S T A T U T O Titolo I - Denominazione, scopi e attività e Archivio Iconografico

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S T A T U T O Titolo I - Denominazione, scopi e attività Art. 1 E' costituita l'associazione denominata Associazione "Amici dell'osservatorio della Pro Civitate Christiana", avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L'Associazione ha sede in Assisi, via Ancajani, 3 presso la Pro Civitate Christiana. La sede dell'associazione può essere trasferita con delibera dell'assemblea o, se nella stessa città, con delibera del Consiglio direttivo. L'Associazione ha durata indeterminata. Art. 2 L'Associazione Amici dell Osservatorio della Pro Civitate Christiana, è un associazione di volontariato che nel quadro della legge 266/91 intende operare specificamente nei settori delle attività culturali ed artistiche e della salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico. L Associazione, nello spirito di don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana, nell'intento di promuovere la cultura e l arte anche attraverso il sostegno dell attività dell "Osservatorio cristiano", che attualmente si compone delle seguenti sezioni: Galleria d'arte contemporanea, Biblioteca, Fonoteca e Cineteca, persegue i seguenti scopi: a) promuovere ed organizzare attività a carattere culturale ed artistico; b) promuovere o sostenere eventuali premi o concorsi legati all'attività delle varie sezioni dell'osservatorio; c) sostenere progetti specifici presentati dai responsabili dell'osservatorio; d) integrare le strumentazioni tecnico-scientifiche e informatiche delle varie sezioni per consentire la messa "in rete" e una più ampia fruizione dei beni culturali conservati nell Osservatorio; e) sovvenzionare le pubblicazioni che le sezioni dell'osservatorio intendessero promuovere (Cataloghi, Monografie, ecc.); f) aumentare le raccolte d'arte della Galleria, con donazioni sia di danaro, sia di Art. 2 L'Associazione Amici dell Osservatorio della Pro Civitate Christiana, è un associazione di volontariato che nel quadro della legge 266/91 intende operare specificamente nei settori delle attività culturali ed artistiche e della salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico. L Associazione, nello spirito di don Giovanni Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana, nell'intento di promuovere la cultura e l arte anche attraverso il sostegno dell attività dell "Osservatorio cristiano", che attualmente si compone delle seguenti sezioni: Galleria d'arte contemporanea, Biblioteca, Fonoteca, Cineteca e Archivio Iconografico persegue i seguenti scopi: a) promuovere ed organizzare attività a carattere culturale ed artistico; b) promuovere o sostenere eventuali premi o concorsi legati all'attività delle varie sezioni dell'osservatorio; c) sostenere progetti specifici presentati dai responsabili dell'osservatorio; d) integrare le strumentazioni tecnico-scientifiche e informatiche delle varie sezioni per consentire la messa "in rete" e una più ampia fruizione dei beni culturali conservati nell Osservatorio; e) sovvenzionare le pubblicazioni che le sezioni dell'osservatorio intendessero promuovere (Cataloghi, Monografie, ecc.); f) aumentare le raccolte d'arte della Galleria con donazioni sia di danaro, sia di opere 1

opere gradite alla Direzione della Galleria; g) incrementare il patrimonio della Biblioteca, della Fonoteca e della Cineteca; h) promuovere o patrocinare iniziative che, in Italia ed all'estero, possano favorire la conoscenza dell'osserva-torio; i) prendere qualsiasi iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire al prestigio, all'importanza ed ai mezzi dell'osservatorio, anche con la collaborazione di altri Enti, senza fini di lucro, che abbiano finalità affini o complementari a quelli dell'associazione. Dai fini dell'associazione è comunque escluso ogni scopo di lucro. gradite alla Direzione della Galleria; g) incrementare il patrimonio della Biblioteca, della Fonoteca, della Cineteca e dell Archivio Iconografico di concerto con i responsabili delle singole sezioni; h) promuovere o patrocinare iniziative che, in Italia ed all'estero, possano favorire la conoscenza dell'osservatorio; i) prendere qualsiasi iniziativa che possa, direttamente o indirettamente, contribuire al prestigio, all'importanza ed ai mezzi dell'osservatorio, anche con la collaborazione di altri Enti sia pubblici sia privati (vuoi nazionali vuoi internazionali) purché in sintonia con le finalità dell'associazione. l) promuovere l Osservatorio e le attività da esso svolte nonché le attività dell Associazione anche con le più moderne tecniche del web marketing; m) promuovere la raccolta di risorse economiche utilizzando anche le moderne tecniche del crowdfunding. Dai fini dell'associazione è comunque escluso ogni scopo di lucro. 2

