IMPIANTISTICA (D.M. 37/08) Elenco dei titoli di studio e degli attestati di formazione abilitanti Marzo 2013
INDICE 1 - TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA 1.1 - Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in materia tecnica specifica direttamente abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica (art. 4, c. 1, lettera a), D.M. 37/08) pag. 3 1.2 - Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell impiantistica, abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica se seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (un anno per le attività di installazione e manutenzione degli impianti idrici e sanitari, di cui all art. 1, c. 2, lett. d) del D.M. 37/08) alle dirette dipendenze di un impresa del settore, ovvero in forma di collaborazione tecnica continuativa quali titolari, soci o collaboratori familiari di impresa già abilitata per le medesime attività. (art. 4, c. 1, lettera b), D.M. 37/08) pag. 5 1.3 - Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell impiantistica, abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica se seguiti da un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi (due anni per le attività di installazione e manutenzione degli impianti idrici e sanitari, di cui all art. 1, c. 2, lett. d) del D.M. 37/08) alle dirette dipendenze di un impresa del settore, ovvero in forma di collaborazione tecnica continuativa quali titolari, soci o collaboratori familiari di impresa già abilitata per le medesime attività (art. 4, c. 1, lettera c), D.M. 37/08) pag. 8 2 - CASI PARTICOLARI 2.1 - Titoli di studio e attestati di formazione professionale conseguiti all'estero (Paesi Comunitari ed Extracomunitari) pag. 2.2 - Titoli militari pag.
1 - TITOLI DI STUDIO E ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA (ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO) L'Ufficio competente, visti i recenti orientamenti ministeriali e considerato il recepimento a livello costituzionale del principio dell'autonomia scolastica (L.Cost. 3/01), si riserva di valutare i singoli piani degli studi) 1.1 - Diplomi universitari e di laurea, lauree triennali e quinquennali in materia tecnica specifica direttamente abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica (art. 4, c. 1, lettera a), D.M. 37/08) DIPLOMI DI LAUREA (VECCHIO ORDINAMENTO - R.D. 152/38 e Decreti Rettorali) 1 Laurea a) b) c) d) e) f) g) 2 ingegneria (tutti gli indirizzi) 3 architettura 4 fisica DIPLOMI UNIVERSITARI (VECCHIO ORDINAMENTO - L. 341/0) 5 Diploma universitario a) b) c) d) e) f) g) ingegneria elettrica 7 ingegneria logistica e della produzione 8 ingegneria delle telecomunicazioni ingegneria meccanica N.B. COLORO CHE HANNO CONSEGUITO DIPLOMI UNIVERSITARI O DI LAUREA, LAUREE TRIENNALI (NUOVO ORDINAMENTO - D.M. 50/) Laurea triennale a) b) c) d) e) f) g) 11 ingegneria dell informazione (cl. 0) 12 ingegneria civile e ambientale (cl. 08) 13 ingegneria industriale (cl. ) 14 scienze e tecnologie fisiche (cl. 25) 15 scienze e tecnologie chimiche (cl. 21) 1 scienze dell architettura e dell ingegneria edile (cl. 04)
LAUREE TRIENNALI O QUINQUENNALI IN MATERIA TECNICA ATTINENTE ALLE ATTIVITÀ DI IMPIANTISTICA NON INDICATI NEL PRESENTE ELENCO, VALUTANO LA PROPRIA POSIZIONE CONTATTANDO L'UFFICIO COMPETENTE. 1. Le "nuove" lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali 50/ e 270/04, sono equiparate, ai sensi del Decreto Interministeriale luglio 200, alle "precedenti", conseguite in base al vecchio ordinamento (R.D. 152/38 e Decreti Rettorali). 