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Comune di Mori Provincia di Trento Mori, 7 novembre 2011 COMUNE di Mori Prot.N. 201100022326 07-11-11 15:23 f_728 ORDINANZA N. 180 OGGETTO: Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali - nuova ordinanza in attuazione della Delibera della Giunta Provinciale 1449/2011. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che: Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. 24/10/2011, è stata attribuita al Comune di Mori la qualifica di COMUNE AD ALTA ATTRAZIONE COMMERCIALE, ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 della Legge Provinciale 17/2010 che prevede che I comuni, sulla base dei parametri previsti dal comma 2, possono attribuire al proprio comune la qualificazione di comune ad alta o media attrazione commerciale; la qualificazione è attribuita con deliberazione del consiglio comunale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, e indica i periodi, comunque non superiori rispettivamente a nove e sette mesi, e gli ambiti del territorio comunale, eventualmente diversificati per località, frazioni e luoghi storici del commercio, nei quali si applica la disciplina degli orari di vendita e di chiusura degli articoli 23 e 24. Ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1449 di data 1 luglio 2011, Mori ha le caratteristiche per potersi riconoscere comune ad alta attrazione commerciale. L'Amministrazione ha ritenuto opportuno qualificare ad alta attrazione commerciale tutto il territorio comunale (senza diversificazioni per zone o località) individuando il periodo massimo di deroga dal 1 marzo al 30 novembre; in tale periodo è data facoltà agli esercizi di vendita al dettaglio di rimanere aperti tutti i giorni della settimana, senza osservare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale con orario di apertura non prima delle ore 06,00 e chiusura non oltre le 22,30. Con la stessa delibera il Consiglio Comunale ha demandato a successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Attività Produttive il dettaglio della disciplina per l'applicazione della normativa sugli orari. Ritenuto opportuno, a fronte di un migliore servizio per i consumatori e la collettività in generale, procedere all'adozione di una nuova ordinanza che vada a sostituire la n. 189 adottata in data 28.12.2010 i cui effetti decorrano a partire dalla data del 15 novembre 2011; SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE telefono 0464 916232 fax 0464 916300 e-mail suap@comune.mori.tn.it www.comune.mori.tn.it Comune di Mori via Scuole 2 38065 Mori (Tn) telefono 0464 916200 fax 0464 916300 partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222 Mori è La cittadella dello sport

2 Vista la Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 18 dicembre 2000 n. 32-50/Leg.; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1449 di data 1 luglio 2011 recante Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 Disciplina dell'attività commerciale Sezione VII orari di vendita. Individuazione dei comuni ad economia turistica e definizione dei parametri per l'individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale ; Vista l'ordinanza n. 189 di data 28.12.2010 che regolamenta gli orari per l'anno 2011; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. 24/10/2011 che attribuisce al Comune di Mori la qualifica di Comune ad alta attrazione commerciale ; Ritenuto di dover procedere ai sensi degli artt.. 22, 23, 24 e 25 della L.P. 17/2010 ad emanare i criteri di dettaglio e le disposizioni di competenza comunale; Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6 di data 20 gennaio 2011, con la quale sono stati individuati gli atti amministrativi-gestionali di natura dirigenziale devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell articolo 36, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.; IN ORDINE ALL ORARIO: DISPONE 1. che nel periodo individuato ad alta attrazione dal 1 marzo al 30 novembre l'orario di vendita previsto dall'art. 23, comma 3, della L.P. 17/2010 è il seguente: dalle ore 06.00 alle ore 22.30 senza obbligo di osservare la chiusura festiva, domenicale e infrasettimanale; 2. che per orario normale si intende l'orario stabilito nei periodi non individuati dall'amministrazione comunale ad alta attrazione commerciale ed è il seguente: dalle ore 7.00 alle ore 20.00 con l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e l'obbligo di osservare la ½ giornata di chiusura