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PROGRAMMA ESTENSIONE DI GARANZIA GUIDA SICURO NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Contraente e l Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione rispettivamente della Convenzione Assicurativa e del Modulo di Adesione al Programma Assicurativo. Nota Informativa aggiornata al 1/12/2010 1 di 5

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GUIDA SICURO Motoveicoli Nuovi e Usati (ai sensi del D.Lgs n 209/2005 Codice delle assicurazioni e delle disposizioni Isvap vigenti) A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali London General Insurance Company Ltd. Società inglese con sede legale a Integra House, piano 2, Vicarage Road, Egham, Surrey TW20 9JZ, Gran Bretagna, numero di registrazione alla FSA 202689 (UK), con sede secondaria in Milano, Borgogna 2, registrata presso il Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in sede di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16 (articolo 2.3 del Decreto Legislativo n. 209 del 9 luglio 2005). Sito internet: www.londongeneralinsurance.co.uk Telefono: 02.777.31.407 02.777.31.416 Fax: 02.777.31.400/401 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa In base ai dati riferiti all'ultimo bilancio approvato al 31.12. 2009, il patrimonio netto è di GBP 96,9 milioni (Euro* 108,4 milioni) di cui il capitale sociale ammonta a GBP 37,5 milioni (Euro* 42,21 milioni). Le riserve patrimoniali ammontano a GBP 511,2 (Euro* 575,36 milioni) su un totale attivo di GBP 608,1 milioni (Euro* 684,42 milioni). L'indice di solvibilità è 258%, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. *Sulla base del tasso di cambio di 1,1255. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto non prevede tacito rinnovo. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Oggetto della garanzia Guida Sicuro è una copertura assicurativa per i Motoveicoli nuovi ed usati, acquistati tramite finanziamento BBVA Finanzia e composto dalla sotto elencata copertura assicurativa: GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI La Garanzia riconosce i costi sostenuti dall Assicurato per parti di ricambio e manodopera a seguito di guasto elettromeccanico, dovuto a cause interne, vizi o difettosità, ad una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche del Motoveicolo garantito, così come indicato agli Articoli 1 e 2 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. AVVERTENZA: si prega di prendere visione delle limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative ovvero delle condizioni di sospensione della garanzia nonché dell esistenza di franchigie, scoperti e massimali disciplinati rispettivamente agli Articoli 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 e Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. AVVERTENZA: ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE Per calcolare l indennizzo dovuto all Assicurato da London General Insurance Company Ltd. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto dei limiti e massimali di cui agli Articoli 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3 e Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. ESEMPIO: GARANZIA GUASTI ELETTROMECCANICI Sinistro del valore importo fattura 500,00 di cui manodopera 135,00 ( 45,00 IVA inclusa per 3 ore) e parti di ricambio 365,00. 500,00 limite manodopera* ( 34,20) franchigia ( 120,00) = importo indennizzato 345,80. * limite massimo di rimborso relativo alla manodopera per ora lavorata = 28,00 IVA esclusa. Nota Informativa aggiornata al 1/12/2010 2 di 5

4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Costituisce oggetto di specifica avvertenza che una dichiarazione falsa o reticente sulle circostanze del rischio può comportare gli effetti sulla prestazione. 5. Aggravamento o diminuzione del rischio È fatto obbligo all Assicurato di provvedere a comunicazione per iscritto all Assicuratore del verificarsi di fatti o circostanze che possano determinare un aggravamento o una diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio assicurativo per ogni garanzia fornita consiste in un premio unico anticipato per l'intero periodo di copertura di quel veicolo di cui all Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. Il premio assicurativo è soggetto alle imposte assicurative vigenti. AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento con rinuncia da parte dell Assicurato alla copertura per i mesi successivi a quello di estinzione, la copertura assicurativa del bene oggetto del Contratto terminerà allo scadere della mensilità in corso. Le mensilità di Premio non godute verranno rimborsate all Assicurato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della conferma da parte del Contraente dell avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento così come indicato agli Articoli 11 e 11.1 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. L Assicurato per la richiesta di rimborso del premio pagato e non goduto dovrà informare l Assicuratore rivolgendosi a: Servizio Clienti e Sinistri Via Borgogna, 2 20122 Milano Tel. 02.777.31.407 02.777.31.416 Fax 02.777.31.400/401 AVVERTENZA: in caso di vendita dell Autoveicolo a terzi per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario, intestatario dello stesso, si rinvia a quanto disciplinato all Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. L Assicurato per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario dovrà informare l Assicuratore rivolgendosi a: Servizio Clienti e Sinistri Via Borgogna, 2 20122 Milano Tel. 02.777.31407 02.777.31.416 Fax 02.777.31.400/401 7. Diritto di recesso Costituisce oggetto di specifica avvertenza che è previsto il diritto di recesso per l Assicurato di cui all Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. AVVERTENZA: l Assicurato può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a: London General Insurance Company Ltd. Servizio Clienti Via Borgogna 2 20122 Milano 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti di cui al contratto termineranno dopo due anni dalla data dell evento che li ha generati, in base a quanto previsto dall articolo 2952 del Codice Civile. In base al contratto, il periodo di due anni decorre dal giorno in cui la persona che ha subito un danno ne ha richiesto il risarcimento all Assicuratore o ha iniziato un azione legale. 9. Legge applicabile Nota Informativa aggiornata al 1/12/2010 3 di 5

