DELIBERAZIONE N. 174/2017 ADOTTATA IN DATA 01/02/2017 OGGETTO: Convenzione con l ASST Bergamo Ovest per la collaborazione nell ambito delle Media relations e della comunicazione Premesso che l ASST Bergamo Ovest ha chiesto di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione tra aziende facenti parte del sistema sanitario regionale lombardo, con l obiettivo di creare sinergie e migliorare procedure relativamente all ambito delle Media relations e della comunicazione interna/esterna, in vista dell attuazione della L.R. 23/2015; Premesso altresì che questa ASST è disponibile a fornire all ASST Bergamo Ovest supporto alle funzioni che si occupano di comunicazione interna, esterna e Media relations incaricando la dott.ssa Giovanna Paola Toninelli, dirigente dell USS Staff Ufficio stampa e comunicazione, di coordinare le attività e definirne le modalità di erogazione; Precisato che l attività sarà svolta dalla dott.ssa Toninelli nell ambito delle proprie attività presso l ASST Papa Giovanni XXIII in orario di servizio e per un volume di prestazioni stimate in circa 500 ore/anno. Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con l ASST Bergamo Ovest specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento; 2. di dare atto che la convenzione comporta una previsione di entrate pari 25.000,00 per l attività da svolgersi nel 2017, da fatturarsi in quattro ratei trimestrali anticipati di 6.250,00 ciascuno. dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO dott. Fabio Pezzoli IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO dr.ssa Donatella Vasaturo IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Vincenzo Petronella Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore sociosanitario / Direttore amministrativo
ALLEGATO A ACCORDO DI COLLABORAZIONE Tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo ufficioprotocollo@pec.asstpg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora legale rappresentante con poteri di firma ( di seguito nominata ASST Papa Giovanni XXIII ) e Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Ovest con sede legale in Treviglio (BG), Piazzale Ospedale 1, con recapito di posta elettronica certificata all indirizzo protocollo@pec.asst-bgovest.it, C.F. e Partita IVA n. 04114450168 rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Elisabetta Fabbrini ( di seguito nominata ASST Bergamo Ovest) ASST Papa Giovanni XXIII e ASST Bergamo Ovest d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"). PREMESSO CHE l ASST Bergamo Ovest ha la necessità di usufruire di un rapporto di reciproca collaborazione tra aziende facenti parte del sistema sanitario regionale lombardo, con l obiettivo di creare sinergie e migliorare procedure relativamente all ambito delle Media relations e della comunicazione interna/esterna, in vista dell attuazione della L.R. 23/2015; - l ASST Papa Giovanni XXIII è disponibile a fornire all ASST di Bergamo Ovest le prestazioni richieste incaricando il dirigente dell USS Staff Ufficio Stampa e Comunicazione dell ASST Papa Giovanni XXIII - dott.ssa Giovanna Paola Toninelli (d'ora in poi detta anche Professionista ) di coordinare le attività richieste nell ambito della collaborazione e definire le modalità di erogazione delle specifiche prestazioni necessarie all esecuzione del contratto Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: MRK Convenzione ASST PG23 / ASST BGOVEST Pag. 1 di 5
ART. 1 PREMESSE E PRESUPPOSTI NORMATIVI 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 1.2 La presente convenzione è stipulata in conformità a quanto disposto dall art. 62 della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa dell 8 giugno 2000, che prevede che l attività di collaborazione dei dirigenti deve essere esercitata nel rispetto delle procedure previste dall art. 58, comma 2 dello stesso contratto mediante apposita convenzione tra le strutture interessate. ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 2.1 L ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a garantire all ASST Bergamo Ovest, dietro specifica richiesta della Direzione Generale di quest ultima, la collaborazione relativa alle seguenti attività supporto e coaching alle funzioni che si occupano di comunicazione interna, esterna e media relations; analisi degli attuali strumenti di comunicazione e proposte di strumenti e procedure autorizzative chiare ed efficaci; individuazione dei messaggi prioritari da diffondere; supporto all attività di media relations per ridefinire l immagine dell ASST; coaching alla Direzione Strategica su elementi di pubblic speaking e media training. 