Art. 3 I soci che costituiscono l'associazione sono distinti nelle seguenti categorie: 1. Soci Fondatori: sono coloro che intervengono nell'atto costitutivo e che versano la quota iniziale. 2. Soci Benemeriti: sono le persone fisiche, le Società, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Istituzioni, che a giudizio del Consiglio Direttivo abbiano offerto all'associazione contributi finanziari e donazioni di rilevante importanza o contributi di particolare entità con mezzi e persone. 3. Soci Sostenitori: sono coloro che versano una quota annua superiore a quella ordinaria. 4. Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota annua ordinaria; all'interno di questa categoria il Consiglio Direttivo può prevedere anche una quota ridotta per la categoria "Giovani". I soci Fondatori, Benemeriti, Sostenitori e Ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo. Il Consiglio direttivo può attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di Socio Onorario alle persone che per il loro prestigio, per la loro competenza o per le cariche che ricoprono, si ritiene possano dare con la loro presenza un qualificato aiuto per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci Onorari non hanno nessun diritto ed obbligo derivante dallo Statuto. Possono essere invitati ad assistere alle Assemblee. Titolo II - Soci Art. 3 I soci che costituiscono l'associazione sono distinti nelle seguenti categorie: 1. Soci Fondatori: sono coloro che intervengono nell'atto costitutivo e che versano la quota iniziale. 2. Soci Benemeriti: sono le persone fisiche, le Società, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Istituzioni, che a giudizio del Consiglio Direttivo abbiano offerto all'associazione contributi finanziari e donazioni di rilevante importanza o contributi di particolare entità con mezzi e persone almeno pari o superiori a 3 volte la quota ordinaria nel caso di persone fisiche e 20 volte la quota ordinaria nel caso di persone giuridiche. 3. Soci Sostenitori: sono coloro che versano una quota annua superiore a quella ordinaria. 4. Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota annua ordinaria; all'interno di questa categoria il Consiglio Direttivo può prevedere anche una quota ridotta per la categoria "Giovani" (non inferiore al 50% della quota ordinaria). I soci Fondatori, Benemeriti, Sostenitori e Ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo solo se in regola con il versamento della quota annuale. Ad eccezione dei Soci Fondatori, il mancato versamento della quota annuale per due anni consecutivi fa decadere l iscritto dal ruolo di Socio. Il Consiglio direttivo può attribuire, a suo insindacabile giudizio, il titolo di Socio Onorario alle persone che per il loro prestigio, per la loro competenza o per le cariche che ricoprono, si ritiene possano dare con la loro presenza un qualificato aiuto per il raggiungimento degli scopi sociali. I Soci Onorari non hanno nessun diritto ed obbligo derivante dallo Statuto. Possono essere invitati ad assistere alle Assemblee. Il Consiglio direttivo può revocare, a suo insindacabile giudizio, il titolo di Socio Onorario alle persone che ritiene non abbiano più i requisiti per cui è stato attribuito il titolo o per manifesto disinteresse nei confronti dell Associazione. 3

Art. 4 Si diventa soci con domanda presentata al Presidente. L'accettazione della domanda è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo. Possono essere soci dell'associazione persone, enti, istituzioni, società e associazioni. Il socio si impegna a versare la quota annuale nell'entità e nei termini di tempo che verranno fissati dal Consiglio Direttivo. Art. 5 La qualità di socio si perde per: a) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente; b) mancato pagamento della quota sociale; c) espulsione, deliberata dal Consiglio direttivo, a seguito di comportamento improprio o contrario ai fini dell'associazione. Art. 6 I soci che recedono o che siano stati espulsi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Art. 4 Si diventa soci con domanda presentata al Presidente, cui va unita copia di un documento di identità in corso di validità, corredata di tutti i dati anagrafici (incluso il Codice Fiscale), nonché l indirizzo di posta elettronica cui l Associazione invierà tutte le comunicazioni, incluse le convocazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie. L'accettazione della domanda è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio direttivo. Possono essere soci dell'associazione persone, enti, istituzioni, società e associazioni. Il socio si impegna a versare la quota annuale nell'entità e nei termini di tempo che verranno fissati dal Consiglio Direttivo. Art. 5 La qualità di socio si perde per: a) recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente; b) mancato pagamento della quota sociale; c) espulsione, deliberata dal Consiglio direttivo, per indegnità e a seguito di comportamento improprio o contrario ai fini dell'associazione. 4

