Allegato 1 al Decreto n. del pag. 1/5

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giunta regionale Allegato 1 al Decreto n. del pag. 1/5 BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI Requisiti strutturali degli allevamenti I locali di allevamento (capannoni) debbono avere: - pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione ad eccezione dei parchetti esterni; - pareti e soffitti pulibili; - attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili; - efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni. I capannoni devono altresì essere dotati di chiusure adeguate. 1. Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di: a) barriere all ingresso idonee ad evitare l ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); b) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all apertura del capannone;. c) per i nuovi fabbricati destinati all allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall esterno della recinzione; d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita; e) le aree di stoccaggio dei materiali d uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette; f) all entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei; g) le attrezzature d allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita; h) deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni; i) deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti. 2. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive. 3. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenute al presente decreto, saranno stabiliti, a seguito di sopralluogo, dal Servizio Veterinario competente per territorio.

Allegato 1 al Decreto n. del pag. 2/5 Norme di conduzione 1) È fatto obbligo al detentore dell allevamento di: a. vietare l ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili, e comunque obbligandoli all uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati, b. dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento, c. consentire l accesso, all area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all attività di allevamento e previa accurata disinfezione all ingresso in azienda, d. tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi, e. predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi, f. vietare al personale di detenere volatili propri. 2) Per l imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile. 3) Il detentore deve verificare tramite l apposita scheda l avvenuta disinfezione dell automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. 4) Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. 5) Il Servizio Veterinario competente per territorio potrà autorizzare l accasamento nello stesso allevamento di tacchini da carne, sia maschi che femmine, alle seguenti condizioni: a. a esclusione del territorio della provincia di Verona situata a sud dell autostrada A4, tutta la restante parte del territorio regionale può essere accasata a sessi misti nel rispetto delle regole di cui al presente provvedimento; b. gli accasamenti a sessi misti potranno essere autorizzati esclusivamente a condizione che sull area da accasare non sia in atto un piano di vaccinazione nei confronti dell influenza aviaria e che la situazione epidemiologica risulti favorevole; c. per consentire gli accasamenti a sessi misti dovranno essere verificate da parte dei Servizi Veterinari delle ASL la presenza dei requisiti di biosicurezza. A tal proposito verrà tenuta in considerazione, per quanto possibile, la classificazione sanitaria delle Aziende sulla base dell attività di valutazione dello stato manageriale, strutturale e sanitario dell'allevamento di tacchini effettuata dai Veterinari ufficiali in collaborazione con il CREV; d. nel caso in cui non fossero presenti microaree omogenee dovrà essere prevista l attivazione delle aree omogenee dinamiche, per l accasamento a sessi misti, in quanto tale procedura risulta essere un prerequisito per assicurare un livello sanitario di base, infatti il carico sincrono per il macello, garantendo un sufficiente vuoto biologico

Allegato 1 al Decreto n. del pag. 3/5 in zone rilevanti dal punto di vista epidemiologico, rappresenta una misura importante nella prevenzione delle malattie infettive; e. le aree omogenee dinamiche sono riportate nell allegato C al presente provvedimento; f. si ritiene inoltre necessario stilare un elenco positivo di allevamenti che, per le caratteristiche epidemiologiche e per la particolare localizzazione, potranno accasare a sessi misti senza essere collocate in aree omogenee, ma garantendo comunque i controlli sanitari previsti ai successivi punti. Gli allevamenti che non ricadono in aree omogenee sono presenti nell allegato D al presente provvedimento; g. per quanto riguarda gli impianti di macellazione e lavorazione delle carni si ritengono valide e efficaci le linee guida di cui all allegato B al presente documento; h. per l invio agli impianti di macellazione, oltre a quanto disposto al precedente punto g., le operazioni di carico di tacchini femmine all interno delle microaree omogenee dovranno essere effettuate con automezzi dedicati che fino alla conclusione dell attività suddetta potranno essere utilizzati esclusivamente all interno dell area. In deroga potranno essere effettuati carichi, con gli stessi automezzi, a condizione che all interno dell area il carico sia effettuato in un allevamento a fine ciclo di tacchini e fuori della stessa si effettuino esclusivamente carichi a fine ciclo di broiler. Le Ditte dovranno presentare al Servizio veterinario competente per l allevamento, un programma formalizzato per quanto attiene l utilizzo degli automezzi per il carico degli animali; i. il titolare dell azienda e il proprietario degli animali dovranno garantire una corretta gestione delle squadre di carico degli animali, tale personale dovrà essere identificato e annotato sui registri aziendali e per tutto il periodo di carico non potrà effettuare attività in allevamenti fuori dall area medesima. Il titolare dell azienda dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, il rispetto della procedura sopra riportata, compilando e firmando la dichiarazione riportata nell allegato E al presente provvedimento; j. per quanto riguarda i controlli sugli animali i Servizi veterinari delle Az-ULSS trascorsi 20 giorni dall inizio del carico delle femmine, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali; k. per quanto riguarda il carico delle femmine all interno di un singolo allevamento, questo dovrà essere completato nell arco massimo di una settimana lavorativa; l. i maschi dovranno essere avviati al macello, come già attualmente avviene, entro 10 giorni dall inizio del carico, all interno di un singolo allevamento; m. sia per i maschi che per le femmine, all interno della microarea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti, dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni. n. per il territorio della provincia di Verona situata a sud dell autostrada A4 potranno essere autorizzate le microaree presenti nell allegato F al presente provvedimento. o. L autorizzazione all accasamento a sessi misti è condizionata alla stretta osservanza delle disposizioni sopraelencate, nel caso in cui la gestione delle microaree non corrisponda ai dettami indicati i Servizi Veterinari non saranno autorizzati a concedere tali deroghe. p. Le aree omogenee a sessi separati sono riportate nell allegato G al presente provvedimento. q. Tutte le aree omogenee della Regione del Veneto sono riportate nella mappa di cui all allegato H al presente provvedimento.

Allegato 1 al Decreto n. del pag. 4/5 6) Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo è consentito esclusivamente l accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio. 7) Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, in cui non sono allevati tacchini da carne, dopo la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali di biosicurezza sopra descritti, è consentito il carico degli animali, per l invio al macello, in più soluzioni. Pulizie e disinfezioni 1. Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali. 2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l anno. 3. L immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto. Dal giorno di svuotamento dell allevamento a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno: - 14 giorni: per i polli da carne; - 21 giorni: per i tacchini e le anatre destinati alla produzione di carne; per i riproduttori in fase pollastra. Il vuoto sanitario minimo da effettuare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente: - 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinati alla produzione di carne; - 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole); - 14 giorni per la selvaggina da penna; - 8 giorni per le aziende di svezzamento. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un vuoto sanitario di almeno 3 gg dell intero allevamento o dell unità epidemiologica, nel caso di animali da carne, e delle unità produttive per le altre tipologie. Animali morti 1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all esterno del perimetro dell area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno, a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate; 2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere inviati a stabilimenti autorizzati ad alto rischio, ai sensi della vigente normativa in materia, accompagnati da certificazione veterinaria;

Allegato 1 al Decreto n. del pag. 5/5 3. In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di: mortalità eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive sempre e comunque previa certificazione veterinaria; allevamenti con superficie dei locali superiore ai 10.000 mq., allevamenti a ciclo lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così pure gli svezzatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese. 4. Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati. Gestione delle lettiere 1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate. 2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa. Verifiche Il Servizio veterinario dell'azienda U.L.S.S., nell'ambito dell'attività di controllo, è incaricato della verifica dei requisiti strutturali e gestionali di quanto sopra espresso.