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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 febbraio 2017 (OR. en) 15100/16 ADD 1 REV 2 PROGETTO DI PROCESSO VERBALE Oggetto: PV/CONS 64 TRANS 476 TELECOM 265 ENER 415 3505ª sessione del Consiglio dell'unione europea (Trasporti, telecomunicazioni ed energia) tenutasi a Bruxelles l'1, il 2 e il 5 dicembre 2016 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 1

PUNTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE PUBBLICA 1 Pagina PUNTI "B" (14760/16 OJ CONS 63 TRANS 456 TELECOM 252 ENER 398) DELIBERAZIONI LEGISLATIVE TRASPORTI Trasporti aerei 3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'agenzia dell'unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [prima lettura]... 5 Trasporti marittimi 4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [prima lettura]... 7 5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che modifica la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri [prima lettura]... 9 6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE [prima lettura]... 9 7. Varie... 10 a) Risultati della 39ª assemblea dell'organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'organizzazione marittima internazionale (MEPC 70) b) Progetto di accordo su uno spazio aereo comune tra la Repubblica di Turchia, da un lato, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro 1 Deliberazioni su atti legislativi dell'unione (articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea), altre deliberazioni aperte al pubblico e dibattiti pubblici (articolo 8 del regolamento interno del Consiglio). 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 2

c) Prossime iniziative in materia stradale: affrontare le sfide per il settore del trasporto di merci su strada d) Sviluppi della normativa UE in materia di omologazione: relazione della Commissione europea sulle implicazioni delle irregolarità riguardanti le emissioni e) Sicurezza nel settore dei trasporti f) Sicurezza stradale g) Cooperazione nel settore della guida connessa e automatizza: follow-up della dichiarazione di Amsterdam h) Le donne nel settore dei trasporti i) GALILEO j) Strategia europea per una mobilità a basse emissioni k) Programma di lavoro della presidenza entrante TELECOMUNICAZIONI 8. Revisione del quadro normativo... 14 a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) [prima lettura] b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche [prima lettura] ATTIVÀ NON LEGISLATIVE 9. Revisione del quadro normativo... 14 a) Comunicazione della Commissione intitolata "Il 5G per l'europa: un piano d'azione" b) Comunicazione della Commissione intitolata "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" DELIBERAZIONI LEGISLATIVE 10. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso [prima lettura]... 15 11. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi [prima lettura]... 15 12. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali [prima lettura]... 16 13. Varie... 16 a) Politica di utilizzo corretto nell'ambito dei servizi di roaming b) Iniziative per il mercato unico digitale c) Sviluppi in materia di governance di Internet d) Programma di lavoro della presidenza entrante 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 3

ENERGIA 14. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio [prima lettura]... 17 15. Pacchetto Unione dell'energia... 17 17. Varie... 17 a) Attuali proposte legislative: i) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE [prima lettura] ii) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE [prima lettura] * * * 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 4

SESSIONE DI GIOVEDÌ 1º DICEMBRE 2016 DELIBERAZIONI LEGISLATIVE (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) TRASPORTI Trasporti aerei 3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'agenzia dell'unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2015/0277 (COD) = Orientamento generale 14469/16 AVIATION 231 CODEC 1668 RELEX 949 + ADD 1 2 14991/15 AVIATION 152 CODEC 1667 RELEX 1014 + ADD 1 Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'agenzia dell'unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dichiarazione della Repubblica ceca, della Polonia e della Slovenia "La Repubblica ceca, la Polonia e la Slovenia, pur accettando il compromesso incluso nell'attuale orientamento generale, chiedono un limite di MTOM superiore per i velivoli terrestri esclusi dall'applicabilità del regolamento di cui all'allegato I, paragrafo 1, lettera e) [in seguito "ULM"]. Siamo convinti che il limite di MTOM di 575 kg associato al limite di massa a vuoto di 350 kg, ad esclusione dello stoccaggio di carburante o energia e del sistema di recupero con paracadute montato sulla cellula, nonché al limite di velocità di stallo di 45 nodi, recherebbe notevoli benefici al settore degli ULM in termini di sicurezza, prestazioni ambientali, oneri amministrativi e finanziari e competitività internazionale dell'industria UE. I limiti di peso esistenti sono in vigore da molti anni, mentre i requisiti per gli equipaggiamenti degli ULM a livello nazionale e dell'ue sono in continua evoluzione. In pratica, l'attuale limite di MTOM è spesso superato, con conseguenti operazioni di volo illecite. I progressi tecnologici hanno consentito molteplici soluzioni tecniche che possono essere introdotte negli ULM al fine di migliorarne la sicurezza, la praticità e le prestazioni ambientali [sistemi di propulsione elettrica, motori a combustione interna più efficienti, migliori caratteristiche della cellula, zone/sedili resistenti agli urti, avionica ecc.]. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 5

Il limite di peso proposto nella presente dichiarazione consente altresì l'applicazione in condizioni di sicurezza dei sistemi di propulsione elettrica, che sono completamente ignorati allo stato attuale e che dovrebbero essere applicati in linea con le sfide poste da "Rotta 2050" e gli obiettivi di riduzione delle emissioni. La realizzazione di piccoli aeromobili consentirà all'industria e ai regolatori di individuare la strada da seguire per applicare la propulsione elettrica agli aeromobili di grandi dimensioni entro i termini stabiliti nel libro bianco del 2011 e nella strategia Trasporti 2050. In diversi Stati membri, i sistemi nazionali di regolamentazione e amministrazione specifici degli ULM si sono dimostrati molto efficaci e garantiscono un livello di sicurezza sufficiente. Un adeguamento del quadro giuridico dell'ue per tali sistemi in linea con le recenti tendenze tecnologiche costituisce la soluzione più ragionevole." Dichiarazione della Germania in occasione del Consiglio TTE del 1º dicembre 2016 e relativa alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'agenzia dell'unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. "In linea di principio il governo federale accoglie con favore l'obiettivo della proposta di regolamento e i progressi compiuti sinora nei negoziati. In particolare ci si riferisce alla maggiore adeguatezza delle regole e, pertanto, al miglioramento dell'efficacia economica delle imprese e delle società come anche della sicurezza aerea in Europa. Tuttavia, come precedentemente nel caso di altre agenzie dell'ue, il governo federale respinge l'opzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo per un massimo di cinque ulteriori anni, come previsto all'articolo 92, paragrafo 4, perché un mandato di almeno dieci anni ricoperto dalla stessa persona comporterebbe notevoli obbligazioni finanziarie per l'agenzia ai sensi dell'articolo 77 dello statuto dei funzionari dell'unione europea, che occorre evitare, anche per quanto riguarda i sostanziali costi pensionistici che l'ue deve sostenere (nel 2015: 64 miliardi di euro). Pertanto, il mandato del direttore esecutivo dovrebbe essere più breve. Per quanto riguarda l'articolo 109, paragrafo 5 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'agenzia dell'unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Germania rammenta la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020, in applicazione di una decisione dei capi di Stato e di governo del 7 e 8 febbraio 2013, ai cui sensi non esiste distinzione tra le attività e i posti finanziati mediante i canoni e quelli finanziati dal bilancio dell'ue. La Germania si considera vincolata da questa disposizione, per cui il suo accordo sull'attuale formulazione non va considerato come un precedente per la creazione/revisione futura degli atti fondatori delle agenzie, e chiede alla Commissione di tenerne conto all'avvenire nel preparare proposte analoghe. La Germania ritiene importante che, all'atto di discutere l'articolo 76 in sede di Consiglio, si sia raggiunto un consenso sul fatto che le attività dell'easa nel settore della security dell'aviazione si dovrebbero limitare agli aspetti in cui vi sia interdipendenza tra la security dell'aviazione e la sicurezza dell'aviazione." 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 6

Dichiarazione dell'irlanda sul considerando 28 bis "L'Irlanda ritiene essenziale che tutte le informazioni raccolte nel corso di un'inchiesta di sicurezza siano protette dalla diffusione o dal rinvenimento e che debbano essere utilizzate solo ai fini dell'indagine di sicurezza per la quale sono state raccolte. L'incapacità di fornire tale protezione potrebbe avere gravi ripercussioni sulla futura disponibilità di tali informazioni sensibili. In Irlanda, tutte le informazioni raccolte e tutte le analisi condotte nel corso di un'indagine sono considerate riservate. Le informazione divulgate saranno messe a disposizione del pubblico nella relazione finale o nelle altre relazioni preliminari e intermedie eventualmente pubblicate. Il regolamento (UE) 996/2010, del 20 ottobre 2010, prevede la condivisione di informazioni rese anonime con altre parti interessate come l'icao e l'easa. L'Irlanda ritiene che un'estensione dei diritti alle informazioni riservate ad altri organismi non sia giustificata o necessaria. Di conseguenza, l'irlanda è fermamente contraria a qualsiasi modifica della situazione attuale". Dichiarazione dell'italia, del Belgio, della Danimarca e della Finlandia L'Italia, il Belgio, la Danimarca e la Finlandia hanno cercato di salvaguardare l'articolo 109, paragrafo 1, lettera f), proponendo due testi di compromesso volti a conseguire un uso razionale delle risorse e la neutralità dei costi rispetto ai canoni di Eurocontrol per gli utenti dello spazio aereo. L'Italia, il Belgio, la Danimarca e la Finlandia sostengono che i compiti di regolamentazione, diversi dalle attività normative, espletati dall'easa nell'ambito del sistema di prestazioni ATM/ANS debbano essere finanziati con un contributo degli Stati membri erogato attraverso i canoni pagati dagli utenti dell'aviazione, fatte salve altre entrate a discrezione degli Stati membri. Al tempo stesso, l'italia, il Belgio, la Danimarca e la Finlandia riconoscono la necessità di un finanziamento supplementare per l'easa a copertura delle attività normative di ATM/ANS, il quale potrebbe essere ottenuto inoltre, su base temporanea, mediante un contributo degli Stati membri finanziato grazie a un sistema di addebito agli utenti, purché sia garantita la neutralità dei costi. Tuttavia, sarebbe necessario estendere la possibilità di finanziamento delle attività normative mediante il contributo degli Stati membri con addebito agli utenti, per ragioni di simmetria con gli altri settori dell'aviazione Oltre agli Stati membri che hanno sostenuto la nostra seconda proposta di compromesso, l'italia, il Belgio, la Danimarca e la Finlandia riconoscono anche che un gruppo di Stati membri ha manifestato l'intenzione di mantenere questa opzione e di stabilire la loro posizione definitiva sulla base della tabella di marcia paneuropea Commissione-EASA- Eurocontrol, il cui scopo era di precisare i compiti che sono stati trasferiti da Eurocontrol all'easa allo scopo di evitare sovrapposizioni tra le due istituzioni. Le attività dell'easa finanziate con parte delle basi di calcolo nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite conformemente alle procedure del sistema di prestazioni ATM/ANS ed essere soggette a uno specifico piano di sviluppo EASA. L'Italia, il Belgio, la Danimarca e la Finlandia osservano inoltre che l'articolo 109, paragrafo 1, lettera f) è stato sostenuto dal Parlamento europeo, segnatamente dalla gran maggioranza dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali in occasione del voto del 10 novembre 2016 in sede di commissione trasporti del PE." 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 7

Trasporti marittimi 4. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0170 (COD) = Orientamento generale 14361/16 MAR 284 CODEC 1645 9953/16 MAR 160 CODEC 846 Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta summenzionata che figura nel doc. 14361/16, con l'astensione dell'irlanda, e ha preso atto delle dichiarazioni riportate nell'allegato. Dichiarazione della Germania e dell'irlanda riguardante le navi a vela "Gli obiettivi dichiarati della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri sono il raggiungimento di un elevato livello di sicurezza e la rimozione degli ostacoli agli scambi commerciali, mediante l'istituzione di norme di sicurezza armonizzate ad un livello appropriato per le navi da passeggeri e le unità veloci adibite a viaggi nazionali. Tuttavia, l'irlanda e la Germania ritengono che la proposta REF non raggiunga tali obiettivi. Ciò è dovuto al fatto che il programma REF esclude le navi a vela dal campo di applicazione della direttiva, eliminando quindi le norme di sicurezza armonizzate e introducendo di conseguenza ostacoli agli scambi commerciali. La sicurezza delle navi a vela continua ad essere una importante problematica in materia di sicurezza. Si sono verificati numerosi incidenti marittimi molto gravi e di grande impatto che hanno coinvolto navi di questo tipo, compresa di recente la nave scuola "Astrid" che è affondata al largo dell'irlanda. Fortunatamente, grazie agli eroici sforzi di soccorso sono stati tratti in salvo tutti i giovani passeggeri e l'equipaggio a bordo. La relazione su tale incidente è stata pubblicata dalla Commissione di indagine sugli incidenti marittimi dell'irlanda e invitiamo tutti a leggerla per vedere quanto poco mancava a una tragedia marittima di grandi dimensioni. Detta relazione ha evidenziato molte delle gravi problematiche in materia di sicurezza associate a tali navi e dovremmo considerare l'episodio in questione come un avvertimento per affrontare con urgenza la sicurezza delle navi di questo tipo che trasportano così tanti giovani. È inoltre degno di nota il fatto che l'incidente dell'"astrid" si è verificato quando la nave stava utilizzando il motore, per cui riteniamo che non vi siano giustificazioni ai tentativi della proposta REF di operare una distinzione tra le navi a vela e a motore e le navi soltanto a motore, in quanto è ben noto che le cosiddette navi a vela utilizzano i motori per considerevoli periodi di tempo, anche quando navigano a vela. I cittadini europei non ci perdoneranno se si verificherà una tragedia con tali navi. In aggiunta, l'irlanda e la Germania evidenziano che l'esclusione di tali navi a vela dal campo di applicazione della direttiva introdurrà ostacoli al loro utilizzo in tutta l'ue, in quanto le norme armonizzate vigenti saranno sostituite da una combinazione di requisiti nazionali differenti. Ciò avrà un impatto negativo sull'uso di tali navi in eventi culturali quali le regate di navi d'alto bordo, e si ripercuoterà inoltre negativamente sul mercato della fornitura e vendita di tali navi. Va inoltre rilevato che tali navi a vela dotate di motore rientrano nel campo di applicazione della convenzione SOLAS dell'imo e devono essere in possesso di un certificato internazionale di sicurezza per nave da passeggeri per i viaggi internazionali tra gli Stati membri dell'ue, il che non cambierà se saranno adottate le modifiche della proposta REF. Poiché tali navi a vela rientrano nel campo di applicazione della convenzione SOLAS, la direttiva dell'ue 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo è di applicazione ed esse devono essere ispezionate in conformità di detta direttiva ed essere registrate in THETIS. Non vi è, pertanto, alcun vantaggio derivante dall'esclusione di tali navi dalla direttiva REF in quanto ciò riduce la sicurezza marittima e introduce ostacoli agli scambi commerciali di tali navi." 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 8

