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Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione Nota Informativa Pag. 3 Disposizioni Generali Pag. 9 Disposizioni Speciali Pag. 11 Regolamento della Gestione Pag. 12 pagina 1

pagina 2

Terminologia 1) Compagnia: l impresa assicuratrice; 2) Contraente: chi stipula il contratto con la Compagnia; 3) Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto; 4) Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate; 5) Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Compagnia; 6) Riserva matematica: l importo accantonato dalla Compagnia per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. NOTA INFORMATIVA L informativa precontrattuale e quella in corso di contratto, relative alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall ISVAP e deve essere letta interamente prima della sottoscrizione del contratto. La presente NOTA INFORMATIVA non soggetta a preventivo controllo dell ISVAP si prefigge lo scopo di: - contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita denominato BUSSOLA REDDITO, contrassegnato con il cod. 69R2, a prestazioni rivalutabili, collegato alla Gestione Speciale "MPV12" che la Compagnia ha appositamente istituito; - fornire tutte le informazioni preliminari, necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA La denominazione sociale della Compagnia è Montepaschi Vita S.p.A. ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma. La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 1. DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DENOMINATO BUSSOLA REDDITO E CONTRASSEGNATO CON IL COD. 69R2. Bussola Reddito è un contratto di assicurazione sulla vita di durata predeterminata che, a fronte del versamento di un premio unico, prevede le seguenti prestazioni: - in caso di sopravvivenza dell Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza (ivi compresa la scadenza), la liquidazione di un importo determinato con le modalità indicate al punto 5; - in caso di morte dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la liquidazione di un importo determinato con le modalità indicate al punto 6. 2. DURATA DEL CONTRATTO La durata dell assicurazione è fissata in 10 anni. 3. MODALITÀ E DURATA DI VERSAMENTO DEI PREMI E previsto il pagamento di un premio unico, alla stipula del contratto, versato mediante addebito automatico sul conto corrente bancario, previa autorizzazione oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia. 4. INFORMAZIONI SUI PREMI. SPESE O CARICAMENTI Sul premio unico versato gravano spese in misura fissa pari a 50. 5. PRESTAZIONE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA In caso di sopravvivenza dell Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza (ivi compresa la scadenza) la Compagnia liquiderà un importo pari al prodotto del premio unico versato, netto delle spese indicate al punto 4, per il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto dalla Compagnia stessa. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è ottenuto sottraendo l 1,65% dal rendimento finanziario, realizzato dalla gestione speciale MPV12 il secondo mese antecedente l anniversario di polizza. Viene comunque garantito un tasso annuo minimo di rivalutazione dell 1,50%. pagina 3

