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Chiarimento n. 3 Disciplinare di gara art. 5 punto 5.2.1): viene richiesto di essere in possesso di almeno 2 convenzioni con impianti di smaltimento per le altre tipologie di rifiuto. Si chiede conferma che in caso di possesso dell impianto non sia necessario presentare convenzione. Si conferma che per gli impianti di smaltimento di proprietà del concorrente dovrà essere presentata solo la dichiarazione. Pubblicato il 04/02/2016 Chiarimento n. 4 Capitolato d oneri art. 6 Contenitori per rifiuti a rischio infettivo nella parte contenitori esterni dove è riportato i contenitori devono esser omologati per il trasporto di rifiuti ospedalieri a rischio infettivo secondo la normativa ADR vigente. Si chiede conferma che i certificati ADR, rilasciati da autorità straniere regolarmente autorizzate, siano ricompresi tra la documentazione che costituisce eccezione a essere prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana Trattandosi di certificazione, verrà accettata la presentazione dei certificati ADR in lingua straniera rilasciati da autorità straniere autorizzate, se accompagnati da autodichiarazione di copia conforme all originale riportante gli estremi di detti certificati. Pubblicato il 05/02/2016 Chiarimento n. 5 All articolo 7 modalità di gestione della raccolta differenziata - Capitolato D Oneri (pagina 10/22) sono indicati i rifiuti CER oggetto di raccolta differenziata ovvero 150101-150102-150103-150104-150107-200101 e 200307. Tali CER non sono però presenti all interno dell Allegato F Modello di offerta economica, né fra i codici CER per i quali occorre formulare offerta economica, né fra i codici CER occasionalmente da smaltire la cui offerta economica non sarà oggetto di valutazione ai fini dell aggiudicazione. Si chiede pertanto di sapere se tali codici CER debbano essere quotati in offerta economica e se tali quotazioni saranno oggetto di valutazione ai fini dell aggiudicazione. Il CER 200307 è presente nell Allegato F Modello di offerta economica, fra i codici CER per i quali occorre formulare offerta economica. Il costo del servizio richiesto per gli altri codici indicati all art. 7 del Capitolato di gara relativi alla raccolta differenziata, è a carico dell appaltatore e, quindi, da intendersi ricompreso nelle tariffe offerte per i codici CER indicati nell offerta economica. Chiarimento n. 6 Articolo 16 Contenuto della Busta A Documentazione Amministrativa Disciplinare di Gara (pagine 22-23/35) - Si chiede di confermare che, ai fini della documentazione da inserire nella busta A Documentazione Amministrativa, sia sufficiente la dichiarazione di essere in possesso di n. 3 convenzioni con impianti di termodistruzione per lo smaltimento dei rifiuti a rischio infettivo (CER 180103*) unitamente alle lettere di accettazione contenenti l impegno del titolare dell impianto ad accettare i rifiuti prodotti dalla Stazione Appaltante e di essere in possesso di almeno 2 convenzioni con impianti di smaltimento per le altre tipologie di rifiuti, senza necessità di allegare tale documentazione. Si conferma quanto indicato al punto 16.4 del disciplinare di gara; il concorrente deve presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e Tutte le dichiarazioni previste dal paragrafo 16.4 sono contenute all interno del modello 3 allegato alla Pag. 2 a 6

documentazione di gara. Chiarimento n. 7 Articolo 4 Descrizione del servizio - Capitolato d oneri (pagina 4/22) - In merito alle analisi da effettuare per la classificazione dei rifiuti, considerato il loro costo, sicuramente non trascurabile, ai fini di una corretta e puntuale formulazione dell offerta si chiede di fissare un limite quantitativo delle analisi che debbano essere comprese nel prezzo di offerta. Si conferma che la spesa per le eventuali analisi di laboratorio per conoscere la esatta classificazione chimica dei rifiuti saranno a carico dell aggiudicatario. Al fine della valutazione della spesa si comunica che nell anno 2015 sono state effettuate n. 5 analisi. Chiarimento n. 8 Articolo 5 Frequenze dei ritiri - Capitolato d'oneri (pagina 6/22) - In merito alle frequenze indicate di ritiro dei rifiuti si chiede di meglio specificare quando ci si riferisca alle attività