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canile (regolamento) COMUNI DI AGAZZANO BORGONOVO - CALENDASCO CAMINATA CASTEL SAN GIOVANNI GAZZOLA GRAGNANO - NIBBIANO - PECORARA PIANELLO - PIOZZANO - ROTTOFRENO SARMATO ZIANO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA (Legge Regionale n. 27 del 07 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni)

2 INDICE TITOLO I NORME GENERALI Art. 1. Istituzione e gestione dell anagrafe canina pag. 3 Art. 2. Adempimenti connessi alla tenuta dell anagrafe canina pag. 4 Art. 3. Esenzione dall obbligo di iscrizione anagrafica pag. 4 TITOLO II CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA Art. 4. Vigilanza sul territorio Modalità di gestione pag. 4 Art. 5. Cattura pag. 5 Art. 6. Ricovero pag. 5 Art. 7. Adempimenti a carico del Comune connessi al ricovero pag. 5 Art. 8. Rinunce di proprietà pag. 6 Art. 9. Adempimenti connessi al ricovero a carico del gestore pag. 6 Art. 10. Servizio di custodia presso la struttura recettizia pag. 7 Art. 11. Affidamento dei cani ricoverati presso la struttura pag. 7 Art. 12. Soppressione Morte pag. 8 TITOLO III GESTIONE DEL SERVIZIO Art. 13. Organizzazione del servizio pag. 9 Art. 14. Forme di gestione pag. 9 TITOLO IV GESTIONE DELLA SPESA Art. 15. Individuazione delle voci di spesa pag. 9 Art. 16. Criteri della ripartizione della spesa pag. 10 Art. 17. Modalità e tempi di pagamento pag. 10 2

3 REGOLAMENTO PREMESSA In esecuzione della Legge nazionale n. 281/91, della Legge Regionale n. 27/2000, i Comuni di AGAZZANO BORGONOVO - CALENDASCO CAMINATA CASTEL SAN GIOVANNI GAZZOLA GRAGNANO - NIBBIANO - PECORARA PIANELLO - PIOZZANO - ROTTOFRENO SARMATO - ZIANO in convenzione tra loro, ex art. 25 della Legge n. 142/1990, approvano il presente regolamento generale per l'organizzazione e la gestione del servizio di controllo della popolazione canina. TITOLO I - NORME GENERALI Art. 1 - Istituzione e gestione dell'anagrafe canina 1. Presso ogni Comune è istituita l'anagrafe canina, alla cui gestione è preposto un dipendente comunale che è responsabile della registrazione dei movimenti della popolazione canina e del compimento degli atti connessi al relativo procedimento. 1. L'impianto dell'anagrafe comporta: - la tenuta del registro cronologico dove vengono annotati i dati identificativi dei cani, e le generalità del proprietario (residente nel territorio comunale), con l'assegnazione di un codice di riconoscimento (microchip), che verrà applicato nella regione sottoauricolare sinistra del cane iscritto, con le modalità previste dall art. 8 comma 3 della L.R. 27/00. Qualora il cane sia già provvisto di tatuaggio, verrà registrato con lo stesso numero di identificazione a meno che il proprietario non richieda di poter applicare il microchip all animale. Nello stesso registro verranno annotati: a) la data del tatuaggio o dell applicazione del microchip ed il nome del Veterinario che lo ha eseguito; b) la data di smarrimento e/o di ritrovamento; c) la data ed il luogo di cessione nonché i dati anagrafici del proprietario, in caso di emigrazione; d) la data, il luogo di provenienza e i data anagrafici del proprietario, in caso di immigrazione; e) le variazioni di abitazione o di residenza; f) la data del decesso del cane. Le annotazioni al registro cronologico sopra descritte vengono effettuate su istanza e/o denuncia dei proprietari o detentori di cani, in ossequio agli obblighi loro imposti dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12 della L.R. 27/00. I moduli, per le istanze e /o denuncia, sono disponibili presso l'ufficio comunale competente alla tenuta dell'anagrafe canina. Il Sindaco provvederà, nel comunicare il codice di riconoscimento assegnato al cane, ad avvertire il proprietario o detentore dello obbligo di sottoporre l'animale all applicazione del microchip, da eseguire entro 30 giorni presso i Servizi Veterinari dell'azienda U.S.L. ovvero presso Veterinari liberi professionisti. 3

4 Art. 2 - Adempimenti connessi alla tenuta dell'anagrafe canina Il dipendente preposto alla tenuta dell'anagrafe canina, ricevute le denunce di smarrimento o sottrazione da parte dei proprietari o detentori dei cani, di cui al precedente art. 1, ne dà tempestiva comunicazione al gestore del servizio di vigilanza di cui al successivo art. 4 del presente regolamento. 2. Allo stesso dipendente competono eventuali rilievi statistici connessi alla gestione dell'anagrafe della popolazione canina. 3. Il dipendente medesimo dovrà trasmettere l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe, al Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. ed al gestore del servizio di vigilanza, con cadenza quindicinale. Art. 3 - Esenzione dall'obbligo di iscrizione anagrafica 1. Sono esenti dall'obbligo delle denuncia, ai fini dell'iscrizione anagrafica, le forze armate ed i corpi di Pubblica Sicurezza per i cani detenuti per scopi istituzionali. TITOLO II - CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA Art. 4 - Vigilanza sul territorio - Modalità di gestione 1. Ai fini dell'efficace funzionamento dei servizi connessi alla anagrafe il Comune istituisce il servizio di controllo della popolazione canina attraverso la vigilanza sul territorio, per prevenire e perseguire casi di abbandono, mancata custodia, maltrattamenti o mancato rispetto del benessere degli animali e per rilevare casi di rischio legati alla presenza di cani vaganti o randagi, nonché per promuovere interventi atti ad un adeguato controllo delle nascite. 2. Per assolvere ai compiti rientranti nel servizio di vigilanza il Comune, non disponendo di personale dipendente qualificato, si avvarrà di apposita convenzione con l Amministrazione Provinciale di Piacenza. 3. Il gestore provvederà: - alla cattura dei cani randagi o vaganti con le modalità e per gli adempimenti di cui al successivo art. 5 del presente regolamento; - a provvedere al trasferimento del cane catturato presso la struttura di ricovero, qualora non sia possibile l'immediata restituzione al legittimo proprietario o detentore; - a ricoverare presso la struttura i cani morsicatori e tenerli in osservazione per 10 giorni, previo isolamento, come prescritto dagli artt. 86 e 87 del D.P.R. n. 320/1954. 4

5 Art. 5 - Cattura 1. Alla cattura provvederà esclusivamente il gestore del servizio di controllo, con sistema indolore e con assoluta esclusione dell'impiego di tagliole, bocconi avvelenati o trappole. Nel caso eccezionale in cui i cani siano portati alla struttura di ricovero da privati cittadini, gli stessi dovranno essere residenti nei 14 Comuni convenzionati per la gestione del canile. 2. Il servizio cattura riguarderà: a) cani randagi e/o vaganti, in ambiente urbano o suburbano; b) i casi previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320/1954; c) ogni caso in cui vi siano situazioni di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica; d) i cani detenuti o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere o tali da non garantirne la sicurezza e l'igiene pubblica, per i quali il Sindaco abbia adottato formale provvedimento in tal senso. Art. 6 - Ricovero 1. Il Comune individua apposita ed idonea struttura per il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati e di quelli in osservazione sanitaria, nonché per il ricovero definitivo dei cani per i quali non sia possibile, nei termini previsti per il ricovero temporaneo, la restituzione al proprietario o l'affidamento a terzi richiedenti. 2. Il servizio di ricovero e custodia presso la struttura ricettiva di cui ai commi precedenti verrà espletato dal gestore del servizio di vigilanza con le seguenti modalità: a) accesso del pubblico alla struttura, per un minimo di due ore da articolare su 6 giorni alla settimana; b) ricovero dei cani oggetto di rinuncia di proprietà. c) ricovero dei cani catturati. 3. Durante l apertura al pubblico della struttura ricettiva, il gestore dovrà garantire la disponibilità di almeno un addetto abilitato alla tenuta del registro di carico e scarico dei cani ospitati (di cui al successivo art. 10), al fine di consentire l'eventuale affidamento richiesto, nonché l'ingresso di nuovi cani avviati. 4. Il gestore procede all'iscrizione del cane ricoverato nel registro di carico/scarico, da tenersi a sua cura, presso la struttura, dandone comunicazione scritta, entro 48 ore, al Comune di provenienza del cane. Tale comunicazione è necessaria ai fini dell'iscrizione del cane nella relativa anagrafe ovvero per l'identificazione del proprietario, qualora l'animale ricoverato sia già tatuato o provvisto di microchip. 5. Il gestore è tenuto agli adempimenti di cui al precedente comma, anche nell'ipotesi di cattura diretta del cane avviato alla struttura ricettiva. Art. 7 - Adempimenti a carico del Comune connessi al ricovero 5

6 1. Il dipendente comunale, responsabile della gestione dell'anagrafe canina, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, commi 6 e 7, provvederà a sua volta, entro 48 ore, a comunicare, per iscritto, il ricovero del cane al suo proprietario, con l'avvertenza che saranno a lui addebitate le spese del ritrovamento, del ricovero, del mantenimento e del trattamento sanitario effettuato presso la struttura recettizia, secondo le tariffe di cui al prospetto allegato alla convenzione. 2. La stessa procedura sarà seguita, qualora il dipendente comunale sia o venga comunque a conoscenza dell'identità del proprietario del cane privo di tatuaggio o microchip. In tal caso verrà anche irrogata la sanzione prescritta dall'art. 30 della L.R. 27/00, con apposito provvedimento del Sindaco o suo sostituto. 3. Il dipendente comunale, all inizio di ogni anno, comunicherà al gestore 20 microchip che verranno usati nel caso di ritrovamento di animali privi di tatuaggio o microchip. Il gestore comunicherà al Comune il codice utilizzato ed i dati identificativi del cane identificato con il numero suddetto. 4. Il dipendente comunale addetto alla gestione dell'anagrafe canina: a) riceverà le denunce di smarrimento o sottrazione, che il legittimo proprietario o detentore avrà inoltrato entro 3 giorni dall'evento; b) effettuerà l'annotazione della denuncia sul registro anagrafico ed, entro 48 ore, ne darà comunicazione al gestore del servizio di vigilanza, agli effetti dell'art. 4 del presente regolamento; c) riceverà le rinunce di proprietà, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 27/00, e previo rilascio del relativo certificato (di cui al precedente art. 1 del presente regolamento) ne dà comunicazione al gestore, al fine del ricovero presso la struttura recettizia e dell eventuale successivo affidamento. Art. 8 Rinunce di proprietà 1. Chi intende rinunciare alla proprietà del proprio cane e/o di cucciolate indesiderate dovrà versare al Comune di residenza euro 120,00. 2. La somma verrà versata al Comune di residenza nel momento in cui si compilerà l atto di rinuncia. 3. Il cane verrà trasferito alla struttura di ricovero accompagnato dal modulo di rinuncia di proprietà rilasciato dal Comune di residenza e dalla prova dell avvenuto versamento della somma sopraindicata. 4. Sarà esentato dal pagamento della somma di euro 120,00 chi non potrà tenere il cane per sopravvenuti motivi di salute o di trasferimento presso strutture sanitarie. Ogni caso dovrà essere documentato e certificato da apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti. 5. La somma di cui al comma 1 del presente articolo sarà dovuta dal 01 gennaio 2004. Art. 9 - Adempimenti connessi al ricovero a carico del gestore 6

7 1. Il gestore dopo il termine di 60 giorni dalla data di iscrizione anagrafica, deve provvedere alle operazioni di identificazione, con le modalità di cui all'art. 8 della L.R. 27/00, previo opportuni contatti con il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L.. 2. Decorso il suddetto termine di custodia temporanea, i cani, identificati ed iscritti nell'anagrafe canina, verranno avviati nel reparto di ricovero permanente, ovvero restituiti ai legittimi proprietari, se conosciuti, a meno che gli stessi non abbiano esercitato la facoltà di rinuncia. Art. 10 - Servizio di custodia presso la struttura recettizia 1. Il servizio di custodia viene espletato dal gestore presso la struttura recettizia messagli a disposizione dal Comune ed è auspicabile che possa avvalersi dell opera delle Associazioni di volontariato aventi finalità zoofile. 2. La struttura avrà le caratteristiche tecniche e logistiche previste dall'art. 19 della L.R. 27/00. 3. Al gestore, in via principale, è fatto carico di tutelare il benessere degli animali ospitati sotto ogni profilo, ed in particolare: a) dovrà garantire l'igiene della struttura con adeguata e tempestiva pulizia e disinfezione dei locali, ove sono ospitati temporaneamente o definitivamente i cani; b) dovrà assicurare un servizio di assistenza veterinaria, per intervenire nei casi di urgenza e per effettuare i trattamenti terapeutici ordinari e straordinari previsti dalla L. R. 27/00; c) dovrà mantenere opportuni contatti con il Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L. a cui spetta, in generale, la vigilanza sull'osservanza delle norme igienico-sanitarie, al fine di predisporre interventi preventivi al controllo delle nascite per quanto riguarda i cani ospitati; d) dovrà provvedere al sostentamento dei cani ricoverati, procurando gli alimenti qualitativamente e quantitativamente occorrenti per una corretta alimentazione; e) dovrà impiantare e tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico degli animali ospitati, che dovrà essere regolarmente vistato dal Servizio Veterinario dell'azienda U.S.L.; f) dovrà tenere una scheda identificativa di ogni animale ospite nella struttura, secondo la normativa vigente e completa dei seguenti dati: 1. descrizione e caratteristiche; 2. età e sesso; 3. data e luogo di cattura; 4. eventuali malattie, vaccinazioni e cure veterinarie, con data delle stesse 5. eventuale data di affido a nuovi proprietari, nome ed indirizzo degli stessi; 6. eventuale data di morte; g) dovrà aggiornare, entro due mesi dall entrata in vigore di ogni nuovo contratto a schedare secondo le norme di cui sopra tutti gli animali già ricoverati nella struttura ovvero ad aggiornare secondo le norme di cui sopra gli archivi esistenti; h) dovrà tenere successivamente aggiornato lo schedario fino al termine di ogni contratto. I Comuni contraenti potranno visionare lo schedario in qualunque momento e senza alcun impedimento. I Comuni riceveranno un rapporto mensile con le seguenti informazioni: 1. numero aggiornato degli animali ospitati nella struttura; 7

8 2. numero degli ingressi di nuovi animali nella struttura, 3. numero degli animali affidati a nuovi proprietari. Art. 11 - Affidamento dei cani ricoverati presso la Struttura 1. Il gestore pone in essere ogni iniziativa volta ad evitare il sovraffollamento della struttura ricettiva, sia attraverso una azione di sensibilizzazione finalizzata al controllo preventivo delle nascite ed alla riduzione dei casi di rinuncia ed abbandono degli animali da parte dei proprietari, sia mediante l'incentivazione dell'affidamento dei cani ricoverati. A tal fine, sarà sua cura predisporre liste di possibili affidatari. 2. In tutti i casi di affidamento, il gestore dovrà annotare l'evento nel registro di carico e scarico di cui al precedente art. 6, comma 4, dandone contestuale comunicazione al Comune di iscrizione anagrafica del cane nonché, se diverso, al Comune di residenza del nuovo proprietario. 2. La struttura sarà aperta al pubblico per le adozioni nei seguenti giorni e con i seguenti orari: STAGIONE INVERNALE: - dal mercoledì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; - sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30; STAGIONE ESTIVA: - dal mercoledì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; - sabato e domenica dalle ore 10.30 alle ore 12.30; Per giorni ed orari diversi rispetto a quelli di apertura dovrà essere possibile fissare un appuntamento telefonico secondo la disponibilità dei gestori. Art. 12 - Soppressione - Morte 1. La soppressione, in via generale, non può essere utilizzata come metodo di controllo delle nascite, ma potrà essere praticata con metodi eutanasici, nei seguenti casi: a) per motivi di grave ed incurabile malattia o di comprovata pericolosità dell'animale, risultanti da apposito certificato rilasciato da un medico veterinario; 2. La soppressione, con metodo eutanasico, può essere effettuata esclusivamente da medici veterinari. 3. Le soppressioni eutanasiche devono essere certificate, con la indicazione del motivo, da parte del veterinario che le ha eseguite. 4. Tale certificazione deve essere utilizzata dal proprietario del cane, per la denuncia di morte presso gli uffici comunali competenti per la registrazione anagrafica dell'evento. Analoga denuncia dovrà essere eseguita dal gestore per le soppressioni verificatesi all'interno della struttura recettiva. 5. Il gestore dovrà altresì annotare la soppressione sul registro di carico e scarico, allegando l'apposito certificato. 8

9 6. Nel caso di morte naturale o uccisione involontaria di un cane tatuato il proprietario, il gestore o il responsabile dell'uccisione dovrà darne comunicazione, entro 5 giorni, al Comune di iscrizione anagrafica del cane o, comunque, al Comune ove si è verificato il fatto per i successivi adempimenti. 7. I resti dei cani soppressi o comunque morti devono essere avviati, a cura del proprietario o del gestore, presso idoneo ed autorizzato impianto di incenerimento. TITOLO III - GESTIONE DEL SERVIZIO Art. 13 - Organizzazione del servizio 1. Il Comune organizza il servizio di cui alla Legge Regionale n. 27/00, secondo i seguenti criteri: a) impianto e gestione anagrafe canina: mediante il personale dei propri uffici secondo le modalità di cui al Titolo I del presente regolamento; b) controllo della popolazione canina: in convenzione con altri Comuni del territorio provinciale, secondo l'unito schema, redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 24 Legge 8/6/1990 n. 142. Art. 14 - Forme di gestione 1. Il servizio di controllo della popolazione canina, per le caratteristiche tecnicoorganizzative e per l'articolazione, definite al precedente Titolo II del presente regolamento, non può essere gestito in forma diretta dal Comune. 2. Il servizio, nell'articolazione individuata al precedente Titolo II, viene gestito mediante affidamento a terzi, con rapporto di concessione, ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera B), della legge 8/6/1990 n. 142 e art. 26 del R.D. 15/10/1925 n. 2578. 3. Il Concessionario del servizio, precedentemente individuato come gestore del servizio, dovrà possedere un'organizzazione tecnica idonea, costituita da personale appositamente addestrato e da attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti, descritti nel citato Titolo II del presente regolamento, nei quali si sostanzia il servizio medesimo. 4. La concessione comporta il trasferimento in capo al concessionario gestore degli oneri e degli adempimenti connessi all'erogazione del servizio, previsti dalla L.R. n. 27/00 enunciati nel presente regolamento e specificati nell'allegato schema convenzionale. 5. La particolare natura del servizio rende opportuno che il concessionario venga individuato previa licitazione privata tra soggetti aventi la capacità organizzativa, prevista dal precedente 3 comma del presente articolo, e l'idoneità giuridica ad assumere legittimamente la gestione del servizio (iscrizione in registri, albi, elenchi, ecc. prescritti dalla vigente normativa). TITOLO IV - GESTIONE DELLA SPESA 9

10 Art. 15 - Individuazione delle voci di spesa 1. L'organizzazione e la gestione del servizio comporta le seguenti voci di spesa: A) spese generali, trattamento sanitario e mantenimento presso la struttura; B) gestione del servizio di controllo, consistente nella cattura dei cani vaganti; C) rimborsi per ricovero temporaneo di cani smarriti e per altri interventi richiesti dall'utenza. Art. 16 - Criteri di ripartizione della spesa 1. La voce di spesa di cui al precedente articolo viene assunta e finanziata da ogni Comune nell'ambito del proprio bilancio di esercizio. 2. La voce di spesa riferita alle lettere A) e B) dell art. 15 viene ripartita, per il 15% del costo complessivo, con il criterio proporzionale rispetto al numero dei cani avviati da ciascun Comune convenzionato. Per il restante 85% sarà ripartita tra i Comuni convenzionati con criterio proporzionale riferito alla popolazione umana ultima residente, nella consistenza risultante dall ultimo censimento anagrafico generale. Sarà cura del dipendente comunale preposto alla tenuta dell'anagrafe canina, verificare mensilmente la corrispondenza tra il numero dei cani avviati e presenti al canile ed il corrispondente impegno di spesa derivante dalla concessione-contratto. 3. La voce di spesa di cui alla lettera C) dell'art. 14 viene addebitata dal Concessionario - gestore al proprietario del cane smarrito e comunque al soggetto richiedente l'intervento, secondo il tariffario allegato alla concessione-contratto. 4. E' fatto obbligo al gestore di rendicontare semestralmente, al Comune competente, il gettito dei servizi a tariffa resi alla utenza per la contestuale decurtazione dell'importo del canone dovuto dal Comune interessato. Art. 17 - Modalità e tempi di pagamento 1. La spesa prevista dal comma 2 del precedente articolo, viene liquidata da ciascun Comune convenzionato al titolare del contratto che dà titolo alle disponibilità della struttura recettizia, con le modalità e tempi stabiliti nell'unito schema convenzionale. 2. La spesa prevista dal 3 comma dell'art. 15 verrà pagata dall'utente al concessionariogestore, al momento dell'erogazione del servizio richiesto, secondo le modalità di cui alla concessione-contratto allegata. 10