvata la legge 15 Febbraio 1996, n. 66, che ha rinnovato la formulazione dei reati in tema di libertà sessuale. La prima iniziativa di modifica normativa in materia venne presentata in Parlamento nel lontano 1977 nel corso della VII Legislatura: era la proposta di legge n.1919 intitolata Nuove norme a tutela della libertà sessuale. Tale proposta comprendeva la ridefinizione della violenza sessuale e portava all individuazione di un unica figura di atti di libidine compiuti mediante violenza e minaccia. Venivano così proposte la figura autonoma della violenza di gruppo e la procedibilità a querela irrevocabile secondo il disposto dell art. 542 c.p.; venivano proposte l eliminazione delle figure di ratto più discutibili e il divieto di domande dirette a violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, tranne quelle strettamente necessarie all accertamento del reato. Questa iniziativa, sebbene destinata a rimanere isolata, rappresentò senza dubbio un importante segnale di una presa di coscienza che 1

iniziò a maturare a seguito dei gravi episodi di violenza sessuale che avevano suscitato clamore e vivaci dibattiti, primo fra tutti il tragico episodio di violenza sessuale di gruppo noto come il massacro del Circeo 1. Questo fatto costituì dunque l inizio di una crescente presa di coscienza in merito alla violenza sessuale. L anno seguente, nell ottobre 1976, fu celebrato a Verona un processo per stupro contro due operai i quali avevano sottoposto a violenza e sevizie una ragazza di sedici anni. In quella occasione, per espressa volontà della vittima che si era messa in contatto con un movimento femminista, il processo si svolse a porte aperte, affinché l opinione pubblica fosse spettatrice di ciò che avveniva all interno dell aula del tribunale. Durante l istruttoria dibattimentale, vennero poste alla vittima una serie di domande, allora considerate usuali ma di fatto fortemente offensive della dignità e della personalità 2 a tal punto che gli stessi difensori della parte civile ricusarono i giudici, in quanto ritenuti portatori degli stessi valori socio culturali degli stupratori. Questo evento, ovviamente provocatorio, fece a lungo discutere la gente comune, i giuristi e gli uomini di cultura. In seguito a tale vicenda iniziò ad evidenziarsi la necessità di apportare modifiche alle norme sostanziali e processuali relative ai reati di violenza sessuale. Nel 1977, a Roma, si celebrò poi un processo a carico di sette giovani che avevano violentato una 1 Nel 1975 Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, violentarono e seviziarono Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, quest ultima di appena 17 anni. La Lopez morì a causa delle numerose ferite mentre la Colasanti riuscì a salvarsi. Da questo tragico fatto è stato tratto il film Un processo per stupro, trasmesso dalla RAI nell Aprile del 1979. 2 Domande del tipo: Come teneva le gambe?, Come teneva le braccia?, Era bagnata?, Era vergine?, ecc. 2

ragazza di sedici anni. Questa vicenda mise il luce una nuova forma di violenza carnale, cioè quella di gruppo. In quella occasione, un movimento femminista chiese di costituirsi parte civile, cosa completamente sorprendente per quei tempi: siffatta costituzione venne ritenuta inammissibile ma contribuì ad alimentare un ampio dibattito che portò al riconoscimento del diritto degli enti esponenziali di costituirsi parte civile, per la tutela degli interessi collettivi. Nel maggio del 1978, a seguito di un ulteriore episodio di violenza carnale che vide coinvolti quattro uomini a danno di una minorenne, venne celebrato il processo che, per la prima volta ripreso dalla RAI, impressionò profondamente l opinione pubblica, soprattutto per quanto riguardava la fase dibattimentale, tutta rivolta a verificare il comportamento della vittima come se la stessa fosse la vera colpevole delle violenze subite 3. Nello stesso periodo prese corpo l iniziativa decisiva: a seguito di un convegno internazionale femminile sulla violenza, tenutosi a Roma, nacque l idea di costituire un comitato che si facesse promotore di una legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale. Nell aprile del 1979 venne diffuso un testo che raccolse trecentomila firme e venne presentato alla Camera dei Deputati nel Marzo 1980 con il titolo Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona 4. 3 Questo processo ci dà la misura dello squallore e della miseria umana che stanno sotto alla nostra cultura,c è una sorta di spostamento del disonore da chi compie l atto a chi lo subisce, così BERSAGLIA F.O., Un processo per stupro, Torino, 1980, 3 ss. 4 TRAVERSO G.B., La violenza carnale in Italia, Milano,1998, 63 ss. 3