di raccolta interna dai singoli reparti ospedalieri e quando alle attività di trasporto a smaltimento. Inoltre si chiede se le frequenze indicate debbano essere rispettate per tutti gli insediamenti dell AOU. Le frequenze indicate all art. 5 sono riferite alla raccolta interna nelle strutture aziendali. Per la frequenza di ritiro dei rifiuti presso la base elisoccorso di Fabriano, saranno presi specifici accordi con l aggiudicatario. Chiarimento n. 9 Articolo 6 Caratteristiche particolari dei contenitori di alcune tipologie di rifiuti Capitolato d oneri (pagine 8-9/22) - Si chiede la possibilità di proporre contenitori riutilizzabili anche per le tipologie di rifiuto diverse da quelle a rischio infettivo (ad esclusione dei contenitori utilizzati nei reparti di malattie infettive) qualora l impresa partecipante disponga di impianti idonei per la sanificazione dei contenitori utilizzati che ne consentano il riutilizzo/recupero. Si confermano le disposizioni del capitolato d oneri Chiarimento n. 10 Articolo 6 Caratteristiche particolari dei contenitori di alcune tipologie di rifiuti Capitolato d oneri (pagina 7/22) - Considerato che, l articolo 8 del DPR 254/03 consente l utilizzo di imballaggi rigidi esterni per la raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo riutilizzabili previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d uso, si chiede di precisare se l indicazione di pagina 7/22 nel caso siano recuperabili devono essere facilmente lavabili, disinfettati e sterilizzabili, il processo di sanificazione deve essere certificato da un ente accreditato debba intendersi come nel caso siano recuperabili devono essere facilmente lavabili, disinfettati e/o sterilizzabili, il processo di sanificazione deve essere certificato da un ente accreditato. Si conferma l interpretazione sulla base di quanto disposto dall art. 8 del DPR 254/03 secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso. Chiarimento n. 11 Viene richiesto: 1) L eliminazione del requisito che richiede il possesso di n. 3 convenzioni con impianti di termodistruzione per lo smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo dotati al proprio interno di impianto di lavaggio/disinfezione dei contenitori nonchè l'eliminazione del requisito che richiede il possesso di n. 3 convenzioni con impianti per tutte le altre tipologie di rifiuto [tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo il CER 18.01.08* (farmaci citotossici e citostatici) ed il CER 18.01.09 (farmaci scaduti)] che necessitano di termodistruzione (Requisiti di Partecipazione, paragrafo 5.2.1, sub 5, pagina 6). Tali richieste risultano, infatti, assolutamente sproporzionate rispetto ai quantitativi di rifiuti oggetto di gara ed all importo a base d asta e, se si considera che gli impianti di termodistruzione sono notoriamente presenti nel territorio Pag. 3 a 6

nazionale in numero molto esiguo e in modo ancor più esiguo quelli dotati di impianto di lavaggio, finiscono per concretizzarsi in un indebita ed immotivata limitazione della concorrenza che impedisce la partecipazione a soggetti dotati di requisiti sempre risultati assolutamente adeguati e sufficienti per la partecipazione a gare di importi ben più rilevanti. A nulla vale l affermazione contenuta nel Disciplinare secondo la quale i requisiti di partecipazione di cui ai punti 6 e 7, convenzione con più inceneritori, rappresentano per questa Stazione appaltante una garanzia imprescindibile nella gestione rifiuti in quanto impedisce che, per vari motivi, es. guasti all inceneritore o manutenzione con fermo impianto, si possano accumulare rifiuti presso l Ospedale magari con superamento dei termini di legge per lo stazionamento dei rifiuti nella sede di produzione, in quanto in contrasto con la realtà dei fatti, prima ancora che con la normativa vigente e con gli indirizzi dell ANAC, visto che in appalti aventi il medesimo oggetto relativi a quantitativi di rifiuti ben più rilevanti, in cui è stata richiesta la disponibilità di un minor numero di impianti, non si sono mai realizzati tali paventati rischi. 