Dichiarazione dell'irlanda riguardante le navi di servizio off-shore "L'Irlanda desidera ricordare che gli obiettivi dichiarati della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri sono il raggiungimento di un elevato livello di sicurezza e la rimozione degli ostacoli agli scambi commerciali, mediante l'istituzione di norme di sicurezza armonizzate ad un livello appropriato per le navi da passeggeri e le unità veloci adibite a viaggi nazionali. Attualmente le navi di servizio off-shore rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle navi da passeggeri dell'ue e l'irlanda è del parere che con la loro esclusione, proposta nel presente programma REF, non saranno conseguiti gli obiettivi della direttiva. Vale a dire che vi sarà una riduzione della sicurezza del personale trasportato su tali navi e vi saranno ostacoli agli scambi commerciali introdotti dall'eliminazione delle norme di sicurezza armonizzate. Abbiamo sempre ritenuto che tutte le navi costruite in acciaio, o equivalente, e che trasportano più di dodici passeggeri e sono adibite a viaggi nazionali rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Questo è il caso, in particolare, quando le persone trasportate sono portate da e verso il loro luogo di lavoro. Naturalmente concordiamo che il trasporto di personale particolarmente qualificato dell'industria sia diverso da quello dei membri del grande pubblico. L'Irlanda riconosce altresì che la configurazione delle navi che trasportano tale personale possa necessitare di speciale considerazione per adempiere allo scopo. Tuttavia la questione fondamentale è che i membri di tale personale dell'industria trasportato su navi di servizio off-shore sono passeggeri e qualsiasi cosa porti a trattarli come una nuova categoria di persone a bordo delle navi introdurrà potenzialmente una notevole incertezza nel quadro normativo marittimo tradizionale in cui ci sono soltanto due categorie, vale a dire marittimi e passeggeri. Riteniamo inoltre che la definizione di nave di servizio off-shore nella proposta di direttiva sia così ampia che potrebbe essere utilizzata da operatori non scrupolosi per esentare un gran numero di navi da passeggeri nazionali, il che avrebbe notevoli conseguenze negative per la sicurezza marittima. Siamo del parere che l'obiettivo di favorire lo sviluppo del settore sia conseguibile al meglio mediante l'introduzione di una categoria di passeggeri per il personale dell'industria e che tali navi siano navi da passeggeri a cui, tuttavia, è possibile applicare una speciale considerazione. Ciò consentirà di realizzare gli obiettivi della direttiva relativi ad un elevato livello di sicurezza marittima e alla riduzione degli ostacoli agli scambi commerciali." 5. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che modifica la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0171 (COD) = Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 13848/16 MAR 279 CODEC 1558 9964/16 MAR 161 CODEC 847 Il Consiglio ha esaminato e preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori della presidenza relativa alla proposta summenzionata, che figura nel doc. 13848/16. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 9

6. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0172 (COD) = Orientamento generale 14362/16 MAR 285 CODEC 1646 9965/16 MAR 162 CODEC 848 + ADD 1 Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta summenzionata, che figura nel doc. 14362/16. 7. Varie a) Risultati della 39ª assemblea dell'organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'organizzazione marittima internazionale (MEPC 70) = Informazioni fornite dalla Commissione 14494/16 AVIATION 232 MAR 286 OMI 67 RELEX 954 ENV 717 CLIMA 155 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione. b) Progetto di accordo su uno spazio aereo comune tra la Repubblica di Turchia, da un lato, e l'unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro = Informazioni fornite dalla delegazione di Cipro 14283/16 AVIATION 226 RELEX 933 NT 27 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione di Cipro. Dichiarazione di Cipro "Cipro si è impegnata in modo costruttivo nelle consultazioni e ha dato la sua approvazione, nel corso del Consiglio "Trasporti" di giugno, all'avvio dei negoziati per un accordo globale sul trasporto aereo tra la Turchia e l'unione europea e i suoi Stati membri. Come precisato nella nostra dichiarazione del 7 giugno 2016, tale approvazione non implica in alcun modo una modifica della posizione della Repubblica di Cipro sui gravi problemi per l'aviazione posti dalla Turchia nella regione del Mediterraneo sudorientale, anche in termini la sicurezza. Cipro ribadisce la sua ferma posizione secondo cui, per risolvere tali questioni, la Turchia deve provvedere senza ulteriori indugi a stabilire una comunicazione con la Repubblica di Cipro e ad adottare tutte le misure necessarie, in virtù dei suoi obblighi contrattuali e in conformità del diritto dell'ue e internazionale, in particolare delle norme e pratiche raccomandate dell'icao. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 10

