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CODICE ETICO della COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Art. 1 (I valori etici della Commissione) 1. Il presente codice etico s informa ai valori di lealtà, imparzialità, integrità, indipendenza, trasparenza, professionalità e merito, nonché al principio di non discriminazione. Art. 2 (Finalità ed ambito di applicazione) 1. Il presente codice etico reca i principi-guida del comportamento dei soggetti che a diverso titolo operano presso la Commissione e specifica i doveri cui sono tenuti. 2. L attività di tali soggetti deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta alla Commissione, ai principi di imparzialità e trasparenza dell attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza. 3. Le disposizioni del presente codice si applicano, unitamente al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, al Segretario generale, al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso la Commissione, ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato. Il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti e alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento dell attività istituzionale della Commissione. 4. Le disposizioni del presente codice si applicano, salva diversa espressa previsione, al Presidente e ai Componenti che, all atto dell assunzione della carica o entro sette giorni dalla approvazione delle successive modifiche, lo abbiano espressamente approvato per iscritto. 1. Chi opera presso la Commissione: Art. 3 (Disposizioni generali) a) si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori; evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale; b) fa sì che le relazioni con i colleghi siano ispirate ad armonia ed evita atti o comportamenti caratterizzati da animosità e conflittualità; c) conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia; d) non intrattiene o cura relazioni con persone o organizzazioni che agiscono ai confini o fuori della legalità e non partecipa a associazioni segrete.

2. I Componenti dedicano al lavoro d ufficio tutto il tempo e l impegno necessari per svolgere l attività presso la Commissione, con carattere prevalente su altre attività. 3. Nelle relazioni con l esterno, chi opera presso la Commissione si comporta in modo tale da determinare fiducia e collaborazione da parte di coloro che entrano in contatto con l ufficio, mostra cortesia e disponibilità nella comunicazione con il pubblico, cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita. Art. 4 (Imparzialità) 1. Chi opera presso la Commissione agisce con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio. 2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo all attività della Commissione, chi opera presso la medesima non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l adempimento dei doveri d ufficio. 3. I Componenti della Commissione, come previsto dall art. 13, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, non possono rivestire cariche in partiti politici o sindacati e comunicano, altresì, alla Commissione l adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con l attività della Commissione. Di tali adesioni deve essere data notizia nel curriculum pubblicato sul sito istituzionale che, ove necessario, deve essere tempestivamente aggiornato. 4. Chi opera presso la Commissione comunica al Segretario generale, che ne informa la Commissione, l adesione ad associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano relazione con l attività della Commissione. Identica informativa è resa dal Segretario generale al Presidente, che ne informa la Commissione. Di tali adesioni deve essere data notizia nel curriculum pubblicato sul sito istituzionale che, ove necessario, deve essere tempestivamente aggiornato. Art. 5 (Integrità) 1. Chi opera presso la Commissione non utilizza l ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali; non si avvale della posizione che ricopre nell ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni, e nei rapporti privati, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione in relazione alle decisioni della Commissione. 2. Chi opera presso la Commissione non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell attività d ufficio, per realizzare profitti o interessi privati. 3. Chi opera presso la Commissione evita di ricevere benefici di ogni genere, anche in occasione di viaggi, seminari e convegni, che possano essere o apparire tali da influenzarne l indipendenza di giudizio e l imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altra utilità da parte di soggetti comunque interessati all attività della Commissione o che intendano entrare in rapporto con essa, con eccezione dei regali d uso di modico valore (150 euro massimo). Nel caso in cui riceva pressioni o vengano offerti regali, benefici o altre utilità che non siano d uso e di modico valore, deve darne tempestiva comunicazione al Presidente (se Componente o Segretario generale)

o al Segretario generale. Regali di valore superiore a 150 euro sono comunque restituiti o acquisiti dalla Commissione, che li destina alla beneficenza. Art. 6 (Pubblicazioni e partecipazione a convegni, seminari e corsi di formazione) 1. Nelle materie di competenza della Commissione, la partecipazione dei Componenti a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione di articoli su giornali e periodici su temi controvertibili e di particolare rilevanza, ferma la libertà di manifestazione del pensiero, di insegnamento e di ricerca scientifica, sono sottoposti alla valutazione della Commissione, che può disporre la pubblicazione della valutazione effettuata sul sito istituzionale. 2. Nelle materie di competenza della Commissione, la partecipazione degli esperti a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici con la qualifica di esperto Civit o espressione assimilabile sono autorizzate preventivamente dalla Commissione. Comunque, l utilizzo della qualifica esperto Civit deve essere sempre autorizzata dalla Commissione. 3. Nelle materie di competenza della Commissione, la partecipazione dei dipendenti, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione, nonché la pubblicazione, da parte dei medesimi, di volumi, saggi ed articoli su giornali e periodici devono essere autorizzate preventivamente e compatibilmente anche con le esigenze dell ufficio dal Segretario generale, sulla base dei criteri di trasparenza, competenza ed opportunità. Con apposita norma regolamentare vengono disciplinati i problemi legati all eventuale compenso. 4. La Commissione è informata dal Segretario generale delle autorizzazioni concesse o negate nella seduta immediatamente successiva e può disporre la pubblicazione dell autorizzazione sul sito istituzionale. 5. Salva diversa motivata decisione da parte della Commissione, è vietata, nelle materie di competenza della Commissione, la partecipazione dei Componenti e del Segretario generale a convegni, seminari, dibattiti e corsi di formazione organizzati da soggetti privati che prevedano un iscrizione a titolo oneroso. 6. Il compenso eventualmente previsto per le iniziative alle quali il Componente partecipa in tale qualità è devoluto alla Commissione e destinato in apposito fondo da utilizzare per attività istituzionali o strumentali. Art. 7 (Conflitto d interessi) 1. Il Presidente, i Componenti e il Segretario generale non possono avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto degli interventi della Commissione. 2. All atto dell assunzione della carica, o entro sette giorni dalla approvazione delle modifiche del presente codice etico, il Presidente, i Componenti e il Segretario generale rilasciano una dichiarazione scritta con l indicazione degli enti, delle imprese e delle società nei quali hanno, direttamente o per interposta persona, interessi economici. Nella stessa occasione, dichiarano se affini o parenti entro il secondo grado hanno, direttamente o per interposta persona, interessi

economici in enti, imprese e società che operano nei settori oggetto degli interventi della Commissione. 3. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere tempestivamente integrata quando le situazioni prima indicate si verifichino successivamente. 4. Il Presidente, i Componenti e il Segretario generale informano tempestivamente la Commissione degli eventuali contatti avviati, ai fini dell assunzione di incarichi esterni all ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all attività della Commissione, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso la Commissione possa essere utilizzata per fini privati o di lucro dal soggetto che conferisce l incarico. 5. Il 1 comma del presente articolo si applica anche agli altri soggetti indicati all art. 2, comma 3. 6. Chi opera presso la Commissione informa tempestivamente il Segretario generale degli eventuali contatti avviati, ai fini dell assunzione di incarichi esterni all ufficio, con soggetti interessati anche solo potenzialmente all attività della Commissione, ovvero ai fini dello svolgimento di attività in cui la propria posizione presso la Commissione possa essere utilizzata per fini privati o di lucro dal soggetto che conferisce l incarico. 7. Chi opera presso la Commissione non svolge ulteriori attività esterne che contrastano con i doveri o che incidono sul corretto svolgimento dei compiti d ufficio. 8. Le decisioni in ordine alle dichiarazioni rese dal Segretario generale sono esaminate dalla Commissione su proposta del Presidente. Le dichiarazioni e le informazioni rese dai soggetti di cui all art. 2, comma 3, sono esaminate dalla Commissione su proposta del Segretario generale. Art. 8 (Riservatezza e trasparenza) 1. Chi opera presso la Commissione rispetta il segreto d ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell esercizio delle proprie funzioni che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge e ai regolamenti. 2. Chi opera presso la Commissione consulta i soli atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fa un uso conforme ai doveri d ufficio, consentendone l accesso a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell Ufficio. 3. I Componenti della Commissione, il Segretario generale, gli altri dipendenti e gli esperti a qualsiasi titolo sono tenuti a far pubblicare sul sito istituzionale il proprio curriculum vitae, i proventi che a qualsiasi titolo ricevono dalla Commissione e da qualunque pubblica amministrazione, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti, le attività svolte e gli impegni assunti per il periodo in cui operano presso la Commissione, ogni altra informazione la cui pubblicità sia prevista dal presente codice.

Art. 9 (Vincolo al rispetto del codice da parte dei dipendenti e degli esperti) 1. I dipendenti s impegnano a rispettare, oltre al codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il presente codice con dichiarazione scritta resa all atto della presa di possesso; se assunti con contratto di diritto privato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto. 2. Gli esperti, all atto di ricevere l incarico, s impegnano per iscritto a rispettare il presente codice. 3. In caso di modifiche del presente codice, i dipendenti e gli esperti rilasciano le dichiarazioni di cui ai precedenti commi entro sette giorni dalla approvazione delle dette modifiche. 4. Per quanto riguarda i dipendenti e gli esperti, in caso di possibile violazione del presente codice, il Segretario generale svolge i necessari accertamenti nel rispetto del principio del contraddittorio e propone alla Commissione l eventuale adozione rispettivamente di provvedimenti disciplinari e la revoca dell incarico. 5. Le deliberazioni adottate dalla Commissione sono pubblicate sul sito istituzionale. Art. 10 (Vigilanza sull applicazione del disposizioni sul conflitto d interesse) 1. Le dichiarazioni rese dal Presidente e dai Componenti ai sensi dell art. 7 e le segnalazioni di possibili conflitti d interesse comunque pervenute alla Commissione sono immediatamente trasmesse, previa informativa a tutti i Componenti, all Autorità garante della concorrenza e del mercato. 2. Il Presidente o il Componente interessato possono far pervenire, entro i successivi sette giorni dall informativa, eventuali osservazioni e documentazione al riguardo. 3. L Autorità garante della concorrenza e del mercato formula osservazioni ed eventuali proposte, che vengono pubblicate sul sito istituzionale della Commissione. Art. 11 (Norme finali) 1. Il codice entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale. Il codice è sottoposto al riesame almeno ogni anno, ai fini del suo aggiornamento, sulla base dell'esperienza, di normative sopravvenute e di eventuali suggerimenti da parte dell Autorità garante della concorrenza e del mercato. Roma, 2 maggio 2012 Il Presidente Romilda Rizzo