R.C. rischi Diversi mod.52



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R.C. rischi Diversi mod.52 il contratto di assicurazione di RC generale Fascicolo Informativo ll presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa Modello 60RCD edizione 12/2010 Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Sede e Direzione Generale: Via Po, 20-00198 Roma - Capitale Sociale 54.65.000 i.v. Iscrizione Tribunale di Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 11033 - CF. 0040880583 P.IVA 00885091008 Iscritta all Albo delle imprese assicurative al numero 1.00018. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni DMCIA 26.8.1925 (G.U. del 31.8-1925 n. 201) Iscritta nell Albo dei Gruppi assicurativi al n. 001

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO R.C. RISCHI DIVERSI - MOD. 52 (Regolamento ISVAP n 35 del 2010) La presente Nota Informativa e redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non e soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Societa' www.sara.it Informazioni relative all'impresa Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'albo delle imprese assicurative n 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 845.1 - FAX +39 06 845223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2009 Patrimonio netto: 353.000.000 Capitale sociale : 55.000.000 Totale delle riserve patrimoniali: 328.000.000 Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,45 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). Informazioni specifiche sul contratto - Prodotto Responsabilita' Civile rischi Diversi Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione sugli aspetti fondamentali delle garanzie prestate con il Mod. 52 RCD e non hanno natura di pattuizioni contrattuali. Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente fascicolo. Con il Mod 52 RCD è possibile assicurare: Associazioni Volontariato, Associazioni sportive ed Impianti Sportivi (per es. campi da tennis e da bocce, campi da calcio e da rugby, piscine e palestre) Organizzazione di manifestazioni temporanee Asili e nidi di infanzia, istituti e scuole professionali e non, oratori e ricreatori, centri estivi Insegnanti, Tirocinanti, Borsisti, Stagisti, Assistenti sociali, baby sitter e badanti Con il Mod. 52 RCD è possibile inoltre assicurare tipologie di rischio simili per caratteristiche a quelle emarginate con specifica pattuizione delle parti. Durata del contratto Escludendo manifestazioni temporanee o contratti di durata inferiore all'anno emessi su richiesta dell'assicurato (p. es. tirocini di durata inferiore all'anno) il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza; il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti, mediante lettera raccomandata, entro il termine di 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. 3 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale; o la data di durata del contratto, qualora di durata inferiore all'anno. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede le seguenti coperture: RCT (Garanzia prestata per il massimale per sinistro indicato nel Mod. 50 RCD), di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 a) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi nonché alle Condizioni Speciali 1, 2, 3, 4 e 5 ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti. RCO di cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'art. 12 b) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti La garanzia RCO si intende: compresa sempreché corrisposto il relativo sovrappremio per Associazioni Volontariato, Associazioni sportive ed Impianti Sportivi (per es. campi da tennis e da bocce, campi da calcio e da rugby, piscine e palestre) o per la responsabilità civile derivante dall'organizzazione di manifestazioni temporanee compresa nel premio RCT per Asili e nidi di infanzia, istituti e scuole professionali e non, oratori e ricreatori, centri estivi non prevista per i seguenti rischi: Insegnanti, Tirocinanti, Borsisti, Stagisti, Assistenti sociali, baby sitter e badanti Anche la garanzia RCO si intende prestata per sinistro. Il massimale si intende prestato anche per periodo di assicurazione per quanto dispone la Condizione Speciale 4. L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi europei, come previsto dall'art. 13 delle Norme che regolano Pagina 1 di 4 Modello 60RCD - edizione 12/2010