In base alle direttive di negoziato e alla pertinente dichiarazione della Commissione di giugno, la Commissione ha assunto la responsabilità di negoziare, a nome degli Stati membri, il suddetto accordo e di continuare a sostenere gli sforzi volti ad affrontare i gravi problemi di sicurezza aerea nella regione del Mediterraneo sudorientale in via prioritaria. La Commissione ha espresso il proprio impegno di continuare a comunicare alla Turchia l'importanza e l'urgenza di risolvere le questioni di sicurezza aerea, in linea con il diritto internazionale applicabile, comprese le disposizioni della Convenzione internazionale per l'aviazione civile (Convenzione di Chicago) e l'importanza di avviare una cooperazione piena ed efficace tra le autorità competenti per il controllo del traffico aereo nelle regioni d'informazione di volo di Ankara e Nicosia. Inoltre, la Commissione si è impegnata a proseguire le attività di orientamento e monitoraggio per garantire che tali questioni siano risolte in modo soddisfacente, in conformità del diritto dell'ue e internazionale, nell'ambito dei negoziati sul succitato accordo. Cipro invita la Commissione a perseguire la risoluzione di detti problemi in tale contesto, adottando tutte le misure necessarie ed opportune per rispondere alle preoccupazioni di Cipro in modo completo ed efficace. Il governo della Repubblica di Cipro si riserva il diritto di adottare le misure necessarie, nel pieno rispetto dei pertinenti trattati dell'ue, al fine di tutelare i propri diritti e interessi legittimi ai sensi del diritto internazionale e dell'ue, nel caso in cui la Turchia non riuscisse a risolvere tali questioni prima di concludere i negoziati." c) Prossime iniziative in materia stradale: affrontare le sfide per il settore del trasporto di merci su strada = Informazioni fornite dalla Commissione su richiesta delle delegazioni francese e tedesca 14600/16 TRANS 437 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione su richiesta delle delegazioni francese e tedesca. Dichiarazione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'estonia, dell'ungheria, della Lituania, della Lettonia, della Polonia, della Romania e della Slovenia "I trasporti, in particolare i trasporti stradali, sono essenziali per lo sviluppo economico dell'ue e il corretto funzionamento del mercato interno dipende dal trasporto di merci e persone. L'elevata mobilità dei lavoratori rende molto specifico tale settore che, di conseguenza, non può essere paragonato ad altri settori in termini di condizioni di lavoro e norme sociali. È pertanto fondamentale un approccio equilibrato alla regolamentazione del mercato dei trasporti stradali dell'ue e alle relative norme sociali. L'unicità dei trasporti stradali, caratterizzati da lavoratori con elevata mobilità, richiede un approccio specifico al fine di disciplinare le condizioni di lavoro ed altri aspetti sociali connessi mediante la normativa specifica del settore. A tale riguardo, considerata la dichiarazione della Commissione e degli Stati membri del 1996 2, ulteriori leggi e regolamenti in tale settore non possono basarsi sulla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori. 2 10048/96 ADD1. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 11