I punti decisivi del testo riguardavano innanzitutto la collocazione della violenza sessuale tra i reati contro la persona, la unificazione dei delitti perpetrati attraverso la violenza sessuale in un unica fattispecie di violenza sessuale, la fattispecie autonoma di violenza di gruppo, la procedibilità d ufficio, il giudizio direttissimo, la possibilità per le associazioni di costituirsi parte civile, il divieto di domande sulla passata vita sessuale della vittima. In sostanza la proposta di legge riguardava un aggravamento delle pene e la procedibilità d ufficio, per evitare alle donne di dover ogni volta chiedere, presentando querela, la punizione del compagno o del marito 5. La procedibilità d ufficio ivi proposta doveva considerarsi la naturale conseguenza della tipologia del reato di stupro, non più considerato delitto contro la morale pubblica e il buon costume, bensì crimine grave contro la persona. In tal modo, si sarebbe risparmiata alla vittima la difficile decisione se denunciare o meno il fatto, combattendo la sua reticenza a sporgere querela; sarebbe stato tuttavia in pericolo, secondo alcune promotrici, il diritto all autodeterminazione, in considerazione del fatto che spesso l incertezza sulla querela non esprime sempre debolezza e paura ma anche distanza dalla legge e diffidenza verso i processi; solo la donna dovrebbe essere in grado di scegliere se affidarsi alla giustizia e se affrontare un processo che molte volte tende a trasformarla da vittima in accusata. Un altro punto importante riguardava l articolo 2, secondo il quale per i reati previsti dal Libro II, Titolo IX del Codice Penale, è ammessa la 5 Il Parlamento accantonò la parte relativa ai reati in famiglia. 4

costituzione della parte civile delle associazioni aventi come scopo la liberazione sessuale e la difesa dei diritti delle donne. Queste associazioni avrebbero potuto operare un maggior controllo sociale sull andamento del processo. A seguito della suddetta iniziativa, nel corso della VIII Legislatura, venne presentato alla Camera, il 16 dicembre 1982, un testo unificato il quale prevedeva il c.d. doppio regime di procedibilità ; ovvero di norma quella d ufficio, mentre la querela era necessaria quando tra la persona offesa ed il colpevole vi era un rapporto di coniugio o di convivenza. L esame di tale progetto si arenò sul primo articolo, che collocava la violenza sessuale tra i delitti contro la persona, in quanto fu approvato un emendamento dell Onorevole Casini che tendeva a ricollocare la materia della violenza sessuale tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Successivamente, nel corso della IX Legislatura, venne approvato, in data 18 ottobre 1984 alla Camera dei Deputati un nuovo testo che configurava nuove ipotesi di reato: la violenza sessuale (609 bis c.p.), la violenza sessuale presunta anche tra soggetti minori coetanei (609 ter c.p.), gli atti sessuali commessi con abuso di qualità di pubblico ufficiale (609 quater c.p.), la violenza sessuale di gruppo (609 quinquies), il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale (609 sexies c.p.) e gli atti sessuali commessi in presenza di minori (609 septies c.p.). Queste fattispecie avrebbero dovuto essere inserite nella nuova sezione II bis ( Dei delitti contro la libertà sessuale ) del Capo III ( Dei delitti contro la libertà individuale ) del Titolo XII ( Dei 5

delitti contro la persona ) del Codice Penale. Il progetto avrebbe poi dovuto abrogare il Capo I ( Dei delitti contro la libertà sessuale ) del Titolo IX ( Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ) del Libro II del Codice Penale, nonché gli articoli 530 ( Corruzione di minori ), 541, 542, 543 c.p. (disposizioni comuni al Titolo IX sulle pene accessorie e la querela dell'offeso). La procedibilità era a doppio regime, sebbene quella d'ufficio fosse la regola 6. Era prevista la possibilità di celebrare il processo a porte aperte (salvo diniego espresso della parte offesa), era vietato l'interrogatorio rivolto a violare la privacy della vittima ed era inoltre previsto, come regola, l'adozione del rito direttissimo. Il testo, giunto in Senato, non ebbe però alcun seguito. Nella X Legislatura, le parlamentari laiche presero l'iniziativa proponendo un testo che riproponeva le linee decisive della legge di iniziativa popolare. Questo ulteriore testo fu approvato alla Camera nel marzo del 1989 e trasmesso al Senato, il quale lo assegnò alla sede referente della Commissione Giustizia, dove stazionò fino alla fine della Legislatura. Nel corso della XI Legislatura furono discussi altri progetti sulla legge in materia. Infatti, nel 1992, la c.d. Commissione Pagliaro presentò lo schema di un disegno di legge concernente una delega al Governo ad emanare un nuovo codice penale. Tale disegno di legge prevedeva al Titolo V ( Dei reati contro la libertà ) del Capo III ( Dei reati contro la libertà sessuale ) l'art. 6 Ad eccezione del caso in cui tra persona offesa e colpevole vi fosse, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza. 6