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO R.C. RISCHI DIVERSI - MOD. 52 l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi. Si rimanda a quanto disposto dall'art. 191 Cod. civile comma III che trova disciplina nell'art. 1 Per le limitazioni ed esclusioni alle coperture si rinvia: a) per la RCT: all'art. 14 - Persone non considerate terzi - delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi all'art. 15 - Rischi esclusi dall'assicurazione - delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi all'art. 16 Rischi assicurabili solo con patto speciale delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi; escluso le lett. l), m) e n) alle parti evidenziate in grassetto relative delle Condizioni Speciali 1, 2, 3, 4 e 5 ed alle eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte negli allegati di polizza sottoscritte dalle parti. b) per la RCO: all'art. 12 lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi III capoverso esclusione delle malattie professionali c) per la RCT e la RCO: alle lettere l), m) e n) dell'art. 16 Rischi assicurabili solo con patto speciale La polizza prevede la presenza di: franchigia fissa Euro 250,oo per i sinistri che interessino danni a cose franchigia fissa Euro 250,oo relativamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne come previsto dalla Condizione Speciale 5. Invalidità permanente fino al 5% non indennizzabile come previsto dall'art. 12 lett. b) punto 2) eventuali ulteriori franchigie pattuite dalle parti con condizioni contrattuali specifiche Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente/Assicurato si illustra di seguito, con un esempio, il meccanismo di funzionamento della franchigia: Esempio di liquidazione indennizzo (ved. anche quanto previsto dall'art. 191 C.C. II comma): Rischio assicurato: Associazione di volontariato Massimale: Euro 1.000.000,00 Franchigia: Euro 250,00 Si verifica un sinistro danni a cose indennizzabile al terzo danneggiato a termini di polizza di Euro 1.000,00 L'ammontare dell'indennizzo spettante sarà pari ad Euro 50,00 Dichiarazione del Contraente e/o Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullita' In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e come disciplinato dall' Art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Si richiama anche l'art. 2 Altre assicurazioni, della normativa di polizza. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. e come disciplinato dall'art. 5 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e dell'assicurato come previsto dall'art. 189 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso, come disciplinato dall'art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Esempio di aggravamento del rischio: Assicurato Associazione di Volontariato Alla data della stipulazione del contratto il numero di iscritti all'associazione è pari a 100 unità. Al momento del sinistro il numero di associati è pari a 300 unità ma l'assicurato non ha comunicato la variazione alla Società né ha corrisposto il relativo premio. L'indennizzo sarà ridotto proporzionalmente Premio Escludendo manifestazioni temporanee o contratti di durata inferiore all'anno emessi su richiesta dell'assicurato (p. es. tirocini di durata inferiore all'anno) il premio di polizza è annuale. E' però consentito laddove pattuito il frazionamento in rate semestrali. Mezzi di pagamento Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati Pagina 2 di 4 Modello 60RCD - edizione 12/2010

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO R.C. RISCHI DIVERSI - MOD. 52 all'agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità; c) denaro contante per premi di importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il denaro contante potrà tuttavia essere utilizzato per il pagamento di premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. Presso le Agenzie della Sara assicurazioni abilitate è possibile il pagamento dei premi con Carta BancaSara. Alcune Agenzie possono accettare, oltre quelle sopra elencate, forme di pagamento elettronico mediante circuiti individualmente convenzionati dall'agente. Adeguamento del premio e dei massimali Il contratto è stipulato nella forma senza adeguamento automatico (Indicizzazione) dei massimali e del premio. Rivalse La polizza prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge sempreché l'assicurato stesso non eserciti tale azione. Diritto di recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Art. 8 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte governative. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. (Art. 2952 comma 3 Codice Civile). Legge applicabile Ai sensi dell'art. 180, del D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, in tal caso il diritto sostanziale applicabile in caso di controversia sarà quello della legislazione prescelta. Regime fiscale Il contratto prevede due garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione con aliquota attualmente in vigore del 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket). Altre assicurazioni Il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 C.C.. Art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente e l'assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1913 C.C. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'art. 1915 C.C. Art. delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/845254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'isvap, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 0018 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Gestione delle vertenze di danno Fatto salvo anche quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al Pagina 3 di 4 Modello 60RCD - edizione 12/2010

NOTA INFORMATIVA - PRODOTTO R.C. RISCHI DIVERSI - MOD. 52 quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale Glossario Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato. Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c. compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Attività assicurata: attività dichiarata in polizza Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula il contratto; Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali Danno contrattuale: inadempimento di una obbligazione contrattuale Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività: danni conseguenti a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose di terzi Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'assicurato Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita all'attività assicurata. Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione Impresa capogruppo (o società madre) : impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie Impresa collegata: impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogrupppo o impresa che possiede una partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa Impresa controllata: un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza Polizza: il documento che prova l'assicurazione; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'assicurato Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti o in più periodi assicurativi Società: Sara Assicurazioni Spa Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto, i periodi di carenza contrattuale ed il recesso delle parti. Sara Assicurazioni Spa e' responsabile della veridicita' e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Alessandro Santoliquido Pagina 4 di 4 Modello 60RCD - edizione 12/2010

