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Transcript:

ORIGINALE COMUNE DI RODENGO SAIANO ROVINCIA DI BRESCIA DELIBERAZIONE N. 41 del 29.09.2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Scioglimento della convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria comunale fra i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano ed approvazione della convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Rodengo Saiano e Sale Marasino L anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All appello risultano: ANDREOLI GIUSEE EZZOTTI AMILCARE RAFFELLI RAMONA ALBERTINI ARTURO GELFI AOLO EGIDIO MURA CRISTIAN GATTI TIZIANO VIVENZI ELENA ITOSSI MICHELE MAFESSONI SANTINO NEGRI MARIA ORTERI TIZIANA A Totale presenti 11 Totale assenti 1 artecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Scioglimento della convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria comunale fra i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano ed approvazione della convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria comunale tra i Comuni di Rodengo Saiano e Sale Marasino IL CONSIGLIO COMUNALE remesso che con deliberazione del Consiglio Comunale di Corte Franca n. 33 del 19.06.2009 è stata approvata la convenzione di segreteria tra i comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano; che con deliberazione del Consiglio Comunale di Rodengo Saiano n. 22 del 18.06.2009 è stata approvata la convenzione di segreteria tra i comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano; che la convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai sindaci dei comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano il 22.06.2009; che con decreto n.40 del 12.08.2009 del residente dell Agenzia Autonoma per la gestione dell albo dei segretari comunali e provinciali della Lombardia, è stata costituita e classificata in classe II^ la sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano; che a seguito delle elezioni amministrative del 25.05.2014 i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano hanno prorogato la convenzione per il servizio di segreteria ed il 04.07.2014 hanno sottoscritto apposita convenzione per l ufficio del segretario comunale della durata di anni cinque che cesserà con il cessare del mandato del sindaco di Rodengo Saiano eletto nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014; che la refettura di Milano Albo segretari comunali e provinciali, sezione regionale Lombardia, con decreto n. 129 del 07.07.2014 ha preso atto della proroga della convenzione di segreteria di classe II^ tra i Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano ed ha stabilito che il dott. Fernando Fauci, restava confermato nella titolarità di detta Convenzione di segreteria; Considerato che a seguito di colloqui informali tra i sindaci dei Comuni di Corte Franca e di Rodengo Saiano è emersa la volontà di sciogliere consensualmente la Convenzione di segreteria di cui sopra; Dato atto che con l allegato atto di intesa del 10.09.2014 i sindaci dei Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano hanno stabilito, d intesa tra di loro e con l accettazione dell interessato, che il dott. Fernando Fauci, titolare della convenzione di segreteria Corte Franca-Rodengo Saiano, a seguito dello scioglimento di detta convenzione di segreteria deliberata dai Consigli comunali degli enti interessati, resti titolare della sede di Rodengo Saiano anziché di Corte Franca come previsto dall art.5 della convenzione in essere; Dato atto che a seguito di contatti informali con il sindaco del Comune di Sale Marasino è emersa la volontà di approvare una nuova Convenzione di segreteria tra i Comuni di Rodengo Saiano e di Sale Marasino; Ritenuto di approvare lo scioglimento della Convenzione di segreteria Corte Franca-Rodengo Saiano alla data del 31.10.2014 e, contestualmente, di approvare una nuova Convenzione di segreteria Rodengo Saiano-Sale Marasino con decorrenza 01.11.2014; Vista la deliberazione n.150/1999 dell Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e rovinciali che testualmente prevede

Nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d intesa tra loro, e con l accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato ; Visto l articolo 98 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente dispone: 3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'agenzia. Visto l articolo 10 del d..r. 04 dicembre 1997, n.465 che testualmente dispone 10.Convenzioni di segreteria. 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'agenzia. 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi. Dato atto -che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l Agenzia Autonoma per la Gestione dell Albo dei Segretari Comunali e rovinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell Interno; -che la continuità delle funzioni attribuite all Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai refetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia; Visti i pareri riportati in calce al presente atto; Con la seguente votazione: Favorevoli: 9; Contrari: 0; Astenuti: 2 (Negri, orteri); D E L I B E R A 1-di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2-di approvare, per quanto dovesse occorrere, l allegato atto d intesa sottoscritto il 10.09.2014 dai sindaci dei Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano col quale è stato stabilito, d intesa tra di loro e con l accettazione dell interessato, che il dott. Fernando Fauci, titolare della convenzione di segreteria Corte Franca-Rodengo Saiano, a seguito dello scioglimento di detta convenzione di segreteria deliberata dai Consigli comunali degli enti interessati, resti titolare della sede di Rodengo Saiano (anziché di Corte Franca come previsto dall art.5 della convenzione in essere);