2) L inserimento del trattamento tramite sterilizzazione come modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, cosi come previsto dalla normativa vigente. Infatti, il D.P.R. 254/2003 prevede espressamente che i rifiuti speciali a rischio infettivo possono essere avviati in impianti di sterilizzazione, in quanto impianti di smaltimento autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/1997, oggi D.Lgs. 152/2006. L art. 183 comma 1, lett. Z del D.Lgs. 152/2006 definisce quale smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L All. B alla Parte IV del presente Decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni smaltimento. Tra le operazioni di smaltimento ricomprese nell elenco di cui all All. B della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 vi è l operazione D9 definita come trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. Ebbene, la sterilizzazione di rifiuti è classificata come operazione di smaltimento D9 e, ai fini della partecipazione a gare aventi ad oggetto lo smaltimento di rifiuti sanitari a rischio infettivo, è sempre equiparata alla termodistruzione. Evidenziamo anche che, sia con riferimento alla tipologia che al numero degli impianti richiesti, tali disposizioni risultano in contrasto con quanto stabilito dall Autorità Nazionale Anticorruzione che, in aderenza ad un ormai consolidata giurisprudenza, nella Determinazione n.4 del 10/10/2012 al punto 2.2 rubricato Requisiti speciali di partecipazione precisa che: Le stazioni appaltanti, anche nel mutato quadro normativo, fatto salvo quanto più oltre precisato in relazione agli appalti di lavori pubblici, individuano quali requisiti speciali di partecipazione devono possedere i candidati o i concorrenti, tenendo conto della natura del contratto ed in modo proporzionato al valore dello stesso; in ogni caso, detti requisiti non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici ovvero lesivi della concorrenza. punto 1) si confermano le motivazioni, già esplicitate nel disciplinare di gara, relative alla richiesta di 3 convenzioni; punto 2) nell articolo 4 del capitolato d oneri viene richiesto l utilizzo di impianti destinati allo smaltimento e recupero nelle modalità previste dalla normativa vigente; in quest ultima viene ricompresa anche la modalità di trattamento tramite impianti di sterilizzazione. Pubblicato il 17/02/2016 Si informa che i termini previsti dal Bando di gara sono stati prorogati come segue: Termine per il ricevimento delle offerte - anziché: 01/03/2016 Ora: 13:00 leggi: 15/03/2016 Ora: 13:00 Modalità di apertura delle offerte - anziché: 02/03/2016 Ora: 09:00 leggi: 23/03/2016 Ora: 09:00 Il termine del 12.02.2016, di cui al punto 7.4 del disciplinare di gara, per effettuare il sopralluogo è stato prorogato al 01/03/2016. Il termine delle ore 13:00 del 15/02/2016, di cui al punto 8.1 del disciplinare di gara, entro cui far pervenire richieste di chiarimenti è stato prorogato alle ore 13:00 del 01/03/2016. Il termine del 17/02/2016 di cui al punto 8.2 del disciplinare di gara entro cui saranno pubblicate le risposte ai chiarimenti è stato prorogato al 04/03/2016. Pertanto le date indicate agli art. 7, 8 e 19 del Disciplinare di gara pubblicato si intendono rettificate come sopra indicato. Pag. 4 a 6

Chiarimento n. 12 Riferimento al chiarimento n. 8 l Articolo 5 Frequenze dei ritiri - Capitolato d'oneri dispone che, per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, debbano essere previsti almeno 3 ritiri a settimana. Considerato che durante i sopralluoghi ci è stata confermata l esigenza di continuare con l attuale organizzazione, che prevede ritiri giornalieri, dal lunedì al sabato, siamo a chiedere urgenti chiarimenti in merito. Si conferma che le frequenze di ritiri indicate all art. 5 del capitolato si riferiscono alla raccolta interna nelle strutture aziendali e, in merito alla frequenza del ritiro dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, si precisa quanto segue: viene effettuato almeno 3 volte ogni settimana per la gran parte dei reparti viene effettuato tutti i giorni per i reparti in cui è presente una maggiore produzione di rifiuti PRI; in particolare: reparti chirurgici, terapie intensive, blocco operatorio, reparti del dipartimento cardiovascolare, malattie infettive Pubblicato il 24/02/2016 Chiarimento n. 13 Durante il sopralluogo abbiamo preso visione delle attrezzature e dei contenitori