Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti

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Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (Schema di decreto ministeriale n. 97) N.110 12 giugno 2014

Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (Schema di decreto ministeriale n. 97) N. 110 12 giugno 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile 066760-2174 / 066760-9455 bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione 066760-3545 / 066760-3685 com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento Atto n.: 97 Natura dell atto: Schema di decreto ministeriale Titolo breve: Regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti Riferimento normativo: Articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193 Relatore per le Commissioni di merito: VI: Paglia XI: Simoni Gruppo: VI: SEL XI: PD Relazione tecnica: presente non verificata dalla Ragioneria generale Alla VI Commissione Alla XI Commissione Assegnazione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 18 giugno 2014) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 8 giugno 2014)

INDICE ARTICOLI 1-7... 1 AGEVOLAZIONI FISCALI IN FAVORE DI IMPRESE CHE ASSUMONO DETENUTI... 1 ARTICOLO 8... 4 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I DETENUTI... 4 ARTICOLI 7 E 8... 6-1-

PREMESSA Lo schema di decreto ministeriale in esame disciplina l attribuzione di sgravi fiscali e contributivi in favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Il testo è corredato di una relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia - Gabinetto del Ministro - Ufficio bilancio, non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-7 Agevolazioni fiscali in favore di imprese che assumono detenuti Normativa vigente: l articolo 3 della legge n. 193 del 2000, come modificato dal decreto legge n. 78/2013 1 (c.d. decreto svuota carceri), ha previsto la concessione di un credito d imposta in favore delle imprese che, per un periodo non inferiore a trenta giorni, assumono o assicurano attività formativa ai lavoratori detenuti o semiliberi. Il credito d imposta spetta per un periodo pari a 18 mesi. La misura del beneficio, che non può essere superiore a 700 euro mensili in caso di lavoratori detenuti o internati e a 350 euro mensili nel caso di lavoratori semiliberi, è determinata annualmente con apposito decreto (art. 4), nei limiti delle risorse indicate nel successivo articolo 6. Lo stanziamento originariamente previsto da tale ultimo articolo (4.648.112 euro annui a decorrere dall esercizio 2000) è stato oggetto di numerosi rifinanziamenti (operati, tra l altro, con il DPCM 15/2/2013, adottato in attuazione dell art. 1, c. 270 2, della legge di stabilità 2013, e con l art. 10, comma 7-bis del DL 76/2013) 3. Da ultimo, il decreto legge n. 146/2013 ha prorogato i termini per l emanazione dei previsti regolamenti, ha modificato il regime contributivo per le cooperative che assumono i lavoratori in commento ed ha chiarito che le agevolazioni si intendono applicabili per l anno 2013. La relazione tecnica allegata al DL n. 146/2013 ha affermato che le risorse necessarie alle agevolazioni di cui alla legge 193/2000 pari a euro 20.648.112 - risultano già iscritte sul capitolo 1764 p.g. 04 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per l'anno 2013. 1 Articolo 3-bis, comma 2 del DL n. 78/2013 che ha sostituito l articolo 3 della legge n. 193/2000. 2 Il richiamato comma 270, della legge 228/2012 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013. Tali risorse che avrebbero dovuto essere ripartite con DPCM tra una serie di finalità fra le quali i benefici previsti per l impiego lavorativo dei detenuti dalla legge 193/2000 sono state invece integralmente destinate alla finalità in commento (v. DPCM 15 febbraio 2013, con il quale si è dato seguito alla richiesta avanzata dal Dicastero della giustizia di destinare l'intero importo del Fondo agli interventi per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ) 3 Tale comma ha incrementato l autorizzazione di spesa di 5,5 milioni a decorrere dal 2014. - 1-

In attuazione di tali norme, il decreto interministeriale n. 87/2002 ha fissato in 516,46 euro mensili la misura del credito d imposta (articolo 1). Lo stesso decreto ha, inoltre, stabilito che il credito d imposta è cumulabile con altri benefici. Le norme recano la disciplina del credito d imposta in favore delle imprese che svolgono attività formative ovvero che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o in regime di semilibertà. Tale disciplina individua le condizioni per l accesso al beneficio, i requisiti dei soggetti destinatari e la misura dell agevolazione con riferimento alle tipologie di lavoro specificamente indicate dal testo (lavoratori detenuti o in regime di semilibertà; prestazioni di lavoro a tempo parziale; imprese che hanno stipulato apposita convenzione con la Direzione dell Istituto penitenziario). La fruizione del beneficio è ammessa esclusivamente mediante compensazione e nel rispetto del tetto massimo annuo di compensatività fissato in 250.000 euro annui 4 dall art. 1, c. 53, della legge n. 244/2007. Per la fruizione del credito d imposta deve essere presentata apposita istanza entro il 31 ottobre dell anno precedente. Per la fruizione nel 2014, l istanza deve essere presentata entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale. Nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti eccedano le risorse stanziate, l accoglimento delle istanze è effettuato rideterminando gli importi fruibili in misura proporzionale alle risorse stesse. L articolo 7 disciplina i profili finanziari stabilendo che: - per l anno 2013, il credito d imposta è concesso fino a concorrenza dell importo complessivo di euro 12.602.828; - a decorrere dal 2014 e fino all adozione di un nuovo decreto ministeriale, il credito d imposta è concesso fino a concorrenza dell importo complessivo di 6.102.828; - le risorse indicate, ivi incluse le quote eventualmente non utilizzate nel 2013, sono versate nella contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate fondi di bilancio. La relazione tecnica chiarisce che le risorse a disposizione per l anno 2013 ammontano complessivamente a 20.648.112 euro. Per gli anni 2014 e seguenti le risorse disponibili sono pari a 10.148.112, quale importo corrispondente alla copertura finanziaria attualmente prevista dalla legge n. 193/2000. In particolare, la relazione afferma che le novità introdotte dal decreto in esame non sono di per sé suscettibili di determinare oneri ulteriori a carico dell amministrazione, poiché riguardano essenzialmente una diversa modulazione delle somme disponibili. 4 Tale limiti di utilizzo per le imprese riferito ai crediti d imposta da indicare nel quadro RU è cumulabile con il limite generale fissato dall art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 241/1997 (516.456,90 euro elevato, a decorrere dal 2014, a 700.000 dall art. 9, comma 2, del DL n. 35/2013), come precisato dalla Risoluzione dell Agenzia delle entrate n. 9/DF del 3 aprile 2008. - 2-

La Nota dell Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2013 (peraltro riferita ad un testo precedente rispetto a quello in esame) evidenzia che con l entrata in vigore del DL 78/2013 la misura del credito d imposta per l anno 2013 è stato elevato da 516,46 euro al mese (stabilito in base al DM 25 febbraio 2002, n. 87) ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore assunto. Pertanto, il decreto attuativo dovrebbe prevedere due diversi regimi: il primo (dal 1/1/2013 al 19/8/2013) durante il quale il credito d imposta è pari a 516,46 euro mensili e il secondo (dal 20/8/2013 al 31/12/2013) durante il quale il beneficio cresce fino ad una misura massima di 700 euro e si applica anche ai detenuti semiliberi nella misura massima di 350 euro mensili. Al riguardo, premesso che il provvedimento in esame opera nell ambito di limiti di spesa predefiniti con atti legislativi, appare comunque opportuno acquisire i seguenti i chiarimenti. Per quanto concerne l anno 2013, l entità del beneficio viene fissata in misura corrispondente all importo massimo previsto dalla legge n. 193/2000 e vengono inclusi nell ambito dei beneficiari del credito d imposta per assunzioni anche i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1 gennaio 2013. Si stabilisce, inoltre, che le risorse stanziate per il 2013 eventualmente non utilizzate siano trasferite ad apposita contabilità speciale. Con riferimento a tali previsioni, andrebbero acquisiti i dati - riferiti al 2013 - riguardanti il numero dei beneficiari e gli altri elementi posti alla base dell incremento della misura del beneficio. Quanto, invece, alla destinazione ad una contabilità speciale delle risorse non utilizzate, premesso che la disposizione sembra implicare una deroga al principio di annualità del bilancio, andrebbero valutati i relativi effetti sui saldi di pubblica connessi allo slittamento dell utilizzo delle risorse al 2014. Per quanto concerne l anno 2014, tenuto conto che il termine per la presentazione dell istanza per la fruizione del credito d imposta cadrà non prima del secondo semestre del 2014, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito all applicazione delle disposizioni nel primo semestre, già in corso, con particolare riferimento alla misura del credito d imposta e alle modalità per la verifica e il monitoraggio del beneficio fruito e delle risorse utilizzate. Infine, per quanto concerne la disciplina generale, appaiono opportuni chiarimenti: sui requisiti richiesti per accedere al beneficio con particolare riferimento all attività formativa. Ciò in considerazione del fatto che, in caso di assunzione, è previsto un periodo minimo di trenta giorni e un trattamento economico specifico (art. 3, c.1), mentre in caso di formazione non sono previsti requisiti minimi né in termini di durata né in termini di costi; - 3-