3-di approvare lo scioglimento della Convenzione di segreteria Corte Franca-Rodengo Saiano alla data del 31.10.2014 (compreso) dando atto che ciò avviene consensualmente fra le parti; 4-di approvare l allegata convenzione di segreteria tra i Comuni di Rodengo Saiano e di Sale Marasino che consta di n. 13 articoli e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativa allo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale in modo coordinato ed in forma associata dal 01.11.2014 o da altra data che riterrà opportuna la ex AGES, refettura di Milano ed, in ogni caso, dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale; 5-di dare atto che la Convenzione di che trattasi costituisce una nuova sede di segreteria comunale, la cui titolarità spetta d ufficio al dott. Fernando Fauci, che è in possesso dei requisiti di legge ed è l attuale segretario comunale titolare del Comune di Rodengo Saiano, mentre il Comune di Sale Marasino è sede vacante. 6-di trasmettere, a norma dell articolo 10, comma 2 del d..r. 04.12.1997, n.465, al Ministero dell Interno Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell albo dei segretari comunali e provinciali refettura Ufficio territoriale del Governo di Milano Sezione regionale per la Lombardia, per gli adempimenti di competenza, la presente deliberazione corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, della deliberazione del Consiglio comunale di Rodengo Saiano (BS) con la quale è stata approvata la costituzione della Convenzione di segreteria e lo schema di convenzione; della deliberazione del Consiglio comunale di Sale Marasino (BS) con la quale è stata approvata la costituzione della Convenzione di segreteria e lo schema di convenzione; dell atto d intesa firmato il 10.09.2014 dai sindaci dei Comuni di Corte Franca e Rodengo Saiano richiamato nelle premesse del presente atto; del certificato rilasciato dal Comune di Rodengo Saiano circa il numero degli abitanti al 31.12.2013; del certificato rilasciato dal Comune di Sale Marasino circa il numero degli abitanti al 31.12.2013; 7- di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento trova copertura nei capitoli 10120101 e 10120102 del bilancio 2014. Con successiva, separata ed unanime votazione, stante l urgenza del presente atto; D E L I B E R A 8-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI RODENGO SAIANO COMUNE DI SALE MARASINO ********** Convenzione di segreteria tra i Comuni di Rodengo Saiano e Sale Marasino (Art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Art. 10 del D.. R. 4 dicembre 1997, n. 465) Il giorno del mese di dell anno duemilaquattordici alle ore, presso la sede del Comune di Rodengo Saiano TRA il Comune di Rodengo Saiano rappresentato dal sindaco pro-tempore, geom. Giuseppe Andreoli, nato a Rodengo Saiano (BS) il 20.05.1950 elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso - C.F.: 00632150173; E il Comune di Sale Marasino rappresentato dal sindaco pro-tempore, dott.ssa Marisa Zanotti, nata a ( ) il elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso - C.F.: 0; REMESSO - che l articolo 98 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 1 e l articolo 10 del d..r. 04 dicembre 1997, n.465 2, prevedono la possibilità per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell ambito territoriale della stessa sezione regionale dell ex Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e rovinciali, di stipulare tra loro, anche nell ambito di più ampi accordi per l esercizio associato di funzioni, convenzioni per l ufficio di segreteria; - che i Comuni di Rodengo Saiano e di Sale Marasino, i quali sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell ex Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e rovinciali e che contano rispettivamente n. 9.372 e n. 3.402. abitanti al 31.12.2013, intendono convenzionare i loro uffici di segreteria; - che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione n. del..2014 posta in essere dal Consiglio Comunale di Rodengo Saiano e con deliberazione n....2014 posta in essere dal Consiglio Comunale di Sale Marasino, entrambe esecutive ed allegate alla presente sotto le lett. A) e B); 1 - l art.98 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente recita: 3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'agenzia. 2 - l articolo 10 del d..r. 04 dicembre 1997, n.465 10.Convenzioni di segreteria. 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'agenzia. 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E STIULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per Agenzia, si intende l ex Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e rovinciali cui è succeduto a titolo universale il Ministero dell Interno (art.7 commi da 31-ter al 31-septies L. 122/2010). Art. 2 - I Comuni di Rodengo Saiano e di Sale Marasino dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell articolo 98 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell articolo 10 del d..r. 04 dicembre 1997, n.465, l ufficio di segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste. Art. 3 - La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, nell avvalersi da parte dei Comuni convenzionati, dell opera di un unico segretario comunale per l espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, Statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al segretario comunale dei singoli Enti. Art. 4 - La presente convenzione scadrà quando saranno trascorsi 80 giorni dall elezione dei sindaci di Rodengo Saiano e di Sale Marasino prevista per la primavera dell anno 2019 (80 giorni dopo lo scadere del mandato dei sindaci di Rodengo Saiano e di Sale Marasino eletti il 25.05.2014). Al termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni. La presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In questo caso la convenzione cessa di produrre ogni effetto dalla data della deliberazione con cui il C.d.A. dell Agenzia prende atto dello scioglimento della convenzione stessa. Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha la facoltà di recedere da essa. Il recesso dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell Ente interessato e dovrà essere comunicato all altra parte almeno due mesi prima. Col recesso di una delle parti, la convenzione cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno del mese successivo al bimestre di preavviso o, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno indicato nell atto di recesso. Dalla data di scioglimento della convenzione il segretario dell ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l ufficio di segreteria del Comune di Rodengo Saiano. Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, all Agenzia affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l assegnazione del segretario Comunale presso l ufficio rimasto vacante. Art. 5 - Il segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto con l osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali. In sede di prima attuazione, le parti convengono che il segretario titolare del Comune di Rodengo Saiano ricoprirà l ufficio delle segreterie convenzionate con la presente convenzione. Il sindaco del Comune di Rodengo Saiano si impegna, conseguentemente, ad avviare nei modi previsti dall Agenzia Nazionale la procedura per la nomina. Art.6 - La revoca del segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all articolo 100 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 3 e all articolo 15, comma 3 -l art.100 del D. Lgs. n.267/2000 testualmente dispone: 1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio

5, del d..r. 04 dicembre 1997, n.465 4, con l intesa che l atto sarà assunto dal sindaco del Comune di Rodengo Saiano, previa acquisizione di consenso scritto da parte dell altro sindaco e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla giunta del Comune di Rodengo Saiano. Ai sensi dell art.1 comma 82 della Legge 06.11.2012, n.190 5 il provvedimento di revoca deve essere trasmesso al refetto e da questi all'autorità nazionale anticorruzione, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. Art.7 - La sede di servizio dell ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Rodengo Saiano. La segreteria convenzionata dei Comuni di Rodengo Saiano e di Sale Marasino, essendo al 31.12.2013 la popolazione residente nei Comuni di Rodengo Saiano e di Sale Marasino complessivamente superiore ai 10.000 abitanti, risulta essere, allo stato attuale, Segreteria Generale di classe 2^. Art. 8 - Il segretario delle segreterie convenzionate, dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico sarà gestito dal sindaco del Comune di Rodengo Saiano, con l emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto col Sindaco dell altro Comune. Art. 9 - Il segretario delle segreterie convenzionate dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni come segue: a) in misura pari a due terzi del nastro orario settimanale presso il Comune di Rodengo Saiano; b) in misura pari ad un terzo del nastro orario settimanale presso il Comune di Sale Marasino; Il segretario dovrà, altresì, previo accordi diretti con i sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (Assistenza organi, lavori d ufficio non ordinari, ecc.). In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati. Art. 10 - Al segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione delle disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi. Allo stesso spetteranno i compensi che sono dovuti ad un segretario comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal nomen juris utilizzato dalla legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti. 4 - l articolo 15, comma 5, del d..r. 04 dicembre 1997, n.465 testualmente dispone: 5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale. 5 - l art.1 comma 82 della legge L. 6-11-2012 n. 190 testualmente dispone: 82.Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

Art. 11 - I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, nella stessa misura percentuale del nastro orario del segretario comunale dedicato ad ognuno di essi e, dunque a) due terzi del compenso a carico del Comune di Rodengo Saiano; b) un terzo del compenso a carico del Comune di Sale Marasino; I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune di Rodengo Saiano, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico dell altro Comune. Qualora la situazione di cassa del Comune di Rodengo Saiano lo richieda, dovrà essere corrisposto nel corso del secondo semestre dell anno e salvo conguaglio finale, un acconto pari alla metà della somma da rimborsare. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spesa, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato alle specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limite e forme di legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso. Art. 12 - er tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti. Art. 13 - la presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali di Rodengo Saiano e di Sale Marasino, sarà inviata, in copia autentica, a norma dell articolo 10, comma 2, del d..r. 04 dicembre 1997, n.465, all Agenzia sezione regionale competente. Letto, firmato e sottoscritto. Il sindaco di Rodengo Saiano Il Sindaco di Sale Marasino

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art.49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 IL RESONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA Dott.Vincenzo Vecchio 29.09.2014 Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Giuseppe Andreoli IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo Comunale on line il giorno 01.10.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000 ai Capigruppo consiliari. Addì 01.10.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000). Addì IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo retorio on line in data 01.10.2014 Addì 01.10.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci