STRALCIO DECRETO MILLE PROROGHE. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PALAGIANO, DI PIETRO, DONADI, MONAI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

Alcol, droga e giovani

d iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

DL 03/08/2007, n. 117

Testo del Decreto-legge che introduce norme modificative del Codice della strada - Cdm (Testo in attesa di pubblicazione in G.U.

Legge 2 ottobre 2007, n. 160

D.Lgs n. 115

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 6 settembre 2011

Norma violata Art. 142, comma 8 2 Art. 142, comma 9 10 sono sostituite dalle seguenti: Art. 142, comma 8 5 Art. 142, commi 9 e 9 bis 10

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

COMUNE DI SESSAME REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Ministero dell Interno

Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2 approfondimenti dominio, l utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Costoro, nel caso siano soggetti diversi dal trasgressore, sono anche des

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, e successive modificazioni;

Art. 4. (Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto)

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala

CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER TUTTE LE FINALITA' DIVERSE DA TURISTICO RICREATIVO, CANTIERISTICA NAVALE E NAUTICA DA DIPORTO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. Art. 2. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

Modena, lì 12 agosto Tutto il personale. Nucleo Carabinieri. Prot. n Allegati n. Risposta al foglio del

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO LEGGE 3 agosto 2007, n.117

Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto

DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Chioggia ORDINANZA N 07/2015

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

Regolamento recante le tabelle per la determinazione dell'indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro.

Rassegna stampa 03 Marzo 2016

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA. Che cos è. Come funziona l accertamento. Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza

RISOLUZIONE N. 97/E QUESITO

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione (2).

Decreto Bianchi: nuove sanzioni per limiti di velocità, cellulari, alcool e stupefacenti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO, DELL ATTIVITA DI ORMEGGIO E DELL ATTIVITA DI ANCORAGGIO

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE. Noi Capitani Reggenti. la Serenissima Repubblica di San Marino

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

QUADRO SINOTTICO DEI CANONI RELATIVI A CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA TURISTICO - RICREATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Corte di Cassazione, II sezione, sentenza n depositata il

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI DETERMINAZIONE. Estensore VITELLONI PIERPAOLO. Responsabile del procedimento TORRIGIANI TONINO

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

SENATO DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 3 (Sostituzione dell articolo 3 della l.r. 30/1998) Art. 4 (Modifiche all articolo 4 della l.r. 30/1998)

Campagne sicurezza CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

d iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

COMUNE DI NIBIONNO PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ATTUAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Prot /8.7.3 Roma, 6 dicembre Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 21 marzo N. 98

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO ORDINANZE SINDACO N. atto DN-16 / 28 del 19/04/2013 Codice identificativo PROPONENTE Ambiente - Emas OGGETTO

Circolare 30 Aprile 1997 n

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI

REGIONE TOSCANA. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 22 ottobre 2012)

In grassetto-corsivo le modifiche che sono state approvate dalla Camera

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 117 (G.U. n. 180 del )

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Transcript:

STRALCIO DECRETO MILLE PROROGHE TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 - Suppl. Ordinario n. 28) CAPO X Infrastrutture e trasporti Art. 24. Limitazioni alla guida 1-bis. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 53, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto»; b) all'articolo 53, comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»; c) all'articolo 53, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonchè i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali»; d) nel titolo V, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente: «Art. 57-bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico). 1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande. 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico».)) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172), così come modificato dalla presente legge: «Art. 53 (Violazioni commesse con unità da diporto). 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perchè revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 1-bis. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'art. 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. 2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'art. 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla metà. 4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.

5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volontà. 6. Per le violazioni di cui al commi 1 e 1-bis si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione e riportato sulla licenza di navigazione. 6-bis. Le modalita' e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonchè i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.». Controlli e sanzioni per chi conduce imbarcazioni in preda agli effetti dell'alcool o degli stupefacenti: vengono introdotte nel decreto proroga termini, il cosiddetto milleproroghe, grazie a un emendamento del Pd. E' il senatore democratico Raffaele Ranucci, primo firmatario dell'emendamento, a sottolinearlo in una nota. "Finalmente - annuncia - ci saranno controlli e sanzioni per evitare che chi guida una qualunque imbarcazione, da un gommone di pochi metri ad una nave da diporto, lo faccia in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze inebrianti o stupefacenti". "Un emendamento approvato in commissione e - spiega il senatore del Pd - fortunatamente presente nel maxiemendamento del governo. E' singolare ma nel nostro Paese, nonostante i molti e tragici fatti di cronaca che ogni estate leggiamo sui giornali, fino ad oggi non c'era alcuna legge che vietava ai conducenti delle imbarcazioni da diporto di mettersi alla guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti". "La nuova norma - aggiunge Ranucci - prevede la sospensione della patente fino a un massimo di sei mesi e una sanzione amministrativa da 2.066 a 8.236 euro. La sanzione inoltre è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Le modalità e gli strumenti per accertare lo stato di ubriachezza e i limiti di tolleranza del tasso alcolico saranno determinati con un decreto del ministro delle infrastrutture. Le Regioni, inoltre, dovranno disciplinare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante l'estate per prevenire i sinistri dovuti all'abuso di alcol". "Infine - conclude Ranucci - l'articolo contiene anche la previsione di una disciplina, che le Regioni dovranno emanare e attuare, per contrastare l'improprio utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione estiva. Lo scopo ovviamente è combattere il fenomeno dell'inquinamento acustico". Viene, inoltre, individuata una progressione per la guida di natanti: la cilindrata del mezzo può aumentare esclusivamente al crescere dell'anzianità della patente nautica.

IL SECOLO XIX LEVANTE Ubriachi al timone, scatta il giro di vite 15 aprile 2009 - Ubriachi al timone, scatta il giro di vite. La Capitaneria di porto potrà sottoporre a controllo i diportisti e i pescatori per contrastare il fenomeno della navigazione in stato di ebbrezza. L intervento legislativo, doveroso, è arrivato. E potrà entrare in vigore già da questa stagione estiva. A patto che tutte le capitanerie di porto in Italia ricevano istruzioni in merito, attrezzature per gli esami ai diportisti, e magari anche qualche ora di corso professionale di aggiornamento per gli operatori in divisa degli Uffici locali marittimi, le sedi periferiche di ogni capitaneria. Marinai e ufficiali che si troveranno, entro qualche mese, a dover accertare, rilevare e punire la guida (di imbarcazioni) in stato di ebbrezza. Alla pari dei colleghi che vestono l uniforme della polizia, municipale e di Stato, e dei carabinieri. Proprio in vista della imminente stagione balneare, della novità si parla, da qualche giorno, nella Capitaneria di porto di Santa Margherita, retta dal comandante Pietro Micheli. C è parecchia curiosità, fra gli addetti ai lavori su come dovranno essere effettuati i servizi di controllo sulle motovedette. Perché è chiaro: in mare non si possono fare posti di blocco. E ci si chiede di quali strumenti i marinai della guardia costiera verranno dotati per verificare se un diportista ha alzato il gomito, prima di mettersi al timone, oppure no. Un altra domanda, ancora senza risposta, è se il limite oltre il quale scatta il ritiro della patente nautica - e annesse sanzioni economiche - sarà il medesimo, già stabilito per chi viene sorpreso ad essere positivo al test sulle strade, ovvero 0,50 grammi di alcol per litro di sangue. «Siamo al corrente della novità, anche se per ora ci troviamo del tutto sprovvisti di strumenti e delle indicazioni di come procedere agli accertamenti - spiega il comandante della Capitaneria di porto di Santa Margherita -. Credo comunque che questa nuova disciplina sia un fatto positivo. Perché tratta allo stesso modo situazioni identiche, ovvero la guida di mezzi a motore in relazione al consumo di alcol: sulle strade e in mare». Il controllo sugli eventuali ubriachi al timone arriva con l estensione al mare del metodo con cui la polizia di terraferma accerta la guida in stato di ebbrezza sulle strade. La novità è stata recentemente accolta dal Governo nel cosiddetto decreto mille proroghe e circa un mese e mezzo fa è diventata legge. I controlli andranno in scena nella fascia di mare fino ad un chilometro dalla costa. Il tratto più trafficato, insomma, dove incrociano (e si incrociano) acquascooter, piccole lance, imbarcazioni a vela e a motore da diporto. E pure dove nuotano bagnanti, ovviamente. Uno specchio di mare in cui si concentra tutto, e dove quindi si verificano spesso incidenti, più o meno gravi. Le motovedette e i gommoni della Capitaneria di porto interverranno nell eventualità che si noti qualcosa che non va nella condotta di un natante. Le sanzioni per chi viene sorpreso ebbro al timone saranno pesanti. È prevista la sospensione della patente nautica fino ad un massimo di sei mesi e una sanzione amministrativa che può oscillare da 2.066 a 8.236 euro. La sanzione è raddoppiata nel caso di guida di una nave da diporto. Per quanto riguarda l effettivo strumento che gli uomini della Guardia costiera dovranno utilizzare per gli accertamenti, sarà un decreto del ministero dei Trasporti (ancora non emanato) ad indicarlo. A specificare, insomma, se l etilometro da strada sarà uguale a quello da imbarcazione. Compito delle Regioni sarà invece fissare la disciplina per la vendita di bevande alcoliche in mare. «Come detto le linee di attuazione di questa nuova legge devono ancora essere emanate - spiega il comandante Micheli -. La recente disciplina, sostanzialmente, pone la guida di barche e di auto sullo stesso piano, come deve essere. Personalmente approvo pienamente la novità: il diporto cresce, i numeri di chi va per mare salgono ogni anno. E quest estate avremo mediamente 2.000 diportisti al timone, per ogni week end, nelle acque di nostra competenza. Ciò che innalza il livello di sicurezza non può che essere salutato con piena approvazione».

Durante la stagione estiva l attività della capitaneria di porto di Santa Margherita - una settantina di uomini tra i vari Uffici circondariali marittimi disseminati sulla costa di competenza - raggiunge i suoi numeri più alti. Circa seimila controlli, tra quelli effettuati su barche e le ispezioni demaniali, in soli tre mesi, da giugno a agosto. Oltre 170 sanzioni amministrative elevate, nello stesso periodo, la scorsa estate, per infrazioni al codice della navigazione o per irregolarità accertate sulle imbarcazioni di diportisti e pescatori. Senza contare i circa 50 salvataggio all anno che le motovedette e i gommoni e le motovedette della Capitaneria di porto di Santa effettuano mediamente nell arco di ogni stagione estiva. Simone Schiaffino