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COMUNE DI COLORNO Provincia di Parma DETERMINAZIONE N. 746 Data di Registrazione 30/12/2013 OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL BASKET DELLA REGGIA PER ATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2013/2014. IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE AFFARI CULTURALI, EDUCATIVI E SOCIALI Premesso che: - con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 28 dicembre 2012 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013, la relazione previsionale e programmatica 2013-2015 e il bilancio pluriennale 2013-2015; - con deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 29 dicembre 2012, successivamente modificata con atto GC 49 del 18 aprile 2013, ai sensi della normativa vigente, sono stati individuati i responsabili dei servizi, cui viene affidata la competenza all assunzione di tutti gli atti gestionali, anche comportanti impegni di spesa, e che con la stessa deliberazione sono state loro attribuite le risorse finanziarie per l esercizio 2013 con un apposito Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio; - con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 29 agosto 2013 sono stati approvati gli obiettivi gestionali anno 2013; Dato atto che con le citate deliberazioni e successive variazioni, è stata assegnata al sottoscritto, tra l altro, la seguente somma:. 7.300,00 = sul cap. cap. 10603050100 del bilancio 2013 voce: Contributi per iniziative sportive e ricreative ; Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 30 dicembre 2013 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si disponeva: di assegnare all Associazione Sportiva Dilettantistica Il Basket della Reggia, con sede a San Polo di Torrile, in Via Berlinguer 2, un contributo di. 2.200,00 per la stagione sportiva 2013/2014;

che, pur avendo sede fuori comune, parte delle attività dell associazione si svolge nel territorio comunale, e che numerosi bambini e ragazzi tesserati sono residenti a Colorno; per le motivazioni esposte in premessa narrativa che l'assegnazione del contributo in argomento non rientra nel divieto di sponsorizzazioni ex art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010; di prenotare la spesa di. 2.200,00 sul cap. 10603050100 del bilancio 2013 voce: Contributi per iniziative sportive ricreative ; di trasmettere la presente al competente responsabile del servizio per l'adozione di tutti gli atti necessari alla concessione e alla concreta erogazione del contributo stesso; Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 5 del 17 gennaio 2005, n. 79 del 22 marzo 2007 e n. 205 del 22 ottobre 2009, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati emanati atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; Richiamata la Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 che, in particolare all'art. 2, comma 1, lettera d) e all'art. 3, affida ai Comuni la promozione dell'avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, anche contrastandone l'abbandono precoce, degli anziani e dei soggetti più svantaggiati; Visto l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, che stabilisce il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazione; Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a consentire ad altri (lo sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente; Richiamati: - il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075 del 20 dicembre 2010 in base al quale "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2011) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.";

- la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 21 maggio 1998, n. 5086, nella quale, la Suprema Corte ha precisato che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, "il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottende spese piuttosto che entrate, è sempre improprio e che in tal caso si tratterebbe della diversa figura dell'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, ma un ente pubblico sicchè quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore: il contratto, dunque, si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive"; - la Circolare interpretativa del 17 gennaio 2011 dell'anci che ha fatto propria la posizione della Corte dei Conti della Lombardia espressa nel citato parere 1075/2010; Preso atto che l'organizzazione diretta da parte del Comune di iniziative ed attività di promozione sportiva come quelle organizzate dall'associazione Sportiva Dilettantistica Il basket della Reggia comporterebbe un significativo esborso economico ed impegno organizzativo cui l'amministrazione comunale non è in grado di far fronte; Rilevata pertanto l opportunità di concedere un contributo economico pari ad. 2.200,00, a parziale copertura delle spese per l organizzazione delle attività previste dall associazione, dando atto quindi che la medesima contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione come definito dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile; Vista la con nota pervenuta in data 13 dicembre 2013, rif. ns. prot. n. 9907 del 7 dicembre 2013, con cui l Associazione Sportiva dilettantistica Il basket della Reggia, ha richiesto all Amministrazione Comunale un contributo a sostegno dell attività programmata per la stagione sportiva 2013/2014; Ritenuto quindi di procedere alla concessione del contributo a sostegno dell Associazione Il basket della Reggia, quantificato in. 2.200,00 sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata; Visto l art. 20 del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti e soggetti pubblici e privati; Accertata la compatibilità monetaria della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio; Verificata la regolarità dell istruttoria; Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Visti gli artt. 107, comma 3, 109, comma 2, 183 e 191 del testo unico delle leggi sull ordinamento delle autonomie locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l atto del Sindaco n. 13/09 del 9 giugno 2009 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli uffici e servizi del Comune; Ai sensi dell art. 62 dello Statuto del Comune; D E T E R M I N A di concedere all Associazione Sportiva Dilettantistica Il basket della Reggia, con sede a Colorno con sede a San Polo di Torrile (PR), in Via E. Berlinguer 2, 43056, P.IVA 02576340349 un contributo di. 2.200,00 per le attività programmate per la stagione sportiva 2013/2014; che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 Amministrazione Trasparente del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; inoltre, che, secondo quanto disposto dal 3 comma dell'art. 26 citato, la pubblicazione di cui al capoverso precedente costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento; di registrare l impegno di spesa di. 2.200,00 sul cap. 10603050100 del bilancio 2013 - voce: Contributi per iniziative sportive e ricreative ; che il contributo in oggetto sarà liquidato con successivo atto previa presentazione da parte dell Associazione della documentazione relativa all attività svolta e prevista dal vigente regolamento per la concessione dei contributi. Data di Emissione: 30/12/2013 Il Responsabile del Settore Il Responsabile del Settore Dott.ssa Barbara Gazza Dott.ssa Barbara Gazza

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. I M P E G N I ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO 2013 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE D I S P E S A CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO RISORSA ACCERTAM. 10603050100 51750 2.200,00 Data visto di regolarità contabile-esecutività: 30/12/2013 p.il Responsabile del Settore Affari Finanziari Dott.ssa Giovanna Polini Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Boselli Comunicata alla Corte dei Conti in data RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N 105 Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune il 27/01/2014 ed ivi è rimasta per 15 giorni consecutivi. Colorno, IL RESPONSABILE DEL I SETTORE (Dott.ssa Ilaria Boselli)