Capitolato Speciale d Appalto



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Transcript:

Copertura assicurativa di previdenza ed assistenza per i dipendenti addetti al servizio di P.M. Capitolato Speciale d Appalto 1

Schema Convenzione Assicurativa 2

Schema convenzione assicurativa Premesso: - che il Comune di Pontecagnano Faiano, in attuazione della delibera n. del e in ottemperanza alla disposizione dell articolo del Regolamento della Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano, ha deciso di utilizzare i fondi dei proventi contravvenzionali per conseguire fini di accantonamento finanziario per i propri dipendenti, di seguito denominati Aderenti, - che la Società - è disposta a fornire le prestazioni richieste a condizioni di particolare favore, - il Comune di Pontecagnano Faiano via Alfani, 52 in seguito denominata Contraente - la Società, in seguito denominata Compagnia, fra e VIENE STIPULATA LA PRESENTE CONVENZIONE Art. 1 STRUTTURA DEL PROGRAMMA PRESTAZIONE Il programma viene realizzato mediante l'emissione di una polizza per le operazioni di capitalizzazione a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale in forma collettiva nella quale confluiscono gli importi versati a nome di ciascun Aderente, dalla Società Contraente. E data la facoltà agli Aderenti di integrare la propria posizione con un importo almeno pari alla metà di ciascun premio versato dalla Contraente, direttamente trattenuto in busta paga e versato a cura della Contraente. Gli importi versati saranno impiegati quali premi unici ricorrenti, per garantire il pagamento di un capitale alla scadenza prevista. La tariffa utilizzata è quella di Capitalizzazione Finanziaria al tasso tecnico del ----%. ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI La Compagnia si impegna a consentire l'ingresso nel Programma a tutti gli Aderenti per i quali la Contraente deciderà di chiedere l ammissione. A fronte di ciascun versamento la Contraente fornirà l anagrafica degli Aderenti e i relativi versamenti. La Compagnia si impegna a fornire le coperture assicurative di cui all'art. 1 e dettagliate negli articoli che seguono. ART. 3 INGRESSO IN ASSICURAZIONE L'inserimento di ogni Aderente nelle polizze collettive avverrà in coincidenza del primo versamento di premio da parte della Contraente. ART. 4 PAGAMENTO DEI PREMI I premi versati, relativi a ciascun Aderente verranno corrisposti dalla Contraente con cadenza annuale. Gli importi impiegati come premi assicurativi sono dati dai premi versati dalla Contraente dedotte le imposte fiscali in misura pari a quella stabilita dalle norme legislative in vigore. ART. 5 DECORRENZA E DURATA DELLE SINGOLE ASSICURAZIONI Le assicurazioni relative ai versamenti ricorrenti decorreranno dal primo giorno del mese in cui il versamento viene effettuato. 3

Schema convenzione assicurativa La durata contrattuale dell assicurazione stipulata in favore di ciascun Aderente sarà traguardata convenzionalmente all età di 65 anni per maschi e femmine, salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti leggi in materia. La durata relativa ai versamenti successivi al primo sarà traguardata alla scadenza del primo versamento. ART. 6 RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI Il capitale assicurato con ciascuno dei premi versati sarà rivalutato ad ogni ricorrenza annuale della polizza secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione applicate. Per i versamenti effettuati nel corso dell anno, se presenti, la prima rivalutazione avverrà pro-rata temporis dalla data del versamento alla prima ricorrenza annuale successiva. A parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione, la misura della rivalutazione è pari al ---% del rendimento finanziario del Fondo separato ------------------ con un minimo dello ---% per la Compagnia. ART. 7 USCITE DAL PROGRAMMA La sospensione del programma sarà possibile in ogni momento. L'uscita di un Aderente dal Programma avrà luogo al verificarsi di una delle seguenti condizioni estintive e per il tramite della Contraente: - alla scadenza; - in caso di riscatto, in seguito a premorienza dell Aderente; - in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione prima della scadenza. In ognuno di questi casi il contratto si intende estinto con la liquidazione della riserva matematica relativa a ciascuno dei premi versati a nome dell Aderente, secondo quanto indicato nell Art.9 delle Condizioni di Assicurazione. ART. 8 ANTICIPAZIONI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO In caso di richiesta di anticipazione, pervenuta con l accordo e per il tramite della Contraente, e comunque non prima che sia trascorso un anno dall ingresso nella collettiva, la Compagnia anticiperà all Aderente un importo massimo pari all ----% del valore della riserva matematica calcolata alla data della richiesta. L'aderente può conseguire detta anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449. ART. 9 BENEFICIARI Beneficiario del Programma di Accantonamento Finanziario è l Aderente, o gli eredi legittimi o testamentari nel caso di sua premorienza. ART. 10 COMUNICAZIONI DELLA COMPAGNIA La Compagnia darà annualmente comunicazione a ciascun Aderente, per il tramite della Contraente, dell'ammontare delle prestazioni raggiunte a suo favore. 4

Schema convenzione assicurativa ART. 11 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE La presente Convenzione ha effetto dal.. per la durata di anni 9 (nove). Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. ART. 12 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Per quanto non espressamente convenuto dalla presente Convenzione si farà riferimento alle Condizioni di Assicurazione allegate. Il presente contratto composto da n pagine, viene redatto in 3 copie e firmato ad un solo effetto, ad uso delle parti contraenti., La Società Il Comune di Pontecagnano Faiano (Contraente) 5

Condizioni di riferimento polizza di capitalizzazione a premio unico ricorrente con rivalutazione annua del capitale per forme collettive 6

INDICE 3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 8 Art.1 Terminologia... 8 Art.2 Prestazione... 8 Art.3 Perfezionamento del contratto... 8 Art.4 Premi e Garanzie... 8 Art.5 Durata contrattuale... 8 Art.6 Modalità e durata di versamento dei premi... 8 Art.7 Diritto di ripensamento... 8 Art.8 Rivalutazione annuale del capitale... 8 Art.9 Riscatto... 8 Art.10 Prestiti... 9 Art.11 Cessione, Pegno, Vincoli... 9 Art.12 Pagamenti della Società... 9 Art.13 Beneficiari... 9 Art.14 Facoltà di differimento automatico di scadenza della capitalizzazione... 9 Art.15 Opzioni di conversione del capitale in rendita... 9 Art.16 Foro Competente... 10 4. CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE 11 A. Misura della Rivalutazione... 11 B. Modalità di Rivalutazione... 11 5. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 12 6. ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA ED AL CONTRATTO 13 1. Informazioni relative alla Società... 13 2. Informazioni in corso di contratto... 13 3. Tassazione delle somme assicurate... 13 4. Regole relative all esame dei reclami... 13 5. Legislazione applicabile... 13 6. Lingua utilizzabile... 13 7. Gestione del contratto.14 7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art.1 Terminologia SOCIETA : l'impresa Assicuratrice. CONTRAENTE: persona fisica o giuridica che stipula il contratto. ADERENTE: persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto BENEFICIARIO: persona fisica o giuridica alla quale spettano le somme assicurate. PREMIO: importo dovuto dal Contraente alla Società a fronte della garanzia prevista dal Contratto. DURATA: l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del versamento e la data in cui matura il diritto a riscuotere il capitale corrispondente. CAPITALE ASSICURATO: capitale erogabile alla scadenza contrattuale. Art.2 Prestazione Art.3 Perfezionamento del contratto Art.4 Premi e Garanzie Art.5 Durata contrattuale Art.6 Modalità e durata di versamento dei premi Art.7 Diritto di ripensamento Art.8 Rivalutazione annuale del capitale Art.9 Riscatto Con la presente polizza la Società garantisce, alla scadenza contrattuale, la liquidazione ai Beneficiari designati del cumulo dei capitali derivanti dal versamento, da parte del Contraente, dei premi unici. Il contratto beneficia di una rivalutazione annuale secondo quanto stabilito nella Clausola di Rivalutazione. Il contratto si intende perfezionato, sempreché sia stato effettuato il pagamento del premio - o di una sua rata, dal momento in cui viene sottoscritto. I premi unici ricorrenti saranno pagati alle scadenze pattuite presso il domicilio della Società o presso quello dei soggetti da essa indicati. L'entità del premio dipende dal livello delle garanzie previste per ciascun Aderente alla Collettiva; influiscono inoltre la durata e l entità complessiva dei premi versati in ciascun anno. Per la presente assicurazione, la durata contrattuale è fissata in 9 anni. A fronte della garanzia prevista dalla presente forma assicurativa, per ciascun Aderente alla Collettiva è dovuto un premio unico, da pagarsi in via anticipata, all'atto della sottoscrizione del contratto. Il Contraente può realizzare il programma assicurativo anche scegliendo di versare, nel corso della durata, una successione di premi unici secondo una preordinata cadenza od in via totalmente libera. In relazione a ciascun versamento la Società garantisce prestazioni che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente assicurate. Il Contraente può esercitare il diritto al Recesso entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del contratto inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società. Il Recesso libera ambo le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. La Società provvederà a rimborsare il Contraente del premio corrisposto al netto di eventuali imposte. Nella fase che precede il perfezionamento del contratto il Contraente ha sempre la facoltà di Revocare la proposta di assicurazione ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato, relativo a ciascun versamento, viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. La polizza è riscattabile, su richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza della stessa. Il valore di riscatto è uguale all'importo del capitale, quale risulta rivalutato all'ultimo anniversario, ulteriormente rivalutato per i mesi decorsi fino alla data della richiesta e scontato al tasso di interesse del --% annuo composto per il periodo che intercorre tra la data della richiesta e la scadenza contrattuale. Qualora la richiesta di riscatto avvenga a seguito del decesso di un Aderente alla Collettiva, il riscatto è ammesso anche nel primo anno e l importo liquidabile non può risultare inferiore al premio unico corrisposto. Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta, verrà adottata quella relativa ai contratti che hanno ricorrenza nel mese di richiesta del riscatto, secondo le modalità previste al punto A della Clausola di Rivalutazione. 8

Art.10 Prestiti Art.11 Cessione, Pegno, Vincoli Art.12 Pagamenti della Società Art.13 Beneficiari Il contratto non prevede concessione di prestiti. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario. I pagamenti dovuti dalla Società, a qualsiasi titolo, in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti comprovanti il diritto dei Beneficiari, dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici e di quant altro indicato nella Convenzione Collettiva. Decorsi i 30 giorni la Società è tenuta a pagare gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari fatta dal Contraente e riportata in polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente alla Società, oppure mediante disposizione testamentaria. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: dopo che il Contraente ed i beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; dopo la morte del Contraente; dopo che alla scadenza contrattuale, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Art.14 Facoltà di differimento automatico di scadenza della capitalizzazione Entro la scadenza del contratto, il Contraente può prorogare il contratto chiedendo che la scadenza stessa venga differita automaticamente di anno in anno, con conseguente differimento della riscossione del capitale assicurato. Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. Al termine di ogni anno di differimento automatico, il Contraente può richiedere la corresponsione del capitale assicurato, comprensivo delle rivalutazioni, interrompendo il differimento stesso. Il Contraente può interrompere il differimento automatico anche in epoca diversa da quella indicata al comma precedente. In tal caso viene corrisposto un importo uguale al capitale assicurato, rivalutato per i mesi decorsi dall'ultimo anniversario scaduto fino alla data della richiesta di interruzione. Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data della richiesta, verrà adottata quella relativa ai contratti che hanno ricorrenza nel mese di richiesta della prestazione, secondo le modalità previste al punto A della Clausola di Rivalutazione. Art.15 Opzioni di conversione del capitale in rendita Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale liquidabile può essere convertito in una delle sottoindicate prestazioni di rendita vitalizia rivalutabile, a favore di un Aderente alla collettiva designato dal Contraente, che assume la figura del vitaliziato: rendita vitalizia; rendita da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente vitalizia; rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente preventivamente designato. La rendita non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, nella misura stabilita al punto A della 9

