Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Documenti analoghi
REGOLAMENTO (CE) N. 213/2009 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1168/2006 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (CE) N. 584/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1237/2007 DELLA COMMISSIONE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) N. 1086/2011 DELLA COMMISSIONE

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

LINEE GUIDA. Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle Galline Ovaiole della specie Gallus gallus

VDA Net Srl VDA Net Srl VDA Net Srl

Salmonella Gallus gallus

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus anno 2013

Testo consolidato a cura del CEREV a partire dalla normativa scaricata dal sito

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE

IL CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI NELLA FILIERA AVICOLA

MINISTERO DELLA SALUTE

REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2004 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DIRETTIVA 2006/26/CE DELLA COMMISSIONE

(GU L 16 del , pag. 3)

POSTA CERTIFICATA: PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI NEGLI AVICOLI ANNO 2014# #

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei gruppi di riproduttori della specie Gallus gallus

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1181/2002 DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE

LA VOCE DEL CAMPERISTA ASSOCIAZIONE CAMPERISTI PER IL TURISMO ITINERANTE PALERMO

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI NEGLI AVICOLI: RUOLO DEL CENTRO DI REFERENZA

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048143/03.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048142/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 100,

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI NEGLI AVICOLI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º aprile 2015 (OR. en)

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO DELLE SALMONELLOSI NEGLI AVICOLI. Ministero della Salute Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Regolamento (CE) N. 3259/94

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE

Piani di sorveglianza nella filiera avicola e revisione dell anagrafe zootecnica. Anna Duranti Centro Epidemiologico Regionale Veterinario

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048144/02.

"PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE POSITIVITA DA SALMONELLE PERTINENTI NEGLI ALLEVAMENTI DI GALLUS GALLUS e DI TACCHINI"

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle ovaiole - anno 2013

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus Anno 2011

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'unione sull'armonizzazione)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori Gallus gallus anno 2012

Contaminazione delle filiere alimentari. Dr. D'Aurizio Guglielmo P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 178/2010 DELLA COMMISSIONE

Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei polli da carne della specie Gallus gallus anno 2013

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Esami effettuati dagli IZS per la ricerca di Salmonella e Listeria negli alimenti nel periodo gennaio 2001 giugno 2002

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 300/2013 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.

STUDIO DI RIFERIMENTO SULLA DIFFUSIONE DELLA SALMONELLA TRA GLI ESEMPLARI DI POLLI DA INGRASSO di GALLUS gallus NELL UE

Transcript:

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2005 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2005 che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 1.7.2005, pag. 12) Modificato da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione del 31 luglio 2006 L 211 4 1.8.2006 M2 Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione del 18 marzo 2009 L 73 5 19.3.2009