infrasettimanale; 3. che per mattino si intende la fascia dalle ore 7.00 alle 13.30 nei periodi di applicazione dell'orario normale, mentre nei periodi di applicazione dell'orario ad alta attrazione si intende la fascia dalle ore 6.00 alle 13.30; 4. che per pomeriggio si intende la fascia dalle ore 13.30 alle ore 20.00 nei periodi di applicazione dell'orario normale, mentre nei periodi di applicazione dell'orario ad alta attrazione si intende la fascia dalle ore 13.30 alle 22.30; 5. che per settimana si intende il periodo temporale che decorre dal lunedì alla domenica successiva; 6. che per orario notturno, alla luce di quanto disposto dall'art. 23, comma 5 della L.P. 17/2010, ovvero in occasione di particolari eventi in cui è stabilita l'applicazione dell'orario per i Comuni ad alta attrazione commerciale, si intende la fascia dalle ore 22.30 alle ore 6.00; 7. che per orario notturno, alla luce di quanto disposto dall'art. 27, comma 3 della L.P. 17/2010, ovvero in occasione di particolari esigenze degli utenti e riservato ad un limitato numero di esercizi di vicinato, nei periodi di normale fruizione degli orari, si intende la fascia dalla ore 20,00 alle ore 7,00 nell'orario normale e dalle ore 22,30 alle 6,00 nel periodo dal 1 marzo al 30 novembre;

3 8. che per specializzazione si intende una vendita esclusiva (unica attività/merceologia) o una vendita nettamente prevalente (significa prevalenza in termini di spazio espositivo e di modalità di presentazione del prodotto, nonché di fatturato) di prodotti elencati nell'art. 27 della L.P. 17/2010. Si considera comunque quale esercizio specializzato quello che pone in vendita una pluralità di merceologie rientranti in più di una elencazione di beni di cui al l'art. 21 della presente Ordinanza; 9. l esercente è tenuto a comunicare gli orari di vendita e la ½ giornata di chiusura infrasettimanale al pubblico tramite l esposizione di un cartello o altri mezzi idonei d'informazione. IN ORDINE ALLA ½ GIORNATA DI CHIUSURA (chiusura infrasettimanale): 10. La ½ giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria nel periodo dal 1 marzo al 30 novembre e nel mese di dicembre; 11. la ½ giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria è scelta dall operatore, al di fuori del periodo dal 1 marzo al 30 novembre fra le giornate di lunedì (mattina), mercoledì (pomeriggio) e sabato (pomeriggio), indistintamente per il settore alimentare e non alimentare, con l obbligo di informare i consumatori; 12. i Centri Commerciali al dettaglio così definiti dalle Leggi vigenti devono uniformare al proprio interno la ½ giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria ed il proprio orario di apertura giornaliero; 13. qualora la ½ giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria coincida con una festività, sussiste l'obbligo di chiusura per l'intera giornata, intendendo quindi assolto l'obbligo di chiusura infrasettimanale senza necessità di recuperarla in altra giornata. IN ORDINE AL MESE DI DICEMBRE 14. Nel mese di dicembre, eccettuate le giornate del 25 e 26, è data facoltà a tutti gli operatori del commercio al dettaglio di apertura tutti i giorni della settimana, senza osservare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale; 15. La ½ giornata di chiusura infrasettimanale non è applicata durante il mese di dicembre conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 della L.P. 17/2010. IN ORDINE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'ORARIO PER IL COMUNE AD ALTA ATTRAZIONE COMMERCIALE E ALLA PROTAZIONE SERALE DELL'ORARIO. 16. Questa amministrazione ha individuato, conformemente a quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 17/2010, il periodo ad alta attrazione commerciale dal 1 marzo al 30 novembre; 17. Nel periodo dal 1 marzo al 30 novembre l'operatore commerciale, conformemente a quanto disposto dall'art. 23, comma 3 della L.P. 17/2010, ha la facoltà di estendere il proprio orario di vendita dalle ore 6.00 alle ore 22.30. IN ORDINE ALL ORARIO NOTTURNO

