REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

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SENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

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contro nei confronti di ha pronunciato la presente SENTENZA

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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Transcript:

N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10892 del 2014, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Carso,23; contro Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento

del provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo/conversione permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento del Questore di Roma del 15-4-2014, notificato il 21-5-2014, con cui è stata respinta la domanda, inviata dal ricorrente il 5-11-2012, di conversione del permesso di soggiorno per minore età, valido fino al 5-12-2012, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato,. Il provvedimento di diniego è stato basato sulla precedente revoca del permesso di soggiorno per minore età (da parte della Questura di Campobasso il 24-3-2012), di cui è stata chiesta la conversione, e sulla mancanza del parere del Comitato per i minori stranieri di cui all art 32 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Il provvedimento di diniego era stato preceduto dalla comunicazione di preavviso di rigetto, dopo la quale sono state presentate osservazioni. Sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso: carenza di istruttoria; travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione dell art 32 del d.lgs. n. 286 del 1998; si è costituita l Amministrazione a mezzo dell Avvocatura dello Stato con atto di forma; alla camera di consiglio del 24-9-2014 è stata disposta istruttoria, adempiuta dall Amministrazione con deposito documentale del 12-11-2014; alla camera di consiglio del 26-2-2015 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato; L Avvocatura dello Stato ha depositato, altresì, documentazione. All udienza pubblica del 12-11-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato. Il provvedimento di diniego è infatti basato sulla mancanza del parere per il Comitato per i minori stranieri e sulla precedente revoca del permesso di soggiorno per minore età adottata dalla Questura di Campobasso il 24-3-2012 a causa dell allontanamento del minore dal centro di accoglienza. Il parere del Comitato per i minori stranieri, richiesto espressamente anche per i minori sottoposti a tutela, dall art 32 del d.lgs. n. 286 del 1998, a seguito delle modifiche di cui al

d.l. n. 89 del 2011 convertito nella legge n. 129 del 2011, non è considerato dalla giurisprudenza più recente, a cui il Collegio ritiene di aderire, un onere a carico dell interessato, ma costituisce una fase endoprocedimentale facente capo all'amministrazione procedente cfr TAR Liguria n. 1441 del 2011; Tar Emilia-Bologna n. 774 del 2015; Tar Lombardia Brescia 1085 del 2015). La acquisizione di tale parere non può essere, pertanto, posta a carico dell'istante, con conseguente illegittimità del diniego di conversione fondato sulla mancanza del parere. Quanto alla precedente revoca del permesso di soggiorno disposta il 24-3-2012 quando il ricorrente era minore, tale provvedimento, non impugnato, se non nel corpo del presente ricorso, deve ritenersi, comunque, del tutto irrilevante rispetto alle circostanze sopravvenute. In primo luogo, dalla documentazione prodotta in giudizio dall Amministrazione, la revoca risulta comunicata, il 23-2-2013, quando il provvedimento revocato aveva ormai perso efficacia, avendo il minore raggiunto la maggiore età il 5-12-2012, con conseguente scadenza del permesso rilasciato per minore età. Inoltre, il ricorrente aveva già richiesto, prima della scadenza, la conversione del precedente titolo, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il 26-10-2012, come risulta dalla documentazione depositata in atti dalla difesa ricorrente e non contestata in giudizio.

A prescindere quindi dalla mancata tempestiva impugnazione della revoca del permesso di soggiorno, comunque censurata, pur senza una esplicita impugnazione, nel presente ricorso, e dall esame della abnormità del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno rilasciato ad un minore straniero, motivato sulla base della mancata prova dei mezzi di sussistenza in Italia- requisito non previsto dalla normativa per i minori- l Amministrazione avrebbe dovuto, comunque, valutare, al momento dell esame della domanda del ricorrente, ai sensi dell art 5 comma 5 del d.lgs n. 286 del 1998, le circostanze di fatto sopravvenute relative ai requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno oggetto della richiesta ( cfr Tar Lazio II quater n. 810 del 2015, sull applicazione dell art 5 comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, in un caso di conversione del permesso per motivi religiosi in permesso per lavoro subordinato, in cui la straniera prima che il decreto di revoca divenisse nei suoi confronti efficace, aveva richiesto il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto il contratto di soggiorno ). Nel caso di specie, inoltre, non poteva non essere presa in considerazione la particolare situazione del minore, divenuto maggiorenne in Italia, rilevante per l ordinamento proprio nella disciplina dell art 32 ai fini della conversione del titolo di soggiorno. Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato. In considerazione della particolarità delle questioni possono essere compensate le spese processuali.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati: Leonardo Pasanisi, Presidente Pietro Morabito, Consigliere Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/01/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)