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 2 B REGOLAMENTO (CE) N. 1003/2005 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2005 che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ( 1 ), in particolare l articolo 4, paragrafo 1, e l articolo 13, considerando quanto segue: (1) Lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, segnatamente a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica. (2) Detto regolamento prevede la fissazione di un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi della salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus a livello della produzione primaria. (3) In base al regolamento (CE) n. 2160/2003, l obiettivo comunitario comprende la fissazione di un'espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la percentuale minima di riduzione nel numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro cui l'obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei programmi di prova necessari per verificare il raggiungimento dell'obiettivo. Inoltre, esso deve comprendere, se del caso, una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica. (4) Detto regolamento prevede inoltre che per un periodo transitorio di tre anni l'obiettivo comunitario per il pollame da riproduzione della specie Gallus gallus riguardi i cinque sierotipi di salmonella più frequenti nella salmonellosi umana, che vanno identificati in base ai dati raccolti tramite i sistemi di sorveglianza. (5) In base ai dati derivati dai sistemi comunitari di sorveglianza, i cinque sierotipi di salmonella più frequenti nella salmonellosi umana sono Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Virchow. L obiettivo comunitario fissato dal presente regolamento dovrebbe quindi contemplare tali sierotipi. ( 1 ) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 3 B (6) Al fine di fissare l'obiettivo comunitario, occorre disporre di dati comparabili relativi alla prevalenza dei sierotipi di salmonella in questione nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus negli Stati membri. Le condizioni minime relative al controllo della salmonella ai sensi della direttiva 92/117/CEE del Consiglio ( 1 ) sono state usate come base per la raccolta dei dati pertinenti relativi alla prevalenza negli Stati membri. Tali informazioni sono state raccolte durante un sufficiente arco di tempo in tutti gli Stati membri nel corso del 2004. (7) Al fine di verificare se l'obiettivo è raggiunto e alla luce della prevalenza relativamente ridotta dei sierotipi di salmonella in questione nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus all interno della Comunità, è necessario organizzare campionature ripetute di un numero rappresentativo di gruppi di riproduzione rappresentativi e di dimensioni sufficienti, ovvero composti da almeno 250 volatili, come prescritto dalla direttiva 92/117/CEE. (8) Il programma di prove necessario per verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario è significativamente diverso e probabilmente molto più sensibile di quello utilizzato per raccogliere dati analoghi negli Stati membri conformemente alla direttiva 92/117/CEE. È quindi necessario prevedere un riesame dell'obiettivo comunitario al più tardi un anno dopo l'inizio dell'applicazione dei corrispondenti programmi di controllo nazionali. (9) A causa del periodo necessario alla raccolta delle informazioni, non erano disponibili dati comparabili in tempo utile per la fissazione dell'obiettivo comunitario entro i termini stabiliti dall'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda i gruppi di riproduzione di Gallus gallus. È quindi necessario prolungare di sei mesi il termine previsto per la fissazione di tale obiettivo e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2160/2003. (10) Le misure previste all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per la fissazione di un obiettivo comunitario relativo ai gruppi di riproduzione di Gallus gallus durante il periodo transitorio sono basate sulla metodologia già stabilita per il controllo delle salmonelle dalla direttiva 92/117/CEE, mentre i rimanenti aspetti delle misure sono correlati alla gestione dei rischi. Le misure previste nel presente regolamento sono state preparate nell'ambito di un gruppo di lavoro cui ha partecipato l Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Fermo restando l obbligo, previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2160/2003, di consultare l AESA per qualsiasi questione che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, una consultazione formale dell AESA non è necessaria in questa fase. (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo comunitario 1. L obiettivo comunitario per la riduzione di Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium e Salmonella Virchow nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus è la ridu- ( 1 ) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva abrogata dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 4 B zione all 1 % della percentuale massima di gruppi di riproduzione adulti comprendenti almeno 250 volatili che rimangono positivi entro il 31 dicembre 2009. Tuttavia, negli Stati membri che possiedono meno di 100 gruppi di riproduzione, potrà restare positivo al massimo un solo gruppo da riproduzione composto da animali adulti. 2. Il programma di prove mirante a verificare il raggiungimento dell obiettivo comunitario è descritto nell allegato. Articolo 2 Riesame La Commissione riesamina l obiettivo comunitario di cui all articolo 1 alla luce dei risultati del primo anno di applicazione dei programmi di controllo nazionali approvati ai sensi dell articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Articolo 3 Modifica del regolamento (CE) n. 2160/2003 Nell allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003, il testo alla colonna 4 della prima riga è sostituito dal testo seguente: «18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento». Articolo 4 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 5 ALLEGATO Programma di prova per verificare il raggiungimento dell obiettivo comunitario di ridurre la salmonella enteritidis, salmonella hadar, salmonella infantis, salmonella typhimurium e salmonella Virchow nei gruppi adulti da riproduzione di Gallus gallus 1. ESTENSIONE DEL CAMPIONE Il campione sarà rappresentativo di tutti i gruppi adulti da riproduzione di gallinacei domestici (Gallus gallus) comprendenti almeno 250 capi («groupie da riproduzione»). 2. CONTROLLI DA EFFETTUARE SUI GRUPPI DA RIPRODUZIONE 2.1. Luogo, frequenza e tipologia del campionamento I gruppi da riproduzione vanno prelevati su iniziativa dell allevatore e nell ambito di controlli ufficiali. 2.1.1. Campionamento su iniziativa dell allevatore Il campionamento va effettuato ogni 2 settimane nel luogo stabilito dall autorità competente da scegliere tra le seguenti 2 possibilità: a) presso l unità di incubazione; o b) nell azienda. L autorità competente può decidere di applicare una delle opzioni a) o b) all intero programma di prova per tutti i gruppi da riproduzione di polli da carne e l altra per i gruppi da riproduzione di galline ovaiole. Nelle aziende dedite soprattutto all esportazione e al commercio con altri Stati membri di uova da cova il campionamento avverrà comunque in azienda. Essa istituirà una procedura grazie alla quale il laboratorio che esegue le analisi notificherà immediatamente all autorità competente i sierotipi di salmonella di cui all articolo 1, paragrafo 1 («salmonella pertinente») rilevati durante il campionamento effettuato su iniziativa dell allevatore. Spetta all allevatore e al laboratorio che esegue le analisi la notifica tempestiva della salmonella individuata e del sierotipo. In deroga a quanto sopra, se l obiettivo comunitario è stato raggiunto per almeno 2 anni civili consecutivi, il campionamento in azienda può essere esteso, a discrezione dell autorità competente, fino a 3 settimane. L autorità competente può decidere di tornare a un intervallo di 2 settimane tra una prova e l altra se nell azienda viene rilevato un gruppo positivo e/o in tutti i casi che l autorità competente ritenga opportuni. 2.1.2. Campionamento ufficiale di controllo Il campionamento ufficiale, senza pregiudizio dell allegato II, parte C.2 del regolamento (CE) n. 2160/2003, consiste di quanto segue: 2.1.2.1. se il campionamento su iniziativa dell allevatore avviene presso l unità di incubazione: a) un campionamento sistematico ogni 16 settimane presso l unità di incubazione; e b) un campionamento sistematico in azienda in 2 occasioni durante il ciclo di produzione: il primo, entro le 4 settimane successive al passaggio allo stadio della produzione di uova o al trasferimento all unità di deposizione delle uova; il secondo verso la fine della fase di deposizione delle uova, non prima di 8 settimane dalla fine del ciclo di produzione; c) un campionamento di conferma in azienda, in seguito all individuazione di salmonelle in seguito al campionamento presso l unità di incubazione.

