REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE



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REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente regolamento s intende per praticante chi sta svolgendo l iter formativo previsto dall art. 3 comma 5 D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148) e dall art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e norme ad esse collegate; si intende per dominus l avvocato che ammette il praticante a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica. Il dominus dev essere iscritto all albo degli avvocati da almeno cinque anni e non può consentire a più di tre praticanti di svolgere contemporaneamente il tirocinio presso il suo studio, salva motivata autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell Ordine. Articolo 2 (Iscrizione nei registri dei praticanti) Ai sensi dell art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e s.m. chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro speciale dei praticanti avvocati presenta domanda scritta al Consiglio dell Ordine presso il Tribunale nel cui circondario egli ha la residenza, presso cui è iscritto anche il dominus. L aspirante praticante non residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale nel cui corrispondente albo degli avvocati è iscritto il dominus è tenuto ad eleggere domicilio ai fini della pratica presso lo studio del dominus. Alla domanda devono essere allegati la dichiarazione prevista dall articolo 3, i documenti previsti dall art.1 R.D. 22 Gennaio 1934 n. 37 ed una dichiarazione con la quale l aspirante praticante indica se svolge attività lavorativa o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo, altra pratica professionale o frequenti corsi post-universitari: in tal caso, la pratica è autorizzata qualora le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l effettivo svolgimento. L eventuale modifica di tali modalità dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio dell Ordine. Articolo 3 (Dichiarazione e responsabilità del dominus) Il dominus presenta al Consiglio dell Ordine una dichiarazione, con la quale: a. s impegna a garantire la formazione del praticante consentendogli l esame delle pratiche e l utilizzo dei beni strumentali dello studio; b. s impegna a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e, comunque non congruenti con le esigenze di apprendimento e formazione professionale; c. s impegna a verificare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto della pratica ed in tutte le altre attestazioni rilevanti ai fini della pratica; d. s impegna a corrispondere al tirocinante un rimborso spese forfettario dopo sei mesi di pratica, così come previsto dall art. 9 legge 24 marzo 2012 n. 27, e un compenso proporzionato all apporto professionale ricevuto dopo un congruo periodo di apprendimento; e. indica le generalità degli eventuali altri suoi tirocinanti e, se del caso, motiva l esigenza di superare il previsto limite massimo di tre; f. specifica se trattasi di attività in forma associata indicando, in tal caso, i nominativi degli altri professionisti. La violazione degli obblighi assunti con tale dichiarazione integra violazione dei principi deontologici ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Articolo 4 (Durata e interruzione della pratica) La durata del tirocinio è stabilita in diciotto mesi, decorrenti dall iscrizione nel Registro dei praticanti ai sensi dell art. 17 n. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578. Il compimento del tirocinio deve avere carattere continuativo. L interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione. Articolo 5 (Libretto della pratica) Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi decorrenti dalla data della delibera d iscrizione nel registro dei praticanti. Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: udienze del dominus o degli altri avvocati dello studio alle quali il praticante abbia effettivamente partecipato; nel caso in cui, per completare il numero delle udienze, il praticante dovesse presenziare ad udienze di avvocati non facenti parte dello studio dove svolge la pratica, è necessario il consenso del legale presente all udienza e della circostanza, che dev essere annotata sul libretto, è dato atto a verbale; gli atti giudiziali e stragiudiziali, nel numero minimo di cinque, alla cui redazione il praticante abbia partecipato; le questioni giuridiche di maggior interesse, nel numero minimo di cinque, alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato. Il libretto dev essere sottoscritto dal praticante e dal dominus presso il quale la pratica è svolta. Articolo 6 (Annotazioni delle udienze) Le udienze annotate nel libretto devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è svolta alcuna attività difensiva. Non è consentito annotare più di due udienze nel medesimo giorno. La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'ordine o da un suo delegato. A tal fine debbono essere indicati, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta e la sottoscrizione dell avvocato che ha partecipato all udienza. Il Consiglio dell Ordine ha facoltà di chiedere copia del verbale d udienza nel quale dovrà risultare la presenza del praticante. Articolo 7 (Annotazioni delle altre attività svolte) Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, precetto, verbale di conciliazione, contratto, atto di costituzione di parte civile, atto d appello, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: imputazione penale, pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.). Il Consiglio dell'ordine ha la facoltà di richiedere al praticante la produzione di copia degli atti indicati nel libretto, previa eliminazione di ogni riferimento personale alle parti interessate. Articolo 8 (Annotazione delle questioni giuridiche) Delle questioni giuridiche devono essere sinteticamente esposti l oggetto, gli istituti coinvolti ed il loro rilievo nell ambito della causa, nonché il contributo prestato del praticante.