In base all articolo 120 del Decreto legislativo 209/ 05, le parti possono concordare che il contratto sia regolato da una legge diversa dalla legge italiana. Al riguardo le parti concordano sulla applicazione della legge italiana. 10. Regime fiscale Le imposte presenti e future relative al premio assicurativo sono a carico dell Assicurato. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Costituisce oggetto di specifica avvertenza l esistenza di particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro e delle spese per la ricerca e stima del danno ai sensi degli Articoli 5, 5.1, 5.2, 5.3 e Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione alle quali si rinvia. AVVERTENZA: l Assicurato dovrà informare l Assicuratore del verificarsi di un Sinistro rivolgendosi a: Ufficio Sinistri Via Borgogna, 2 20122 Milano Tel. 02.777.31407 02.777.31.416 Fax 02.777.31.400/401 12. Reclami Qualunque reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri deve essere presentato per iscritto a: London General Insurance Company Ltd. Servizio Clienti Via Borgogna, 2 20122 Milano Telefono 02.777.31.407 02.777.31.416 Fax 02.777.31.400/401 Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 13. Giurisdizione Ogni controversia relativa all interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato e/o aventi diritto. **** GLOSSARIO Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è il seguente: Amministratore di Polizza (TWG) che gestisce la presente Polizza. Assicurato, Beneficiario Il soggetto, persona fisica titolare di un Prestito Finalizzato Motoveicoli Nuovi o Usati erogato e gestito dalla Contraente il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza. Compagnia di Assicurazione, Assicuratore La società London General Insurance Company Ltd. che assume l obbligo di coprire i rischi assicurati. Contraente La Società BBVA Finanzia S.p.A. (BBVA) che sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione, insieme con la Compagnia di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da lei previsti, nonché quelli derivanti dagli Artt. 1882 ss Codice Civile. Nota Informativa aggiornata al 1/12/2010 4 di 5

Franchigia Parte prefissata del danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. Guasto Il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne. Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia d Assicurazione in caso di Sinistro. Limite dell Assicurazione Il limite massimo d Indennizzo dovuto all Assicurato per ciascun Sinistro. Massimale L importo massimo indennizzabile dovuto all Assicurato per ciascun sinistro. Parti, Parti contraenti BBVA e London General Insurance Company Ltd. che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto, e quelli derivanti dagli Artt. 1882 ss Codice Civile. Polizza di Assicurazione, Polizza, Contratto, Contratto di Assicurazione, Garanzia Il presente contratto, composto dalle Condizioni di Assicurazione. Premio La somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto. Prezzo di acquisto Il prezzo pagato per l acquisto del Motoveicolo, finanziato dalla Contraente. Proposta di adesione, Modulo di adesione Il documento che riporta i dati anagrafici del Contraente, dell Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Motoveicolo assicurato. Società La società London General Insurance Company Ltd. che assume l obbligo di coprire i rischi assicurati. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Territorio Unione Europea, Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Usura L usura di parti, componenti e materiali che determina il loro mal funzionamento o guasto, essendo tali parti soggette a progressivo consumo e/o deterioramento e che necessitano di manutenzione, sostituzione o riparazione. Veicolo Nuovo o Usato, Motoveicolo Nuovo o Usato Il Motoveicolo adibito al trasporto di persone e merci ad uso privato acquistato e finanziato da BBVA Finanzia. **** London General Insurance Company Ltd. è direttamente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente nota informativa. Il Rappresentante Legale Stefano Contreras Nota Informativa aggiornata al 1/12/2010 5 di 5

Art. 1 - DEFINIZIONI CONDIZIONI SPECIALI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE N BBV09 00001 Garanzia Guasti Elettromeccanici Motoveicoli Nuovi Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: la società London General Insurance Company Ltd. che assume l obbligo di coprire i rischi assicurati. Amministratore di Polizza: che gestisce la presente Polizza. Parti, Parti contraenti: BBVA e London General Insurance Company Ltd. che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto, e quelli derivanti dagli artt. 1882 ss Codice Civile. Contraente: la Società BBVA Finanzia S.p.A. (BBVA) che sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione, insieme con la Compagnia di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da lei previsti, nonché quelli derivanti dagli artt. 1882 ss Codice Civile. Assicurato, Beneficiario: il soggetto, persona fisica titolare di un Prestito Finalizzato Moto erogato e gestito dalla Contraente il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza. Polizza di Assicurazione, Polizza, Contratto, Contratto di Assicurazione: il presente contratto, composto dalle Condizioni di Assicurazione. Prezzo di acquisto: il prezzo pagato per l acquisto del motoveicolo, finanziato dalla Contraente. Premio: la somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia d Assicurazione in caso di Sinistro. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Limite dell Assicurazione: il limite massimo d Indennizzo dovuto all Assicurato per ciascun Sinistro. Territorio: Unione Europea, Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Guasto: il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne. Motoveicolo: il motoveicolo nuovo, la cui marca e modello non rientrino nelle esclusioni di cui all Art. 2.1, adibito al trasporto di persone e merci ad uso privato, acquistato e finanziato da BBVA e garantito dalla presente Polizza. Art. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLE COPERTURE La Compagnia, previo pagamento del premio di Polizza, si impegna ad indennizzare l Assicurato quando lo stesso acquisti un motoveicolo come definito all Art. 1 per uso privato presso un concessionario o salonista nel Territorio. Il pagamento del motoveicolo deve essere effettuato per tramite di un Prestito Finalizzato erogato e gestito da BBVA. Qualora, successivamente all acquisto del motoveicolo si verifichi un danno come descritto ai successivi punti 2.2 la Compagnia procederà al rimborso per la riparazione dello stesso. La copertura terminerà in ogni caso quando siano decorsi 12 mesi o 24 mesi dal termine della garanzia prestata dal Costruttore. La copertura cesserà al raggiungimento dei 40.000 km di percorrenza massima dalla data di prima immatricolazione. 2.1 - Motoveicoli non garantibili - aventi una cilindrata inferiore a 126 cc; - costruiti in kit, ad alimentazione elettrica, ad energia solare, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali; - utilizzati in prove sportive, corse o prove di velocità; - di marca non rappresentata in Italia; - Aprilia RSV Mille R, Bimota Tesi, Buell tutti i modelli, Ducati 998, 999, 1098 e Desmosedici, Husaberg tutti i modelli, Husqvarna tutti i modelli, MV Agusta F4 R312 - Victory tutti i modelli, Vyrus tutti i modelli, Triumph Rocket III; - motoveicoli con una produzione inferiore alle 250 unità; - quad, veicoli a tre ruote, microcar (auto guidabili senza patente). 2.2 - Massimali della Garanzia La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo per un guasto, dovuto a cause interne, vizi o difettosità, ad una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche del motoveicolo garantito, un importo pari ai costi dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione dello stesso, previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 120,00 per ciascun sinistro. Il limite di rimborso massimo è pari a Euro 1.500,00 per ciascun sinistro e al 50% del valore commerciale del motoveicolo desunto da Eurotax Blu al momento del guasto, comunque con il limite di Euro 5.000,00 per ciascun periodo assicurativo. Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 1 di 8

L ammontare dell indennizzo relativo alla manodopera è determinato sulla base dei tempari delle Case costruttrici e non potrà comunque superare il limite di Euro 28,00/ora al netto di IVA. 2.3 - Componenti coperte dalla Garanzia Guasti Elettromeccanici Motore: tutte le parti contenute nella testata, blocco cilindri o cassa motore, inclusi punterie e valvole e guide, testa cilindri e guarnizione, albero a camme, punterie, barra punterie, ingranaggi distribuzione, catene, pompa olio, pistoni, fasce elastiche e spinotti, camicia cilindri, cuscinetti e bielle. Cambio Manuale: tutte le parti contenute all'interno della scatola cambio, inclusi ingranaggi, alberini, cuscinetti, boccole, forcella selettrice, bellette. Avviamento: tutte le parti incluso commutatori e spazzole, cuscinetti, ingranaggi di trasmissione moto. Trasmissione finale e albero di trasmissione: tutte le parti interne incluse albero di trasmissione, cuscinetti, guarnizioni e ingranaggi. Generatore e raddrizzatore: tutte le parti interne inclusi scheletro, cuscinetti, spazzole e boccole. Alloggiamento scatole: alloggiamenti del motore cambio, e trasmissione finale sono coperti in caso di rottura o danno causati dalla rottura di un componente coperto. Sistema di raffreddamento: rottura interna del radiatore (escluso l intasamento e depositi calcarei, termostato pompa acqua). Sistema di alimentazione: rottura centralina accensione. Sterzo: rottura meccanica dei cuscinetti della testa dello sterzo, il resto escluso. Telaio: rottura del telaio portante ma esclusa la corrosione o le parti non portanti. 2.4 - Componenti escluse dalla Garanzia Guasti Elettromeccanici Sono esclusi: - tutti gli organi meccanici, elettrici ed elettronici soggetti a normale usura (a titolo meramente esemplificativo: batteria, tubo di scarico, dischi frizione, disco freni, pastiglie freni, filtri, candele, iniettori, carburatori, lubrificanti, lampadine, ammortizzatori, pneumatici, lampade, fusibili ecc.); - i lavori di ordinaria manutenzione; - i guasti o difetti di tutte le componenti della carrozzeria e di tutte le sue parti accessorie, guarnizioni, rivestimenti, sellerie, imbottiture. Art. 3 - ESCLUSIONI DELLA GARANZIA La garanzia non copre i guasti: - derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o cattivo utilizzo dell acquirente, conducente o persona terza alla quale il motoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo; - derivanti da un uso del motoveicolo non previsto dalle caratteristiche tecniche e dai limiti di portata dello stesso; - imputabili ad usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento; - generati da interventi del riparatore di cui lo stesso deve rispondere; - a componenti coperti causati da componenti non coperti; viceversa i componenti esclusi rimangono esclusi; - derivanti da modifiche od elaborazioni apportate al motoveicolo rispetto alle condizioni originarie, anche se apportate da elaboratori ufficiali del Costruttore; - derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assemblaggio di componenti del motoveicolo, pubblicamente noti come difetti di serie; - derivanti da una non corretta o inadeguata riparazione ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche della Casa Costruttrice; - causati da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla Casa Costruttrice; - in caso di utilizzo, anche temporaneo, del motoveicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico o privato, per trasporto e/o spedizioni postali; - derivati da impurità o errato rifornimento del carburante rispetto a quello specificatamente prescritto per il tipo di motoveicolo; - per interventi relativi a regolazioni o messe a punto, salvo che l intervento si renda necessario a seguito di guasto coperto dall Assicurazione; - conseguenza di incendio, urto, collisione, scoppio, gelo ed in genere di tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento ed atti dolosi in genere, anche se conseguenti a guasto coperto dall Assicurazione; - in caso di manomissione, alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del motoveicolo; - a motoveicoli che non siano stati sottoposti o non abbiano superato la regolare visita di revisione (bollino blu) come da art. 80/3 del codice della strada; Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 2 di 8

- a motoveicoli aventi una percorrenza, al momento del guasto, superiore a 40.000 km. Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA La Garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 24.01 del giorno successivo al termine della garanzia prestata dal Costruttore. La garanzia avrà una durata di 12 o 24 mesi dalla suddetta data di decorrenza. La garanzia decade comunque al raggiungimento di una percorrenza massima di 40.000 km dalla data di prima immatricolazione del motoveicolo. In caso di vendita del motoveicolo a terzi per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario, intestatario del motoveicolo, l Assicurato o quest ultimo, deve darne tempestivo avviso all Assicuratore entro 15 giorni dall effettivo cambio di proprietà inviandone relativa documentazione. Art. 5 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 5.1 In caso di sinistro l Assicurato deve darne tempestivo avviso entro 3 giorni dal verificarsi dell evento a BBVA Estensione di Garanzia Nessuna riparazione dovrà essere effettuata dall Assicurato senza la previa autorizzazione da parte di 5.2 Qualora il sinistro si verifichi all estero l Assicurato potrà procedere alla riparazione del motoveicolo senza preventiva autorizzazione da parte di La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata dall Assicurato non oltre il 30 (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data del sinistro. London General Insurance Company Ltd. Servizio Clienti e Sinistri Via Borgogna, 2-20122 Milano Tel. 02.777.31.407 - Fax 02.777.31.400/401 5.3 L Assicurato deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all indennizzo: - evitare ulteriore utilizzo del motoveicolo al fine di non aggravarne il danno; - non procedere a riparazioni in autonomia salvo il caso previsto all Art. 5.2; - fornire a BBVA Estensione di Garanzia, la seguente documentazione: 1. Descrizione delle cause del guasto con dichiarazione da parte dell Assicurato di non essere coperto da altra Assicurazione per il medesimo rischio; 2. Preventivo di spesa per la riparazione del bene danneggiato con chiara indicazione delle parti da sostituirsi, del costo della manodopera; 3. Copia fronte/retro del libretto di circolazione del motoveicolo Assicurato; 4. Copia del modulo di adesione alla copertura Assicurativa inclusa nella documentazione del finanziamento; 5. Successivamente all autorizzazione da parte della Compagnia, fattura di riparazione del motoveicolo; 6. Ogni altra documentazione necessaria alla valutazione del sinistro. N.B. In caso di necessità di perizia tecnica l Assicurato per il tramite del Riparatore dovranno mettere a disposizione di o di suoi delegati il motoveicolo oggetto del sinistro. Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO La Compagnia indennizzerà: - il danno relativo al guasto elettromeccanico con il rimborso del costo dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione del motoveicolo lasciando a carico dell Assicurato una franchigia assoluta pari ad Euro 120,00. La Compagnia si riserva facoltà di richiedere al Riparatore o all Assicurato copia della documentazione comprovante l avvenuta riparazione del guasto. L Assicuratore, o l Amministratore per suo conto, pagherà all Assicurato il relativo indennizzo entro il 15 giorno successivo alla data di definizione del sinistro. Il rimborso dei sinistri autorizzati avverrà mediante bonifico bancario direttamente sul numero di conto corrente dell Assicurato. Art. 7 - DECADENZA Il mancato adempimento agli obblighi previsti al punto 5 può comportare la decadenza dell Assicurato da ogni diritto all indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 1914 1915 del Codice Civile. Art. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino inclusi e di qualunque paese aderente all UE. Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 3 di 8

Art. 9 - PREMI Il premio di polizza comprensivo delle tasse assicurative oggi in vigore è quello indicato nella proposta di adesione alla polizza. Art. 10 - RECESSO L Assicurato potrà recedere dal presente Contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il premio gli sarà interamente rifuso. Qualora il recesso avvenga oltre il termine di 30 giorni dalla decorrenza dell Assicurazione, l Assicurato non avrà diritto alla restituzione del premio. Art. 11 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento con rinuncia da parte dell Assicurato alla copertura per i mesi successivi a quello di estinzione, la copertura assicurativa del bene oggetto del Contratto terminerà allo scadere della mensilità in corso. Le mensilità di Premio non godute verranno rimborsate all Assicurato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della conferma da parte del Contraente dell avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento. L Assicurato per la richiesta di rimborso del premio pagato e non goduto dovrà informare l Assicuratore rivolgendosi a: Servizio Clienti e Sinistri Via Borgogna, 2 20122 Milano Tel. 02.777.31407 02.777.31.416 Fax 02.777.31.400/401 11.1 In deroga all Art. 11 che precede, il premio rimarrà comunque acquisito dall Assicuratore alla data di ricevimento di conferma da parte dell Assicurato dell avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento, quando: - siano stati pagati uno o più sinistri nei termini di polizza; - la garanzia sia stata trasferita nelle modalità di cui all Art. 4. Art. 12 - LEGGE APPLICABILE La legge applicabile è la Legge Italiana. Art. 13 - SERVIZIO CLIENTI Ogni eventuale informazione relativa al contratto potrà essere richiesta a: Ufficio Relazioni Clienti Tel. 02.777.31.407 - Fax 02.777.31.401 Via Borgogna, 2-20122 Milano Ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri dovrà essere indirizzata a: London General Insurance Company Ltd. Ufficio Reclami Via Borgogna, 2-20122 Milano Avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: - indirizzo completo dell esponente ed un recapito telefonico; - nominativo del contraente Assicurato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 4 di 8

CONDIZIONI SPECIALI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE N BBV09 00001 Garanzia Guasti Elettromeccanici Motoveicoli Usati Art. 1 - DEFINIZIONI Compagnia di Assicurazione, Assicuratore: la società London General Insurance Company Ltd. che assume l obbligo di coprire i rischi assicurati. Amministratore di Polizza: che gestisce la presente Polizza. Parti, Parti contraenti: BBVA e London General Insurance Company Ltd. che assumono gli obblighi ed i diritti discendenti dal presente Contratto, e quelli derivanti dagli artt. 1882 ss Codice Civile. Contraente: la Società BBVA Finanzia S.p.A. (BBVA) che sottoscrive la presente Polizza di Assicurazione, insieme con la Compagnia di Assicurazione, assumendone i diritti e gli obblighi da lei previsti, nonché quelli derivanti dagli artt. 1882 ss Codice Civile. Assicurato, Beneficiario: il soggetto, persona fisica titolare di un Prestito Finalizzato Moto erogato e gestito dalla Contraente il cui interesse è tutelato dalla presente Polizza di Assicurazione ed a cui viene effettuata la prestazione prevista dalla Polizza. Polizza di Assicurazione, Polizza, Contratto, Contratto di Assicurazione: il presente contratto, composto dalle Condizioni di Assicurazione. Prezzo di acquisto: il prezzo pagato per l acquisto del motoveicolo, finanziato dalla Contraente. Premio: la somma dovuta alla Compagnia di Assicurazione, che include anche ogni tassa e onere legislativamente previsto. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia d Assicurazione in caso di Sinistro. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Limite dell Assicurazione: il limite massimo d Indennizzo dovuto all Assicurato per ciascun Sinistro. Territorio: Unione Europea, Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Guasto: il malfunzionamento di una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche dovuto a cause interne. Motoveicolo: il motoveicolo usato, la cui marca e modello non rientrino nelle esclusioni di cui all Art. 2.1, adibito al trasporto di persone e merci ad uso privato, acquistato e finanziato da BBVA e garantito dalla presente Polizza. Art. 2 - OGGETTO E LIMITI DELLE COPERTURE La Compagnia, previo pagamento del premio di Polizza, si impegna ad indennizzare l Assicurato quando lo stesso acquisti un motoveicolo come definito all Art. 1 per uso privato presso un concessionario o salonista nel Territorio. Il pagamento del motoveicolo deve essere effettuato per tramite di un Prestito Finalizzato erogato e gestito da BBVA. Qualora, successivamente all acquisto motoveicolo si verifichi un danno come descritto ai successivi punti 2.2 la Compagnia procederà al rimborso per la riparazione dello stesso. La copertura terminerà in ogni caso quando siano decorsi 12 mesi o 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento di BBVA per l acquisto del motoveicolo. Qualora, la data di consegna del motoveicolo al proprietario Assicurato sia diversa, quest ultima sarà prevalente. La copertura cesserà al raggiungimento dei 50.000 km di percorrenza massima dalla data di prima immatricolazione. Qualora sia ancora operante la garanzia del Costruttore, la copertura di Polizza decorrerà dal termine di quest ultima. 2.1 - Motoveicoli non garantibili - aventi una cilindrata inferiore a 126 cc; - costruiti in kit, ad alimentazione elettrica, ad energia solare, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali; - utilizzati in prove sportive, corse o prove di velocità; - di marca non rappresentata in Italia; - Aprilia RSV Mille R, Bimota Tesi, Buell tutti i modelli, Ducati 998, 999, 1098 e Desmosedici, Husaberg tutti i modelli, Husqvarna tutti i modelli, MV Agusta F4 R312 - Victory tutti i modelli, Vyrus tutti i modelli, Triumph Rocket III; - motoveicoli con una produzione inferiore alle 250 unità; - quad, veicoli a tre ruote, microcar (auto guidabili senza patente); - motoveicoli che al momento della vendita abbiano più di 4 anni di vita dalla data di prima immatricolazione o una percorrenza massima superiore ai 30.000 Km. 2.2 - Massimali della Garanzia La garanzia riconosce, a titolo di indennizzo per un guasto, dovuto a cause interne, vizi o difettosità, ad una o più componenti meccaniche, elettriche od elettroniche del motoveicolo garantito, un importo pari ai costi Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 5 di 8

dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione dello stesso, previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 120,00 per ciascun sinistro. Il limite di rimborso massimo è pari a Euro 1.500,00 per ciascun sinistro e al 50% del valore commerciale del motoveicolo desunto da Eurotax Blu al momento del guasto e comunque con il limite di Euro 5.000,00 per ciascun periodo assicurativo. L ammontare dell indennizzo relativo alla manodopera è determinato sulla base dei tempari delle Case costruttrici e non potrà comunque superare il limite di Euro 28,00/ora al netto di IVA. 2.3 - Componenti coperte dalla Garanzia Guasti Elettromeccanici Motore: tutte le parti contenute nella testata, blocco cilindri o cassa motore, inclusi punterie e valvole e guide, testa cilindri e guarnizione, albero a camme, punterie, barra punterie, ingranaggi distribuzione, catene, pompa olio, pistoni, fasce elastiche e spinotti, camicia cilindri, cuscinetti e bielle; Cambio Manuale: tutte le parti contenute all'interno della scatola cambio, inclusi ingranaggi, alberini, cuscinetti, boccole, forcella selettrice, bellette; Trasmissione finale e albero di trasmissione: tutte le parti interne incluse albero di trasmissione, cuscinetti, guarnizioni e ingranaggi; Generatore e raddrizzatore: tutte le parti interne inclusi scheletro, cuscinetti, spazzole e boccole; Alloggiamento scatole: alloggiamenti del motore cambio, e trasmissione finale sono coperti in caso di rottura o danno causati dalla rottura di un componente coperto. 2.4 - Componenti escluse dalla Garanzia Guasti Elettromeccanici Sono esclusi: - tutti gli organi meccanici, elettrici ed elettronici soggetti a normale usura (a titolo meramente esemplificativo: batteria, tubo di scarico, dischi frizione, disco freni, pastiglie freni, filtri, candele, iniettori, carburatori, lubrificanti, lampadine, ammortizzatori, pneumatici, lampade, fusibili ecc.); - i lavori di ordinaria manutenzione; - i guasti o difetti di tutte le componenti della carrozzeria e di tutte le sue parti accessorie, guarnizioni, rivestimenti, sellerie, imbottiture. Art. 3 - ESCLUSIONI DELLA GARANZIA La garanzia non copre i guasti: - derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o cattivo utilizzo dell acquirente, conducente o persona terza alla quale il motoveicolo viene affidato a qualsiasi titolo; - derivanti da un uso del motoveicolo non previsto dalle caratteristiche tecniche e dai limiti di portata dello stesso; - imputabili ad usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti ad un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento; - generati da interventi del riparatore di cui lo stesso deve rispondere; - a componenti coperti causati da componenti non coperti; viceversa i componenti esclusi rimangono esclusi; - derivanti da modifiche od elaborazioni apportate al motoveicolo rispetto alle condizioni originarie, anche se apportate da elaboratori ufficiali del Costruttore; - derivanti da difetti ricorrenti di costruzione o di assemblaggio di componenti del motoveicolo, pubblicamente noti come difetti di serie; - derivanti da una non corretta o inadeguata riparazione ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche della Casa Costruttrice; - causati da inosservanza delle norme di manutenzione previste dalla Casa Costruttrice; - in caso di utilizzo, anche temporaneo, del motoveicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico o privato, per trasporto e/o spedizioni postali; - derivati da impurità o errato rifornimento del carburante rispetto a quello specificatamente prescritto per il tipo di motoveicolo; - per interventi relativi a regolazioni o messe a punto, salvo che l intervento si renda necessario a seguito di guasto coperto dall Assicurazione; - conseguenza di incendio, urto, collisione, scoppio, gelo ed in genere di tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento ed atti dolosi in genere, anche se conseguenti a guasto coperto dall Assicurazione; - in caso di manomissione, alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del motoveicolo; - a motoveicoli che non siano stati sottoposti o non abbiano superato la regolare visita di revisione (bollino blu) come da art. 80/3 del codice della strada; - a motoveicoli aventi una percorrenza, al momento del guasto, superiore a 50.000 km. Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 6 di 8

Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA La Garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno in cui avviene la consegna del motoveicolo all acquirente. La garanzia avrà una durata di 12 o 24 mesi dalla suddetta data di decorrenza. La garanzia decade comunque al raggiungimento di una percorrenza massima di 50.000 km dalla data di prima immatricolazione del motoveicolo. In caso di vendita del motoveicolo a terzi per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario, intestatario del motoveicolo, l Assicurato o quest ultimo, deve darne tempestivo avviso all Assicuratore entro 15 giorni dall effettivo cambio di proprietà inviandone relativa documentazione. Art. 5 - OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 5.1 In caso di sinistro l Assicurato deve darne tempestivo avviso entro 3 giorni dal verificarsi dell evento a BBVA Estensione di Garanzia. Nessuna riparazione dovrà essere effettuata dall Assicurato senza la previa autorizzazione da parte di 5.2 Qualora il sinistro si verifichi all estero l Assicurato potrà procedere alla riparazione del motoveicolo senza preventiva autorizzazione da parte di. La denuncia del sinistro dovrà essere effettuata dall Assicurato non oltre il 30 (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data del sinistro. London General Insurance Company Ltd. Servizio Clienti e Sinistri Via Borgogna, 2-20122 Milano Tel. 02.777.31.407 - Fax 