La liquidazione delle somme è eseguita al netto di un costo fisso di 10. Alla scadenza del contratto, vivente l Assicurato, sarà pagato un ulteriore importo pari al premio versato, netto delle spese indicate al punto 4. 6. PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al premio unico versato, netto delle spese indicate al punto 4, maggiorato degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi dall ultimo anniversario di polizza, precedente il decesso dell Assicurato, alla data del decesso stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto, ai sensi del precedente punto 5, il secondo mese antecedente quello del decesso. Il capitale così determinato sarà maggiorato di un capitale aggiuntivo pari all 1% ovvero all 1 del premio versato, netto delle spese indicate al punto 4, per Assicurati aventi alla stipula del contratto, rispettivamente età inferiore o uguale, ovvero superiore a 75 anni. Il predetto capitale aggiuntivo non potrà comunque essere superiore a 10.000. La Compagnia recupererà, in fase di liquidazione, gli eventuali importi già liquidati, in base a quanto previsto al punto 5, a seguito di comunicazioni tardive inoltrate alla Compagnia stessa relative al decesso dell Assicurato. 7. MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il contratto si risolve: - per esplicita richiesta del Contraente (riscatto); - per morte dell Assicurato; - alla prevista scadenza contrattuale. Le richieste di pagamento devono essere inoltrate alla Compagnia, corredate della documentazione prevista all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia, fatto salvo quanto previsto all Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, effettua i pagamenti entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Si ricorda che il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. 8. INDICAZIONE DEI VALORI DI RISCATTO I tempi e le modalità di liquidazione del valore di riscatto sono contrattualmente definiti e garantiti. Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato in qualsiasi istante. Il valore di riscatto è pari al premio unico versato, netto delle spese indicate al punto 4, maggiorato degli interessi maturati sul premio unico stesso, netto di spese, calcolati per il numero di giorni trascorsi dall ultimo anniversario di polizza alla data di richiesta del riscatto stesso, in base al tasso di rivalutazione riconosciuto, ai sensi del precedente punto 5, il secondo mese antecedente quello della richiesta. Sul valore di riscatto così determinato viene applicata una penale del 2% ovvero dell 1% nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inoltrata rispettivamente entro il primo o il secondo anniversario di polizza. Nelle tabelle allegate sono riportati i valori di riscatto determinati per ciascuno degli anni indicati con riferimento agli esempi ed alle ipotesi ivi considerate. 9. INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE OBBLIGAZIONI NEI CONTRATTI A CAPITALE VARIABILE La Compagnia ha istituito una speciale gestione patrimoniale, separata dalle altre attività denominata "MPV12", disciplinata da apposito regolamento. Nella predetta gestione affluiscono le somme corrispondenti ai premi, netti di spese, incassati dalla Compagnia ed impiegati nelle attività previste dalla legge. La gestione speciale "MPV12" viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione Contabile iscritta all'albo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31/03/1975 n. 136 che attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. Il Contraente può richiedere il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono il Fondo "MPV12". 10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma. pagina 4

Il contratto si considera concluso il terzo giorno lavorativo successivo a quello di sottoscrizione della proposta, quando a tale data sia stato versato alla Compagnia il premio pattuito. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe la Parti contraenti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. 11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione con lettera raccomandata. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia. 12. INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Alla predetta differenza saranno apportati opportuni elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione (cosiddetto equalizzatore). Gli elementi di rettifica sono stabiliti dal Ministero delle Finanze. In caso di morte dell Assicurato, il capitale corrisposto agli aventi diritto, è esente da IRPEF e non concorre alla formazione dell asse ereditario ai fini dell imposta di successione. I capitali percepiti nell esercizio di attività commerciali (corrisposti dalla Compagnia al lordo degli oneri fiscali) concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati. Sulla parte di premio destinata alla copertura del rischio di morte ed entro il limite massimo di euro 1.291,14 è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% della parte di premio di cui sopra. 13. RECLAMI L ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21 - è l organo competente ad esaminare eventuali reclami che potranno essere anche inoltrati direttamente alla Compagnia. 14. LEGISLAZIONE APPLICABILE Al contratto si applica la legge italiana. 15. LINGUA UTILIZZABILE. Il contratto viene redatto in lingua italiana. pagina 5

pagina 6

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO 16. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA La Compagnia comunicherà per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai seguenti elementi: - denominazione sociale; - forma giuridica; - indirizzo della sede sociale; - indirizzo della dipendenza o della Agenzia presso la quale il contratto è stato concluso o risulta gestito. 17. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO La Compagnia fornirà per iscritto, al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti, in caso di modificazioni delle norme contrattuali, oppure di variazioni nella legislazione ad esso applicabile. 18. INFORMAZIONI SULLA RIVALUTAZIONE DEL CONTRATTO Ad ogni anniversario di polizza la Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente la misura del capitale da liquidare per effetto della rivalutazione del premio versato. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Montepaschi Vita S.p.A. Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma - la Compagnia fornirà sollecitamente e comunque non oltre i 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l informazione relativa al valore di riscatto maturato. pagina 7

IPOTESI DI SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO Età Assicurato: 55 anni Tassi di rendimento: 4,0%; 6,0% Durata: 10 anni Decorrenza: 01/01/2002 Premio: Euro 50.050,00 (di cui spese per Euro 50) Premio investito: Euro 50.000,00 CAPITALE CASO MORTE (*) VALORE DI RISCATTO (*) ANNO ipotesi ISVAP ipotesi ISVAP 4,0% 6% 4,0% 6% TASSO RIV.NE 2,35% TASSO RIV.NE 4,35% TASSO RIV.NE 2,35% TASSO RIV.NE 4,35% Euro Euro Euro Euro 1 50.500,00 50.500,00 49.000,00 49.000,00 2 50.500,00 50.500,00 49.500,00 49.500,00 3 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 4 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 5 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 6 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 7 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 8 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 9 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 10 50.500,00 50.500,00 50.000,00 50.000,00 IMPORTI LIQUIDATI A OGNI RICORRENZA ANNUALE (**) 1.165,00 2.165,00 CAPITALE ASSICURATO A SCADENZA 50.000,00 50.000,00 CAPITALE MINIMO ASSICURATO A SCADENZA 50.000,00 50.000,00 (*) gli importi sono conteggiati un istante dopo il pagamento degli importi liquidati ad ogni ricorrenza annuale (**) compresa la scadenza ed al netto della cifra fissa di euro 10. IL CONTRAENTE HA DIRITTO ALLA PERSONALIZZAZIONE DEL PRESENTE PROSPETTO E/O A RICHIEDERE CHIARIMEN- TI ALL INTERMEDIARIO IN MERITO A DIVERSI RISULTATI CONSEGUIBILI IN RELAZIONE A DIVERSE ARTICOLAZIONI DEL PREMIO O DI ALTRI ELEMENTI. N.B. - L operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica; come si evince dalla tabella sovrastante, il recupero del premio versato potrebbe non verificarsi. - Le prestazioni indicate in tabella sono indipendenti dal sesso dell Assicurato. - I valori di riscatto, calcolati a ciascun anniversario di polizza, gli importi liquidabili annualmente ed il capitale a scadenza sono esposti in tabella al lordo di oneri fiscali. pagina 8

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del contratto Il presente contratto prevede la corresponsione di un capitale, determinato in base a quanto previsto all Art. 12, ad ogni ricorrenza annuale di polizza se l Assicurato sarà allora in vita, ovvero la corresponsione di un capitale, determinato in base a quanto previsto all Art. 13 in caso di sua premorienza. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato Le dichiarazioni del Contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete. Art. 3 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l accettazione della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data del pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta. L assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso. Art. 4 - Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. Art. 5 - Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può dare in pegno il credito derivante dal contratto stesso, ovvero vincolarne le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia ne ha avuto conoscenza mediante comunicazione scritta. In tale momento la Compagnia deve effettuare la relativa annotazione sull'originale della polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto, prestito o anticipazione richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario. In conformità a quanto disposto dall art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto. Art. 7 - Pagamenti della Compagnia Le richieste di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere necessariamente accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i pagamenti (ad esclusione di quelli previsti al primo capoverso dell Art. 12) devono essere consegnati l originale della polizza ed eventuali appendici. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato debbono inoltre consegnarsi: a) il certificato di morte; b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avvenuto senza lasciare testamento, con l indicazione (se del caso) degli eredi legittimi; d) certificato di esistenza in vita dei Beneficiari; e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età, con l indicazione della persona designata alla riscospagina 9

R E D D I T O R E D D I T O sione. La documentazione di cui ai punti d) ed e) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso di scadenza. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria. Verificatasi la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro venti giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario. Art. 8 - Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto. Art. 9 - Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9-00128 Roma. Il recesso ha l effetto di liberare entrambe la Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Art. 10 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto. pagina 10

DISPOSIZIONI SPECIALI Art. 11 - Durata, premi e spese Il contratto ha una durata di anni 10 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamento di un premio unico, che può essere versato mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia. Sul premio unico gravano spese in misura fissa pari a 50. Art. 12 - Prestazione in caso di vita In caso di sopravvivenza dell Assicurato a ciascuna ricorrenza annuale di polizza (ivi compresa la scadenza) sarà liquidato un importo pari al prodotto del premio unico versato, netto delle spese indicate all Art. 11, per il tasso annuo di rivalutazione determinato ai sensi del successivo Art. 14, il secondo mese antecedente la ricorrenza annuale stessa. Alla scadenza del contratto, vivente l assicurato, sarà pagato un ulteriore importo pari al premio versato, netto delle spese indicate all Art. 11. La liquidazione delle somme di cui al primo capoverso del presente articolo sarà eseguita, dietro prelievo di un costo fisso di 10, entro il giorno 10 del mese successivo a quello della ricorrenza annuale di polizza. Art. 13 - Prestazione in caso di morte In caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi diritto un capitale pari al premio unico versato, netto delle spese indicate all Art. 11, maggiorato degli interessi calcolati per il numero di giorni trascorsi fra l ultimo anniversario di polizza, antecedente il decesso dell Assicurato, e la data del decesso stesso, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione determinato, ai sensi del successivo Art. 14, il secondo mese antecedente quello del decesso. Detto capitale sarà maggiorato di un ulteriore importo pari all 1% ovvero all 1 del premio versato, netto delle spese indicate all Art. 11, per Assicurati aventi alla stipula del contratto, rispettivamente età inferiore o uguale, ovvero superiore a 75 anni. Il predetto capitale aggiuntivo non potrà comunque essere superiore a 10.000. Art. 14 - Rivalutazione Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto è ottenuto sottraendo l aliquota dell 1,65% dal rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione speciale MPV12. Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dell 1,50%. Art. 15 - Riscatto Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato in qualsiasi istante. Il valore di riscatto è pari al premio unico versato, netto delle spese indicate all Art. 11, maggiorato degli interessi, calcolati per il numero di giorni intercorsi dall ultimo anniversario di polizza, alla data di richiesta del riscatto, in base al tasso giornaliero equivalente al tasso annuo di rivalutazione riconosciuto il secondo mese antecedente quello della richiesta stessa. Sul valore di riscatto come sopra determinato, viene applicata una penale del 2% ovvero dell 1% nel caso in cui la richiesta di riscatto venga ricevuta dalla Compagnia rispettivamente entro il primo o il secondo anniversario di polizza. Art. 16 - Prestiti La polizza non prevede la concessione di prestiti. pagina 11

R E D D I T O R E D D I T O REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "MPV12" 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della MONTEPA- SCHI VITA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "MPV12" ed indicata, nel seguito, con la sigla "MPV12". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della "MPV12". La GESTIONE SPECIALE MPV12 è conforme alle norme stabilite dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987 e si adeguerà ad eventuali sue disposizioni successive. 2. La gestione della "MPV12" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al DPR 31/03/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della stessa al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "MPV12", il rendimento di "MPV12" e l adeguatezza del valore delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio di "MPV12" da sottoporre a certificazione sarà quello relativo all anno solare. 3. All inizio di ogni mese viene determinato il rendimento di "MPV12" realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti rapportando il risultato finanziario di MPV12 al valore medio degli investimenti. Per risultato finanziario della gestione "MPV12" si devono intendere i proventi finanziari, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "MPV12" e cioè: al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "MPV12", per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo considerato degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo considerato di ogni altra attività conferita nella gestione stessa. La consistenza media nel periodo considerato dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "MPV12". 4. La Compagnia si riserva di apportare al punto 3, quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modificazioni nell'attuale legislazione fiscale. Roma, luglio 2002 Montepaschi Vita SpA UFFICIO ENTRATE ROMA 1 M O N T E PA S C H s p a I V I TA MONTEPASCHI VITA S.p.A. - SEDE E DIREZIONE GENERALE: VIA ALDO FABRIZI, 9-00128 ROMA - ITALIA - TEL. 06/50870.1 - FAX 06/50870295 www.mpv.it - e-mail: mpvita@mpv.it - CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA 01075910586 PARTITA IVA 00959221003 - CAP. SOC. 150.000.000 i.v. - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DEL 24/7/1974 (G. U. 8/8/1974 N. 208). pagina 12