Clausola di Rivalutazione. I coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione del capitale in rendita. Art.16 Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, a sua scelta. 10

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE La presente polizza fa parte di una speciale categoria di contratti di capitalizzazione ai quali la Compagnia riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal regolamento di cui alle pagine successive, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche. A. Misura della Rivalutazione Al termine di ciascun anno di esercizio definito dal Regolamento, verrà determinato il tasso annuo di rivalutazione da attribuire agli Aderenti alla Collettiva ottenuto moltiplicando il tasso di rendimento di cui al Regolamento stesso per l aliquota di partecipazione contrattualmente fissata dalla Società, aliquota che comunque non deve essere inferiore all - -%. La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico, la differenza tra il tasso annuo di rivalutazione attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. La misura di rivalutazione per le rendite in corso di pagamento si ottiene come sopra descritto, utilizzando come tasso tecnico quello adottato in fase di conversione. In caso di differimento automatico del contratto la misura di rivalutazione coincide con il tasso annuo di rivalutazione. B. Modalità di Rivalutazione Ad ogni ricorrenza annuale della polizza il capitale assicurato viene rivalutato secondo la misura di rivalutazione calcolata in base al precedente punto A. La rivalutazione del capitale è acquisita in via definitiva e pertanto ogni successiva rivalutazione viene applicata all importo del capitale quale risulta dalle precedenti rivalutazioni. La prima rivalutazione avrà luogo in occasione della prima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza. L'aumento del capitale viene comunicato di volta in volta al Contraente. 11

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA 1 Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n.71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome "---------------------". Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di "---------------------". 2 La gestione di "---------------------" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, la quale attesta la rispondenza di "---------------------" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a "------- --------------", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente quale descritto al seguente punto 3., e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività, a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto 1. 3 Il tasso annuo di rendimento finanziario di "---------------------" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio di "---------------------" stessa. Per risultato finanziario di "---------------------" si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da "---------------------" - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili o le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "---------------------" ossia al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "---------------------" per i beni già di proprietà della Compagnia. Per valore medio degli investimenti di "---------------------" si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di "---------------------". La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito ai fini della determinazione del rendimento medio di "---------------------". Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza. 4 La Compagnia si riserva di apportare al punto 3. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. 12

1. Informazioni relative alla Società Comune di Pontecagnano Faiano ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA ED AL CONTRATTO La denominazione sociale dell Impresa è "---------------------" ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in ------------------------------------------------------------. L Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla Vita, con provvedimento dell'isvap n. -- del --/--/----, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. -- del --/--/----. 2. Informazioni in corso di contratto La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 2. La Società si impegna altresì a comunicare per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel contratto nel corso della sua durata. Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dalle prestazioni assicurate per effetto della rivalutazione accordata. Il Contraente potrà richiedere alla Direzione ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. 3. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione: sono esenti da IRPEF ed imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'assicurato; negli altri casi, al momento di redazione della presente nota, la normativa vigente prevede l applicazione di una imposta sostituiva, attualmente del 12,50%, da applicarsi sulla differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati e di un fattore correttivo, equalizzatore, da emanarsi da parte del Ministero della Finanza. Le altre disposizioni fiscali applicabili dipendono da una serie di elementi quali la fonte istitutiva della copertura assicurativa, la natura delle prestazioni corrisposte, la designazione beneficiaria. 4. Regole relative all esame dei reclami Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (---------------------------------------------------) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili. E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Via del Quirinale 21-00187 Roma tel. 06-421331, quale organo a ciò preposto. 5. Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano. 6. Lingua utilizzabile Il contratto viene redatto in lingua italiana; le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. 13

7. Gestione del Contratto Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della L. n.792/94, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società, e in particolare: - Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore. - È fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia. - La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione all'impresa stessa. - La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali. - Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa. - Il Broker provvederà a versare alla Compagnia aggiudicataria del servizio assicurativo i premi pagatigli dal Contraente entro il 10 giorno del mese successivo alla data di pagamento ed al netto delle provvigioni spettantigli. - Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie il Broker gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici. - Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). - La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. 14