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INCA INFORMA Quindicinale di informazione previdenziale a cura dell INCA- CGIL Bergamo http://www.cgil.bergamo.it/sito_inca/index.htm 14 Giugno 2010 Numero 8 La Manovra sulle pensioni (Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31-5-2010, S. O. n. 144) Parte II Le pensioni di anzianità - Le invalidità civili Proseguiamo una prima analisi degli articoli che riguardano la previdenza all interno del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31-5-2010, Supplemento Ordinario n. 144. Occorre ricordare che tale testo, entrato in vigore dal 1 giugno 2010, in fase di conversione in legge potrebbe subire importanti modifiche. Comma 2. Pensioni di anzianità. Il comma 2 della Manovra interviene con le medesime modifiche sulle finestre di uscita anche sulle pensioni di anzianità, per i requisiti di età e contribuzione (cosiddetta quota introdotta dalla Legge n. 247/2007), e per il requisito dei 40 anni di contributi, che verranno maturati dopo il 31.12.2010. Anche in questo caso la penalizzazione si presenta molto pesante, ed assume connotati davvero molto gravi per coloro che sono interessati al pensionamento con 40 anni di contributi: difatti tali lavoratori dovranno attendere un ulteriore periodo, molto più lungo di quanto già previsto, per raggiungere una prestazione a fronte di ulteriore contribuzione non utilizzata per incrementarne l importo. Infatti è noto che oltre il quarantesimo anno di contribuzione, mediamente il sistema retributivo non concorre ad aumentare il calcolo della prestazione pensionistica. Anche in tali casi, quindi, viene previsto: il pensionamento dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per i trattamenti liquidati dalle gestioni per i lavoratori dipendenti; il pensionamento dopo 18 mesi per chi consegue il trattamento pensionistico a carico delle gestioni autonome o miste autonome-dipendenti, e in Gestione separata; anche in questo caso, per il comparto scuola non é prevista nessuna modifica. 1

Non si fa menzione alla cosiddetta opzione donna prevista dalla Legge n. 243/2004 che prevede per le donne la possibilità di ottenere il pensionamento con 57 anni di età e 35 anni di contributi con un calcolo interamente contributivo. A nostro giudizio dovrebbe rimanere in vigore, anche se interessata alla modifica sulle decorrenze, che di fatto renderebbero questa opzione molto meno vantaggiosa, visto che già il calcolo subisce mediamente delle decurtazioni considerevoli rispetto al retributivo. Infine anche per quanto riguarda coloro che sono autorizzati ai versamenti volontari anteriormente al 20 luglio 2007, per i quali dovrebbe applicarsi la disciplina previgente alle norme di modifica del 2004 e 2007, ovvero requisiti di 57 anni di età (58 per autonomi o misti) e 35 anni di contribuzione, si suppone che anche per questi soggetti, pur rimanendo le vecchie regole, debbano introdursi le nuove finestre anche perché non si fa alcun cenno a deroghe in tal senso nella Manovra. Vediamo nella tabella seguente cosa cambia per coloro che raggiungono dal 2011 i requisiti delle quote previste dalla Legge 247/2007, ovvero quota 96 con almeno 35 anni di contributi e un età minima di 60 anni. Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente: Quota 96 raggiunta nel Decorrenza oggi Decorrenza mese di Genn-2011 01/01/2012 01/02/2012 1 mese Feb-11 01/01/2012 01/03/2012 2 mesi Mar-11 01/01/2012 01/04/2012 3 mesi Apr-11 01/01/2012 01/05/2012 4 mesi Mag-11 01/01/2012 01/06/2012 5mesi Giu-11 01/01/2012 01/07/2012 6 mesi Lug-11 01/07/2012 01/08/2012 1 mese Ago-11 01/07/2012 01/09/2012 2 mesi Sett-11 01/07/2012 01/10/2012 3 mesi Ott-11 01/07/2012 01/11/2012 4 mesi NOV-11 01/07/2012 01/12/2012 5 mesi Dic-11 01/07/2012 01/01/2013 6 mesi 2

Lavoratori autonomi, iscritti alla Gestione separata o con contribuzione mista autonomo-dipendente Quota 97 raggiunta nel Decorrenza oggi Decorrenza mese di Genn-2011 01/07/2012 01/08/2012 1 mese Feb-11 01/07/2012 01/09/2012 2 mesi Mar-11 01/07/2012 01/10/2012 3 mesi Apr-11 01/07/2012 01/11/2012 4 mesi Mag-11 01/07/2012 01/12/2012 5 mesi Giu-11 01/07/2012 01/01/2013 6 mesi Lug-11 01/01/2013 01/02/2013 1 mese Ago-11 01/01/2013 01/03/2013 2 mesi Sett-11 01/01/2013 01/04/2013 3 mesi Ott-11 01/01/2013 01/05/2013 4 mesi NOV-11 01/01/2013 01/06/2013 5 mesi Dic-11 01/01/2013 01/07/2013 6mesi Contrariamente a quanto fatto circolare sulla stampa nei giorni precedenti alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto non esclude dalle nuove decorrenze dal 2011, anche coloro che raggiungono i 40 anni di contributi per i quali il Protocollo del 2007 recepito dalla Legge 247/2007, aveva reintrodotto le quattro finestre. Ciò aggraverà di molto lo svantaggio per questi lavoratori che avranno periodi più lunghi di contribuzione oltre i 40 anni che non incideranno sul calcolo della loro pensione. Vediamo dalle tabelle cosa cambia in questi casi. Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi ( e che hanno età inferiore a 57 anni) Genn-2011 01/01/2012 01/02/2012 1 mese Feb-11 01/01/2012 01/03/2012 2 mesi Mar-11 01/01/2012 01/04/2012 3 mesi Apr-11 01/01/2012 01/05/2012 4 mesi Mag-11 01/01/2012 01/06/2012 5 mesi Giu-11 01/01/2012 01/07/2012 6 mesi Lug-11 01/01/2012 01/08/2012 7 mesi Ago-11 01/01/2012 01/09/2012 8 mesi Sett-11 01/01/2012 01/10/2012 9 mesi Ott-11 01/04/2012 01/11/2012 7 mesi NOV-11 01/04/2012 01/12/2012 8 mesi Dic-11 01/04/2012 01/01/2013 9 mesi 3

Lavoratori con contribuzione esclusivamente da lavoro dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi ( e che hanno età pari o sup. a 57 anni entro il 30 giugno-per dec di Luglio- o entro il 30 sett.per le dec.di ottobre) Genn-2011 01/07/2011 01/02/2012 7 mesi Feb-11 01/07/2011 01/03/2012 8 mesi Mar-11 01/07/2011 01/04/2012 9 mesi Apr-11 01/10/2011 01/05/2012 7 mesi Mag-11 01/10/2011 01/06/2012 8 mesi Giu-11 01/10/2011 01/07/2012 9 mesi Lavoratori con da lavoro autonomo, oppure mista autonomo-dipendente, che dal 2011 raggiungono i 40 anni di contributi: Genn-2011 01/10/2011 01/08/2012 10 mesi Feb-11 01/10/2011 01/09/2012 11 mesi Mar-11 01/10/2011 01/10/2012 12 mesi Apr-11 01/01/2012 01/11/2012 10 mesi Mag-11 01/01/2012 01/12/2012 11 mesi Giu-11 01/01/2012 01/01/2013 12 mesi Lug-11 01/04/2012 01/02/2013 10 mesi Ago-11 01/04/2012 01/03/2013 11 mesi Sett-11 01/04/2012 01/04/2013 12 mesi Ott-11 01/07/2012 01/05/2012 10 mesi NOV-11 01/07/2012 01/06/2012 11 mesi Dic-11 01/07/2012 01/07/2013 12 mesi Comma 4. Le deroghe. Viene previsto il mantenimento delle attuali decorrenze per i lavoratori che: avevano in corso il preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti anagrafici e contribuitivi richiesti per il trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; i lavoratori per i quali, al compimento di una determinata età, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento dell'età (es. Autisti mezzi pubblici. Viene prevista una deroga alle nuove decorrenze, nel limite massimo di 10.000 unità, anche per i lavoratori posti in mobilità ordinaria che raggiungano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità e per i lavoratori in mobilità lunga, con accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e per i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà del settore (art. 2, comma 28, legge n. 662 del 23 dicembre 1996). Tale aspetto assume un rilievo particolare di criticità, visto il limite numerico imposto dal decreto e la possibilità di accogliere le posizioni in base alle domande presentate al fine di beneficiare della deroga. 4

Comma 3. Decorrenza pensioni derivanti da totalizzazione. Viene peggiorata la norma sulle decorrenze delle pensioni di vecchiaia e anzianità che derivano dalla totalizzazione ex-d.lgs. n. 42/2006. Infatti le norme previdenti consegnavano una decorrenza dal mese successivo alla maturazione dei requisiti e presentazione della domanda. Questo decreto invece, apporta un deciso peggioramento in quanto prevede le stesse decorrenze previste per i lavoratori autonomi, con le relative modifiche dal 2011. Occorrerà quindi cautelarsi dal 1 giugno 2010 nel definire le decorrenze e relazionarsi alla prima decorrenza utile per gli autonomi che è il 1 gennaio 2011, per poi applicare il differimento dei 18 mesi per coloro che perfezionano il diritto dopo il 31.12.2010. Per quanto concerne le pensioni ai superstiti rimane la decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, mentre per le pensioni di inabilità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Articolo 10. Assegni di invalidità civile. La nuova norma è già in vigore. Viene dal 1 giugno 2010 innalzata la percentuale minima per l indennità di invalidità dal 74 al 85%. Quindi la percentuale minima di invalidità per ottenere la prestazione economica è pari all 85%. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'inps possono essere modificate dallo stesso Istituto, in caso di errore di attribuzione, entro dieci anni dalla concessione, salvo i casi di dolo; se la situazione sanitaria é modificata, a giudizio dell'istituto, successivamente alla concessione l'errore può essere rettificato solo se la valutazione avviene utilizzando la stessa metodologia di indagine vigente all'atto del primo riconoscimento (art.10 comma 2); é prevista la responsabilità penale e l'obbligo risarcitorio dei medici che attestano false malattie, invalidità o handicap (comma 4); é stabilito che negli anni 2010/2012 si procederà al controllo di 500.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici legati all'invalidità civile. PATRONATO INCA CGIL BERGAMO 24122 Bergamo Via Garibaldi 3 Tel.035-3594120 Email : IncaBergamo@cgil.lombardia.it CAMERA del LAVORO di BERGAMO 24122 Bergamo Via Garibaldi 3 tel. 035 3594111 Email: Bergamo@cgil.lombardia.it www.cgil.bergamo.it 5