4 18. Valutate le esigenze dei consumatori è data facoltà di esercitare l attività di vendita in orario notturno agli esercizi di vicinato nonché agli esercizi ed attività di cui ai commi 1 e 2 dell art. 27 della L.P. 17/2010 con le modalità di seguito indicate: A) alle rivendite, che trattano prevalentemente pane e latte, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 5.30 alle ore 7.00; B) alle gelaterie, rosticcerie, pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande ed alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande esercitata su posteggi isolati, di cui all art. 27 della L.P. 17/2011, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 24.00; C) alle rivendite di giornali e di monopoli di cui all art. 27, comma 2 lett. a), della L.P. 17/2010, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 5,30 alle ore 7.00. 19. Il sindaco, valutate le esigenze dei consumatori, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.P. 17/2010 può comunque autorizzare l'apertura in orario notturno in casi diversi da quelli elencati dal precedente articolo; 20. Il Sindaco, valutate le istanze motivate dei singoli operatori ed una reale esigenza dei consumatori, per l'effettuazione dell'attività di vendita in orario notturno, potrà in qualsiasi momento rilasciare le relative autorizzazioni. DISPOSIZIONI SPECIALI 21. ai sensi dell'art. 27 della L.P. 17/2010 fatta eccezione per l'orario notturno, le disposizioni sugli orari non si applicano alle seguenti tipologie di esercizi: agli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate; agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali; esercizi che utilizzano unicamente le tabelle speciali previste dall'art. 19 della L.P. 17/2010 e riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione di carburanti; rivendite di riviste e giornali; gelaterie, rosticcerie, pasticcerie; specializzati nella vendita di bevande o di pane e latte o di generi di gastronomia di produzione locale; alle attività specializzate nella vendita delle seguenti tipologie di beni: mobili; libri; dischi, musicassette, videocassette, supporti audio e video in formato digitale; opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe; cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; fiori, piante e articoli da giardinaggio; autoveicoli, cicli e motocicli alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica. 22. Gli operatori che svolgono con chiara prevalenza l'attività di farmacia, di rivendita di quotidiani e periodici, di vendita di generi di monopolio, di distribuzione carburanti, di pubblico esercizio,

dovranno seguire le disposizioni particolari di dette attività per quanto riguarda l'orario di apertura e chiusura, assoggettando a detta disciplina speciale anche l'attività di vendita al dettaglio di cui alla L.P. 17/2010, purchè quest'ultima attività sia chiaramente configurabile come attività secondaria o marginale; 23. per tutte le attività non assoggettate ad un regime particolare relativamente agli orari di apertura e chiusura, come gli artigiani, che svolgano in forma del tutto marginale anche l'attività di commercio al dettaglio (così come individuata dalla L.P. 17/2010), verranno applicate per analogia le disposizioni di cui all'art. 27 della citata L.P. 17/2010 e quindi l'annessa attività di commercio al dettaglio potrà svolgersi senza alcun vincolo di orari massimi giornalieri o di obbligo di richiesta di autorizzazione nel caso di effettuazione di vendita in orario notturno analogamente a quanto disposto per le attività commerciali dal 3 comma dello stesso art. 27 della LP.P 17/2010 (per aperture effettuate dalle ore 22,30 alle ore 6,00), per esigenze di salvaguardia della quiete notturna salvo non sia diversamente stabilito da specifico regolamento; 24. gli esercizi specializzati di cui al precedente punto 21 dovranno dichiarare la propria specializzazione presentando apposita autocertificazione al Servizio Comunale competente; eventuali modifiche sulla specializzazione dovranno essere comunicate per iscritto; 25. per quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si applica quanto disposto dalla L.P. 17/2010, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 1449 di data 1.7.2011; 26. vengono comunque fatti salvi i diritti dei lavoratori previsti dai contratti di categoria e dalla normativa vigente in materia; 27. per le violazioni agli articoli 23, 24 e 27 della L.P. 17/2010 si applicano le disposizioni previste dall art. 52 della stessa Legge Provinciale e s.m.; 28. la presente Ordinanza sostituisce in tutto e per tutto l'ordinanza n. 189 di data 28.12.2010. 29. gli effetti della presente Ordinanza decorreranno a partire dal 15 novembre 2011. 5 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO arch. Gianfranco Barozzi Copie: n. 1 Albo n. 1 Protocollo Corpo di Polizia Municipale Comando Carabinieri di Mori Attività commerciali al dettaglio loro indirizzi. CB