in merito alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di dare attuazione alle procedure previste utilizzando le risorse umane e finanziarie disponibili (articolo 6). Tali procedure (concessione e monitoraggio del credito d imposta; rideterminazione della misura in caso di risorse finanziarie insufficienti) andranno infatti attuate con tempestività, in quanto la concessione del beneficio è subordinata al rispetto del limite delle risorse disponibili in ciascuna annualità. ARTICOLO 8 Criteri per la concessione di sgravi contributivi per i detenuti Normativa vigente: l articolo 4 della legge 381/1991 dispone, al comma 3, che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate 5 siano ridotte a zero, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis. Tale ultimo comma dispone che le aliquote inerenti le retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con apposito decreto interministeriale. Gli sgravi contributivi si applicano per un periodo, successivo alla cessazione dello stato di detenzione, di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato. L articolo 2 della legge 193/2000 dispone che le predette agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3- bis, della legge 381/1991 siano estese anche alle aziende pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi, all'interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. Le norme dispongono che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno, siano ridotte nella misura del 95 per cento a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori (comma 1). Si ricorda che, per le medesime categorie di soggetti, il DM 9 novembre 2001 ha disposto la riduzione, per il triennio 2000-2002, delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali nella misura dell'80 per cento, sia per quanto 5 Il precedente comma 1 chiarisce che nelle cooperative sociali si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. - 4-

attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire annue ( 2.582.284,5). Gli sgravi contributivi si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore.assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso a detti regimi. Nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, gli sgravi contributivi si applicano per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione del lavoratore assunto, a condizione che l'assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ristretto (comma 2). Per l'anno 2013 l'agevolazione contributiva è concessa fino alla concorrenza di euro 8.045.284. Per gli anni a decorrere dal 2014, fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, l'agevolazione è concessa fino alla concorrenza di euro 4.045.284 (commi 3 e 4). Il rimborso all'inps degli oneri derivanti dalla riduzione dei contributi è effettuato sulla base di apposita rendicontazione. Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall'inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro a cui l'istituto attribuisce un numero di protocollo informatico, ai fini del rispetto delle risorse stanziate. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate, fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e al Ministero del lavoro (comma 5). La relazione illustrativa evidenzia che lo stanziamento originariamente previsto dalla legge 193/2000 (per il finanziamento degli sgravi contributivi in esame) era determinato nel limite massimo di euro 4.648.112,09. Con DPR, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 270, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), le risorse a disposizione per tali finalità sono state integrate, con riferimento al solo anno 2013, per un importo pari a 16 milioni di euro. Inoltre, l'articolo 10, comma 7-bis, del DL 76/2013, ha incrementato l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 193/2000 per un importo pari a euro 5,5 milioni a decorrere dal 2014. Pertanto, le risorse a disposizione per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad euro 20.648.112,00, mentre quelle per gli anni 2014 e seguenti ammontano a euro 10.148.112 (importo corrispondente alla copertura finanziaria attualmente prevista dalla legge n. 193 del 2000). La relazione tecnica sottolinea che, per quanto riguarda gli sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali per i lavoratori assunti in semilibertà, la disciplina vigente prevede uno sgravio pari al 100% (articolo 4, comma 3 della L. 381/1991), mentre per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione si applica la previsione dell'articolo 8, comma 2 del presente decreto che stabilisce uno sgravio al 95%. In ultima analisi, la RT conferma la sostanziale neutralità della nuova formulazione delle percentuali degli sgravi contributivi, pur nell osservanza dei limiti degli importi stabiliti dalla legge. - 5-

Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, determinati ai sensi dei commi 3 e 4 fino alla concorrenza di euro 8.045.284 per il 2013 e di euro 4.045.284 a decorrere dal 2014, si configurano come limiti di spesa. Tale tipologia di onere viene altresì confermata dal successivo comma 5, il quale dispone le modalità applicative in capo all INPS e la relativa attività di monitoraggio affidata all Istituto. In proposito non si formulano osservazioni, nel presupposto che tali procedure siano idonee a garantire il rispetto dei limiti finanziari predefiniti. Ciò premesso, appare comunque utile acquisire chiarimenti circa i possibili effetti dell innalzamento dell aliquota di sgravio contributivo (dall 80% al 95%) alla luce del limite di spesa previsto. ARTICOLI 7 e 8 Al riguardo, con riferimento all anno 2013 appare opportuno che il Governo confermi il carattere ricognitorio delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, dal momento che esse si riferiscono a benefici fiscali e contributivi relativi a un esercizio già concluso, e che chiarisca a quanto ammontano le risorse non utilizzate nell anno 2013, delle quali è previsto il versamento nella contabilità speciale. Si segnala che le risorse disponibili per la concessione degli sgravi fiscali e delle agevolazioni contributive di cui allo schema in esame sono allocate, per l anno 2013, in uno specifico piano di gestione del capitolo 1764 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Dall anno 2014, ai fini di una maggiore evidenza contabile, le suddette risorse sono state allocate in un apposito capitolo, il 1765, nello stato di previsione del medesimo Ministero, che reca uno stanziamento di competenza pari a 10.148.112 euro. - 6-