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 6 2.1.2.2. Se il campionamento su iniziativa dell allevatore ha luogo in azienda, il campionamento sistematico avverrà in 3 occasioni durante il ciclo di produzione: a) entro le 4 settimane successive al passaggio allo stadio della produzione di uova o al trasferimento all unità di deposizione delle uova; b) verso la fine della fase di deposizione delle uova, non prima di 8 settimane prima della fine del ciclo di produzione; c) durante la produzione, in un momento che sia sufficientemente distante dai campioni di cui ai punti a) e b). 2.1.2.3 In deroga a quanto espresso ai paragrafi 2.1.2.1 e 2.1.2.2 e se l obiettivo comunitario è stato raggiunto per almeno 2 anni civili consecutivi, l autorità competente può sostituire i campionamenti sistematici con un campionamento: a) In azienda in un occasione qualsiasi durante il ciclo di produzione e 1 volta l anno presso l unità di incubazione; o b) in azienda, in 2 occasioni qualsiasi sufficientemente distanti tra loro durante il ciclo di produzione. Un campionamento effettuato dall autorità competente può sostituire un campionamento su iniziativa dell operatore del settore alimentare. 2.2. Protocollo di campionamento 2.2.1. Campionamento presso l unità di incubazione In ogni campionamento si preleva almeno un campione per gruppo da riproduzione. Il campionamento va effettuato in un giorno di schiusa delle uova, quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi da riproduzione e tutto il materiale di tutte le incubatrici da cui provengono i pulcini usciti dal guscio nel giorno del campionamento contribuisce, proporzionalmente, ai campioni. Se nelle incubatrici ci sono più di 50 000 uova di un gruppo, da quel gruppo sarà prelevato un secondo campione. Il campione consisterà almeno: a) di un campione composito, raccolto a caso da rivestimenti visibilmente sporchi di 5 diversi canestri da incubatrici o da 5 punti diversi di un incubatrice, per una superficie totale di campionamento di almeno 1 m 2 ; se però le uova da cova di un gruppo da riproduzione occupano più di una incubatrice, si prenderà allora un campione composito da tutti le incubatrici fino a un massimo di 5 incubatrici; oppure b) di un campione raccolto con uno o più tamponi di tessuto umidificati, aventi una superficie totale di almeno 900 cm 2, immediatamente dopo il trasferimento dei polli, sull intera superficie del fondo di almeno 5 canestri da incubatrice o sulla lanugine di 5 punti diversi, comprendenti anche la base, in tutte le incubatrici (5 al massimo) in cui siano state covate uova del gruppo, in modo da prelevare almeno un campione per ogni gruppo da cui sono derivate le uova; oppure c) 10 g di gusci d uovo rotti raccolti da 25 diversi canestri da incubatrice (cioè un campione iniziale di 250 g) provenienti da 5 incubatrici al massimo in cui siano state covate uova del gruppo, schiacciati, mescolati e sottocampionati fino a formare un sottocampione di prova di 25 g. La procedura descritta ai punti a), b) e c) va seguita per il campionamento su iniziativa dell allevatore e per il campionamento ufficiale. Non è obbligatorio includere un incubatrice

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 7 contenente uova di gruppi diversi se almeno l 80 % delle uova è in altre incubatrici campionate. 2.2.2. Campionamento in azienda 2.2.2.1. Campionamento su iniziativa dell allevatore Il campionamento consiste principalmente in materiale fecale e mira a individuare una prevalenza dell 1 % nel gruppo, con un limite di affidabilità del 95 %. A tal fine, i campioni devono comprendere uno dei seguenti elementi: a) miscela di feci provenienti da diversi campioni di feci fresche ciascuno di peso non inferiore a 1 g prelevati a caso da più punti del pollaio in cui è tenuto il gruppo o, se in un azienda il gruppo può accedere a più pollai, da ogni gruppo di pollai dell azienda in cui è tenuto il branco. Le feci possono essere miscelate per l analisi (almeno 2 campioni compositi). Il numero dei punti da cui si prelevano campioni separati di feci per costituire un campione composito va stabilito come segue: numero di volatili tenuto nel gruppo Numero dei campioni di feci da prelevare dal gruppo 250-349 200 350-449 220 450-799 250 800-999 260 1 000 o più 300 b) Tamponi da stivale e/o di polvere: I tamponi da stivale utilizzati devono poter assorbire umidità in misura sufficiente. A tal fine sono accettabili anche le calze di tipo «garza tubolare». La superficie del tampone da stivale va umidificata con diluenti adatti (come 0,8 % di cloruro di sodio, 0,1 % di peptone in acqua deionizzata sterile, acqua sterile o qualsiasi altro diluente omologato dall autorità competente). I campioni vanno prelevati camminando nel pollaio seguendo un itinerario che dia campioni rappresentativi per tutte le parti del pollaio o del rispettivo settore. Il percorso includerà zone imbrattate e coperte da assi purché vi si possa camminare sopra in sicurezza. Il campione dovrà comprendere tutte le stie separate di un pollaio. Completato il campionamento nel settore prescelto, i tamponi da stivale vanno rimossi con attenzione per non staccare il materiale ad essi aderente. I campioni saranno costituiti da: i) 5 paia di tamponi da stivale, ciascuno destinato a raccogliere il 20 % circa della superficie del pollaio; i tamponi possono essere riuniti per l analisi (almeno 2 campioni compositi); oppure ii) almeno un paio di tamponi da stivale per coprire l intera superficie del pollaio e un campione di polvere supplementare prelevati da vari punti in tutto il pollaio da superfici sulle quali è visibile la presenza di polvere. Per raccogliere questo campione di polvere servirsi di uno o più tamponi di tela umidificati su una superficie di almeno 900 cm 2 ;

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 8 c) nei gruppi da riproduzione in gabbia, il campionamento consisterà in feci da nastro di deiezione, raschietti o fosse profonde, a seconda del tipo di pollaio, mescolatesi naturalmente. Prelevare almeno 2 campioni di 150 g da analizzare singolarmente: i) nastri di deiezione sotto ogni fila di gabbie azionati regolarmente e scaricati in un convogliatore a coclea o in un nastro trasportatore; ii) sistema di fosse a caduta, nel quale i deflettori sotto le gabbie sono raschiati in fosse profonde sotto il pollaio; iii) sistema di fosse a caduta in una pollaio a gabbie in cui le gabbie sono scalate e la feci cadono direttamente nel fosso. In un pollaio esistono normalmente varie pile di gabbie. Nel campione composito complessivo devono essere rappresentate le feci mescolate di ogni pila. Da ogni gruppo vanno prelevati 2 campioni compositi come descritto nei commi da 3 a 6 che seguono: il giorno del campionamento i nastri o raschietti, dei sistemi che ne sono muniti, dovranno essere messi in funzione prima del campionamento stesso; nei sistemi muniti di deflettori e raschietti sotto le gabbie, vanno raccolte le feci mescolate che, dopo averli messi in funzione si trovano su quest ultimi; nelle batterie di gabbie prive di dispositivi a nastro o a raschietto è necessario raccogliere le feci mescolate dall intero fosso. Sistemi di nastri a caduta: il materiale fecale mescolato va raccolto dalle estremità di scarico dei nastri. 2.2.2.2. Campionamento ufficiale a) Il campionamento sistematico va effettuato nei modi descritti al punto 2.2.2.1; b) il campionamento di conferma va raccolto nei modi descritti al punto 2.2.2.1 se si rileva la presenza di salmonelle pertinenti nel campionamento dell incubatrice. Si possono prelevare campioni supplementari per eventuali prove sulla presenza di agenti antimicrobici o di inibitori batterici della crescita, nel modo che segue: prelevare a caso,dall interno di ogni pollaio dell azienda agricola, fino a 5 volatili per pollaio, a meno che l autorità non ritenga necessario prelevare un numero di volatili più elevato. Se non si conferma la presenza di una fonte d infezione, prima di togliere le restrizioni commerciali, effettuare sul gruppo o sulla sua progenie la prova antimicrobica o una nuova prova batteriologica per le salmonelle. Se si individuano agenti antimicrobici o inibitori batterici della crescita, l infezione delle salmonelle si ritiene confermata; c) casi sospetti In casi eccezionali, se l autorità competente ha ragione di dubitare del risultato (risultati falsi positivi o falsi negativi), può ripetere la prova nei modi indicati al punto b).