02.777.31.400/401 5.3 L Assicurato deve altresì, a pena di decadenza dal diritto all indennizzo: - evitare ulteriore utilizzo del motoveicolo al fine di non aggravarne il danno; - non procedere a riparazioni in autonomia salvo il caso previsto all Art. 5.2; - fornire a BBVA Estensione di Garanzia -, la seguente documentazione: 7. Descrizione delle cause del guasto con dichiarazione da parte dell Assicurato di non essere coperto da altra Assicurazione per il medesimo rischio; 8. Preventivo di spesa per la riparazione del bene danneggiato con chiara indicazione delle parti da sostituirsi, del costo della manodopera; 9. Copia fronte/retro del libretto di circolazione del motoveicolo Assicurato; 10. Copia del modulo di adesione alla copertura Assicurativa inclusa nella documentazione del finanziamento; 11. Successivamente alla autorizzazione da parte della Compagnia, fattura di riparazione del motoveicolo; 12. Ogni altra documentazione necessaria alla valutazione del sinistro. N.B. In caso di necessità di perizia tecnica l Assicurato per il tramite del Riparatore dovranno mettere a disposizione di o di suoi delegati il motoveicolo oggetto del sinistro. Art. 6 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO La Compagnia indennizzerà: - il danno relativo al guasto elettromeccanico con il rimborso del costo dei ricambi e della manodopera necessari alla riparazione del motoveicolo lasciando a carico dell Assicurato una franchigia assoluta pari ad Euro 120,00. La Compagnia si riserva facoltà di richiedere al Riparatore o all Assicurato copia della documentazione comprovante l avvenuta riparazione del guasto. L Assicuratore, o l Amministratore per suo conto, pagherà all Assicurato il relativo indennizzo entro il 15 giorno successivo alla data di definizione del sinistro. Il rimborso dei sinistri autorizzati avverrà mediante bonifico bancario direttamente sul numero di conto corrente dell Assicurato. Art. 7 - DECADENZA Il mancato adempimento agli obblighi previsti al punto 5 può comportare la decadenza dell Assicurato da ogni diritto all indennizzo, valendo quale omissione dolosa agli obblighi normativi previsti negli artt. 1913 1914 1915 del Codice Civile. Art. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia ha effetto unicamente per atti e fatti occorsi sul territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino inclusi e di qualunque paese aderente all UE. Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 7 di 8

Art. 9 - PREMI Il premio di polizza comprensivo delle tasse assicurative oggi in vigore è quello indicato nella proposta di adesione alla polizza. Art. 10 - RECESSO L Assicurato potrà recedere dal presente Contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il premio gli sarà interamente rifuso. Qualora il recesso avvenga oltre il termine di 30 giorni dalla decorrenza dell Assicurazione, l Assicurato non avrà diritto alla restituzione del premio. Art. 11 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento con rinuncia da parte dell Assicurato alla copertura per i mesi successivi a quello di estinzione, la copertura assicurativa del bene oggetto del Contratto terminerà allo scadere della mensilità in corso. Le mensilità di Premio non godute verranno rimborsate all Assicurato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della conferma da parte del Contraente dell avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento. L Assicurato per la richiesta di rimborso del premio pagato e non goduto dovrà informare l Assicuratore rivolgendosi a: Servizio Clienti e Sinistri Via Borgogna, 2 20122 Milano Tel. 02.777.31407 02.777.31.416 Fax 02.777.31.400/401 11.1 In deroga all Art. 11 che precede, il premio rimarrà comunque acquisito dall Assicuratore alla data di ricevimento di conferma da parte dell Assicurato dell avvenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento, quando: - siano stati pagati uno o più sinistri nei termini di polizza; - la garanzia sia stata trasferita nelle modalità di cui all Art. 4. Art. 12 - LEGGE APPLICABILE La legge applicabile è la Legge Italiana. Art. 13 - SERVIZIO CLIENTI Ogni eventuale informazione relativa al contratto potrà essere richiesta a: Ufficio Relazioni Clienti Tel. 02.777.31.407 - Fax 02.777.31.401 Via Borgogna, 2-20122 Milano Ogni reclamo relativo al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri dovrà essere indirizzata a: London General Insurance Company Ltd. Ufficio Reclami Via Borgogna, 2-20122 Milano Avendo cura di indicare almeno i seguenti dati: - indirizzo completo dell esponente ed un recapito telefonico; - nominativo del contraente Assicurato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti il rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Condizioni generali aggiornate al 1/12/2010 8 di 8

Finanziamento Finalizzato PA - ESTENSIONE GARANZIA AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (opzionale) BBVA Finanzia S.p.A. - Sede Legale: Via Umberto Quintavalle, 68-00173 ROMA - Tel. 06 36772.111 - www.bbvafinanzia.it - Capitale Sociale 15 milioni i.v. e riserve come da ultimo bilancio approvato - C. F./P. IVA e R.I. di Roma n. 08099191002 - R.E.A. n. 1073319 - Iscritta Elenco Generale UIF n. 36047 ed iscritta Elenco Speciale Banca d Italia ex art. 107 TUB n. 32976.3 - Associata Assofin - Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Convenzione assicurativa n. BBV09 00001 ed. 1/2009. Dati relativi al finanziamento Numero Contratto Durata Garanzia 12 Mesi 24 Mesi Tipo Veicolo Auto Moto Veicolo Nuovo Usato Dati relativi all assicurato Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita / / Sesso M F Codice fiscale Recapito telefonico Indirizzo CAP Comune Provincia Indirizzo e-mail Dati relativi al veicolo Marca Modello Telaio Km all attivazione della polizza Alimentazione KW Targa Data inizio garanzia* / / Data I immatricolazione / / Costo