Lo status speciale dei trasporti è sancito dall'articolo 58, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti. È indispensabile che la Commissione ne tenga conto durante l'elaborazione delle proposte di iniziative in materia stradale annunciate nel programma di lavoro della Commissione 3. La normativa attuale sul cabotaggio dovrebbe essere considerata un passo in avanti verso l'obiettivo finale di un mercato dei trasporti stradali liberalizzato, in linea con il libro bianco del 2011 4. In questa fase, le iniziative in materia stradale dovrebbero mirare a migliorare la chiarezza e l'applicazione delle norme esistenti per sopprimere frodi e attività illecite. La pratica delle società di comodo è una questione che deve essere affrontata con l'obiettivo di eliminare tale fenomeno. Nonostante la difficoltà di determinare e valutare l'entità del problema, tutte le misure atte a farvi fronte dovrebbero essere basate su elementi concreti e incentrate sul rafforzamento dell'applicazione della normativa. Tutti i conducenti che effettuano trasporti internazionali nell'ue dovrebbero avere la possibilità di riposare in modo adeguato. Alla luce di quanto sovraesposto e delle disposizioni del regolamento 561/2006/CE, sarebbe opportuno prevedere una flessibilità sufficiente affinché il conducente decida dove trascorrere il periodo di riposo settimanale, considerata la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili e di parcheggi sicuri in tutta l'ue." d) Sviluppi della normativa UE in materia di omologazione: relazione della Commissione europea sulle implicazioni delle irregolarità riguardanti le emissioni = Informazioni fornite dalla Commissione su richiesta della delegazione tedesca 14486/16 TRANS 430 ENV 716 CLIMA 154 COMPET 591 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione su richiesta della delegazione tedesca. e) Sicurezza nel settore dei trasporti = Informazioni fornite dalla Commissione sullo stato dei lavori 14705/16 TRANS 446 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sullo stato dei lavori. f) Sicurezza stradale = Informazioni fornite dalla Commissione 14706/16 TRANS 447 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione. g) Cooperazione nel settore della guida connessa e automatizza: follow-up della dichiarazione di Amsterdam = Informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi 14724/16 TRANS 449 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi. 3 4 COM (2016) 710 final. COM (2011) 144 final. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 12

h) Le donne nel settore dei trasporti = Informazioni fornite dalla Commissione 14929/16 TRANS 463 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione. i) GALILEO = Informazioni fornite dalla Commissione sullo stato dei lavori 14882/16 TRANS 461 EU-GNSS 40 MAR 295 AVIATION 240 ESPACE 64 RELEX 996 CSC 351 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sullo stato dei lavori. j) Strategia europea per una mobilità a basse emissioni = Presentazione orale da parte della Commissione Il Consiglio ha preso atto della presentazione orale della Commissione. k) Programma di lavoro della presidenza entrante = Informazioni fornite dalla delegazione maltese 14685/16 TRANS 444 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione maltese. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 13

SESSIONE DI VENERDÌ 2 DICEMBRE 2016 TELECOMUNICAZIONI 8. Revisione del quadro normativo a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0288 (COD) b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0286 (COD) = Dibattito orientativo 14501/16 TELECOM 237 COMPET 592 MI 723 CONSOM 281 AUDIO 126 CODEC 1672 12252/1/16 TELECOM 165 COMPET 486 MI 578 CONSOM 215 IA 72 CODEC 1269 + ADD 1 REV 1 12257/16 TELECOM 166 COMPET 489 MI 579 CONSOM 216 IA 73 CODEC 1273 + COR 1 Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo in merito al pacchetto sulla connettività sulla base dei quesiti di cui al doc. 14501/16. ATTIVÀ NON LEGISLATIVE (Dibattito pubblico a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio) 9. Revisione del quadro normativo a) Comunicazione della Commissione intitolata "Il 5G per l'europa: un piano d'azione" b) Comunicazione della Commissione intitolata "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" = Dibattito orientativo 14501/16 TELECOM 237 COMPET 592 MI 723 CONSOM 281 AUDIO 126 CODEC 1672 12279/16 TELECOM 171 COMPET 491 MI 580 CONSOM 217 AUDIO 99 12259/16 TELECOM 170 FC 53 CODEC 1275 Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo in merito al pacchetto sulla connettività sulla base dei quesiti di cui al doc. 14501/16. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 14

