L'anno addì.. del mese di, in T R A. La Dr.ssa nata a ( ) il, nella. sua qualità di Dirigente del Comune di Desenzano del Garda



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L'anno addì.. del mese di, in Desenzano del Garda, nella Residenza Municipale T R A La Dr.ssa nata a ( ) il, nella sua qualità di Dirigente del Comune di Desenzano del Garda abilitato alla stipulazione dei contratti in nome, per conto e nell'interesse del Comune - codice fiscale n.00575230172 - in forza dell'art.107 2 comma del decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 Testo Unico per le Autonomie Locali ; e nato a. il in qualità di Legale rappresentante dell Ente gestore denominato con sede in Desenzano del Garda via codice fiscale n. - PREMESSO - che la scuola dell infanzia, di durata triennale, svolge un 1

servizio educativo di fondamentale importanza per le bambine e i bambini; - che a norma dell art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62, Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. ; - che a norma di Legge Regionale 20 marzo 1980 n 31 ed in particolare degli articoli 2 e 5 della circolare esplicativa della legge stessa, tutti gli alunni delle scuole dell infanzia pubbliche e private fruiscono dei servizi previsti dalla legge stessa; - che la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19, Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione, conferma l intervento economico dei Comuni a favore delle scuole dell infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro; - che da tale normativa discende, tra l altro, per il Comune l obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell ambito della programmazione generale dei servizi, anche la frequenza alla scuola; - che la circolare 18 giugno 1980 n 188 dell Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia al punto 2.2 Interventi a favore delle Scuole Materne prevede che gli interventi possono essere diretti agli alunni o consistere in contributi di gestione agli Enti che apprestino i servizi necessari ; - che ai sensi dell art. 5, comma 3, della legge regionale 2

31/1980, per garantire nelle scuole dell infanzia autonome l attuazione dei servizi disciplinati dalla legge stessa sono, di norma, stipulate apposite convenzioni con gli enti gestori in modo da conseguire la parità di trattamento degli utenti nelle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio; - che il servizio prestato dalla scuola dell infanzia paritaria di Desenzano del Garda è di carattere pubblico ed è conforme agli orientamenti della scuola dell infanzia statale; - che è comune preoccupazione assicurare alla comunità desenzanese il soddisfacimento delle esigenze educative ed economiche dei genitori in quanto a pluralismo delle istituzioni e valorizzazione della rete di servizi; - che la di Desenzano del Garda fornisce un servizio educativo, realizzando una gestione partecipata della scuola, ed è aperta a tutte le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età secondo la normativa vigente, con precedenza per quelli residenti nel Comune di Desenzano del Garda; - che le scuole dell infanzia statali non coprono totalmente la domanda di servizi della popolazione; - che dal 2007, la scuola paritaria sopra citata ha ampliato la propria offerta formativa qualificata, estendendola ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età, mediante l attivazione di una Sezione primavera, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissate dal 3

Ministero; - che con la Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane, è stato sancito un Accordo quadro, che prevede il proseguimento dell esperienza educativa delle Sezioni Primavera, attivata sperimentalmente per il trienno 2007/2010, anche per il triennio 2010/2013, con le stesse modalità e criteri già adottati; - che conseguentemente all Accordo quadro sopra citato, in data 02.12.2010, è stata sottoscritta un Intesa per l offerta di un servizio educativo destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, tra l Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia, valido per l anno scolastico 2010-2011, ma con l impegno ad avviare l attività di programmazione anche per gli anni successivi; - tale attività è da considerarsi equiparabile a quella della scuola dell infanzia ed è anch essa di tipo sussidiario rispetto a quanto offerto dal Comune stesso; VISTA - la deliberazione di Consiglio Comunale n. del... con la quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione da stipulare tra il Comune di Desenzano del Garda e gli Enti gestori delle Scuole dell infanzia paritarie per gli anni scolastici 2011/2012-2012/2013-2013/2014, con validità triennale; 4

PRESO ATTO che le scuole dell infanzia paritarie del Comune di Desenzano del Garda sono autorizzate al funzionamento a norma delle vigenti disposizioni in materia dalle competenti autorità scolastiche, CIO PREMESSO le parti come sopra costituite stipulano la presente convenzione ai fini dell attuazione del diritto del bambino, dai 2 ai 6 anni di età, all educazione: La premessa è parte integrante della presente convenzione. Nelle scuole vengono costituiti gli Organi Collegiali di cui all art. 1, comma 1, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62. Al personale educativo è riconosciuta l autonomia didattica nel rispetto degli Orientamenti per l attività educativa stabiliti dal D.M. 3 giugno 1991 e successive modifiche. La scuola dell infanzia paritaria di Desenzano del Garda accoglie tutti i bambini, senza alcuna discriminazione. L'età degli alunni e il loro numero minimo e massimo per sezione sono stabiliti dalla normativa vigente rispettivamente per la scuola dell infanzia statale e per le Sezioni primavera. Il personale docente delle scuole paritarie deve essere 5

in possesso della abilitazione prescritta per l insegnamento impartito, secondo quanto previsto al punto 4.1 della Circolare Ministeriale n. 31 del 18.3.2003, recante Disposizioni e indicazioni per l attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, in materia di parità scolastica. Il rapporto di lavoro del personale educativo ed ausiliario addetto alla scuola è regolato in modo diretto ed esclusivo dall Ente gestore, che è tenuto a rispettare o a far rispettare i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro. Il numero degli educatori deve essere adeguato alle sezioni funzionanti, compresa la Sezione Primavera, e, comunque, non inferiore al numero delle sezioni medesime. Il personale ausiliario deve essere proporzionale al numero delle sezioni funzionanti e comprendere il personale necessario a garantire i servizi. Gli alunni della scuola dell infanzia hanno accesso ai servizi ordinari di organizzati dal Comune di Desenzano del Garda per le scuole statali, in base alle effettive disponibilità di posti, all interno dell organizzazione delle linee già esistenti. L assistenza medico-psico-sociale è svolta dall A.S.L. e dai servizi sociali del Comune di Desenzano del Garda. La scuola dell infanzia paritaria deve accogliere gli alunni portatori di handicap che chiedono 6

l iscrizione. Gli educatori predisporranno uno specifico profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato (art.12 Legge n.104/1992), da sottoporre all autorità scolastica e ai Servizi all istruzione comunali. Il Comune di Desenzano del Garda metterà a disposizione personale per l, nella misura indicata dalla comunicazione dell ASL, salvo eventuali valutazioni del dirigente scolastico d'intesa con i Servizi all istruzione. La è gestita autonomamente dalla scuola dell infanzia paritaria. La tabella dietetica predisposta dalla scuola deve essere approvata dall A.S.L. all inizio dell anno scolastico e trasmessa per conoscenza alla Commissione mensa della scuola. Tenuto presente che l Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda tende ad assicurare un servizio di scuola dell infanzia che offra equivalenti prestazioni su tutto il territorio, la scuola dell infanzia paritaria convenzionata si impegna a determinare le tariffe di frequenza a carico delle famiglie residenti secondo almeno le seguenti due fasce: 1^ FASCIA Indicatore I.S.E.E. da EURO 0,00 ad EURO 15.500,00 ; 2^ FASCIA - Indicatore I.S.E.E. oltre EURO 15.500,00 7

La quota di compartecipazione corrispondente alla 1^ fascia è applicata su presentazione alla Scuola della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. del nucleo familiare interessato, in analogia con quanto stabilito dal Piano di intervento per l attuazione del diritto allo studio dell anno scolastico di riferimento. A tal fine, le famiglie aventi diritto, residenti nel Comune di Desenzano del Garda, possono avvalersi dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune per l assistenza gratuita alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E.. Alle famiglie non residenti è in ogni caso applicata la tariffa massima. Il Comune assegna annualmente alla scuola dell infanzia per gli anni scolastici 2011/2012-2012/2013-2013/2014 i seguenti contributi: a) per ogni alunno/a iscritto/a e frequentante la Scuola dell Infanzia o la Sezione primavera, residente nel Comune di Desenzano del Garda: I. nell anno scolastico 2011/2012, un contributo di EURO 630,00=; II. nell anno scolastico 2012/2013, un contributo di 635,00.=; III. nell anno scolastico 2013/2014, un contributo di 8

EURO 640,00; b) per ogni alunno/a effettivamente iscritto/a e frequentante la Scuola, in affido familiare per decreto del Tribunale, con entrambi i genitori affidatari residenti nel Comune di Desenzano del Garda, sarà assegnato un contributo pari a quello stabilito - per l anno scolastico di riferimento - a favore degli alunni residenti (punti I, II e III sub a); c) un contributo di EURO 250,00. = per ogni alunno/a non residente, iscritto/a e frequentante la Scuola, i cui genitori sono entrambi lavoratori con sede di lavoro in Desenzano del Garda. Tale contributo annuo è assegnato alla scuola fino a concorrenza dell importo complessivo previsto per il contributo a favore delle scuole dell infanzia paritarie nel Piano di intervento per l attuazione del diritto allo studio dell anno scolastico di riferimento. I contributi sub a), sub b) e sub c) sono finalizzati al contenimento dei costi del servizio a carico delle famiglie, alla copertura delle spese relative al servizio mensa, ed infine al miglioramento dei servizi didattico - educativi. L erogazione dei contributi annuali, in relazione all anno scolastico di riferimento, calcolati sul numero degli alunni con i criteri sopra specificati, avverrà in due rate come segue: 1^) 40% entro il mese di dicembre; 9

2^) 60% entro il mese di maggio. In tale occasione si terrà conto delle eventuali variazioni numeriche in aumento o in diminuzione degli alunni effettivamente iscritti e frequentanti, come certificati dalle Scuole con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, alla data del 31 gennaio dell anno scolastico di riferimento. La scuola dell infanzia paritaria dovrà presentare annualmente, ultimate le iscrizioni e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno, l elenco degli alunni frequentanti specificando per ciascuno il Comune di residenza, l eventuale condizione di affidamento del minore, dei genitori lavoratori, accompagnata dalle dichiarazioni dei datori di lavoro attestanti la sede e gli orari di lavoro dei genitori interessati, al fine del calcolo del contributo annuo da assegnare. Tutti i dati conferiti saranno trattati nel rispetto delle norme stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità di cui alla presente convenzione. L Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda si impegna a valutare richieste o esigenze di manutenzione straordinaria al fine di un eventuale contributo, che potrà essere erogato con appositi atti deliberativi ed in base alle effettive disponibilità di bilancio. Al fine di consentire al Comune di Desenzano del Garda l opportuno controllo, l Ente gestore presenta entro il 31 10

gennaio dell anno scolastico di riferimento la previsione delle spese da sostenere e degli incassi da realizzare per i servizi erogati relativi all anno scolastico stesso. In particolare, il consuntivo delle spese e la rendicontazione degli introiti relativi al servizio mensa dovranno essere presentati entro il 30 settembre successivo e dovranno indicare le riduzioni delle quote effettuate a favore delle famiglie conseguentemente all assegnazione del contributo di cui all art. 11 della presente convenzione. Il Comune, con propri atti, assegna annualmente alle scuole dell infanzia paritarie gestite da enti senza fini di lucro ulteriori contributi per un importo massimo complessivo di EURO 8.500,00 per ciascun anno di validità della convenzione, sulla base dei progetti didattici speciali presentati dalla scuola stessa. A tal fine, viene richiesto al legale rappresentante dell Ente gestore di autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o di documentare l assenza di fini di lucro. È richiesta, inoltre, la presentazione delle schede illustrative dei progetti sul modello MOD_PI_017, allegato sub A) alla presente convenzione e la trasmissione di una relazione finale sulla realizzazione dei progetti, accompagnata da eventuali questionari di valutazione. Allo scopo di operare un puntuale controllo sulla gestione del servizio nonché per accertare il rispetto delle clausole della presente convenzione è costituita un apposita 11

Commissione paritetica, di cui sarà nominato segretario un funzionario comunale, e composta dai seguenti membri: - l Assessore all Istruzione, - tre rappresentanti del Consiglio Comunale di Desenzano del Garda di cui uno nominato dalla minoranza; - due rappresentanti degli Enti gestori delle scuole dell infanzia convenzionate. La presente convenzione ha validità triennale (anni scolastici 2011/2012 2012/2013 2013/2014). Tutte le spese inerenti la presente convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della scuola dell infanzia paritaria. Il presente atto, redatto in duplice originale, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE: ( ) IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA: ( ) 12