della garanzia, Durata garanzia costruttore mesi * a) Autoveicolo e Motoveicolo Nuovo: la garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno successivo al termine della garanzia prestata dal Costruttore b) Autoveicolo e Motoveicolo Usato: la garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno in cui avviene la consegna del veicolo assicurato all'acquirente. Qualora sia ancora operante la garanzia del Costruttore, la copertura di polizza decorrerà dal termine di quest'ultima. Consegna della documentazione e Adesione alla copertura assicurativa Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale di cui all art. 49 del Regolamento ISVAP 5/2006, nonché di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Adesione. Firma Aderente Il sottoscritto, dopo aver preso visione della documentazione precontrattuale di cui all art. 49 del Regolamento ISVAP 5/2006, delle Condizioni di Assicurazione e del Modulo di Adesione, aderisce alla Polizza n. BBV09 00001. Firma Aderente Informativa al cliente per il trattamento dei dati personali Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che: 1. I Suoi dati personali saranno trattati da The Warranty Group Europe Italia con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti la gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali e adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici; 2. Il trattamento dei Dati è necessario per l'esecuzione e per la gestione delle obbligazioni contrattuali; è inoltre obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici; 3. I Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: soggetti determinati, incaricati da The Warranty Group Europe Italia della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito; Autorità giudiziarie nonchè a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1; Società del Gruppo The Warranty Group Europe. Inoltre i Suoi dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. 4. Titolare del trattamento sono The Warranty Group Europe Italia. Lei potrà richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a The Warranty Group Europe Italia - Via Borgogna, 2-20122 Milano. Consenso al trattamento dei dati personali Il sottoscritto, preso atto dell informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Firma Aderente Luogo Data / / Edizione 12/2010 Originale BBVA Finanzia

Finanziamento Finalizzato PA - ESTENSIONE GARANZIA AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI (opzionale) BBVA Finanzia S.p.A. - Sede Legale: Via Umberto Quintavalle, 68-00173 ROMA - Tel. 06 36772.111 - www.bbvafinanzia.it - Capitale Sociale 15 milioni i.v. e riserve come da ultimo bilancio approvato - C. F./P. IVA e R.I. di Roma n. 08099191002 - R.E.A. n. 1073319 - Iscritta Elenco Generale UIF n. 36047 ed iscritta Elenco Speciale Banca d Italia ex art. 107 TUB n. 32976.3 - Associata Assofin - Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO Convenzione assicurativa n. BBV09 00001 ed. 1/2009. Dati relativi al finanziamento Numero Contratto Durata Garanzia 12 Mesi 24 Mesi Tipo Veicolo Auto Moto Veicolo Nuovo Usato Dati relativi all assicurato Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita / / Sesso M F Codice fiscale Recapito telefonico Indirizzo CAP Comune Provincia Indirizzo e-mail Dati relativi al veicolo Marca Modello Telaio Km all attivazione della polizza Alimentazione KW Targa Data inizio garanzia* / / Data I immatricolazione / / Costo della garanzia, Durata garanzia costruttore mesi * a) Autoveicolo e Motoveicolo Nuovo: la garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno successivo al termine della garanzia prestata dal Costruttore b) Autoveicolo e Motoveicolo Usato: la garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno in cui avviene la consegna del veicolo assicurato all'acquirente. Qualora sia ancora operante la garanzia del Costruttore, la copertura di polizza decorrerà dal termine di quest'ultima. Consegna della documentazione e Adesione alla copertura assicurativa Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale di cui all art. 49 del Regolamento ISVAP 5/2006, nonché di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Adesione. Firma Aderente Il sottoscritto, dopo aver preso visione della documentazione precontrattuale di cui all art. 49 del Regolamento ISVAP 5/2006, delle Condizioni di Assicurazione e del Modulo di Adesione, aderisce alla Polizza n. BBV09 00001. Firma Aderente Informativa al cliente per il trattamento dei dati personali Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n 196 in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che: 1. I Suoi dati personali saranno trattati da The Warranty Group Europe Italia con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti la gestione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali e adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici; 2. Il trattamento dei Dati è necessario per l'esecuzione e per la gestione delle obbligazioni contrattuali; è inoltre obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici; 3. I Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: soggetti determinati, incaricati da The Warranty Group Europe Italia della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito; Autorità giudiziarie nonchè a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1; Società del Gruppo The Warranty Group Europe. Inoltre i Suoi dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. 4. Titolare del trattamento sono The Warranty Group Europe Italia. Lei potrà richiedere l'elenco dei responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a The Warranty Group Europe Italia - Via Borgogna, 2-20122 Milano. Consenso al trattamento dei dati personali Il sottoscritto, preso atto dell informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Firma Aderente Luogo Data / / Edizione 12/2010 Copia Cliente