Art. 7 Sono organi dell'associazione: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori dei Conti; e) Collegio dei Probiviri. Titolo III - Organi dell'associazione Art. 7 Sono organi dell'associazione: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio direttivo; c) Presidente; d) Collegio dei Revisori Legali; e) Collegio dei Probi Viri Art. 8 In tutti gli Organi dell'associazione le elezioni delle cariche sociali e le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. Art. 9 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 3. Le persone guridiche, gli Enti e le Associazioni nominano un loro rappresentante quale componente dell'assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea si può partecipare anche per delega. Ogni socio non può avere più di una delega Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o in caso di impedimento, da un Consigliere da lui delegato; in caso di assenza del delegato da altra persona scelta dall'assemblea. Art. 10 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo. L'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata di un quarto dei soci. La convocazione è fatta mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno Art. 8 In tutti gli Organi dell'associazione le elezioni delle cariche sociali e le votazioni riguardanti persone avvengono a scrutinio segreto. Il numero di preferenze esprimibili in capo ad ogni Socio con diritto di voto è pari alla metà dei membri da eleggere diminuito di una unità, arrotondato all intero superiore, se quest ultimo è frazionario. Art. 9 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'art. 3. Le persone guridiche, gli Enti e le Associazioni nominano un loro rappresentante quale componente dell'assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea si può partecipare anche per delega. Ogni socio non può avere più di una delega. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, o in caso di impedimento, dal vice Presidente. In caso di impedimento anche di quest ultimo, presiederà l Assemblea un Consigliere delegato dal Presidente; in caso di assenza del delegato da altra persona scelta dall'assemblea. Art. 10 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente sentito il Consiglio direttivo. L'Assemblea ordinaria può, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata di un quarto dei soci. La convocazione è fatta mediante posta elettronica non certificata spedita a ciascuno dei 5

quindici giorni prima della data di convocazione; in essa sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore di distanza dalla prima. Le sedute dell'assemblea sono verbalizzate a cura del segretario dell'associazione o di un segretario nominato dall'assemblea. In occasione della elezione degli Organi statutari l'assemblea procede alla formazione di un seggio elettorale formato da tre membri con funzione di Presidente, segretario e scrutatore. Le operazioni di scrutinio sono annotate nel verbale della seduta. Art. 11 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria: a) la determinazione, su proposta del Consiglio direttivo, delle direttive generali dell'associazione; b) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo sull'attività dell'associazione; c) l'approvazione dei bilanci e dell'allegata relazione sull'andamento economico predisposti dal Consiglio direttivo; d) la nomina dei componenti del Consiglio direttivo; del Collegio dei Revisori dei Conti; del Collegio dei Probiviri; e) la deliberazione su qualsiasi argomento che il Consiglio direttivo o i Soci, nel caso previsto dall'art. 10, ritengano di sottoporle. soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione; in essa sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Le sedute dell'assemblea sono verbalizzate a cura del segretario dell'associazione o di un segretario nominato dall'assemblea. In occasione della elezione degli Organi statutari l'assemblea procede alla formazione di un seggio elettorale formato da tre membri con funzione di Presidente, segretario e scrutatore. Le operazioni di scrutinio sono annotate nel verbale della seduta. Art. 11 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno: una entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l approvazione del bilancio consuntivo e della relazione d attività, l altra entro il 30 novembre per l approvazione del piano di attività per l esercizio successivo ed il relativo bilancio preventivo. L Assemblea è convocata tramite email o altro sistema elettronico, a seconda della preferenza indicata dal Socio. La convocazione tramite posta ordinaria avverrà solo su richiesta del Socio e con costi a suo carico. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria: a) la determinazione, su proposta del Consiglio direttivo, delle direttive generali dell'associazione ed il piano di attività preventivo; b) l'approvazione della relazione annuale del Consiglio direttivo sull'attività dell'associazione; c) l'approvazione dei bilanci e dell'allegata relazione sull'andamento economico consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio direttivo; d) la nomina dei componenti del Consiglio direttivo; del Collegio dei Revisori Legali. Non è necessario che i Revisori Legali siano iscritti allo specifico Registro depositato presso il Ministero dell'economia e delle finanzee e possono essere individuati anche all interno dei Soci. e) la deliberazione su qualsiasi argomento che il Consiglio direttivo o i Soci, nel caso previsto dall'art. 10, ritengano di sottoporle. 6