2. Diploma di laurea in ingegneria (tutti gli indirizzi), equiparato alle: lauree specialistiche previste dal D.M. 50/: 25/S ingegneria aerospaziale e astronautica; 2/S ingegneria biomedica; 27/S ingegneria chimica; 28/S ingegneria civile; 1/S scienza e ingegneria dei materiali; 30/S ingegneria delle telecomunicazioni; 4/S architettura e ingegneria edile; 31/S ingegneria elettrica; 2/S ingegneria dell automazione; 32/S ingegneria elettronica; 34/S ingegneria gestionale; 3/S ingegneria meccanica; 35/S ingegneria informatica; 37/S ingegneria navale; 33/S ingegneria energetica e nucleare; 38/S ingegneria per l ambiente e il territorio; lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-21 ingegneria biomedica; LM-22 ingegneria chimica; LM-2 ingegneria della sicurezza; LM-23 ingegneria civile; LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi; LM-53 scienza e ingegneria dei materiali; LM-27 ingegneria delle comunicazioni; LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura; LM-28 ingegneria elettrica; LM-25 ingegneria dell automazione; LM-2 ingegneria elettronica; LM-31 ingegneria gestionale; LM-33 ingegneria meccanica; LM-32 ingegneria informatica; LM-34 ingegneria navale; LM-30 ingegneria energetica e nucleare; LM-35 ingegneria per l ambiente e il territorio. 3. Diploma di laurea in architettura, equiparato alle: lauree specialistiche previste dal D.M. 50/: 3/S architettura del paesaggio; 4/S architettura e ingegneria edile; lauree magistrali previste dal D.M. 270/04: LM-3 architettura del paesaggio; LM-4 architettura e ingegneria edilearchitettura; 4. Diploma di laurea in fisica, equiparato alle: lauree specialistiche previste dal D.M. 50/: 20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l ingegneria; /S scienze dell universo; lauree magistrali previste dal D.M. 207/04: LM-17 fisica; LM-44 modellistica matematico-fisica per l ingegneria; LM-58 scienze dell universo. 5. I diplomi universitari, conseguiti ex L. 341/0, sono equiparati, ai sensi del Decreto Interministeriale 11 novembre 2011, alle "nuove" lauree triennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali 50/ e 270/04.. Diploma universitario in ingegneria elettrica, equiparato alle: lauree triennali previste dal D.M. 50/: ingegneria industriale; lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L- ingegneria industriale. 7. Diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione, equiparato alle: lauree triennali previste dal D.M. 50/: ingegneria industriale; lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L- ingegneria industriale. 8. Diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni, equiparato alle: lauree triennali previste dal D.M. 50/: 0 ingegneria dell'informazione; lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-8 ingegneria dell'informazione.. Diploma universitario in ingegneria meccanica, equiparato alle: lauree triennali previste dal D.M. 50/: ingegneria industriale; lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L- ingegneria industriale.. Le lauree triennali, conseguite per corsi di laurea istituiti in base al D.M. 50/, sono equiparate, ai sensi del Decreto Interministeriale luglio 200, alle lauree triennali conseguite ex D.M. 270/04. 11. Laurea triennale in ingegneria dell'informazione (cl. 0 D.M. 50/), equiparata alle: lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-8 ingegneria dell'informazione. 12. Laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (cl. 08 D.M. 50/), equiparata alle: lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-7 ingegneria civile e ambientale. 13. Laurea triennale in ingegneria industriale (cl. D.M. 50/), equiparata alle: lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L- ingegneria industriale. 14. Laurea triennale in scienze e tecnologie fisiche (cl. 25 D.M. 50/), equiparata alle: lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-30 scienze e tecnologie fisiche. 15. Laurea triennale in scienze e tecnologie chimiche (cl. 21 D.M. 50/), equiparata alle: lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-27 scienze e tecnologie chimiche. 1. Laurea triennale in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (cl. 04 D.M. 50/), equiparata alle: lauree triennali previste dal D.M. 270/04: L-17 scienze dell'architettura; L-23 scienze e tecniche dell'edilizia.