2.2 La consulenza di cui all art. 2.1 sarà svolta dalla dott.ssa Giovanna Paola Toninelli nell ambito delle proprie attività presso l ASST Papa Giovanni XXIII in orario di servizio per un volume di prestazioni stimate in circa 500 ore/anno. Nell ambito di queste attività potranno prevedersi eventuali accessi presso una o più sedi indicate da ASST di Bergamo Ovest fino ad un massimo di 24 giornate di attività per anno. L attività è effettuata nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le necessità di servizio dell ASST Papa Giovanni XXIII ed altre esigenze inderogabili e non programmabili. 2.3 L ASST Bergamo Ovest è tenuta ad inviare all ASST Papa Giovanni XXIII entro il giorno 15 di ogni mese il calendario degli accessi (giorni ed orario) relativi al mese precedente. 2.4 La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del Professionista individuato e che sottoscrive per accettazione, in nessun caso ASST Papa Giovanni XXIII sarà tenuta a provvedere a compiti MRK Convenzione ASST PG23 / ASST BGOVEST Pag. 2 di 5
sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. ART. 3 CORRISPETTIVO E MODALITA DI PAGAMENTO 3.1 L ASST di Bergamo Ovest si impegna a corrispondere all ASST Papa Giovanni XXIII l importo forfettario annuo di 25.000,00 (venticinquemila/00) + IVA, (comprensivo dei costi di trasferta), in rate trimestrali anticipate di 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) + IVA. 3.2 L ASST di Bergamo Ovest dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla ASST PAPA GIOVANNI XXIII. ART. 4 DECORRENZA E DURATA 4.1 Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l ultima sottoscrizione da parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle Parti come risultante dalle firme in calce al presente atto con scadenza il 31/12/2017, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti. 4.2 Le Parti si riservano la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi per iscritto. 4.3 Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili. ART. 5 COPERTURE ASSICURATIVE L ASST Bergamo Ovest provvederà alla copertura assicurativa per danni arrecati a terzi in occasione dello svolgimento dell attività da parte del Dirigente Amministrativo dell ASST Papa Giovanni XXIII. L ASST Papa Giovanni declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni subiti dal proprio dipendente in occasione dello svolgimento dell attività di cui alla presente convenzione. E in ogni caso esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell ASST Papa Giovanni XXIII. MRK Convenzione ASST PG23 / ASST BGOVEST Pag. 3 di 5
ART. 6 SICUREZZA L ASST di Bergamo Ovest garantisce ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. l applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell ambito dello svolgimento dell attività oggetto della convenzione e si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui è destinato ad operare il Dirigente Amministrativo dell ASST Papa Giovanni XXIII. ART. 7 PRIVACY Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. ART. 8 CODICE ETICO Ai fini dell esecuzione del presente contratto, ciascuna parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al proprio codice etico e codice di comportamento aziendale pubblicati nei siti web www.asst-bgovest.it e www.asst-pg23.it; ciascuna parte dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al D.Lgs. 231/2001 ed a prevenire i cd. reati presupposto previsti da tale normativa. Art. 9 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 9.1 La presente convenzione: è soggetta ad IVA, ai sensi dell art.10, comma 1 n.19 del DPR 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.; è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5 comma 2 del DPR 26/04/1986 n. 131; è soggetta, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, all imposta di bollo con onere a carico dell ASST di Bergamo Ovest. MRK Convenzione ASST PG23 / ASST BGOVEST Pag. 4 di 5
9.2 Per espresso accordo delle Parti esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 9.3 Il testo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 Letto, approvato e sottoscritto Per la Azienda Dott. Carlo Nicora Per il Titolare della convenzione Dott.ssa Elisabetta Fabbrini Il Professionista Dott.ssa Giovanna Paola Toninelli USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035-2673704 Visto procedere Direttore Sanitario dott. Fabio Pezzoli MRK Convenzione ASST PG23 / ASST BGOVEST Pag. 5 di 5
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all albo pretorio on-line dell azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------