Art. 12 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale; b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti personalmente e dei rappresentati per delega. Art. 13 L'Assemblea straordinaria è convocata quando ricorrano i seguenti casi: a) le modifiche statutarie; b) lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dei 3/4 dei soci presenti e rappresentati per delega. Art. 14 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: a) in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale; b) in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti personalmente e dei rappresentati per delega. Art. 15 Il Consiglio direttivo è composto da 9 membri. Il Consiglio dura in carica 3 anni rinnovabili. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri si procede alla cooptazione dalla lista dei non eletti. Una volta esaurita la lista il Consiglio resta validamente costituito fino alla fine del mandato purchè il numero dei consiglieri rimasti non sia inferiore a 5. Il Consiglio è convocato, anche al di fuori della sede sociale, dal Presidente Art. 15 Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri. Il Consiglio dura in carica 3 anni rinnovabili. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri si procede alla cooptazione dalla lista dei non eletti. Una volta esaurita la lista il Consiglio resta validamente costituito fino alla fine del mandato purchè il numero dei consiglieri rimasti non sia inferiore a 3. 7

di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei consiglieri gliene faccia motivata richiesta scritta. La convocazione è fatta per iscritto almeno con sette giorni di anticipo; in caso di urgenza è fatta telefonicamente, per fax o e-mail. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal consigliere anziano. Le sedute del Consiglio sono verbalizzate a cura del segretario dell'associazione o di un segretario nominato dal Presidente. Il Consigliere che diserti per almeno tre volte consecutive le riunioni del Consiglio decade dall incarico. Il Consiglio è convocato, anche al di fuori della sede sociale e anche in videoconferenza (sempre purché consti verbale scritto), dal Presidente di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei consiglieri gliene faccia motivata richiesta scritta. La convocazione è fatta per posta elettronica non certificata almeno con sette giorni di anticipo; in caso di urgenza è fatta telefonicamente o per via elettronica (tramite sistemi preventivamente condivisi dai membri). Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere più anziano. I membri del Consiglio Direttivo dovranno versare una quota annuale almeno pari a quella prevista per il Socio Benemerito pena la decadenza. Ad ogni Consigliere sarà assegnata dal Presidente almeno una delega fra le seguenti: a) Rapporti con i Soci b) Rapporti con la Pro Civitate Christiana e con l Osservatorio c) Rapporti con gli Enti pubblici d) Rapporti con gli Enti privati e) Promozione e marketing f) Tesoriere responsabile anche del Controllo di gestione e della redazione della bozza di bilancio g) Iniziative culturali dell Associazione h) Individuazione delle sorgenti di finanziamento Art. 16 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio qualora lo ritenga opportuno può nominare un segretario Art. 16 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio qualora lo ritenga opportuno può nominare un segretario dell'associazione al 8

dell'associazione al quale affidare i compiti necessari per il buon funzionamento dell'associazione stessa. Compete inoltre al Consiglio direttivo: a) nominare il Presidente; b) nominare il Tesoriere; c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; d) definire le direttive generali dell'attività dell'associazione; e) programmare e dirigere l'attività dell'associazione; f) discutere e approvare la relazione annuale sull'attività dell'associazione, predisposta dal Presidente; g) deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; h) fissare la quota associativa annuale; i) accettare le domande di ammissione; l) deliberare l'espulsione dei soci. Art. 17 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Il Presidente: a) rappresenta legalmente l'associazione; b) firma la corrispondenza e gli atti sociali; c) nomina formalmente tra i consiglieri eletti un Vice presidente, il quale rappresenta l'associazione per il compimento di atti e affari determinati delegati per iscritto; d) convoca e presiede il Consiglio direttivo; e) convoca l'assemblea dei soci su delibera del Consiglio direttivo; f) definisce i compiti e dà le direttive al segretario dell'associazione; g) cura l'esecuzione delle delibere dei vari Organi associativi; h) garantisce il rispetto delle norme statutarie. Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito di tre membri effettivi e due supplenti. I Revisori sono nominati dall'assemblea anche tra i non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. quale affidare i compiti necessari per il buon funzionamento dell'associazione stessa. Compete inoltre al Consiglio direttivo: a) nominare il Presidente; b) nominare il Tesoriere scegliendolo fra i Consiglieri; c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi; d) definire le direttive generali dell'attività dell'associazione; e) programmare e dirigere l'attività dell'associazione; f) discutere e approvare la relazione annuale sull'attività dell'associazione, predisposta dal Presidente da presentare in Assemblea; g) discutere e approvare il piano preventivo di attività ed il relativo bilancio da presentare all Assemblea; h) deliberare la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; i) fissare la quota associativa annuale; j) accettare le domande di ammissione; k) deliberare l'esclusione dei soci; Art. 17 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Il Presidente: a) rappresenta legalmente l'associazione; b) firma la corrispondenza e gli atti sociali; c) nomina formalmente tra i consiglieri eletti un Vice presidente, il quale rappresenta l'associazione per il compimento di atti e affari determinati delegati per iscritto; d) convoca e presiede il Consiglio direttivo; e) convoca l'assemblea dei soci sentito il Consiglio direttivo; f) definisce i compiti e dà le direttive al segretario dell'associazione; g) cura l'esecuzione delle delibere dei vari Organi associativi; h) garantisce il rispetto delle norme statutarie. Art. 18 Il Collegio dei Revisori Legali è costituito di tre membri effettivi. In caso di dimissioni o impedimento, il Collegio resta valido anche in presenza di un solo membro. I Revisori sono nominati dall'assemblea anche tra i non soci, durano in carica tre anni e 9

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. I Revisori vigilano sulla gestione economica e patrimoniale; redigono una relazione sui bilanci. Le sedute del Collegio sono verbalizzate in un apposito registro. Art. 19 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. Il Collegio: a) decide le controversie relative alle elezioni delle cariche sociali; b) delibera sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio direttivo, dall'assemblea e dai singoli soci. Le sedute del Collegio sono verbalizzate in un apposito registro. sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. I Revisori vigilano sulla gestione economica e patrimoniale; redigono una relazione sui bilanci. Le sedute del Collegio sono verbalizzate nello stesso registro delle sedute del Consiglio. Art. 19 Art. 19 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. Il Collegio: a) decide le controversie relative alle elezioni delle cariche sociali; b) delibera sulle controversie che vengono ad esso proposte dal Consiglio direttivo, dall'assemblea e dai singoli soci. Le decisioni assunte sono registrate nello stesso registro delle sedute del Consiglio. 10

Titolo IV - Patrimonio e Amministrazione Art. 20 Il patrimonio dell'associazione, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2, è costituito: a) da un libero versamento iniziale dei Soci fondatori; b) dalle quote associative versate dai Soci; c) dai contributi dei Soci e di soggetti diversi, con destinazione specifica, previa accettazione del Consiglio direttivo; d) dagli eventuali contributi dello Stato, della Regione, degli Enti locali o di ogni altro Ente pubblico o Privato; e) dalle donazioni e dalle disposizioni testamentarie a favore dell'associazione, che il Consiglio direttivo ritenga di poter accettare; f) dagli interessi attivi sui proprii depositi e/o titoli. Art. 21 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto dal Consiglio direttivo, è esaminato dai Revisori dei conti, che ne riferiscono all'assemblea. Art. 22 Le prestazioni dei soci, del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono gratuite. Il Consiglio direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute nell'interesse dell'associazione. Art. 23 In caso di scioglimento dell'associazione o comunque di una cessazione della sua attività per qualsiasi causa, il patrimonio, dopo aver estinto tutte le eventuali passività, sarà devoluto ad altra Associazione avente fini uguali o analoghi al proprio. Art. 21 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, predisposto dal Consiglio direttivo, è esaminato dai Revisori Legali, che ne riferiscono all'assemblea cui presentano una apposita relazione. Art. 22 Le prestazioni dei Soci, del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori Legali e dei Probi Viri sono gratuite. Il Consiglio direttivo può deliberare il rimborso delle spese vive sostenute nell'interesse dell'associazione dietro presentazione dei relativi giustificativi. Titolo V - Norme finali 11

Art. 24 All'atto della costituzione il Consiglio direttivo e il Presidente sono designati dai Soci fondatori. Entrambi gli organi restano in carica per un massimo di due anni per avviare l'attività dell'associazione. 12