Il controllo degli enti no profit

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Il controllo degli enti no profit

Non è prevista una disposizione specifica per gli Enti non commerciali (vedi art.14 e segg. C.C.) che prevede l obbligo di dotarsi di un apposito Organo di controllo come accade invece per le società di capitali, fatta eccezione per alcuni casi specifici quali: le Fondazioni bancarie, ( D. Lgs. 153/1999 art. 4 comma 4: l organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l esercizio del controllo legale dei conti ) le Fondazioni liriche; (D. Lgs. 367/1996 ) le O.N.L.U.S. che conseguono, per due anni consecutivi, proventi superiori a 1.032.913,80 euro (queste ultime hanno l obbligo di cui all art. 20-bis DPR 600/73 (*), comma 5, di allegare al Bilancio una Relazione di controllo sottoscritta da uno o più Revisori iscritti nel Registro dei Revisori contabili). (*) Art. 20 bis DPR 600/73,comma 5- Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l ammontare di due miliardi si lire (euro 1.032.913,80,n.d.r.), modificato annualmente secondo le modalità previste dall art. 1, comma 3, della L. 16/12/1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Consiglio di Stato, con riferimento agli Enti non profit dotati di personalità giuridica, è stato sempre costante nel ritenere obbligatorio, ai fini del riconoscimento giuridico, la previsione nell ambito dello Statuto di un organo di controllo, di solito denominato Collegio dei Revisori. Negli Enti non commerciali non riconosciuti, pertanto, l organo di controllo è dunque un organo facoltativo e spetta allo Statuto individuarne modalità di nomina, composizione, requisiti, durata e funzioni. L autonomia statutaria, in base ai principi codicistici, non dovrebbe incontrare limiti particolari e l applicazione delle disposizioni stabilite per le società dovrebbe avvenire solo in quanto richiamate o per quanto non disposto dallo statuto per analogia. In ogni caso l'organo di controllo rappresenta, in particolare per strutture di medie o grandi dimensioni, un elemento indispensabile di garanzia ai fini gestionali dell ente nonché nei confronti di terzi.

Il controllo, infatti, è particolarmente importante negli Enp per diverse ragioni. La prima consiste nel fatto che in tali enti non esistono interessi proprietari in senso tipico e quindi, a differenza delle imprese commerciali, viene a mancare il primo soggetto che si dà carico, rispondendone in proprio, sia patrimonialmente che a livello di responsabilità amministrativa, del corretto e coerente sviluppo dell azione aziendale nel perseguimento di risultati in linea con le finalità statutarie. Il controllo deve svolgere la funzione di tutela degli interessi convergenti negli Enp. La tutela di tali interessi deve essere svolta da professionisti indipendenti nell interesse: - dei donatori sia per i contributi liberi che per quelli vincolati che hanno erogato; - della pubblica fede per la raccolta fondi con sollecitazione del pubblico; - dello Stato; - della collettività servita (si pensi all assistenza sociale) laddove gli Enp surrogano o integrano servizi pubblici.

La descritta attività di controllo è particolarmente rilevante laddove gli Enp si affiancano allo Stato nella erogazione (in convenzione o meno) dei servizi pubblici. In tali casi il controllo esterno è svolto da parte delle Pubbliche amministrazioni, che si pone come garante del coerente esercizio dell attività di erogazione di servizi pubblici. In tali casi l azione di vigilanza all interno degli Enp dell organo di controllo assume un particolare rilievo in quanto si configura come attività integrativa a quella delle pubbliche amministrazioni.

n linea con quanto previsto dalle norme di legge e tecnico-professionali sul controllo delle società di capitali, l'attività di controllo si distingue in: 1. attività di vigilanza; 2. revisione contabile. attività di vigilanza si sostanzia in periodici controlli finalizzati a monitorare costantemente il corretto funzionamento dell attività dell ente. I soggetti incaricati della vigilanza a titolo esemplificativo si devono pertanto occupare di: a. controlli legali e statutari; b. controlli sulle attività dell ente; c. controlli fiscali.

a. CONTROLLO LEGALE E STATUTARIO Per controllo legale si intende la verifica del rispetto da parte dell Enp delle previsioni normative del codice civile e della disciplina speciale. Il controllo statutario è finalizzato a verificare la coerenza tra norme di legge e disposizioni statutarie nonché la corretta applicazione da parte dell ente di queste ultime. Con specifico riferimento all attività professionale, si ritiene che il controllo non debba limitarsi alla verifica del rispetto formale e sostanziale delle previsioni normative e statutarie, ma debba anche prevenire, nel rispetto del ruolo a lui attribuito, il verificarsi di situazioni che possano nuocere alla continuità operativa, agli interessi dei soggetti coinvolti e alla credibilità dell ente. In tal senso, all inizio dell incarico e poi periodicamente, l organo di controllo verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che l Enp operi in conformità alle previsioni normative e statutarie. L attività di controllo, nel suo concreto svolgimento, deve quindi focalizzarsi sulle norme che concretamente, con riferimento alla struttura, alle attività e alle finalità dell Enp, possano essere ritenute critiche in ragione del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per l Enp.