Articolo 9 (Relazioni semestrali) Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione di un numero minimo di cinque relazioni a semestre, che vanno allegate alla richiesta del visto semestrale. Nelle relazioni il praticante deve precisare il ruolo ricoperto e il contributo prestato. Le relazioni devono riguardare le vicende giudiziali e stragiudiziali seguite dal praticante e devono contenere un esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate. Almeno una delle relazioni di ciascun semestre deve avere per oggetto una questione deontologica affrontata nel corso del tirocinio. Le relazioni non possono consistere nella mera riproduzione degli atti di parte o dei pareri formulati al cliente, né in un mero riepilogo dei fatti storici oggetto della vertenza o delle fasi del processo e devono essere controfirmate dal dominus. Articolo 10 (Visto semestrale) Le relazioni e il libretto con l attestazione del dominus presso il cui studio si è svolta la pratica devono essere depositati presso la segreteria dell Ordine entro trenta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell art. 2963 del codice civile, a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti. Il ritardato e ingiustificato deposito del libretto e delle relazioni oltre il termine previsto comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell Ordine per la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare. La mancata o incompleta presentazione della documentazione e la conseguente mancata certificazione da parte dell Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica può comportare l'inefficacia del semestre ai fini del computo della durata complessiva della pratica. Articolo 11 (Abilitazione al patrocinio) Il praticante, compiuto il primo anno di pratica, ha la facoltà di presentare domanda per ottenere l abilitazione al patrocinio per la durata di sei anni decorrenti dal compimento del primo anno di pratica. Il Consiglio dell Ordine subordina l ammissione al patrocinio all avvenuto superamento dei seguenti esami istituzionali: Istituzioni di diritto privato; Diritto penale I; Diritto commerciale; Diritto amministrativo I; Diritto processuale civile I; Procedura penale I L esercizio del patrocinio è subordinato al previo giuramento da rendersi nelle forme previste dalla legge. Articolo 12 (Compiuta pratica) Al termine dei diciotto mesi di pratica il praticante deve presentare tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ed il Consiglio, previo ogni necessario accertamento in ordine al compimento delle attività prescritte, rilascia certificazione di compiuta pratica.

Articolo 13 (Trasferimento di studio e interruzione della pratica) Il praticante informa immediatamente per iscritto il Consiglio dell'ordine in caso di trasferimento presso altro studio professionale, allegando dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 3. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, il dominus è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'ordine. Articolo 14 (Pratica ex art. 8 D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101) A tutti gli adempimenti di cui agli articoli da 4 a 12 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato. Al termine dei sei mesi di tirocinio in proprio, il praticante deve autocertificare la trattazione di almeno venticinque nuovi procedimenti ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano l interruzione della continuità della pratica. Articolo 15 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica) Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'ordine, anche a mezzo di Organi delegati, vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. Al fine di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, convocare e interpellare il praticante ed il dominus presso il cui Studio la pratica è svolta. Articolo 16 (Scuole di specializzazione e altri corsi) E consentito al praticante sostituire un anno di tirocinio con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all art. 16 D. Lgs. 17 novembre 1997 n 398 e successive modificazioni, secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense 28 settembre 2002. E consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi a un anno di tirocinio con la partecipazione a uno dei corsi post-universitari previsti dall art.18 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36, e disciplinati a norma dell art. 2 D.P.R. 10 aprile 1990 n.101. Le eventuali udienze seguite nell ambito della scuola di specializzazione non potranno essere considerate valide ai fini dell annotazione sul libretto di pratica lo stesso dicasi per gli eventuali casi seguiti nell'ambito della scuola di specializzazione ai fini della redazione delle relazioni. È consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi a sei mesi di tirocinio con la partecipazione a corsi organizzati dai Consigli dell Ordine o da altri enti autorizzati dal Consiglio Nazionale Forense. Articolo 17 (Pratica all estero) Il tirocinio, previa comunicazione al Consiglio dell Ordine, può essere svolto all estero, per non più di sei mesi, salvo deroghe per giustificati motivi che dovranno essere valutate dal Consiglio dell Ordine, presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all esercizio della professione. Il compimento del tirocinio all estero è subordinato alla presentazione da parte dell interessato di una richiesta con allegata dichiarazione di disponibilità dell avvocato. Il Consiglio dell'ordine autorizza la pratica qualora sia svolta presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione.

Al termine del periodo autorizzato il praticante deve presentare una dettagliata relazione dell'attività espletata nello Studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è stata svolta. Articolo 18 (Entrata in vigore e norme transitorie) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 maggio 2013 e verrà aggiornato con le disposizioni previste dagli articoli dal 41 al 45 la cui piena attuazione è stata differita dal legislatore al 2015. Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità viene pubblicato sul sito dell Ordine e viene inviato a tutti gli iscritti all Albo e a tutti i praticanti.