attualmente utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani e differenziabili. In particolare abbiamo potuto constatare che, presso l Ospedale Torrette, Ancona Ambiente (soggetto che gestisce in privativa comunale il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani) attualmente fornisce n. 2 compattatori (per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e della carta), oltre a numerosi cassonetti stradali per la raccolta di carta, plastica e rifiuti indifferenziati. In merito a quanto sopra siamo a chiedere conferma: 1. che lo smaltimento di alcuni rifiuti differenziabili (plastica e vetro) sarà affidato alla ditta aggiudicataria, rimanendo in capo al gestore Ancona Ambiente come avviene adesso e come è stato verificato in sede di sopralluogo la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli altri rifiuti differenziabili (carta, imballaggi metallici, legno, ingombranti); 2. che la ditta aggiudicataria dovrà, di conseguenza fornire il relativo press container (per la plastica) oltre ai cassonetti stradali (per l Ospedale Torrette n. 4 per la plastica); all attuale gestore rimarrà la fornitura dei press-container per la raccolta della carta e dei rifiuti solidi urbani e tutti i restanti cassonetti. Si confermano le modalità di esecuzione attuali come rilevate dai concorrenti in sede di sopralluogo e come indicato ai punti 1 e 2 della richiesta di chiarimenti. Chiarimento n. 14 In riferimento quanto previsto all art. 17 Offerta Tecnica in cui viene richiesto che l offerta tecnica deve essere idoneamente sottoscritta, vista la probabile corposità della documentazione, si chiede conferma che l obbligo di sottoscrizione possa essere limitato alla sola relazione, escludendo gli allegati. Come previsto dall art. 17 del disciplinare di gara l offerta tecnica deve essere idoneamente sottoscritta a pena di esclusione; è da considerare idonea la sottoscrizione in calce della medesima Pubblicato il 04/03/2016 Precisazione in ordine al chiarimento n. 13 pubblicato in data 04/03/2016 L aggiudicatario della presente gara, come espressamente indicato all art. 1 del capitolato d oneri, dovrà provvedere a tutte le operazioni di raccolta, trasporto, smaltimento o recupero di energia e di materia (per le sole tipologie per cui esso è previsto) di tutte le tipologie di rifiuti prodotti dalla stazione appaltante indicate nello stesso articolo, in proprio o mediante subappalto nei limiti previsti e con oneri esclusivamente a proprio carico. Pag. 5 a 6

L utilizzo di Ancona Ambiente da parte dell attuale appaltatore per alcuni servizi previsti dal capitolato, avviene in regime di subappalto con oneri a carico dell appaltatore. In ordine alla raccolta differenziata, la disposizione dell art. 7 del capitolato d oneri di attenersi alle modalità attualmente in essere, è riferita alle modalità esecutive e non al soggetto esecutore che rimane esclusivamente l aggiudicatario del presente appalto, salva la possibilità di subappalto prevista dalla norma. Diverso è, invece, l utilizzo di Ancona Ambiente in quanto gestore del servizio pubblico per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, per i quali l art. 4 del capitolato d oneri prevede a carico dell aggiudicatario del presente appalto il ritiro dalla zona di carico/scarico dei contenitori e trasferimento presso l area ecologica e il trasferimento nel rispetto delle normative vigenti dei rifiuti indifferenziati dall isola ecologica al punto che il gestore del servizio pubblico (Ancona Ambiente ndr) per il ritiro degli stessi vorrà individuare, senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante. Si informa che i termini previsti dal Bando di gara sono stati prorogati come segue: Termine per il ricevimento delle offerte - anziché: 15/03/2016 Ora: 13:00 leggi: 23/03/2016 Ora: 13:00 Modalità di apertura delle offerte - anziché: 23/03/2016 Ora: 09:00 leggi: 31/03/2016 Ora: 09:00 Presentazione offerte a seguito proroga termine di scadenza per la presentazione A seguito della proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, si informa che eventuali plichi già inviati potranno essere sostituiti dai concorrenti con le stesse modalità di invio previste dal disciplinare di gara. Pubblicato il 11/03/2016 Pag. 6 a 6