Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG



Documenti analoghi
Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare con COG

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare

Fondo per la formazione professionale dell industria grafica

Regolamento del Fondo Nazionale Formazione Professionale Odontotecnica

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Regolamento del personale

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Scheda informativa concernente il fondo per la formazione professionale forestale

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Regolamento relativo al fondo per la formazione professionale della comunità d interessi degli artigiani del legno

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

ACCORDO DI RETE RETE NAZIONALE SCUOLE ITALIA ORIENTA. con protocollo che riconoscono alla scuola

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Statuti Società svizzera sclerosi multipla

Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 gennaio 2015

Via Verdi, Carrara Tel. 0585/ Fax. 0585/

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO NAZIONALE GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO (G.I.S.) (approvato dalla Direzione Nazionale il 23 giugno 2012)

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

PIANO PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Legge federale sulla politica regionale

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Roma, 03/09/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 101

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

BBF. Fondo di formazione professionale IGKH

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FONDIMPRESA. Art. 1 (Funzionamento di FONDIMPRESA)

persona in formazione è stipulato dall azienda o organizzazione di riferimento. Art. 9 Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale

PROTOCOLLO DI INTESA REGIONE LAZIO ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL LAZIO (ANCI LAZIO) UNIONE DELLE PROVINCE DEL LAZIO (UPI LAZIO)

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO (F.I.N.) - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DI PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

del 19 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza sulla formazione professionale di base

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

Associazione per l applicazione paritetica, l aggiornamento professionale e il fondo sociale per il settore del prestito di personale

Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento per la gestione delle prestazioni in conto terzi e delle attività assimilate

Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

REGOLAMENTO NAZIONALE GRUPPI DI INTERESSE SPECIALISTICO (G.I.S.) Federazione Logopedisti Italiani F.L.I.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

REGOLAMENTO. (a completamento di quanto indicato nello statuto associativo) ITALA Motore di Impresa 1 - FINALITA DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN CFO- DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE Seconda Edizione

Ordinanza sulla formazione professionale di base

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

Transcript:

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (FP OFCF)» istituisce un Fondo professionale (Fondo) ai sensi dell articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr) denominato «Fondo per la formazione professionale fiduciario e fiduciario-immobiliare» (OFCF). 2 L ente responsabile dell associazione FP OFCF è l associazione Organizzazione per la formazione commerciale fiduciario/immobiliare (OFCF). 3 Gli enti responsabili dell OFCF sono la Fiduciari Suisse, l Associazione Svizzera dell economia immobiliare (SVIT), l Union suisse des professionnels de l immobilier (USPI) e la Camera fiduciaria. Art. 2 Scopo 1 Il Fondo intende promuovere la formazione professionale di base nel settore fiduciario e fiduciario-immobiliare. 2 Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi conformemente agli articoli 8 e 9. 2 Campo d applicazione Art. 3 Campo d applicazione territoriale Il Fondo è valido in tutta la Svizzera. Art. 4 Campo d applicazione aziendale 1 Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nel settore fiduciario o fiduciarioimmobiliare. Dette prestazioni sono segnatamente: a. tenuta dei libri contabili secondo i principi del Codice delle obbligazioni 2, dello Swiss GAP FER e di altre direttive in materia; 1 RS 412.10 2 RS 220 1

b. consulenza fiscale; c. gestione dell amministrazione del personale; d. gestione degli incassi; e. consulenza aziendale e amministrazione patrimoniale; f. amministrazione di proprietà per piani; g. costituzione e gestione di società su mandato; h. revisione dei conti; i. intermediazione immobiliare. 2 Un azienda o parte di azienda rientra nel campo di applicazione del Fondo se le attività di cui al capoverso 1 costituiscono più del 50 per cento del fatturato annuo. Art. 5 Campo d applicazione personale Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i cui collaboratori svolgono attività tipiche del ramo conformemente a uno dei seguenti titoli: a. titolo riconosciuto della formazione professionale di base di Impiegata/o di commercio in ambito fiduciario o fiduciario-immobiliare; b. titolo riconosciuto della formazione professionale superiore quale 1. esperto/a fiduciario/a dipl.; 2. esperto/a contabile dipl.; 3. esperto/a fiscale dipl.; 4. esperto/a in finanza e controlling dipl.; 5. fiduciario/a con attestato professionale federale; 6. specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale; 7. esperto/a in commercializzazione immobiliare con attestato professionale federale; 8. fiduciario/a immobiliare dipl. c. persone senza un titolo di cui alle lettere a o b che forniscono servizi conformemente all articolo 4. Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