a. CONTROLLO LEGALE E STATUTARIO (segue) Il controllo legale e statutario si articola nei seguenti ambiti o aree di indagine: 1. rispetto della pertinente disciplina codicistica e speciale, prevista sia a livello nazionale che locale; 2. coerenza tra disposizioni statutarie e disposizioni di legge e verifica del perseguimento delle finalità statutarie; 3. adeguatezza e coerente destinazione del patrimonio rispetto allo scopo e alla tutela dei terzi affidatari; 4. salvaguardia del patrimonio dell ente; 5. assenza di lucro soggettivo in via diretta e indiretta; 6. rispetto delle regole sull ordinamento interno e sull amministrazione nonché verifica dell effettività e del funzionamento degli organi di governo; 7. chiara identificabilità dei soggetti ai quali è delegato il potere di agire in nome e per conto dell ente con particolare riferimento al potere di rappresentanza; 8. verifica delle corrette ed efficienti modalità di reperimento ed erogazione delle risorse. Il controllo deve essere incentrato anche sulla verifica del perseguimento della produzione di utilità sociale globalmente intesa e sul periodico monitoraggio delle singole azioni svolte da parte dell ente che devono essere poste all attenzione degli organi istituzionali.

b. CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DELL ENTE L organo di controllo deve vigilare affinché le attività e le operazioni poste in essere dall Enp siano conformi ai principi di corretta amministrazione. Nello svolgimento di tale attività, l organo di controllo applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e la valutazione delle aree di rischio con modalità adeguate alla tipicità delle attività svolte, alle dimensioni dell ente ed alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell Enp. Con controllo delle aree di rischio si intende il controllo delle operazioni collocate in ambiti particolarmente delicati per l attività svolta e che possono recare danni patrimoniali, economici e di credibilità all Enp. L attività di analisi e controllo deve impostare le proprie procedure innanzi tutto partendo dall identificazione e classificazione delle aree di rischio potenziale oggi individuabili sia dal punto di vista soggettivo degli interlocutori (pubblici e privati, profit e non profit) sia da quello oggettivo dell attività intrapresa. Le aree di rischio sono relative ad esempio ai rapporti con la Pubblica amministrazione, ai reati societari, ai reati di riciclaggio, ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della privacy e dei diritti dei lavoratori.

c. CONTROLLO FISCALE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI IVREA, PINEROLO E TORINO Il controllo fiscale include tutte le verifiche che devono essere poste in essere dall organo di controllo per il rispetto della normativa fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni sull imposizione diretta e indiretta. Fra i principali controlli in materia fiscale si annoverano quelli sui requisiti formali e sostanziali, sia per gli enti non commerciali, sia per le Onlus. A titolo esemplificativo, in caso di ente non commerciale, l organo di controllo verificherà che: l oggetto esclusivo o principale dell ente sia di natura non commerciale; il reddito prodotto sia destinato ai fini istituzionali; i redditi non provengano da un attività commerciale svolta in misura prevalente; sia rispettata la pertinente disciplina per gli enti non commerciali di tipo associativo. Sempre a titolo esemplificativo, in caso di Onlus, l organo di revisione verificherà: la natura giuridica dell ente; i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività istituzionali; i requisiti formali e sostanziali relativi alle attività connesse; il rispetto del divieto di lucro soggettivo anche in forma indiretta secondo quanto previsto dalla pertinente disciplina.

La revisione contabile è finalizzata a fornire un giudizio sul bilancio o sul rendiconto dell Enp. Ai fini di poter esprimere tale opinione professionale è richiesto ai soggetti incaricati di effettuare una serie di operazioni per il controllo sull amministrazione e i dati contabili. I sopra menzionati controlli sono ritenuti indispensabili per qualsiasi ente non profit. Il criterio utilizzato per definire le modalità con cui pianificare ed eseguire l attività di controllo come previsto dalle migliori prassi professionali nazionali e internazionali è fondato in prima istanza sull analisi del rischio (risk approach). L applicazione di tale approccio rende possibile determinare in modo specifico per le singole attività il livello delle operazioni che risulta necessario per poter assicurare un livello di vigilanza e revisione adeguati. L attività di controllo non può, perciò, prescindere da un puntuale accertamento della esistenza e della congruità di un appropriato sistema di rilevazione amministrativa e contabile dell Enp, così da poter pianificare e stabilire il rischio dell attività di vigilanza e di revisione contabile nonché le conseguenti operazioni da porre in essere.

L organo di revisione deve accertare se viene tenuta una contabilità separata per le attività commerciali ovvero in funzione della organizzazione dell ente; qualora l impianto o l organizzazione amministrativa non fossero ritenuti congrui alla dimensione e/o all attività esercitata, è opportuno considerare i connessi rischi ai fini della revisione. Deve essere, poi, verificato che le scritture contabili siano regolarmente tenute ed archiviate in base a quanto previsto dalla legge o, laddove non vi siano specifiche disposizioni al riguardo, per un prudente periodo di tempo. È oggetto di verifica la corretta impostazione del piano dei conti, in ordine alle attività esercitate ed alla natura dell ente. Si deve controllare quale forma di bilancio ovvero di rendiconto siano previsti dalla legge, ovvero dall atto costitutivo, per l ente oggetto di revisione, e se il bilancio prodotto rispetti tali schemi. L attività di revisione contabile non può prescindere dalla verifica della corretta identificazione ed esposizione delle poste e dei parametri eventualmente previsti dalla legge ai fini civilistici o fiscali

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