1.2 - Diplomi di maturità o di qualifica conseguiti al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore dell impiantistica, abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica se seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi (un anno per le attività di installazione e manutenzione degli impianti idrici e sanitari, di cui all art. 1, c. 2, lett. d) del D.M. 37/08) alle dirette dipendenze di un impresa del settore, ovvero in forma di collaborazione tecnica continuativa quali titolari, soci o collaboratori familiari di impresa già abilitata per le medesime attività (art. 4, c. 1, lettera b), D.M. 37/08) DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA Istituto Tecnico Industriale a) b) c) d) e) f) g) 1 elettronica industriale 1 elettrotecnica 2 energia nucleare 3 informatica 3 telecomunicazioni 4 costruzioni aeronautiche 5 edilizia industria metalmeccanica 5 industria mineraria industria navalmeccanica meccanica meccanica di precisione 2 termotecnica 7 chimica industriale 7 industria tintoria materie plastiche metallurgia fisica industriale Istituto Tecnico Nautico a) b) c) d) e) f) g) 8 capitani 8 macchinisti 4 costruzioni navali
Istituto tecnico Superiore, unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale (D.P.C.M. 25/01/08) organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione a) b) c) d) e) f) g) innovazione e qualità delle abitazioni conduzione del cantiere di restauro architettonico approvvigionamento energetico e costruzione di impianti gestione e verifica di impianti energetici risparmio energetico nell'edilizia sostenibile innovazione di processi e prodotti meccanici automazione e sistemi meccatronici DIPLOMI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE Diplomi di qualifica professionale a) b) c) d) e) f) g) addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici/elettronici installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi installatore di impianti telefonici apparecchiatore elettronico elettricista installatore elettromeccanico operatore elettrico operatore elettronico operatore per le telecomunicazioni operatore alle macchine utensili aggiustatore meccanico congegnatore meccanico installatore impianti idraulici e termici frigorista operatore meccanico operatore termico
Diplomi di maturità professionale a) b) c) d) e) f) g) 11 tecnico delle industrie elettriche 11 tecnico delle industrie elettroniche 11 tecnico delle industrie meccaniche 11 tecnico dei sistemi energetici N.B. COLORO CHE HANNO CONSEGUITO DIPLOMI DI MATURITÀ O DI QUALIFICA CON SPECIALIZZAZIONE RELATIVA AL SETTORE DELL IMPIANTISTICA NON INDICATI NEL PRESENTE ELENCO, VALUTANO LA PROPRIA POSIZIONE CONTATTANDO L'UFFICIO COMPETENTE. 1. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, indirizzo "elettronica ed elettrotecnica", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/. 2. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "energia", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/. 3. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, indirizzo "informatica e telecomunicazioni", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/. 4. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "costruzione del mezzo", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/. 5. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/.. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "meccanica e meccatronica", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/. 7. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "chimica e materiali", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/. 8. Tali istituti tecnici sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto tecnico per il settore tecnologico, articolazione "conduzione de mezzo", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 88/.. Tali diplomi di qualifica corrispondono, ai sensi del D.M. 14/04/17, a quelli di operatore elettrico/elettronico/per le telecomunicazioni.. Tali diplomi di qualifica corrispondono, ai sensi del D.M. 14/04/17, a quelli di operatore meccanico/termico. 11. Tali istituti professionali sono confluiti, a partire dall'anno scolastico 20-2011, nell'istituto professionale per il settore industria e artigianato, indirizzo "manutenzione e assistenza tecnica", secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato D al D.P.R. 87/.
1.3 - Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell impiantistica, abilitanti all'esercizio delle attività di impiantistica se seguiti da un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi (due anni per le attività di installazione e manutenzione degli impianti idrici e sanitari, di cui all art. 1, c. 2, lett. d) del D.M. 37/08) alle dirette dipendenze di un impresa del settore, ovvero in forma di collaborazione tecnica continuativa quali titolari, soci o collaboratori familiari di impresa già abilitata per le medesime attività (art. 4, c. 1, lettera c), D.M. 37/08) ATTESTATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Attestati di formazione professionale (Vecchio ordinamento) a) b) c) d) e) f) g) elettricista impiantista di bassa tensione impiantista di cantiere; meccanico elettricista tecnico elettromeccanico montatore/manutentore di circuiti elettronici di base (indirizzo elettronico industriale) impiantista idro-termo elettrico tecnico elettronico bruciatorista tecnico impiantista idro-termo sanitario idraulico ascensorista manutentore montatore - manutentore Attestati di formazione professionale (D.Lgs. 22/05) operatore elettrico (qualifica triennale) operatore elettronico (qualifica triennale) operatore di impianti termoidraulici (qualifica triennale) tecnico elettrico (diploma professionale quadriennale) tecnico elettronico (diploma professionale quadriennale) tecnico di impianti termici (diploma professionale quadriennale) a) b) c) d) e) f) g) N.B. COLORO CHE HANNO CONSEGUITO TITOLI O ATTESTATI PROFESSIONALI CON SPECIALIZZAZIONE RELATIVA AL SETTORE DELL IMPIANTISTICA NON INDICATI NEL PRESENTE ELENCO, VALUTANO LA PROPRIA POSIZIONE CONTATTANDO L'UFFICIO COMPETENTE.
2 - CASI PARTICOLARI 2.1 - Titoli di studio e attestati di formazione professionale conseguiti all'estero (paesi comunitari ed extracomunitari) La valutazione complessiva dei titoli professionali conseguiti all'estero (titoli di studio e attestati di formazione professionale, sommati o meno all'esperienza lavorativa), al fine di accertare se siano o meno abilitanti all'esercizio in Italia delle attività di impiantistica, è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale deve essere richiesta l'emanazione di uno specifico decreto di riconoscimento. Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale, il richiedente deve attualmente rivolgersi al: MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento per l Impresa e l Internazionalizzazione Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Ufficio VI - SERVIZI e PROFESSIONI Via Sallustiana, 53 00187 ROMA Per informazioni contattare: DIVISIONE VI - Servizi e professioni Tel.: (+3) 0.4705. 5487 5481 Fax: (+3) 0.4740.15 Mail: titoliesteri@sviluppoeconomico.gov.it Sito web: http://www.sviluppoeconomico.gov.it Il decreto di riconoscimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, attribuisce al beneficiario il diritto di esercitare sul territorio italiano l'attività di impiantistica. Non lo esime, però, dal rispetto delle altre condizioni richieste dalla normativa italiana diverse dal requisito tecnico - professionale (incompatibilità con ogni altra attività continuativa; sussistenza di un valido rapporto di immedesimazione con l'impresa preponente; presentazione della S.C.I.A. ex art. 1 L. 241/0). Nel caso in cui il titolo di studio sia direttamente abilitante, alternativamente al decreto di riconoscimento si può ricorrere alla dichiarazione di equipollenza, rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, che attesta l'equivalenza a tutti gli effetti giuridici del titolo di studio straniero a quello italiano.
2.2 - Titoli militari Il Ministero Dell'istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, con nota prot. 3407 del 1 maggio 2011, ha ribadito che i titoli (attestati, diplomi, brevetti) rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio, in quanto risultano tali solo quelli rilasciati da istituzioni scolastiche statali e paritarie. Tuttavia, il Decreto Interministeriale 1 aprile 200, attuativo della L. 212/83, ha previsto l'equipollenza dei titoli conseguiti dagli arruolati e dai sottufficiali al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali ai sensi del D.M. 24 aprile 12. Più precisamente, il citato Decreto Interministeriale 1 aprile 200, all'art. 1, c. 1, così dispone "Al personale dei ruoli marescialli e sergenti delle Forze armate nonché agli ispettori e sovrintendenti dell'arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano frequentato e completato, con esito favorevole, i corsi di formazione generale, professionale e di specializzazione presso scuole e istituti di formazione militari, presso i Reparti di impiego o presso scuole e centri di specializzazione, qualificazione e aggiornamento professionale anche non militari, sia in Italia che all'estero, è riconosciuto, a domanda, il corrispondente Diploma di qualifica dei corsi di studio dell'istruzione professionale, secondo la tabella «A» annessa al presente decreto". Dispone inoltre, al c. 3 dello stesso art. 1 "I titoli di studio di cui al comma 1, sono rilasciati ai sensi e per gli effetti della legge n. 212/183. Le domande, corredate da specifica attestazione rilasciata dall'amministrazione Militare di appartenenza, dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta, che rilasceranno i relativi diplomi". Nel momento in cui gli interessati si rivolgeranno alla Camera di Commercio per ottenere la valutazione dei propri titoli, ai fini del riconoscimento del requisito tecnico - professionale per lo svolgimento delle attività di impiantistica, dovranno già essere in possesso del diploma di qualifica previsto dalla citata normativa, rilasciato dai competenti istituti professionali (circ. M.S.E. prot. 0115431 del 1.0.2011).