LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO.



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LA SOSTITUZIONE DEI CERCHIONI DI UN AUTOVEICOLO. Con questo argomento, di grande attualità, iniziamo un percorso informativo mirato alla categoria degli autoriparatori gommisti. Questo primo appuntamento ha lo scopo di renderli più consapevoli nelle operazioni di sostituzione dei cerchioni (autonomamente o insieme agli pneumatici). Per avere una conoscenza completa occorre però avere chiari alcuni concetti propedeutici. L operazione di sostituzione di un componente automobilistico non è un operazione banale specie quando ad un componente originale si sostituisce un ricambio di un produttore terzo il quale deve garantire il mantenimento degli standard normativi cui il veicolo deve rispondere in ogni momento della sua vita. L intervento del professionista autoriparatore, che sia di pura riparazione o di riparazione attraverso anche sostituzione o aggiunta di parti, deve essere comunque tale da consentire la conformità del veicolo alle norme cogenti ed evitare difformità che renderebbero il veicolo non idoneo alla circolazione. Per tale motivo è importante conoscere come nasce la vita di un veicolo a partire dalla sua omologazione che accompagna la produzione di serie e precede la messa in commercio dello stesso. L omologazione di un veicolo Il termine omologazione si usa in vari campi per unificare (nel senso di standardizzare) tra loro oggetti precedentemente differenti o per garantire che un prodotto sia corrispondente ad un tipo depositato quale modello rappresentativo o in generale a delle specifiche tecniche spesso definite all'interno di standard o normative. In relazione ai veicoli, il termine omologazione si riferisce a quel processo di prove e verifiche effettuato da un autorità di omologazione e che ha lo scopo di verificare se i veicoli, ed i componenti che lo costituiscono, siano conformi agli standard ed alle normative cogenti.

L omologazione di un determinato tipo di veicolo è accompagnata da una serie di informazioni che la casa costruttrice del veicolo deve produrre e che comprendono le caratteristiche costruttive ed i dati tecnici dello stesso. L ultima direttiva quadro sull omologazione dei veicoli a motore (direttiva CE 46/2007 recepita in Italia con Decreto Ministeriale 28 Aprile 2008) stabilisce, per esempio, all allegato I tali informazioni tecniche che debbono obbligatoriamente accompagnare la richiesta di omologazione di un veicolo a motore per qualsiasi categoria compresa, ovviamente, la categoria M (autovetture). In tale allegato, per esempio, troviamo le caratteristiche ponderali, quelle dimensionali, i dati del/i propulsori ammessi, la potenza, etc. Al punto 6.6.1 di tale allegato, il costruttore del veicolo deve indicare le combinazioni di pneumaticocerchio ammesse per quel veicolo con indicazione delle dimensioni (larghezza canale e diametro) e campanatura (Offset). (I medesimi dati di caratteristiche costruttive generali erano richiesti già nella direttiva 92/53 CEE (Allegato I punto 6.6.1) recepita in Italia dal D.M. 8 Maggio 1995.) Quando il veicolo avrà ottenuto l omologazione, a corredo della stessa vi sarà un fascicolo di cui tale allegato è parte integrante. Quando si parlerà di Caratteristiche Costruttive del Veicolo si intenderanno giustappunto quelle informazioni contenute nell allegato I della direttiva secondo cui si è omologato. Ovviamente sarà sempre possibile, per la casa costruttrice, procedere alla modifica dell omologazione con una cosiddetta estensione nella quale potranno ricadere anche modifiche tecniche di rilevo. Tuttavia, per ogni modifica che viene apportata, dovranno essere ripetute le verifiche e le prove su cui la modifica ha impatto. Pertanto, ove mai si volesse modificare una combinazione di pneumatico-cerchio, per esempio, dovrebbero essere ripetute le prove di frenatura. L operazione di omologazione per i veicoli prodotti in serie viene effettuata su un campione rappresentativo del tipo veicolo ed ha lo scopo di evitare di ripetere queste verifiche per ogni veicolo prodotto, per il quale, invece, la casa costruttrice può rilasciare una dichiarazione di conformità (COC) al tipo omologato. In pratica con questa dichiarazione si attesta che: Veicolo di serie = Veicolo Tipo Omologato = Rispetto Standard Normativi Va da sé che il veicolo prodotto in serie per essere conforme al tipo omologato deve avere le medesime caratteristiche costruttive e quindi cerchioni di misura (diametro, larghezza canale e offset) conforme a quelli riportati nelle caratteristiche tecniche.