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 9 3. ESAME DEI CAMPIONI 3.1. Preparazione dei campioni 3.1.1. Rivestimenti interni dei canestri delle incubatrici: a) porre il campione in 1 litro di soluzione acquosa con tampone di peptone a temperatura ambiente (Buffered Peptone Water BPW); mescolare delicatamente; b) continuare la coltura del campione con il metodo di rilevazione descritto al punto 3.2. 3.1.2. Tamponi da stivale e/o di polvere: a) aprire con attenzione i tamponi da stivale/calza e il campione di polvere (tampone di tela) per evitare di scuotere il materiale fecale ad essi aderente o di perdere la polvere e porli in 225 ml di BPW a temperatura ambiente. I tamponi da stivale/calza e il tampone di tela vanno immersi completamente nel BPW per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla salmonella di sciogliervisi; se necessario aggiungere BPW. Si faranno preparazioni distinte dei tamponi da stivale e del tampone di tela; b) se in 2 campioni sono mescolate 5 paia di tamponi da stivale/calza, immergere completamente ogni campione composito in 225 ml di BPW, o più se necessario, per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla salmonella di sciogliervisi; c) agitare per saturare completamente il campione e continuare la coltura con il metodo di rilevazione descritto al punto 3.2. 3.1.3. Altri campioni di materiale fecale: a) i campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura; b) il sottocampione di 25 grammi è aggiunto a 225 ml di BPW a temperatura ambiente; c) la coltura del campione prosegue con il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2. Se per preparare le feci destinate alla rilevazione della salmonella si decide di ricorrere alle norme ISO, queste sostituiscono le disposizioni di cui sopra per la preparazione del campione. 3.2. Metodo di rilevazione La rilevazione della salmonella spp. va effettuata in conformità all emendamento 1 della norma EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007. «Microbiologia degli alimenti e dei mangimi Metodo orizzontale per l individuazione della salmonella spp. Emendamento 1: allegato D: rilevazione della salmonella spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria». Riguardo ai campioni dei tamponi da stivale, di polvere e altri campioni di materiali fecali di cui al paragrafo 3.1, è possibile riunire il brodo di arricchimento BPW incubato per colture future. A tal fine, incubare entrambi i campioni in BPW con il procedimento abituale. Prendere 1 ml di brodo incubato da ogni campione e mescolare bene; prendere 0,1 ml di miscela e inoculare le piastre MSRV con il procedimento abituale. Non scuotere e non agitare i campioni in BPW dopo l incubazione poiché ciò libera il particolato inibitore e riduce il successivo isolamento nell MSRV. 3.3. Sierotipizzazione Va tipizzato, secondo lo schema di Kaufmann-White, almeno un ceppo isolato di ogni campione che abbia dato una reazione positiva. 4. RISULTATI E RELAZIONI Un gruppo da riproduzione sarà ritenuto infetto, ai fini della verifica del raggiungimento dell obiettivo comunitario, se sia stata individuata la pre-

2005R1003 IT 01.04.2009 002.001 10 senza delle pertinenti salmonelle (diverse dai ceppi di vaccino) in uno o più campioni (o se esiste una seconda conferma ufficiale nello Stato membro, nei relativi campioni fecali o di organi di volatili) prelevati in azienda anche se la salmonella sia stata individuata solo nel campione di polvere. Ciò non si applica in casi eccezionali di gruppi da riproduzione sospetti in cui la rilevazione della salmonella in azienda su iniziativa dell allevatore non è stata confermata dal campionamento ufficiale. A fini statistici, un gruppo infetto va contato una sola volta indipendentemente dalla frequenza con cui sia stata rilevata la salmonella in tale gruppo durante il periodo di produzione. La relazione deve comprendere: a) la descrizione dettagliata delle opzioni messe in atto per lo schema di campionamento ed eventualmente il tipo di campioni prelevati; b) il numero di gruppi da riproduzione esistenti e di quelli sottoposti a prova; c) i risultati delle prove; d) L illustrazione dei risultati, soprattutto riguardo ai casi eccezionali.