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) 10. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0185 (COD) = Orientamento generale 14516/16 TELECOM 238 COMPET 595 MI 726 CONSOM 282 CODEC 1679 + COR 1 10329/16 TELECOM 121 COMPET 381 MI 458 CONSOM 154 CODEC 898 Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale in merito al regolamento sui mercati del roaming all'ingrosso (doc. 14516/16), necessario per abolire i sovrapprezzi del roaming dal 15 giugno 2017, al fine di avviare i negoziati con il PE. La Finlandia ha espresso voto contrario, mentre la Polonia si è astenuta. Una dichiarazione comune è stata resa da 13 Stati membri (cfr. allegato). Dichiarazione dell'austria, del Belgio, della Danimarca, dell'estonia, della Finlandia, dell'irlanda, della Lettonia, della Lituania, dei Paesi Bassi, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Svezia "La nostra massima priorità politica rimane l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming per i consumatori europei entro il 15 giugno 2017. Tuttavia, crediamo fermamente che sia tuttora necessaria una notevole riduzione dei limiti tariffari all'ingrosso per il roaming al fine di conseguire tale obiettivo in modo sostenibile, evitando effetti negativi su concorrenza e consumatori. Incoraggiamo pertanto la presidenza, tutti gli Stati membri e la Commissione europea a tener presente l'obiettivo di ridurre in modo considerevole i limiti tariffari all'ingrosso per il roaming in vista degli imminenti negoziati di trilogo, al fine di garantire che i colegislatori raggiungano tempestivamente un accordo equo che permetta all'ue e ai suoi Stati membri di mantenere la promessa politica comune di offrire servizi di roaming alle tariffe nazionali entro il prossimo anno." 11. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0149 (COD) = Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori 14401/16 POSTES 18 TELECOM 231 MI 713 COMPET 586 DIG 130 CONSOM 278 IA 111 CODEC 1655 + COR 1 9706/16 POSTES 4 TELECOM 110 MI 407 COMPET 348 DIG 65 CONSOM 135 IA 35 CODEC 795 + ADD 1 Il Consiglio ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori, che figura nel doc. 14401/16. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 15

12. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0287 (COD) = Orientamento generale parziale 14442/1/16 TELECOM 232 FC 75 CODEC 1659 REV 1 12259/16 TELECOM 170 FC 53 CODEC 1275 Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali, con il voto contrario della Svezia e della Spagna e l'astensione della Germania e dei Paesi Bassi. La Svezia ha formulato una dichiarazione in cui si rammarica che non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto prima della proposta ed esprime profonda preoccupazione per gli effetti negativi a lungo termine sugli investimenti e sulla concorrenza. SE rileva che la concorrenza e gli investimenti sono fattori cruciali in vista della futura introduzione del 5G e afferma che per questo tipo di regolamento, comprese le relative parti finanziarie, è meglio provvedere a livello nazionale. Per i motivi sopraindicati, la Svezia non può sostenere l'orientamento generale parziale. 13. Varie a) Politica di utilizzo corretto nell'ambito dei servizi di roaming = Informazioni fornite dalla Commissione su richiesta della delegazione polacca 14988/16 TELECOM 259 COMPET 622 MI 755 CONSOM 293 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione. b) Iniziative per il mercato unico digitale = Informazioni fornite dalla Commissione 14772/16 TELECOM 253 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione. c) Sviluppi in materia di governance di Internet = Informazioni fornite dalla Commissione 14780/16 TELECOM 254 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione. d) Programma di lavoro della presidenza entrante = Informazioni fornite dalla delegazione maltese 14497/16 TELECOM 235 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni sul programma di lavoro della presidenza entrante, che figura nel doc. 14497/16. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 16

SESSIONE DI LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2016 ENERGIA 14. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0030 (COD) = Dibattito orientativo 14874/16 ENER 404 CODEC 1743 6225/16 ENER 29 CODEC 174 IA 6 Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo in merito all'atto summenzionato sulla base del documento di riflessione e delle opzioni di cui al doc. 14874/16. Le conclusioni della presidenza figurano nel doc. 15273/16. 15. Pacchetto Unione dell'energia = Presentazione da parte della Commissione Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione ATTIVÀ NON LEGISLATIVE 17. Varie a) Attuali proposte legislative: (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'unione europea) i) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2015/0149 (COD) ii) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE [prima lettura] Fascicolo interistituzionale: 2016/0031 (COD) = Informazioni fornite dalla presidenza sullo stato dei lavori 14582/16 ENER 390 ENV 720 CONSOM 284 CODEC 1690 Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato dei lavori che figurano nel doc. 14582/16. 15100/16 ADD 1 REV 2 fod/cip/am 17