71, concernente le fattispecie dello stupro, dello stupro di gruppo e delle molestie sessuali. In particolare, la prima fattispecie riguardava il fatto di chi, contro la volontà di una persona, si fosse congiunto sessualmente con essa o avesse compiuto atti di identico significato offensivo; la seconda il fatto di più persone che, in concorso, avessero commesso personalmente e contestualmente il delitto di stupro; la terza il fatto di chi, contro la volontà di una persona, avesse compiuto atti molesti di significato sessuale su di essa o diretti ad essa in sua presenza. L'articolo 72 concerneva invece il delitto di incesto, consistente nel fatto di chi, abusando delle relazioni familiari, avesse indotto a compiere incesto un discendente o un ascendente, ovvero un fratello o una sorella. Riguardo al delitto di incesto va sottolineato come il disegno di legge lo trasferisse dall'ambito dei reati contro la famiglia a quello dei reati contro la libertà sessuale 7. Per quanto riguarda la procedibilità era prevista la querela di parte, ad eccezione della violenza di gruppo o nei confronti di violenza su malato di mente o con abuso delle mansioni di pubblico agente. Questa querela era prevista come irrevocabile. Riassumendo, nel corso delle varie legislature citate si sono discusse le norme contro la violenza sessuale in una moltitudine di progetti diversi, di testi provvisoriamente unificati, 7 CADOPPI A. (a cura di), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 2002, 37 ss. Anche in questo caso il bene tutelato non è la moralità pubblica ma la libertà della persona relativamente alla propria sessualità. Secondo l Autore infatti viene tutelata in pieno la libertà sessuale dell individuo, libertà sessuale che, come diritto costituzionalmente garantito, si estrinseca sia in negativo che in positivo, e che in questa materia viene tutelato nella sua dimensione negativa, come libertà da ( ) e non come libertà di ( ). 7

abbandonati, ripresi e riformulati alla scadenza di ogni legislatura, senza peraltro ottenere un risultato apprezzabile sul piano legislativo. Questo risultato è stato raggiunto solo nella XII Legislatura con l'impegno di tutte le forze politiche, le quali si sono accordate per offrire una protezione concreta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente più deboli contro uno dei crimini più odiosi contro la persona e la sua dignità ed al contempo uno dei reati più sminuiti nella corrente mentalità della nostra società 8. Le norme del Codice Rocco già da tempo erano poi considerate anacronistiche e discriminatorie: il superamento della previgente normativa avrebbe quindi costituito un momento importante ai fini della crescita di una cultura e di una coscienza collettiva nuove. Dopo un periodo di gestazione di quasi vent'anni sono stati presentati numerosi progetti di legge (15 proposte alla Camera e 5 disegni al Senato) i quali sono distinti, rispetto a quelli del passato, per un inasprimento delle pene delle fattispecie base, al fine di impedire il ricorso al c.d. patteggiamento. Tuttavia, con la legge 12 giugno 2003, n. 134, intitolata Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, imputato e Pubblico Ministero possono chiedere al giudice l applicazione di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, ovvero una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e 8 Così ON. SCALIA F., Norme contro la violenza sessuale a tutela della dignità della persona e istituzione di un fondo per i centri di sostegno a favore delle vittime di maltrattamenti e di violenza sessuale, in Documentazione e ricerche, Lavori preparatori della Legge 15 Febbraio 1996, n. 66, a cura della Camera dei Deputati, Servizio Studi, I, 15 ss. 8

diminuita fino ad un terzo, non supera i cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. Rimane quindi in parte frustrata l intenzione particolarmente rigorosa nella repressione di questo tipo di reati 9. 9 BENNATI C., La violenza sessuale, op. cit. 9