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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente

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Pubblicato il 29/12/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Transcript:

N. 00310/2010 REG.SEN. N. 02497/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 2497 del 2007, proposto da: BARDHI ERMINEM, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Perego, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo in Milano, Via Rancati n. 6; contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest ultima in Milano, Via Freguglia n. 1; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Questore di Milano in data 8.8.2007 di cui ha avuto legale conoscenza in data 27.9.2007 tramite consegna presso l Ufficio Stranieri della Questura di Milano, con il quale il Questore di Milano decretava la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro n. E647959, di cui il ricorrente era titolare.. Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/01/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi gli avv.: Cristina Nava, in sostituzione dell avv. Perego, per il ricorrente; e l avv. Caridi per l'avvocatura dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe idicato con il quale il Questore della Provincia di Milano ha decretato la revoca del permesso di soggiorno di cui egli era titolare. 2. La revoca è stata disposta in quanto: a) il ricorrente si sarebbe avvalso, per ottenere il titolo, di documentazione falsa attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro in realtà non sussistente; b) il ricorrente è stato arrestato in flagranza di reato per furto. 3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell Interno per opporsi all accoglimento del gravame. 4. La Sezione con ordinanza n. 93 del 17 gennaio 2008, ha respinto l istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato. 5. Tenutasi la pubblica udienza in data 12 gennaio 2009, la causa è stata trattenuta in decisione. 6.Il ricorrente si affida ai seguenti motivi: a) Il provvedimento sarebbe stato emanato in difetto di istruttoria, in quanto l Autorità non avrebbe accertato la falsità della specifica documentazione prodotta dall interssato, limitandosi la stessa a far riferimento al procedimento penale che vede coinvolta la società datrice di lavoro; b) Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza, in quanto

non vi è ancora alcuna sentenza di condanna che attesti la falsità della documentazione; c) Violazione dell art. 6 della legge n. 241/90 e dell art. 5 del d.lgs. n. 286/98, in quanto il responsabile del procedimento si è limitato a prendere in considerazione la sussistenza del procedimento penale, peraltro non ancora sfociato in un rinvio a giudizio, senza effettuare alcuna autonoma valutazione; d) Violazione e falsa applicazione dell art, 7 della legge n. 241/90, in quanto l Autorità amministrativa non avrebbe preso in considerazione le memorie depositate dall interessato in sede procedimentale; e) Violazione degli artt. 2, 3, e 4 Cost., nonché dell art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, in quanto con l atto impugnato si sarebbe ingiustamente sacrificato il diritto del ricorrente di continuare a permanere sul territorio dello Stato, nel quale è ormai socialmente inserito; f) Violazione del d.lgs. n. 5/07 di recepimento della direttiva CE n. 86/2003 che vieta l automatismo del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno, ed impone all Autorità di tener conto delle relazioni sociali che il richiedente coltiva nello Stato; g) Mancata traduzione del provvedimento impugnato in una lingua conosciuta dal ricorrente. 7. I motivi da a) ad f) possono essere trattati congiuntamente. 8. Stabilisce l art. 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ) che il permesso di soggiorno è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ( ) sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio... 9. Pertanto, se si accerta che lo straniero - al fine di ottenere un permesso

di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa, attestante un rapporto di lavoro in realtà insussistente, ed accertata quindi la mancanza di un requisito considerato indefettibile dalla legge per l ottenimento di quel tipo di permesso, il titolo, erroneamente rilasciato, può essere revocato. 10. Tale disciplina non si pone in contrasto con le norme ed i principi contenuti nella Costituzione, né con l art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, invocati dal ricorrente nell atto introduttivo del giudizio. 11. Invero, come ha avuto modo di affermare la Cote Costituzionale, l interesse dello straniero a soggiornare nello Stato non è tutelato in maniera incondizionata, ma deve essere bilanciato con altri interessi di carattere generale, quali quelli inerenti all assicurazione di un ordinato flusso migratorio ed alle esigenze di sicurezza pubblica (cfr. Corte Cost. sent.16/05/2008 n. 148). Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno, ove non sussistono i presupposti richiesti dalla legge per il suo rilascio, deve reputarsi costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati; essa, pertanto, non si pone in contrasto con il meccanismo di protezione di diritti fondamentali stabiliti dall'art. 8, della suindicata Convenzione, come costantemente interpretato dalla Corte europea (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 settembre 2009, n. 8425; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 03 aprile 2007, n. 948; Corte europea dei diritti dell uomo, Grande Camera, Sisojeva v. Lituania, 15 gennaio 2007). 12. Secondo una condivisibile opinione giurisprudenziale, affinché possa essere disposta la revoca non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di