L immatricolazione del veicolo A valle dell omologazione, i costruttori di veicoli procedono normalmente ad una produzione che, per la categoria di veicoli M (autovetture) è generalmente di serie. Per poter mettere il veicolo su strada, però, è necessaria l immatricolazione dello stesso. Al veicolo, cioè, viene assegnata una targa da parte della competente autorità nazionale. Tuttavia, condizione necessaria per l immatricolazione del veicolo è che esso sia conforme al tipo omologato ed è per questo che il costruttore del veicolo deve rilasciare, all atto della vendita, il cosiddetto COC (certificate of conformity, certificato di conformità) che attesta, giustappunto, la conformità dello specifico veicolo con lo specifico numero di telaio, al tipo omologato. Pertanto, quando esce dalla concessionaria, il veicolo è conforme a quello presentato in sede di omologazione compresi i dati contenuti nell allegato I punto 6.6.1 di cui alla direttiva CE 46/2007. Sulla carta di circolazione del veicolo, tuttavia, non vengono riportati puntualmente tutti i dati dell omologazione del veicolo. Nello specifico, pur essendo riportati sul COC, le misure dei cerchioni ammessi per il veicolo non sono riportate a differenza delle misure degli pneumatici. Sulla carta di circolazione del veicolo, però, spesso non sono riportati neanche tutta una serie di altri dati tecnici come ad esempio i rapporti di trasmissione o le dimensioni dei cerchioni che invece sono presenti nel COC e nella scheda di omologazione. Qui di seguito un esempio di COC con indicazione della misura di cerchione e dell offset.

La sostituzione dei cerchioni: quando si modificano le caratteristiche costruttive di un veicolo? Il veicolo è ora su strada. Esso è conforme al tipo omologato ed è quindi conforme alle normative cogenti. Arriviamo al momento in cui vengono sostituiti, per qualsiasi motivo, i cerchioni. A tal punto il gommista, con l utente consumatore, deve decidere quale prodotto installare ed ha due scelte davanti a sé: 1) Installare cerchioni sostitutivi della stessa dimensione di quelli in omologazione del veicolo; 2) Installare cerchioni speciali di dimensione differente rispetto a quelli in omologazione. Nel primo caso il gommista può procedere senza alcun problema alla sostituzione oggi come in passato e fino alla data del 22 marzo 2014 quando questi cerchioni dovranno essere necessariamente di tipo omologato. Nel secondo caso, invece, l installazione di cerchioni, anche solo di canale di misura differente, configura una modifica delle caratteristiche costruttive del veicolo. Quali sono le conseguenze? Il veicolo può circolare immediatamente? La risposta è NO! La modifica delle caratteristiche costruttive di un veicolo senza gli opportuni adempimenti tecnicoamministrativi previsti è una violazione del Codice della Strada. Il veicolo è, cioè, difforme dalla sua omologazione e non è idoneo alla circolazione per il semplice fatto che esso non è più conforme al tipo omologato e, di conseguenza, non garantisce il rispetto delle normative cogenti. Si verifica, quindi, una situazione di questo tipo: Veicolo di serie Veicolo Tipo Omologato = Rispetto Standard Normativi All uopo valga quanto riportato (qui di seguito nella pagina successiva) ed estratto dal Prontuario delle Violazioni alla circolazione edito da EGAF e largamente in uso a tutte le forze dell ordine. E importante, quindi, rendere consapevoli utenti, consumatori e soprattutto gli installatori di tutto ciò e la nostra informazione mira proprio a questo. Viceversa, divulgare la convinzione di poter installare cerchioni di misure diverse da quelle previste in omologazione senza che ciò provochi conseguenze sulla difformità del veicolo alla propria omologazione è come ritenere che si possa liberamente cambiare il passo o la carreggiata o la potenza o i rapporti di trasmissione al cambio o qualsiasi altro dato tecnico di omologazione, magari sol perché non riportato in carta di circolazione, senza che vi siano conseguenze circa l idoneità del veicolo alla circolazione. Infondere tale convinzione nell utenza e nei consumatori rappresenta un comportamento, questo si, ingannevole e pericoloso. Inoltre, l installatore che intervenga rendendo il veicolo difforme dalla sua omologazione (e quindi esposto alle sanzioni per la violazione delle norme del codice della strada) ha la responsabilità civile e penale del suo intervento. Ricordiamo che la garanzia di conformità * accorda ai consumatori fino a due anni per reclamare la vendita o l installazione di prodotti non conformi. *Il Decreto Legislativo n. 24/2002 ha attuato la Direttiva Europea 1999 / 44 / CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo ed ha introdotto nel Codice Civile gli articoli dal 1519bis al 1519nonies.