3 Prestazioni Art. 7 1 Nel campo della formazione professionale di base il Fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti dell OFCF: a. lo sviluppo e il mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base che comprenda in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e di attuazione, informazione, trasmissione del sapere e controlling; b. lo sviluppo, il mantenimento e l aggiornamento di ordinanze o piani di formazione per la formazione professionale di base; c. la collaborazione in commissioni; d. lo sviluppo, il mantenimento e l aggiornamento di documentazione e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base; e. lo sviluppo e il mantenimento dell offerta didattica a sostegno della formazione professionale di base; f. lo sviluppo, il mantenimento e l aggiornamento di procedure di validazione e di qualificazione nelle offerte formative sostenute, il coordinamento e la vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità; g. il reclutamento e la promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base; h. la copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo relative alle sue mansioni nella formazione professionale di base; i. il supporto amministrativo delle aziende di tirocinio nella formazione professionale di base; j. la partecipazione a rassegne sulle professioni in tutte le regioni linguistiche; k. la riduzione del prezzo dei corsi interaziendali e il finanziamento dei corsi e degli strumenti didattici; l. la promozione di posti di tirocinio nel settore fiduciario e fiduciario-immobiliare. 2 Su richiesta del comitato direttivo, l assemblea generale dell OFCF può decidere ulteriori contributi finanziari per eventuali provvedimenti ai sensi del capoverso 1. 4 Finanziamento Art. 8 Base di calcolo 1 La base di calcolo dei contributi è costituita dalle singole aziende di cui all articolo 4 e dal totale delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo ai sensi dell articolo 5.

2 Il contributo è calcolato sulla base dell autocertificazione prodotta dall azienda. Qualora l azienda rifiuti di presentare la certificazione, il contributo è calcolato secondo una stima (art. 14 cpv. 2 lett. b). Art. 9 Contributi 1 Le aliquote contributive sono costituite dai seguenti importi per le aziende ai sensi degli articoli 4 e 5: categoria A: aziende con 1 15 collaboratori: 200 franchi categoria B: aziende con 16 50 collaboratori: 400 franchi categoria C: aziende con più di 50 collaboratori: 1000 franchi 2 Le ditte individuali sono soggette all obbligo di contribuzione. 3 Per le persone in formazione non sono riscossi contributi. 4 I contributi sono versati annualmente. Art. 10 Esenzione dall obbligo di contribuzione 1 Un azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata alla commissione del Fondo. 2 L esenzione dall obbligo di contribuzione è retta dall articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l articolo 68a capoverso 2 dell ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale 3. Art. 11 Limitazione delle entrate Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve. Art. 12 Riscossione dei contributi 1 L associazione FP OFCF addebita i contributi alle aziende assoggettate. 2 L associazione FP OFCF dispone in merito ai contributi mediante decisione, se l azienda lo richiede o è inadempiente. 5 Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 13 Comitato direttivo 1 Il comitato direttivo dell associazione FP OFCF è l organo di vigilanza del Fondo e lo amministra sul piano strategico. 2 Il comitato direttivo assume segnatamente i seguenti compiti: 3 RS 412.101

a. nomina i membri della commissione del Fondo; b. definisce un organo amministrativo; c. emana un regolamento esecutivo; d. definisce periodicamente l elenco delle prestazioni e la quota per la costituzione delle riserve; e. decide sui ricorsi contro le decisioni della commissione del Fondo; f. vigila l organo amministrativo. 3 Il comitato direttivo allestisce il preventivo e il consuntivo e li presenta all assemblea generale dell associazione FP OFCF. Art. 14 Commissione del Fondo 1 La commissione del Fondo dell associazione FP OFCF è l organo direttivo del Fondo e ne assicura la gestione operativa. 2 La commissione del Fondo dell associazione FP OFCF decide in merito: a. all assoggettamento di un azienda al Fondo; b. alla determinazione dei contributi di un azienda in caso di ritardo nel pagamento; c. alla ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro Fondo per la formazione professionale, d intesa con la direzione di detto Fondo. Art. 15 Organo amministrativo 1 L organo amministrativo dell associazione FP OFCF applica il presente regolamento nell ambito delle sue competenze. 2 L organo amministrativo dell associazione FP OFCF è responsabile dell incasso e del versamento dei contributi per prestazioni di cui all articolo 7 nonché dell amministrazione e della contabilità. Art. 16 Consuntivo, revisione e contabilità 1 La sede operativa dell associazione FP OFCF gestisce il Fondo con libri contabili, conto economico e bilancio autonomi. 2 Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione dei conti dell associazione FP OFCF da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727 731a del Codice delle obbligazioni. 3 Il periodo contabile corrisponde all anno civile.

Art. 17 Vigilanza 1 Il Fondo è sottoposto alla vigilanza dell Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all articolo 60 capoverso 7 LFPr. 2 Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi all UFFT per conoscenza. 6 Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 18 Approvazione Il presente regolamento è approvato dall assemblea generale dell associazione FP OFCF conformemente al punto 16 lettera h degli statuti del 12 novembre 2009 dell associazione. Art. 19 Conferimento del carattere obbligatorio generale Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale. Art. 20 Scioglimento 1 Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, l assemblea generale dell associazione FP OFCF scioglie il Fondo con il consenso dell UFFT. 2 Un eventuale capitale residuo del Fondo è destinato a uno scopo affine. Fiduciari SUISSE Raoul Egeli SVIT Urs Gribi Camera fiduciaria Otto Wyss USPI Hugues Hiltpold