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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 DICEMBRE 2015, N. 49581: in tema di reati edilizi l individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell abuso può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria. «in tema di reati edilizi, quando non sia certa, ( ), che il comproprietario abbia commesso i lavori, l individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell abuso edilizio può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili (a titolo esemplificativo) dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest ultimo in loco e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella ed altro, Rv. 261522).»

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 4958 / 15 Composta da Amedeo Franco Vito Di Nicola Elisabetta Rosi Alessio Scarcella Enrico Mengoni - Presidente - - Relatore - Sent. n. 54 tttl sez. UP - 27/10/2015 R.G.N. 46223/2014 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Scherillo Giovanni, nato a Napoli il 08-04-1960 Ruggiero Raffaela, nata a Napoli il 29-07-1963 avverso la sentenza del 21-02-2014 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Marilia Di Nardo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione; udito per il ricorrente

RITENUTO IN FATTO 1. Giovanni Scherillo e Raffaella Ruggiero ricorrono personalmente per cassazione impugnando la sentenza emessa in data 21 febbraio 2014 dalla Corte di appello di Napoli che, in riforma di quella emessa dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Pozzuoli, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti per i reati loro ascritti ai capi a), b), e d) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena a ciascuno inflitta per il residuo reato di cui al capo e) della rubrica in quella di mesi otto di reclusione ciascuno in relazione al reato previsto dagli articoli 110 codice penale, 181, comma 1-bis, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 perché, in concorso tra loro, realizzavano le opere abusive (consistite nella prosecuzione della costruzione di un manufatto di circa mq 60 già sottoposto a sequestro in data 12 maggio 2005 oggetto di altro procedimento penale, attraverso la realizzazione, in sopraelevazione e sull'intero perimetro, di una struttura in scatolari metallici a sostegno verticale ed orizzontale e copertura parziale in lamiere gregate per circa 35 m 2 ; il tutto edificato all'interno di una baracca in ferro) in zona dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione. In Pozzuoli il 17 novembre 2006. 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza i ricorrenti sollevano, con unico atto, i seguenti quattro motivi di gravame. 2.1. Con il primo motivo, esclusivamente personale alla ricorrente Raffaella Ruggiero, si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'articolo 181, comma 1 bis, decreto legislativo 42 del 2004 e l'articolo 29 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto dell'applicazione la legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione su punti decisivi per il giudizio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), codice di procedura penale). Si assume che la Corte di appello ha confermato la responsabilità penale anche per l'imputata Ruggiero sul rilievo che quest'ultima fosse committente delle opere in quanto comproprietaria dell'area di sedime su cui sorgeva il manufatto, circostanza dalla quale i giudici del merito avrebbero fatto erroneamente discendere l'interesse della stessa alla costruzione dell'opera e la possibilità della ricorrente di accedere al luogo in cui era stato eretto il manufatto.

Tuttavia la Corte di appello non ha assolutamente valutato la censura che era stata mossa nei confronti della sentenza di primo grado e diretta ad ottenere l'assoluzione della ricorrente per non aver commesso il fatto in quanto dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, così come poi confermata in appello, era emerso che la Ruggiero non era stata mai presente ad alcun accertamento e, in seguito ad apposita domanda del giudice di primo grado al comandante Simeone della stazione dei carabinieri di Pozzuoli sulla presenza della Ruggiero in sede di sopralluogo, il teste aveva risposto di non ricordarsi tale circostanza. Del resto l'imputata non è stata mai trovata sul luogo dove erano site delle opere; nulla è stato provato su un coinvolgimento materiale e morale della stessa in riferimento sia alla committenza delle opere contestate che alla violazione dei sigilli. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ed in particolare articolo 181, comma 1 bis, decreto legislativo 42 del 2004 e dell'articolo 157 codice penale in riferimento alla intervenuta prescrizione del reato paesaggistico nonché la mancanza di illogicità e la contraddittorietà della motivazione su tale decisivo punto. 2.3. Con il terzo motivo denunciano l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'articolo 163 codice penale in riferimento al diniego del beneficio della sospensione condizione della pena nonché la mancanza, l'illogicità nonché la contraddittorietà della motivazione su tale decisivo punto. 2.4. Con il quarto motivo rilevano l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'articolo 44 d.p.r. 380 del 2001 in riferimento all'omessa revoca dell'ordine di demolizione del manufatto nonostante l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta prescrizione del reato di cui al capo a) dell'imputazione così riguardante il reato edilizio nonché la mancanza, illogicità nonché la contraddittorietà della motivazione su tale decisivo punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei Vdi seguito precisati. 2. Per la Ruggiero è fondato ed assorbente il primo motivo di gravame avendo questa Corte affermato il principio secondo il quale, in tema di reati edilizi, quando non sia certa p come nella specie, che il comproprietario abbia commesso il lavori, l'individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell'abuso edilizio può essere desunta da elementi 3

oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, desumibili (a titolo esemplificativo) dalla presentazione della domanda di condono edilizio, dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, dalla presenza di quest'ultimo "in loco" e dallo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori o dal regime patrimoniale dei coniugi (Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella ed altro, Rv. 261522). Nel caso di specie, come fondatamente lamenta la ricorrente, non emerge dagli atti alcun elemento, dal quale trarre la prova penale della partecipazione materiale o morale della ricorrente all'abuso edilizio e paesaggistico. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata in parte qua nei confronti di Raffaela Ruggiero per non aver commesso il fatto. 2. E' fondato anche il secondo motivo di gravame quanto alla posizione del ricorrente Giovanni Scherillo in relazione all'applicazione della causa di estinzione del reato per prescrizione. E' esatta l'affermazione in base alla quale il reato paesaggistico, al parti di quello urbanistico, è reato permanente ma la permanenza cessa con l'ultimazione del opere oppure con la sospensione volontaria o ex auctoritate dei lavori, con il sequestro penale o, in mancanza, con la pronuncia della sentenza di primo grado. Avendo la Corte del merito, come emerge dal testo della sentenza impugnata, accertato la consumazione del reato edilizio - le cui infrazioni erano sovrapponibili rispetto al reato paesaggistico realizzato infatti con esclusivo riferimento di lavori abusivi eseguiti in violazione del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - alla data del 6 marzo 2006, era a tale data, come fondatamente lamenta il ricorrente, che si sarebbe dovuto radicare il dies a quo per il calcolo dei termini di prescrizione anche per il reato paesaggistico, con la conseguenza che, per il delitto, la prescrizione sarebbe maturata, in mancanza di eventi sospensivi, in data 6 settembre 2013 e, dunque, in epoca antecedente l'emanazione della sentenza impugnata (del 21 febbraio 2014). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per prescrizione del resto nei confronti di Giovanni Scherillo.

P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Ruggiero Raffaela per non aver commesso il fatto e nei confronti di Scherni() Giovanni perché il residuo reato di cui all'articolo 181, comma 1 -bis, decreto legislativo n. 42 del 2004 è estinto per prescrizione. Così deciso il 27/10/2015. Il Consigliere estensore Vito Di Nicola O To e',c_rcilt.--e/ Il Presidente Amedeo Franco 5