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI Mod. 52 RCD - ED. 10/04 A S S I C U R A Z I O N I SARA asscurazioni spa Asscuratrice ufficile dell'automobile Club d'ttale Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Itala, Va RD n. 20 Capitate Socae Euro 54.65.000 f.v) IsaHone Tribunale Roma n. 94541 CCIAA Roma n. 11CO3 - C.F. 0040880583 - RIVA 00885091009 Impresa autorizzata all'eserdzio dele assicurazioni con DMCA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n 201)

Mod. 52 RCO - Ed. 10/04 (10.000) 1/05

Indice IL CONTRATTO RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI paci, 5 Definizioni 6 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 -DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Alt. 2 -ALTREASSICURAZIONI Art. 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Art. 5 -AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Art. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Art. 9 -PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE Art. 10-ONERIFISCALI Art. 11 -RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 8 8 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI pag 9 Art. 12-OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 9 Art. 13-ESTENSIONETERRITORIALE 9 Art. 14 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 9 Art. 15 -RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 9 Art. 16 - RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE. 10 Art. 1 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI 10 CONDIZIONI SPECIALI pag 11 1 - ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, CENTRI ESTIVI, ORATORI E RICREATORI 11 2 - ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE 11 3- MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO 11

CONTRATTO RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI Mod. 52 RCD - ED. 10/04

Definizioni Nel testo che segue si intendono: - per "Assicurazione": il contratto di assicurazione; - per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione; - per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione; - per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - per "Società": SARA assicurazioni spa; per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali; per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Norme che regolano l'assicurazione in generale Alt 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazone del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892,1893 e 1894 Cod. Civ.). Ari 2 - ALTRE ASSICURAZIONI Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Alt 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e dell'assicurato (art. 189 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO Art. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente e l'assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può' comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Alt 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Alt 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSI- Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Alt 5 - AGGRAVAMENTO Da RISCHIO II Contraente e l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. CURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e cosi successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo

che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto. Alt 10- ONERI FISCALI Alt 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi Art 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Art 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R.. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un' invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124. La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'inail, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli arti. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124. Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'ari-14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222. L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei tenitori di tutti i paesi europei. Art 14 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla leti a); e) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività a cui si riferisce l'assicurazione. Art. 15 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia

suscettibile di sfruttamento. Art. 16 - RISCHI ASSICURABILI SOLO CON PATTO SPECIALE L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; k) di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.183, 184,185 bis e 186 del Codice Civile. a) da furto; b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; e) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro o da lavoratori parasubordinati dipendenti dell'assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; d) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi; e) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni; g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico; i) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: I) da detenzione o impiego di esplosivi; m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); n) da amianto. Alt 1 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni Speciali Integrano le "Norme che regolano l'assicurazione" quando essa sia riferita ai rischi sottoindicati 1 - ISTITUTI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE, SCUOLE, CENTRI ESTIVI, ORATORI E RICREATORI L'assicurazione comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Gli alunni e gli iscritti sono considerati terzi tra di loro qualora ricorra la responsabilità dell'istituto contraente e/o delle persóne delle quali lo stesso debba rispondere. Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dall'assicurazione i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica. Per l'attività estema l'assicurazione è valida in quanto l'assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza. Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune. 2 - ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro. L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri. Sempre salvo patto speciale, l'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate. 3 - MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli, striscioni pubblicitari, attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate. La garanzia comprende, in deroga all'art.16 lett. e) delle "Norme", sia la responsabilità dell'assicurato per danni provocati da soggetti di cui l'assicurato stesso si awaiga nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia la responsabilità personale di coloro che collaborano alle stesse a titolo gratuito. Non sono considerati terzi i soggetti di cui al capoverso precedente, gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi, coloro che nel corso delle manifestazioni assicurate prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili. La garanzia non è operante per i rischi derivanti da: - proprietà e/o esercizio di tribune e passerelle; - manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di aeromobili, di imbarcazioni a motore e di animali; - fuochi d'artificio e gare di tiro; - responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale. 11