COMUNE DI POMPEI PROVINCIA DI NAPOLI DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001, N. 170 REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI DI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI
ARTICOLO 1 FINALITA DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE Nella determinazione del piano di localizzazione di cui al Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 mediante il quale si è proceduto al riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108, il Comune al fine di disciplinare compiutamente la materia e di realizzare l economica gestione della distribuzione, perseguirà i seguenti obiettivi: a) articolazione omogenea nel territorio comunale nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti della rete di distribuzione dei quotidiani e periodici al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell utenza ed in genere degli operatori dell informazione; b) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l aumento del numero delle rivendite nonché l ampliamento delle superfici di vendita; c) facilità di accesso dell utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale. ARTICOLO 2 ZONIZZAZIONE Il piano comunale di localizzazione si applica a tutto il territorio comunale che viene suddiviso in 3 zone da individuarsi nel piano medesimo. ARTICOLO 3 VALIDITA TEMPORALE La validità temporale del piano è fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di adozione da parte dell organo deliberante e comunque fino all emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. ARTICOLO 4 REQUISITI Le istanze tese ad ottenere le autorizzazioni per l apertura delle rivendite devono contenere i seguenti dati: a) generalità complete del richiedente ( maggiorenne o minore emancipato); b) ubicazione dell esercizio o del posteggio su suolo pubblico e superficie di vendita;
c) dichiarazione resa ai sensi dell articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, circa il rispetto, relativamente al locale dell esercizio, dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d uso, d) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall articolo 5, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; a) nulla-osta sanitario; ARTICOLO 5 DOCUMENTAZIONE b) certificato di abitabilità o agibilità dei locali con relativa destinazione d uso; c) documento comprovante la disponibilità dell immobile; d) numero due planimetrie del locale, di cui una in carta resa legale, a firma di tecnico abilitato; e) numero due relazioni tecniche descrittive del locale, di cui una in carta resa legale, a firma di tecnico abilitato, con l indicazione della superficie di vendita e quella complessiva. Non è dovuta la presentazione della certificazione di cui alle lettere b - c- - d e qualora trattasi di un manufatto, non in muratura, installato su area pubblica. ARTICOLO 6 OBBLIGHI Per l esercizio dell attività di vendita in forma esclusiva di quotidiani e periodici è fatto obbligo: a) di non esercitare altra attività commerciale; b) che l attività di vendita deve essere effettuata direttamente dal titolare dell autorizzazione o dai suoi familiari o parenti e affini fino al terzo grado. Il titolare può avvalersi della collaborazione d ausiliari nelle forme di legge. ARTICOLO 7 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, in conformità al presente regolamento, viene rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Il rilascio dell autorizzazione per i punti vendita esclusivi viene assentita a condizione che venga osservata nella prima zona una distanza di 200 ( duecento) metri da analogo punto di vendita e di 400 ( quattrocento) metri nelle zone II e III. Il rilascio dell autorizzazione per i punti vendita non esclusivi viene assentita a condizione che venga osservata in tutte e tre le zone una distanza di 400 ( quattrocento ) metri da un punto di vendita esclusivo e non esclusivo già in essere. L autorizzazione comunale per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici è assentita a persona fisica, fatti salvi i casi in cui detta attività venga esercitata in aggiunta ad altre merci in esercizi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 per cui è consentito il rilascio dell autorizzazione in favore di società. Le nuove autorizzazioni previste dal presente regolamento sono vincolate alle zone di appartenenza. Il Dirigente, previo provvedimento di Consiglio Comunale, rende pubblici, mediante affissione all albo pretorio, i nuovi punti esclusivi di vendita. Il Dirigente del settore decide sull accoglimento della domanda entro 90 ( novanta ) giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale del comune, motivando l eventuale diniego. Nelle more dell emanazione degli indirizzi da parte della Regione Campania per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, ai tini del rilascio dell autorizzazione, l amministrazione comunale acquisirà, ai sensi dell articolo 6, comma I, lettera b), il parere delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori. ARTICOLO 8 DISPONIBLL1TA DI AUTORIZZAZIONI PER NUOVE RIVENDITE Al fine di orientare la decisione relativa al rilascio o al diniego di nuove autorizzazioni di cui al precedente articolo 7, considerato che alla data del 31 dicembre 2001 la popolazione residente nel Comune è di 25.770 unità che rapportate ai 12 punti vendita esistenti sul territorio danno luogo ad un rapporto pari a 2.147,5 unità per punto vendita; Tenuto conto che le statistiche dimostrano che la lettura di quotidiani è periodici è scesa di un ulteriore 38% nel corso dell anno 2001 e che le vendite nel Sud Italia sono notevolmente inferiori a quelle del Nord e del centro della Penisola;
Atteso che solo gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, e i soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all articolo 1, comma I, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7 della legge 13 aprile 1999, n. 108, e che il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, introduce, di fatto, la liberalizzazione del settore, saranno fissate le disponibilità per la vendita esclusiva di quotidiani e periodici nel piano comunale di localizzazione. ARTICOLO 9 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E vietato il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale per tutto il territorio comunale. ARTICOLO 10 CRITERI DI PRIORITA NELL ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE Nel caso di più domande concorrenti, si applicano i criteri di priorità previsti dall articolo 8 della delibera numero 29/13 del Consiglio Regionale Della Campania adottata nella seduta del 21 febbraio 1990 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania numero 28 del 18 giugno 1990. ARTICOLO 11 CAMBIO DELLA TITOLARITA DELL ATTIVITÀ - SUBINGRESSO Il cambio della titolarità di un esercizio per la rivendita per atto tra vivi o mortis causa è consentito nei limiti fissati dalla vigente normativa. Tale comunicazione deve avvenire entro 3 mesi dal verificarsi dell evento. E vietato il fitto di azienda a favore di terzi, fatto salvo il caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio del titolare o superamento dell età pensionabile. ARTICOLO 12 TRASFERIMENTO DI SEDE DELL ESERCIZIO E consentito il trasferimento di sede di un punto di vendita esclusivo nell ambito della stessa zona, purché venga osservata una distanza di 200 ( duecento) metri da analogo punto di vendita. E consentito il trasferimento di un manufatto, non in muratura, adibito a punto di vendita esclusivo nell ambito della stessa zona, a condizione che venga osservata una distanza in I zona di metri 200 ( duecento ) da analogo punto di vendita e di metri 400 in II e III zona da analogo punto di vendita.
E consentito il trasferimento di sede di un punto di vendita non esclusivo nell ambito della stessa zona, a condizione che venga trasferito l esercizio preminente ed osservata una distanza di metri 400 ( quattrocento ) da un punto di vendita esclusivo e non esclusivo. E consentito il trasferimento di sede di un punto di vendita non esclusivo in altra zona, a condizione che venga trasferito l esercizio preminente, nei casi in cui si verifichi il crollo del fabbricato o che venga dichiarato inagibile, in caso di alluvione o sisma per cui i locali oggetto dell autorizzazione sono dichiarati inagibili, per sfratto, non per morosità. I trasferimenti di sede dei punti vendita esclusivi e non esclusivi sono consentiti nel rispetto delle norme urbanistiche e igienico sanitarie, nonché nel rispetto delle distanze prefissate. La dichiarazione di trasferimento, indirizzata all ufficio preposto dell Ente, diviene assentita trascorsi 45 giorni dalla data di protocollo. E vietato il trasferimento in altra zona di un manufatto, non in muratura, installato su area pubblica, adibito a rivendita esclusiva di quotidiani e periodici. - Per i trasferimenti previsti dal presente articolo sarà assicurata la diretta gestione a cura del servizio Commercio, il quale si avvarrà dell intervento dell Ufficio Tecnico Comunale mediante accertamenti e autorizzazioni di competenza nel rispetto delle procedure e dei criteri anzidetti, fatta salva la possibilità che i trasferimenti medesimi non comportino una modifica al presente regolamento ovvero al piano la qual cosa implicherà la successiva adozione di apposita delibera a cura del Consiglio Comunale. Sono vietati i trasferimenti di sede degli esercizi adibiti a punti esclusivi di vendita in altre zone qualora vengano superati i limiti stabiliti per le varie zone commerciali. ARTICOLO 13 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEI VENDITA E consentito l ampliamento della superficie di vendita dell esercizio fermo restando il rispetto dei criteri di cui all articolo 4 e 5 del presente regolamento. ARTICOLO 14 CHIUSURA TEMPORANEA DELLA RIVENDITA In caso di chiusura temporanea e ricorrente dell esercizio con conseguente sospensione dell attività di vendita o di impedimento temporaneo del titolare, questi deve affidare a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell attività di vendita. ARTICOLO 15
L autorizzazione decade qualora: DECADENZA DELL AUTORIZZAZIONE a- trascorsi sei mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione, la rivendita non sia stata attivata, tale autorizzazione cessa di avere validità, salvo che l inattività sia dipesa da causa di forza maggiore adeguatamente provata; b- la rivendita venga trasferita senza il preventivo assenso dell amministrazione comunale; c- vengano meno i requisiti di legge che diedero luogo al rilascio dell autorizzazione; d- l attività non venga esercitata per un periodo superiore a 180 giorni senza comprovato motivo. ARTICOLO 16 ESENZIONE DELL AUTORIZZAZIONE Non è necessaria alcuna autorizzazione nei Legislativo 24 aprile 2001, n. 170. casi di cui all articolo 3 del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n.170 ARTICOLO 17 ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA I punti di vendita in forma esclusiva possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 (sette ) alle ore 22,00 (ventidue). Nel rispetto di tali limiti l esercente può liberamente determinare l orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 (tredici) ore giornaliere, derogare all obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché alla mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Gli esercizi di vendita non esclusivi dovranno osservare gli orari che disciplinano la loro attività preminente. ARTICOLO 18 SANZIONI Chiunque provveda all apertura di una rivendita di quotidiani e periodici senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2582,28 ad euro 15493,71. Il titolare dell autorizzazione che viola le disposizioni dettate da leggi o regolamenti vigenti in materia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 ad euro 3098,74.
In caso di svolgimento abusivo dell attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell esercizio di vendita. In caso di reiterate violazioni oltre all applicazione della sanzione di natura pecuniaria può procedersi alla revoca dell autorizzazione. ARTICOLO 19 DISPOSIZIONE TRANSITORIA Tutte le istanze a qualsiasi titolo prodotte antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da considerarsi nulle e quindi automaticamente archiviate. ARTICOLO 20 DISPOSIZIONE FINALE Per il rilascio dell autorizzazione all esercizio di vendita di quotidiani e periodici non è più applicabile l istituto del silenzio assenso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, lette le disposizioni di cui all articolo 26, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale ha soppresso, tra l altro, la voce numero 50 della tabella C allegata al D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, come modificato ed integrato dal D.P.R. 9 maggio 1994, u. 407. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.