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PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE arch. Gianfranco Messina - disaster manager messina@inpg.it - http://www.inpg.it giugno 2013

Art. 1 (generalità) 1. Ai sensi della normativa vigente le organizzazioni di volontariato di protezione civile forniscono all autorità competente ogni collaborazione nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità, nel rispetto degli indirizzi impartiti in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Ai fini del presente regolamento: a) per organizzazioni di volontariato (di seguito nominate organizzazioni), si intendono quelle di cui all Art. 2 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 Valorizzazione e promozione del volontariato ; b) per autorità comunale di protezione civile si intende, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile e della l.r. 7/2003 il Sindaco che, sul proprio territorio, è autorità di protezione civile anche quando il comune aderisce a forme di aggregazione a livello intercomunale; c) per squadra si intende il modulo operativo composto da quattro volontari. Art. 2 (organizzazione del volontariato di protezione civile e forme di aggregazione) 1. Il volontariato di protezione civile è composto da: a) associazioni iscritte al registro regionale; b) gruppi comunali e intercomunali; c) organismi di collegamento e coordinamento iscritti al registro regionale. 2. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione territoriale: a) a livello comunale con i gruppi comunali e le associazioni di volontariato operanti nel comune; b) a livello intercomunale (territorio afferente al COM o altre aggregazioni amministrative comunali) con i gruppi intercomunali e le associazioni di volontariato operanti a livello intercomunale; c) a livello provinciale con i Coordinamenti provinciali; d) a livello regionale con il Coordinamento regionale del volontariato e con il Corpo volontari AIB Piemonte. Art. 3 (requisiti delle organizzazioni) 1. Vengono riconosciute operative, nell ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile, le organizzazioni iscritte al registro regionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge - quadro sul volontariato, ed i gruppi comunali e intercomunali regolarmente costituiti che: a) sono composti da almeno due squadre di quattro unità ciascuna per un totale di otto unità; b) garantiscono ai propri volontari una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile i cui massimali e coperture siano almeno pari o superiori a quelli prestati dalla polizza tipo approvata dalla Regione Piemonte per i volontari della protezione civile; c) assicurano la pronta reperibilità ventiquattro ore su ventiquattro. 2. Le organizzazioni di cui al comma 1 garantiscono inoltre la disponibilità ad operare sul territorio regionale e, per almeno il trenta per cento dei componenti, nelle emergenze di livello nazionale in cui la Regione Piemonte sia chiamata ad intervenire. 3. Il permanere dei requisiti di operatività di cui al comma 1 è verificato con cadenza triennale, come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R, dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile. 2/8

Art. 4 (adesione al Gruppo comunale volontari di protezione civile) Possono aderire al Gruppo comunale volontari di protezione civile di Santo Stefano Belbo (di seguito nominato Gruppo) cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel territorio comunale o comunque facente parte del raggruppamento di Comuni della struttura intercomunale di protezione civile o, eccezionalmente, nei comuni limitrofi. Art. 5 (obiettivi del Gruppo) I volontari appartenenti al Gruppo prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali a supporto della Civica Amministrazione per esigenze locali di protezione civile nelle attività di cui al comma 1 dell Art. 1. e dettagliate al successivo comma 6 dell Art. 6 del presente Regolamento. Art. 6 (attività del Gruppo e in generale delle organizzazioni) 1. Le attività di protezione civile svolte dal volontario di protezione civile sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblica necessità. 2. Il Gruppo è presieduto dal Sindaco (che ne è il legale rappresentante) e collabora con gli uffici comunali nell espletamento delle attività di protezione civile e di quelle connesse con le iniziative di tutela del territorio per la sicurezza pubblica e privata. 3. Il Gruppo e le organizzazioni operano sempre su esplicita disposizione del Sindaco e sotto la supervisione del Responsabile dell Ufficio Tecnico che ne verifica le attività per tramite del Responsabile Comunale del Volontariato (RCV) di seguito nominato Coordinatore. 4. Nel caso in cui il Sindaco, per tramite del Comitato Intercomunale di Protezione Civile, decida di avvalersi nella gestione dell emergenza anche della Sala Operativa Intercomunale (SOI) dell Unità di Crisi Intercomunale (UCI), il Gruppo e le organizzazioni operano sempre su esplicita disposizione del Sindaco e sotto la supervisione del Responsabile dell Ufficio Tecnico che ne verifica le attività per tramite del Coordinatore e del Referente Intercomunale del Volontariato (RIV). 5. Gli studi di programmazione delle attività e le acquisizioni di mezzi e attrezzature del Gruppo e delle organizzazioni devono essere preliminarmente proposti in sede di Comitato di Coordinamento Intercomunale di Volontariato che ha il compito di tracciare gli indirizzi e gli obiettivi attraverso gli strumenti di pianificazione intercomunale di protezione civile. 6. Si elencano di seguito le attività da prestare alla struttura comunale e intercomunale di protezione civile: a) supporto nelle attività di previsione e prevenzione di protezione civile, comprese eventuali attività di manutenzione del territorio atte a prevenire l insorgere di situazioni di pericolo; b) supporto nelle attività di gestione delle emergenze; c) monitoraggio e ricognizioni sul territorio in situazioni di allertamento; d) supporto nelle attività di informazione (preventiva e in emergenza) alla popolazione; e) supporto logistico alle squadre di intervento in situazioni di calamità (Vigili del Fuoco, 118, Forze dell Ordine, ecc.); f) predisposizione e presidio dei cancelli di chiusura della viabilità in caso di eventi che pregiudichino la circolazione stradale e supporto alla Polizia Locale e alle Forze dell Ordine per la deviazione e la gestione del traffico veicolare; g) supporto nell allestimento delle aree di emergenza; h) supporto nelle operazioni di ricovero e accoglienza della popolazione; i) supporto nella fase di post-emergenza; l) supporto nella gestione di eventi a rilevante impatto locale sul territorio comunale; m) supporto nella registrazione delle attivazioni del volontariato e nella gestione e coordinamento delle attività svolte sul territorio dal volontariato presso la Sala Operativa Comunale (SOC) e/o la Sala Operativa Intercomunale (SOI). 3/8

7. Solo in situazioni in cui il territorio di Santo Stefano Belbo non sia prevedibilmente interessato da alcun evento emergenziale e a seguito di formale richiesta inoltrata al Sindaco e al Responsabile dell Ufficio Tecnico e previa autorizzazione del Sindaco, il Gruppo potrà essere impiegato, per brevi periodi, in interventi esterni al territorio facente parte del raggruppamento di Comuni della struttura intercomunale di protezione civile. Sarà cura dell ente richiedente, ed eventualmente delle autorità territorialmente competenti, dirigere e coordinare le attività del Gruppo, nonché provvedere alla copertura di tutte le spese necessarie per gestire gli interventi, comprese quelle di trasferimento e soggiorno e quelle assicurative di tutte le risorse umane e materiali attivate. 8. I volontari di protezione civile intervengono solo su ordine del Sindaco o di un suo delegato nel rispetto di quanto stabilito nella pianificazione di protezione civile vigente. 9. Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione dei servizi di emergenza e al coordinamento dei servizi di soccorso che insistono sul territorio del comune. 10. In emergenza i volontari di protezione civile non possono agire di loro iniziativa e sono tenuti a segnalare immediatamente agli organi preposti alla gestione dell emergenza eventuali fatti e situazioni che possono comportare un intervento di protezione civile. 11. Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere evidenziate in apposito registro gestito dal Coordinatore e vistato annualmente dal Sindaco. Art. 7 (attivazione e impiego del Gruppo e delle organizzazioni) 1. L attivazione del Gruppo e/o delle organizzazioni deve prefigurare necessariamente un attività di protezione civile; pertanto le attività non presenti nel precedente Art. 6 non sono da ritenersi di protezione civile. 2. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, i volontari sono attivati ed impiegati dall autorità di protezione civile proponente, con oneri a proprio carico. 3. Per le attività di emergenza, l attivazione e l impiego del volontariato è di competenza del Sindaco per gli eventi di cui all Art. 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992, con oneri a carico del proprio Comune, salvo quanto diversamente stabilito dall atto di eventuale concessione dei benefici di cui al d.p.r. 194/2001. 4. il Sindaco, riconosciuta la necessità dell attivazione del Gruppo e/o delle organizzazioni per svolgere attività di protezione civile e sentito il parere del Responsabile dell Ufficio Tecnico, attiva il volontariato di protezione civile secondo le modalità stabilite nella pianificazione di protezione civile vigente, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 7 del precedente Art.6. Art. 8 (impiego del volontariato in occasione di eventi a rilevante impatto locale) 1. L impiego del Gruppo, delle organizzazioni e delle attrezzature in loro dotazione in occasione di eventi a rilevante impatto locale che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, avviene nel rispetto degli indirizzi e delle direttive generali disposte in materia dalla Regione Piemonte e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché di specifici provvedimenti inerenti l evento o la manifestazione. 2. Ai fini dell impiego del volontariato di protezione civile e delle attrezzature in dotazione è necessaria la presenza: a) di una specifica pianificazione con indicazione degli scenari di massima, dei compiti e delle modalità d impiego dei volontari a supporto dell ordinata gestione dell evento; b) di un atto formale dell autorità di protezione civile che riconosca la peculiarità ed eccezionalità dell evento e l istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC); c) di un referente istituzionale incaricato del coordinamento operativo del volontariato di protezione civile. 3. L attivazione della pianificazione di protezione civile non interferisce con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici. 4. Qualora l evento sia promosso da soggetti diversi dall amministrazione comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l attivazione della pianificazione di protezione civile vigente ed il coinvolgimento del Gruppo e delle organizzazioni nell area interessata è consentito, a 4/8

condizione che i soggetti promotori concorrano alla copertura degli oneri derivanti dall eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001. 5. In considerazione della particolarità dell attività di cui trattasi, il numero delle autorizzazioni all applicazione dell articolo 9 del d.p.r. 194/2001 deve essere contenuto ai soli casi strettamente necessari per l attivazione del piano di protezione civile vigente. Art. 9 (impiego del volontariato in occasione di ricerca di persone disperse) 1. La ricerca di persone disperse non rientra tra le attività di protezione civile previste e disciplinate dalla legge 225/1992 e s.m.i.. 2. L attivazione del volontariato di protezione civile per il concorso alla ricerca di persone può essere consentita a condizione che la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un autorità competente (Sindaco, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, Forze dell Ordine, Vigili del Fuoco), che assume la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, impartendo al Gruppo e/o alle organizzazioni coinvolte opportune direttive e indicazioni operative. 3. L attivazione per il concorso in questa tipologia di attività è quindi consentita a condizione che: a) la richiesta di concorso da parte dell autorità competente sia rivolta alla struttura di protezione civile comunale o territorialmente competente, in ragione della gravità dell esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente al Gruppo e/o alle organizzazioni presenti nel territorio; in tali casi, deve comunque essere tempestivamente informato il Sindaco; b) l autorità competente si assume il compito della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell erogazione dei rimborsi previsti. 4. In caso di urgenza, la formalizzazione della richiesta di concorso può avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, a condizione che l individuazione dell autorità responsabile delle ricerche sia chiara fin dall avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attività di ricerca. Art. 10 (criteri di iscrizione e ammissione al Gruppo) 1. L ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera e all accettazione della stessa da parte del Sindaco. 2. L iscrizione al Gruppo presuppone il raggiungimento della maggiore età e condizioni generali di salute compatibili con le attività indicate al comma 6 del precedente Art. 6. 3. L accettazione o il diniego motivato dell iscrizione nel Gruppo è comunicata con provvedimento scritto. 4. Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal Gruppo. 5. La rinuncia all iscrizione è formulata anche oralmente al Sindaco ed ha effetto immediato. 6. I volontari ammessi sono dotati di tesserino di riconoscimento che certifica le generalità, l appartenenza, la qualifica e ogni altra informazione ritenuta utile e opportuna per operare a tutela e nel rispetto del servizio svolto alla popolazione. 7. Sarà compito del comune individuare le forme più opportune per incentivare l adesione dei residenti al Gruppo e proporre iniziative finalizzate a mantenere attiva la struttura di volontariato di protezione civile. Art. 11 (compiti del Sindaco) 1. Il Sindaco, in ottemperanza all Art. 15 della L. 225/1992 e ai sensi degli Artt. 11 e 19 della L.R. 7/2003, nella sua qualità di autorità comunale di protezione civile è responsabile unico del Gruppo, garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e pertanto: a) accetta le domande di adesione al Gruppo; b) ratifica la nomina del Coordinatore; c) dispone l attivazione e l eventuale utilizzo del Gruppo; e) garantisce la continuità amministrativa e operativa del Gruppo; f) dispone, con opportuno provvedimento motivato, sanzioni disciplinari e, in casi estremi, anche lo 5/8

scioglimento del Gruppo. 2. Il Sindaco dispone l attivazione del volontariato di protezione civile per ogni attività intrapresa sul territorio di propria competenza, indicata al comma 6 del precedente Art. 6, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 7 del precedente Art. 6. Art. 12 (compiti del Coordinatore) 1. Il Coordinatore viene nominato dal Sindaco tra i componenti del Gruppo e ha il compito di sovrintendere le attività del Gruppo e di armonizzarle. Il Coordinatore è pertanto: a) rappresentante delle attività del Gruppo presso l Amministrazione comunale, nonché Responsabile Comunale del Volontariato (RCV) all interno del Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato; b) tramite tra il Sindaco, il Responsabile dell Ufficio Tecnico e i volontari, nell impartire le disposizioni necessarie per l attuazione delle attività previste; c) Responsabile del Volontariato Comunale (RCV) presso la Sala Operativa Comunale (SOC) e garante della corretta gestione di tutte le attività indicate al comma 6 del precedente Art. 6; d) responsabile, unitamente al Sindaco, dell assegnazione dei compiti ai singoli volontari, in funzione delle esperienze maturate e delle disponibilità di ciascuno. 2. Particolare cura deve essere posta dal Coordinatore nell individuare le modalità di coinvolgimento e di partecipazione dei volontari che, per età o per altre cause, non siano nelle condizioni di garantire una piena operatività. Art. 13 (compiti del Referente Intercomunale del Volontariato - RIV) 1. Il ruolo di Referente Intercomunale del Volontariato (RIV) viene ricoperto annualmente da uno dei Coordinatori dei Gruppi afferenti al raggruppamento di Comuni della struttura intercomunale di protezione civile salvo diversa disposizione del Comitato Intercomunale di Protezione Civile. 2. Nel caso in cui i Sindaci del suddetto raggruppamento di Comuni, per tramite del Comitato Intercomunale di Protezione Civile, decidano di avvalersi nella gestione dell emergenza anche della Sala Operativa Intercomunale (SOI) dell Unità di Crisi Intercomunale (UCI), coordina le attività di livello intercomunale svolte dai Gruppi comunali e/o dalle organizzazioni di volontariato intervenute, presso la Sala Operativa Intercomunale (SOI). Art. 14 (formazione e addestramento del volontariato) 1. Gli aderenti al Gruppo, previa valutazione del Comitato di Coordinamento Intercomunale del Volontariato e autorizzazione del Sindaco, possono seguire corsi di formazione e addestramento proposti dalle strutture appartenenti al Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché partecipare ad esercitazioni e manifestazioni di protezione civile. 2. La Regione Piemonte, nell ambito delle proprie competenze di programmazione, indirizzo e coordinamento, predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendole d intesa con enti pubblici e privati. Art. 15 (compiti e specializzazioni del Gruppo) 1. In relazione ai principali rischi cui il territorio comunale è soggetto e alle necessità operative stabilite nella pianificazione comunale di protezione civile, il Gruppo può essere suddiviso in Unità Operative così distinte: a) Unità operativa rischio idrogeologico, orientata nella specializzazione in attività di previsione, prevenzione e supporto nell intervento legate al rischio idrogeologico; b) Unità operativa logistica, orientata nella specializzazione in attività logistiche riguardanti sia la gestione (anche manutentiva) dei materiali e dei mezzi per il supporto operativo alle squadre di intervento, sia la 6/8

predisposizione, l allestimento e la gestione operativa delle aree di emergenza (aree di attesa, accoglienza, ammassamento); c) Unità operativa eventi di rilevante impatto locale, orientata nella specializzazione in attività di supporto alla gestione di situazioni che possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell eccezionale afflusso di persone riguardanti il territorio comunale o comunque facente parte del raggruppamento di Comuni della struttura intercomunale di protezione civile. 2. Ogni Unità operativa può avere un Capo unità operativa nominato dal Sindaco, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore. 3. Gli appartenenti alle Unità operative sono denominati Volontari scelti; viene data loro priorità nelle attività di formazione e addestramento specialistico e sono individuati in funzione delle esperienze maturate in protezione civile e della maggiore continuità e disponibilità di tempo prestata alle attività del Gruppo. 4. I Volontari di supporto pur non appartenendo alle Unità Operative, devono garantire una continuità e una disponibilità di tempo minime da dedicare alle attività del Gruppo, sufficienti a giustificare il mantenimento della copertura assicurativa e delle dotazioni personali messe a disposizione dal Gruppo. Art. 16 (doveri) 1. Gli appartenenti al Gruppo e alle organizzazioni sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell Art. 6 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. 2. L iscrizione al Gruppo comporta: a) la partecipazione a corsi di formazione e addestramento e ad esercitazioni, secondo quanto previsto dal Comitato di Coordinamento Intercomunale di Volontariato; b) la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità; c) il mantenimento in efficienza e la responsabilità dell uso, o del mancato uso, delle dotazioni assegnate. Art. 17 (diritti) 1. Alle organizzazioni iscritte nell elenco nazionale della protezione civile vengono applicati i benefici di legge previsti dal d.p.r. 194/2001. 2. I rimborsi alle organizzazioni di ed ai datori di lavoro per le attività previste dal d.p.r. 194/2001 avvengono previa autorizzazione all impiego dei volontari e relativa concessione dei benefici di legge da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. 3. Per le attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento, la richiesta per la concessione dei benefici di legge è inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile secondo le modalità da questa stabilite. Gli attestati di partecipazione e l istruttoria delle pratiche sono a carico degli enti attivatori e utilizzatori del volontariato, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento di autorizzazione. 4. Per le attività di emergenza, l ente competente per tipologia di evento inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la richiesta di autorizzazione all impiego del volontariato e per la concessione dei benefici di legge. L attivazione dei volontari, gli attestati di partecipazione e l istruttoria delle pratiche sono a carico dell autorità di protezione civile istituzionalmente competente alla gestione dell emergenza, salvo quanto diversamente disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile nel provvedimento autorizzativo. Art. 18 (dotazioni del Gruppo) 1. Il Gruppo. previa valutazione del Comitato di Coordinamento Intercomunale di Volontariato, integra eventualmente le proprie dotazioni con equipaggiamenti e mezzi speciali d intervento forniti da Enti pubblici o terzi privati e accetta donazioni in lasciti e contributi dai medesimi soggetti. 2. I simboli, le uniformi, gli automezzi e le attrezzature devono essere utilizzati esclusivamente per attività di protezione civile, così come disciplinato dalla normativa nazionale e regionale. 7/8

Art. 19 (rimborsi) 1. Al Gruppo e alle organizzazioni spettano il rimborso delle spese sostenute durante le attività di protezione civile anche attraverso la richiesta prevista ai sensi del d.p.r. 194/2001 effettuata utilizzando l apposita modulistica predisposta dalla Regione Piemonte. 2. La Regione Piemonte, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 5/R, si riserva la facoltà di erogare rimborsi alle associazioni di volontariato con modalità e fondi propri eventualmente disponibili. Art. 20 (provvedimenti disciplinari del Gruppo) 1. Il Sindaco è garante del rispetto e dell osservanza del presente regolamento. L accettazione e il rispetto del regolamento condizionano l appartenenza al Gruppo. 2. Gli aderenti al Gruppo, ai sensi dell Art. 16, si impegnano a partecipare alle attività di protezione civile in modo gratuito e spirito di collaborazione. Non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate. 3. Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti sono valutate dal Sindaco e possono comportare provvedimenti disciplinari consistenti in: a) richiamo scritto; b) sospensione (temporanea o precauzionale); c) espulsione. 4. Gli iscritti sono espulsi qualora: a) tengono un comportamento tale da compromettere la funzionalità e la reputazione del Gruppo; b) danneggiano dolosamente materiali, mezzi e in generale risorse in dotazione al Gruppo e al Comune; c) non partecipano a più di una riunione, a un corso di aggiornamento o a un esercitazione senza giustificato motivo. 5. Fatto salvo che per tali comportamenti non si riscontrino illeciti penali o danni patrimoniali per cui valgano le norme di legge su dette responsabilità. 6. Avverso al procedimento può essere proposto ricorso in sede amministrativa. Art. 21 (notificazione del regolamento) Copia del presente regolamento viene notificata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente della Provincia e al Prefetto della Provincia di Cuneo. Art. 22 (rinvio) Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile e di volontariato di protezione civile. Art. 23 (entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio. 8/8