riscontro, non è soggetta al sindacato del giudice amministrativo (cfr TAR Lombardia Milano, sez. IV, 20/07/2009 n. 4386; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11/03/2009, n. 1400). 13. Nel caso concreto il giudizio di falsità della documentazione prodotta dal ricorrente, è stato formulato in quanto la Società, presso la quale questi assume di aver prestato attività lavorativa, risulta coinvolta in un traffico di illecita produzione di falsi contratti di lavoro e documentazione correlata, al fine di favorire l immigrazione clandestina. 14. A ciò si aggiunge la circostanza che, in prossimità dell udienza di discussione del merito, l Amministrazione resistente ha depositato in giudizio una relazione dalla quale emerge che, dagli accertamenti effettuati presso gli archivi INPS, risulta che l interessato, nel corso degli anni 2007 e 2008, ha prodotto rediti esigui non sufficienti a giustificare la sua permanenza nel territorio dello Stato. 15. A fronte di tali concreti elementi, il ricorrente si limita ad affermare genericamente, nel ricorso introduttivo, di avere effettivamente lavorato presso la suindicata impresa, senza però suffragare tale allegazione da alcun elemento di riscontro, se non mediante il deposito di una sola busta paga. 16. Anche la circostanza che l interessato avrebbe reperito un nuovo lavoro presso la società Tecnoacque s.r.l. (di cui l Amministrazione non avrebbe tenuto conto in sede procedimentale, nonostante la segnalazione in tal senso effettuata dal medesimo ricorrente, tramite la memoria depositata ai sensi dell art. 10 della legge n. 241/90) è stata smentita a seguito degli approfondimenti istruttori disposti da questo Giudice. 17. In tale quadro, non può non ritenersi plausibile ed adeguatamente motivato il giudizio di falsità formulato dall amministrazione, la quale ha quindi correttamente disposto la revoca del permesso di soggiorno di cui l interessato era titolare. 18. Peraltro occorre rilevare che il provvedimento impugnato si fonda

anche su un altra circostanza, e precisamente sull avvenuto arresto in flagranza del ricorrente per il reato di furto. 19. Questo profilo non è stato oggetto di alcuna censura da parte dell interessato, e smentisce quanto affermato nell atto di ricorso circa l inserimento sociale del medesimo nel territorio dello Stato; tenendo anche conto che il procedimento penale si è concluso con una sentenza di condanna per furto aggravato la quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n.286/98, costituisce di per sé elemento ostativo alla permanenza dello straniero in Italia. 20. I motivi in esame sono dunque infondati 21. E parimenti infondato l ultimo motivo di ricorso, posto che, per costante orientamento della giurisprudenza del giudice amministrativo, la mancata traduzione del provvedimento non si risolve in una ipotesi di illegittimità, ma solo in una mera irregolarità, che consente la salvaguardia del diritto di difesa dell interessato, reintegrandolo nelle sue facoltà di proporre impugnazione, laddove si dimostri che l omissione abbia impedito la tempestiva proposizione del ricorso giurisdizionale; ipotesi che nel caso concreto è da escludere, dato che il ricorrente ha mostrato di aver compreso la portata lesiva dell atto di revoca ed ha conseguentemente proposto in termini il presente ricorso (cfr. C.d.S., sez. VI, 18/09/ 2009 n. 5622). 22. In conclusione il ricorso è infondato. 23. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell Amministrazione resistete che liquida in Euro 500 oltre IVA e c.p.a se

dovuti Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 con l'intervento dei Magistrati: Domenico Giordano, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore Dario Simeoli, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/02/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO