REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAGLI UFFICI COMUNALI

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Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 26.10.2000 Il segretario comunale f.to d.ssa Claudia Visani COMUNE DI NAVE SAN ROCCO Provincia di Trento REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAGLI UFFICI COMUNALI (comprensivo di disposizioni che disciplinano il trattamento di dati sensibili, in attuazione del d.lgs. n. 135/1999) Articolo 1 (Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali) 1. Il presente regolamento disciplina i trattamenti di dati personali effettuati dagli Uffici dell'amministrazione comunale, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono: a) le funzioni ed i compiti attribuiti, delegati o conferiti in base alla legge; b) le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti; c) le funzioni svolte in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione previsti dalla legislazione vigente; d) le funzioni collegate all accesso ed all erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza; e) le funzioni svolte in attuazione di Contratti collettivi provinciali e decentrati in materia di pubblico impiego; f) le funzioni svolte in relazione all esercizio dell autonomia organizzativa ed amministrativa a fronte di quanto previsto disposizioni di legge in materia di ordinamento comunale e procedimento amministrativo. Articolo 2 (Relazione tra attività svolte e rilevanti finalità di interesse pubblico) 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dal Comune in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa regionale, provinciale e statale vigente, nonché quelle inerenti l organizzazione dell Amministrazione Comunale e lo sviluppo dell attività amministrativa.

2. Le attività, provvedimentali e gestionali, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135, da altre leggi, statali provinciali e regionali, e dal Garante, in base a quanto previsto dall art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n.675. Articolo 3 (Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati) 1. Gli uffici dell Amministrazione Comunale, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1. Articolo 4 (Definizioni di riferimento e correlazione con normative specifiche) 1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dato sensibile, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell attività amministrativa ed all emanazione di atti e provvedimenti, si procede con atti amministrativi elettronici, da intendersi quali atti redatti con strumenti informatici o telematici, secondo le forme previste dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. 3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 e dalla normativa ad esso correlata. Articolo 5 (Individuazione delle banche dati e censimento dei trattamenti di dati personali) 1. Le banche dati gestite dall'amministrazione Comunale sono individuate con deliberazione della Giunta, in base a specifica rilevazione condotta dai Responsabili del trattamento. 2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento a banche dati ed archivi ad esse assimilabili gestiti sia in modo informatizzato sia in forma non informatizzata o comunque non automatizzata. 3. La gestione delle informazioni confluenti nelle banche dati e negli archivi dell Amministrazione Comunale è realizzata nel rispetto dei principi e dei criteri che regolano il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto dall art. 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dagli artt. 1-4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135. 4. I Responsabili dei trattamenti del Comune provvedono periodicamente e comunque con cadenza almeno annuale a verificare e censire i trattamenti di dati personali, al fine di rilevare eventuali specificità degli stessi e di definire adeguate modalità per la corretta gestione delle informazioni. Articolo 6 (Individuazione di dati sensibili trattati e di operazioni eseguibili) 1. Per le attività svolte dal Comune rispetto alle quali sono definite dalla legge le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, ma per le quali non si ha determinazione in via normativa delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili, tali elementi sono individuati nell allegato A al presente regolamento.

2. Ciascun Responsabile dei trattamenti procede periodicamente, con cadenza almeno semestrale, alla verifica della effettività dei trattamenti delle tipologie di dati individuate, nonché delle relative operazioni su di essi eseguibili. 3. Qualora il complesso degli elementi definiti nell allegato A debba essere modificato a fronte di situazioni che richiedano la variazione delle tipologie di dati o delle operazioni eseguibili individuati, i Responsabili dei trattamenti avviano il procedimento istruttorio finalizzato all adozione di adeguato provvedimento da parte dell Organo competente. 4. Il quadro delle tipologie di dati sensibili trattati e delle operazioni su di essi eseguibili è comunque sottoposto a verifica annuale, a fini di aggiornamento, indipendentemente dalle modifiche eventualmente apportate in base a quanto previsto dal precedente comma 3. 5.. Agli elementi individuati secondo i commi precedenti è data massima diffusione presso i vari Uffici dell Amministrazione Comunale e negli ambiti di relazione della stessa con la comunità locale, anche attraverso l utilizzo di strumenti telematici ed informatici. Articolo 7 (Titolare, Responsabili ed Incaricati) 1. Il Comune di Nave San Rocco è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche-dati ad esse afferenti. 2. 2. Con specifico atto del Sindaco sono nominati, ai sensi dell art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i responsabili dei trattamenti dei dati personali gestiti dagli Uffici dell Amministrazione comunale e comunque contenuti nelle banche-dati individuate ai sensi del precedente art. 5. 3. Nel medesimo atto di cui al comma 2 possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative. 4. I Responsabili dei Trattamenti provvedono, in relazione alle strutture cui sono preposti, all individuazione degli incaricati del trattamento. Articolo 8 (Misure di sicurezza) 1. La Giunta ed i Responsabili dei trattamenti definiscono, nell ambito delle rispettive competenze le misure di sicurezza previste dall art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di: a) ridurre al minimo i rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate; b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune; c) prevenire: trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti; la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento. 2. Le misure di sicurezza sono determinate in relazione alle potenzialità organizzative dell Amministrazione ed al livello di sviluppo tecnologico da essa acquisito con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

3. In sede di determinazione delle misure minime di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia, i Responsabili dei Trattamenti definiscono soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili. Articolo 9 (Trattamento dei dati) 1. Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall art. 5, comma 3 del presente regolamento, i dati in possesso dell'amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati. 2. Le disposizioni del presente regolamento di applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata. 3. E esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute in banche dati dell Amministrazione Comunale, senza limiti di procedimento o settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate in base agli artt. 3 ed 11. 4. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica al personale dipendente del Comune, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni e ai dati stessi. Art. 10 (Trattamento dei dati sensibili) 1. La Giunta, nell ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, ed i Responsabili di Servizio, nell esercizio dei loro poteri di organizzazione e di gestione, adottano provvedimenti e misure volti a dare attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135, per la corretta gestione dei dati personali sensibili. 2. Nelle ipotesi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Articolo 11 (Protocolli d'intesa per relazioni con soggetti pubblici e privati comportanti trasferimento e scambio di dati personali) 1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente art. 3 è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati. 2. La definizione degli elementi di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche con apposite clausole contrattuali / convenzionali. Articolo 12 (Informazioni in ordine al trattamento dei dati personali) 1. L Amministrazione comunale garantisce ai soggetti che ad essa conferiscono dati ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di trattamento a tal fine adottate, delle finalità del trattamento stesso e della normativa in base al quale esso è sviluppato. 2. Nell informativa resa ai sensi dell art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ai soggetti che conferiscono dati al Comune per lo svolgimento di un attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati

sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati, le misure a garanzia del trattamento. Articolo 13 (Diritti dell'interessato) 1. L Amministrazione comunale individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell interessato previsti dall art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, presso i propri Uffici. Articolo 14 (Controlli e verifiche) 1. A cura dei responsabili sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza delle banche-dati, l'attendibilità dei dati inseriti e la corretta gestione dei flussi operativi mediante i quali sono realizzati i trattamenti. Articolo 15 (Disposizioni finali e transitorie) 1. Il regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio comunale. 2. Le misure di sicurezza sono aggiornate periodicamente con cadenza almeno annuale e comunque quando siano rilevate esigenze di adeguamento delle soluzioni adottate al fine di ridurre od eliminare potenziali rischi per i dati personali trattati dall Amministrazione Comunale.