r------------------------------------------------------------- PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA, TRIBUNALE DI ISERNIA E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA Convenzione di negoziazione assistita Legge 10 novembre 2014, n. 162 Linee Guida: disposizioni per le Segreterie, Cancellerie e indicazioni per gli Avvocati. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA I. 55/2015 Nel contesto dell'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, che disciplina la possibilità di "soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, è emersa l'opportunità di individuare delle linee guida e una procedura congiunta tra Procura della Repubblica, Tribunale e Consiglio dell'ordine degli Avvocati per la gestione degli accordi di negoziazione depositati dagli Avvocati. In fase di applicazione di tali nuove disposizioni normative, sono emerse difficoltà interpretative, per non pregiudicare l'uniforme ed omogenea applicazione appaiono necessarie ulteriori puntualizzazioni che vengono ora svolte, tenuto conto anche degli approfondimenti del Ministero della Giustizia contenuti nella circolare n. prot. 111198.U del29.07.2015. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE l) CONDIZIONI Ai sensi dell'art. 6, c. l, legge 162/14, l'accordo di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte e va depositato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato) presso l'ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica, in un unico originale. Ai sensi dell'art. 6, c. l tale accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Tale termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6, c. 2) e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 12, c. 4) fa discendere dalla data certificata dell'accordo. Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla L. 6.5.2015, n. 55 (in vigore dal26.05.2015) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ( allegato C). La conseguenza del mancato rispetto del termine è la irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo. L'eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento ), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.
Nell'accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ai sensi dell'art. 6, c. 3: di aver tentato di conciliare le parti; di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell'art. 5, c. 2: L'autografia delle firme; La conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 2) DOCUMENTAZIONE Unitamente all'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, devono essere allegati i documenti in carta semplice indicati nell'allegato A e la nota di deposito firmata da entrambi gli avvocati (allegato B). 3) UFFICIO DI PRESENTAZIONE L'Ufficio Affari Civili del Pm, ricevuto l'accordo, provvede: ad apporvi l'attestazione della data del deposito; ad iscrivere l'accordo su un registro di comodo; alla trasmissione alla segreteria P.M.; 4) PROVVEDIMENTO P.M. Se sull'accordo viene apposto il nulla osta o l'autorizzazione da parte del PM (di regola, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti), l'ufficio Affari Civili provvede: a restituire l'originale all'avvocato che ha presentato la convenzione o a quello eventualmente indicato nel caso di più avvocati, per la successiva eventuale trasmissione all'ufficiale dello stato civile; a conservare la copia conforme all'originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. Se il P. M. non concede il nullaosta o non autorizza l'accordo, l'ufficio Affari Civili provvede: ad apporre il depositato sul provvedimento; a comunicare il provvedimento a mezzo PEC; ad inviare entro cinque giorni dalla presentazione dell'accordo, nella sola ipotesi di mancata autorizzazione, tutti gli atti originali all'ufficio Affari Civili del Tribunale. N.B.: Ricevuta la comunicazione a mezzo PEC, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro dell'accordo; si fa presente al riguardo che i dieci giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all'ufficiale dello Stato Civile, decoreranno dalla data di comunicazione via PEC.
TRIBUNALE L'Ufficio Affari Civili del Tribunale provvede alla fascicolazione della documentazione depositata e iscrive a ruolo indicando come oggetto quello corrispondente all'accordo sottoscritto, apponendo un'annotazione con la dicitura "Negoziazione Assistita" e trasmette il fascicolo al Presidente il quale fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti. La cancelleria competente comunica la data dell'udienza agli Avvocati e chiede il pagamento del contributo unificato dovuto che, in assenza di diverse disposizioni ministeriali, sarà pari a quello richiesto per le separazioni, i divorzi e le modifiche di separazioni o divorzi. Isernia, l 5 FEB. 20JS Il Presidente del Tribunale Vincenzo Di Giacomo D Procuratore della Repubblica. P fiai? "' ' ' '-
d i DOCUMENTAZIONE RICHIESTA Allegato A ' SEPARAZIONI: l) STATO DI FAMIGLIA; 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI; 3) ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato); Competenza territoriale: ex art. 706, c. l e 2 c.c. DIVORZI: l) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI; 2) CERTIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI; 3) ATTO INTEGRALE DELL'ATTO DI MATRIMONIO (rilasciato dal Comune in cui il matrimonio è stato celebrato) 4) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI CONSENSUALE OMOLOGATO O COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI CON A TIEST AZIONE DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO; 5) COPIA AUTENTICA DEL VERBALE DI COMPARIZIONE DEI CONIUGI DINANZI AL PRESIDENTE IN SEDE DI O COPIA AUTENTICA DELL'ACCORDO DI ASSISTITA EX ART. 6 L. 162/2014 O COPIA AUTENTICA DELL'ACCORDO DI CONCLUSO E CERTIFICATO DALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE EX ART. 12 L. 162/2014; Competenza territoriale: la Procura nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza o domicilio (art. 4. l. 898/ 1970.) MODIFICHE DI SEPARAZIONI E DIVORZI: l) STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBI I CONIUGI; 2) CERTIFIFICATO DI RESIDENZA DI ENTRAMBI I CONIUGI; In caso di modifiche della separazione: Copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 l. 162/2014 o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale di stato civile ex art. 12 L. 162/2014. In caso di modifiche di divorzio: copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 L 162/2014 o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 L. 162/2014; Comaetenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario del! 'obbligazione. N. B. Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, in caso di presenza di: l) Figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune dei coniugi relativa agli ultimi tre anni (in sinfonia con quanto previsto dall'art. 5, c. 9, l. divorzio), con attestazione dell'invio all'agenzia delle Entrate; 2) Figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria; 3) Figli maggiorenni autosufficienti, dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 dei coniugi.
NOTA DI DEPOSITO DELL'ACCORDO RAGGIUNTO L. 162/14 Allegato B J : Le Parti CF t' Assistita dall'avv. PEC CF ;' Assistita dall'avv. --------------------- PEC '.1, li Stipulato in data---------- Per la soluzione consensuale di: D separazione D divorzio: D cessazione degli effetti civili del matrimonio D scioglimento di matrimonio D modifica delle condizioni di separazione o del divorzio D con figli: D minorenni D maggiorenni incapaci D maggiorenni economicamente non autosufficienti D maggiorenni portatori di handicap D senza figli appartenenti alle precedenti categorie D con patti di trasferimento patrimoniale D senza patti di trasferimento patrimoniale Si delega al deposito del suddetto accordo l'avv. ------------------------ Si delega per il ritiro dell'accordo comprensivo del dispositivo del PM per entrambi le parti L'Avv. ---------------------------------- Firma degli Avvocati ' PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI ISERNIA :7.! Depositato il Ident. dall'avv.
Nuovi termini per la domanda di divorzio Allegato C GIUDIZIALE 12 MESI dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza ex art. 708 c.p.c. GIUDIZIALE TRASFORMATA IN _ 1 1 CONSENSUALE dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente CONSENSUALE dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all'udienza ex art.711 c.p.c. NEGOZIAZIONE ASSISTITA dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da Avvocati a DINANZI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.!'