- La sanzione prevista per chi viola questo articolo va da 398 a 1598 oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione

L impatto del Decreto 20 del 10 Gennaio 2013 Tutto quanto sopra è assolutamente indipendente dal Decreto 20 del 10 gennaio 2013. Che l applicazione delle ruote speciali renda il veicolo difforme dalla propria omologazione è ovvia conseguenza della modifica delle sue caratteristiche costruttive ed è una situazione che preesiste rispetto al Decreto. Dal momento che tutti i veicoli, almeno a partire da quelli omologati secondo la direttiva 92/53 CEE (Allegato I punto 6.6.1) recepita in Italia dal D.M. 8 Maggio 1995, hanno nella loro omologazione l indicazione precisa delle misure dei cerchioni, l installazione dei cerchioni speciali su tali veicoli li rende difformi dal tipo omologato. Il loro montaggio è possibile solo a fronte di adempimenti tecnico-amministrativi (laddove previsti) o a fronte della specifica certificazione di un cerchio (Germania) o di un sistema (Italia) secondo normative nazionali. Pertanto il Decreto 20 del 10 Gennaio 2013 apre oggi alla possibilità che i cerchioni speciali contenuti in sistemi omologati possano essere installati sui veicoli. Interviene, quindi, a normare una tipologia di componenti che era, appunto, fuori norma e pertanto non installabili liberamente (ovvero senza altri adempimenti tecnico amministrativi) sui veicoli. Il Decreto ovviamente non incide e non può incidere sul presente e sul passato e le installazioni effettuate oggi o in passato con cerchioni speciali sono tali da rendere o aver reso difforme il veicolo rispetto al suo tipo omologato. La differenza è che oggi (sin da subito) un cerchione speciale, purché facente parte di un sistema omologato, può essere installato secondo le disposizioni del nuovo decreto. Vale a dire che l installazione, per esempio, di un cerchione con canale 7 ½ x 19 in luogo di quello previsto in omologazione del veicolo 8 x 19 (senza altri adempimenti tecnici, laddove previsto) pur effettuata nel 2008 o nel 2003 piuttosto che il 16 Marzo scorso ha sempre lo stesso effetto: il veicolo è difforme dal suo tipo omologato con tutte le conseguenze di legge. Il decreto 20 del 10 Gennaio 2013 ha aperto la possibilità che questo cerchione 7 ½ x 19, quando inserito in un sistema omologato, possa essere installato direttamente senza rendere il veicolo difforme dalla propria omologazione. In generale, il decreto impone che tutti i cerchioni dal 23 Marzo 2014 siano omologati o inseriti in sistemi omologati per poter essere installati. Fino al 22 Marzo 2014 esiste una deroga: vale a dire che i cerchioni sostitutivi di misura originale anche se non omologati possono essere installati mentre per l applicazione dei cerchioni speciali continuano a valere le disposizioni di cui all articolo sopra riportato.